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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11829/2023 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi/ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
PROMOSSA DA
(P. IVA ), nella qualità di procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.ssa Pavone Simona, P.IVA_2 presso il cui studio in Catania, corso Italia n. 124, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente
CONTRO
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Vassallo Francesco, presso il cui studio in Catania, via Morosoli n. 4, sono elettivamente domiciliati;
convenuti opposti
E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_4 Controparte_5
convenuti opposti contumaci.
***
1 All'udienza del 15.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, cui seguiva il deposito delle comparse conclusionali da parte di e dei convenuti Parte_2 CP_2
, , le parti precisavano le proprie
[...] CP_3 Controparte_6 conclusioni come segue:
“contesta tutto quanto dedotto, chiesto, eccepito e rilevato da parte convenuta Parte_2
e insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato telematicamente il 30.10.2023 e con le memorie ex art 171 ter c.p.c. n. 1 e 2, nonché in tutte le deduzioni e richieste formulate in seno ai precedenti verbali di udienza. L'avv. Pavone precisa, pertanto, le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo del presente giudizio così come precisate in seno alle memorie ex art 171 ter c.p.c. 1 e 2, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge”.
Alì , Alì , Alì “Il sottoscritto procuratore Controparte_2 CP_3 Controparte_6
precisa le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in comparsa di costituzione e risposta”.
All'udienza del 03.02.225, disposta a seguito di mancata comparizione di tutte le parti a quella del 15.01.25, insisteva nelle proprie domande. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023, ha Parte_2
introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi, da essa proposta nella procedura n. 710/2013 R.G.E. avverso l'ordinanza del 10.04.2023, con cui il G.E. ha dichiarato improcedibile l'esecuzione forzata e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. L'opponente ha richiesto, quindi, al Tribunale:
“
1. previa sospensione inaudita altera parte dell'ordine di cancellazione del pignoramento e della declaratoria di improcedibilità, revocare, annullare o con qualunque altra formula rendere nulla
l'illegittima ed errata ordinanza resa dal G.E. il 10.4.2023 e comunicata l'11.4.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g.e. 710/2013;
2. conseguentemente disporre la rimessione a ruolo della procedura esecutiva n. 710/2013 r.g.e. di
Codesto Tribunale, disponendo l'assegnazione delle somme pignorate e nella liquidazione delle spese in favore dell'odierna reclamante;
3. con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 CP_3 Controparte_6
chiedendo:
[...]
2 “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estrometterlo CP_3 dal presente giudizio;
2) Nel merito rigettare la domanda attorea;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e posto in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di Controparte_4 Controparte_5 che, sebbene correttamente evocate in giudizio, non sono comparse.
Ancora in via preliminare deve essere rilevata la mancanza di legittimazione passiva di
[...]
e dell' in quanto estranei giudizio di esecuzione, dal quale CP_3 Controparte_4
è scaturita l'opposizione.
Emerge dagli atti del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione forzata n. 730/2013 R.G.Es. che era creditrice dei signori e e dei loro figli Parte_2 CP_7 CP_2
e in forza del decreto ingiuntivo n. 431/1993, emesso del Tribunale CP_6 CP_3
di Catania.
In data 28/06/2013 la creditrice sottoponeva, quindi, a pignoramento l'intera proprietà di un complesso di immobili, siti in Santa Maria di Licodia (CT), distinti al catasto fabbricati al foglio 19, particelle 2426 e 1575, sub. 1, 2 e 3, nonché al catasto terreni al foglio 16, particelle
91, 187, 312 e 313, in danno del solo . CP_6
Già nella relazione notarile, prodotta dallo stesso procedente in data 14.11.2013, veniva evidenziata l'erroneità della quota pignorata. Gli immobili, infatti, erano originariamente pervenuti ai coniugi e in ragione di ½ indiviso CP_3 Parte_3
cadauno. Alla morte di erano succeduti in parti uguali, quali eredi legittimi, Parte_3
il marito , che pertanto diventava titolare dei ¾, e il figlio, , CP_3 Controparte_2
che acquistava la proprietà dei beni in ragione di ¼. Deceduto , a seguito della CP_3
rinuncia alla sua eredità da parte di , succedevano per Controparte_2 rappresentazione i nipoti, (classe 1977) e che CP_3 Controparte_6
perciò erano proprietari per i 3/8 ciascuno. Veniva, poi, sottolineato che con una seconda
3 denuncia di successione di , per i soli beni censiti al catasto terreni, era stata CP_3
attribuita ad l'intera quota dei ¾, originariamente del nonno. Controparte_6
Ne derivava, oltre al mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, che certamente era proprietario di ¼ del compendio staggito, per averlo Controparte_2
ereditato dalla madre, , e che occorreva indagare in base a quale titolo ad Parte_3 [...]
fosse stata intestata l'intera quota dei terreni ereditati dal nonno. Controparte_6
L'elaborato peritale, nel confermare quanto già rappresentato nella certificazione notarile sostitutiva, aggiungeva che su tutti i cespiti vincolati era stato trascritto un precedente pignoramento, promosso dalla Società di Banche Siciliane S.p.A. in danno di . CP_2
La creditrice, non tenendo conto di tali emergenze processuali, non solo all'udienza del 13.05.2015 chiedeva un rinvio, per produrre l'avviso ex art. 498 c.p.c., ma addirittura all'udienza del 10.02.2016, disposta a seguito di quella del 26.10.2015, in cui nessuno era comparso, insisteva per un ulteriore rinvio, in modo da completare la notifica ai creditori iscritti non intervenuti, poi depositata in data 04.04.2016.
Nelle more si costituiva in giudizio l'esecutato, eccependo la mancanza di avviso ai sensi dell'art. 599 c.p.c. ai comproprietari.
Nonostante le incongruenze emerse, alle successive udienze Parte_2
continuava ad instare per la vendita del compendio pignorato, e solamente nelle date del
12.04.2017 e, rispettivamente, del 25.09.2017 chiedeva, in subordine, un termine per la notificazione dell'avviso ai contitolari non debitori;
avviso versato in atti nel maggio del
2018.
In prosieguo di tempo, ed esattamente giorno 18.09.2018, il debitore avanzava istanza di riduzione del pignoramento.
Ebbene, all'udienza del 05.11.2018 domandava ancora una volta Parte_2
rinviarsi la causa ad altra data, onde permetterle di conferire con la cliente in merito alla riduzione del pignoramento.
Assunta riserva, il G.E. la scioglieva, ordinando al creditore procedente di ripristinare con sollecitudine la continuità delle trascrizioni, in difetto della quale gli era inibito sia di disporre la vendita, sia di attivare il giudizio di divisione endo-esecutiva, sia di esaminare l'istanza di riduzione, giacché a cinque anni di distanza dall'avvio della procedura esecutiva né era stato rettificato il pignoramento, evidentemente viziato per eccesso, né era stata accertata la titolarità dei 3/8 dei bei staggiti di provenienza ereditaria in capo ad . CP_6
4 All'udienza di rinvio la pignorante, che solo una settimana prima aveva dato incarico ad un'agenzia di procedere agli incombenti richiesti, dichiarava di non aver potuto completare gli adempimenti, mentre in data 28.02.2019 depositava soltanto la trascrizione dell'accezione tacita dell'eredità relitta da . Parte_3
Nonostante fosse ben consapevole di non essere riuscita a ricostruire la continuità delle trascrizioni, alla successiva udienza del 11.03.2019 affermava di aver adempiuto a tutto quanto impostole. Indi, il G.E. si vedeva nuovamente costretto a onerare la creditrice di ricostruire la continuità delle trascrizioni, sotto comminatoria di improcedibilità. Seguivano ulteriori differimenti, ora in attesa della definizione dell'actio interrogatoria, ora dettati dalle misure di contrasto al Covid-19, fino a quando all'udienza in modalità cartolare del
18.01.2021 dopo essersi limitata ad enunciare che aveva Parte_2 CP_6 accettato l'eredità, insisteva nella vendita. Il GE, rilevato come non fosse stato prodotto alcun atto dell'azione svoltasi innanzi al giudice della volontaria giurisdizione e come il relativo provvedimento definitivo non fosse stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, concedeva ai medesimi fini un ultimo rinvio al 12.07.2021.
Trascorrevano ancora due anni, durante i quali il G.E. continuava ad appurare l'erroneità dell'operato della creditrice, finché si giungeva all'udienza del 30.01.2023, durante la quale pur conscia dell'inesattezza dell'ultima trascrizione, avente Parte_2
per oggetto l'intero asse ereditario, chiedeva al giudice di autorizzare la vendita dei beni per la quota dei ¾ in capo all'esecutato, nonché di concedere un rinvio, onde incoare una nuova procedura esecutiva per la rimanente quota di 1/4 nei confronti di , da riunire CP_2
alla portante. Si perveniva, perciò, ad una declaratoria di improcedibilità per sostanziale inerzia del creditore, che dopo dieci anni di procedura non era stato in grado di individuare con certezza la consistenza del diritto staggito.
Invero, pur sapendo sin dall'inizio che il procedimento esecutivo era Parte_2 stato incardinato in modo errato e che presentava insormontabili criticità, piuttosto che adoperarsi tempestivamente per la risoluzione delle problematiche segnalate, si era limitata a scarni adempimenti, mai risolutivi e sempre su sollecitazione del G.E.
Lo scarso interesse alla prosecuzione della procedura emergeva non solo dal fatto che non era stata mai correttamente ricostruita la continuità delle trascrizioni, ma anche dalle tempistiche con cui il creditore procedente si attivava per dare una risposta ai chiarimenti chiesti dal giudice, che solitamente coincideva con l'imminenza dell'udienza.
5 In particolare, la creditrice aveva continuato ad insistere per la vendita del compendio pignorato, non preoccupandosi né di procedere alla rettifica del pignoramento, né di spiegare la ragione per cui dai registri immobiliari risultasse, per sua mano, la proprietà dell'intero in capo all'esecutato, quantunque almeno 1/4 degli immobili pignorati non appartenesse allo stesso.
Conclusivamente, l'inerzia del creditore aveva comportato il permanere dell'incertezza sulla quota in ditta al debitore esecutato. Incertezza capace di nuocere in modo grave e irreparabile alla stabilità della futura vendita, contravvenendo al principio di necessaria effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale, che nella procedura esecutiva deve fare evidentemente i conti con soggetti estranei alle parti in contesa, indispensabili concorrenti alla liquidazione del bene vincolato, a vantaggio dei quali è stato apprestato un sistema che mira ad esentarli, escluso l'ovvio caso della collusione o della mala fede, dalle negative conseguenze delle carenze del processo, perfino in evenienze gravissime (Cass. S.U.,
14.12.2020, n. 28387).
E' a tutti noto che una delle componenti che maggiormente concorre all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario, e il favor legis di cui gode l'aggiudicatario trova la propria giustificazione più che nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, nell'interesse generale- di matrice pubblicistica- alla stabilità degli effetti delle vendite forzate, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e, quindi, per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (Cass., 08.02.2019, n. 3709).
Più precisamente, si tutela l'aggiudicatario per soddisfare sia gli interessi particolari delle parti del processo esecutivo, sia gli interessi generali del sistema economico-giuridico. E la tutela concreta dell'aggiudicatario passa, innanzitutto, per la riduzione del rischio di evizione, parziale o totale, attraverso l'accertamento puntuale della titolarità dei beni espropriati: affinché la vendita giudiziaria sia fruttuosa, i beni oggetto dell'espropriazione devono potersi ragionevolmente rilevare come appartenenti al debitore, onde evitare che il terzo proprietario rivendichi il bene nei confronti dell'aggiudicatario; il che può avvenire anche dopo la chiusura del processo esecutivo, senza che operi la sanatoria prevista dall'art. 2929 c.c.
La Cassazione con sentenza del 23.12.2024, la n. 34128, ha ribadito che alla massima tutela dell'aggiudicatario è funzionale il controllo sulla continuità delle trascrizioni, sicché a fronte
6 del suo manifestato disinteresse a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio dell'evizione o dei costi del ripristino della continuità, il giudice dell'esecuzione ha addirittura la potestà di revocare ex officio
l'aggiudicazione, qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti, sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale.
Ciò spiega pure il motivo per cui l'opinione che aveva indotto a valutare di regola autosufficiente la documentazione menzionata dall'art. 567 c.p.c. sia stata di recente ridimensionata dalla giurisprudenza di legittimità.
In passato prevaleva la tesi della tendenziale “autosufficienza” del deposito prescritto dall'art. 567 c.p.c., “temperata” solo in limitati casi. Così, si riteneva che il giudice dell'esecuzione dovesse ordinare ai creditori di curare il deposito del titolo di provenienza dell'immobile pignorato al debitore, quando “ultraventennale”. In modo pressoché analogo, taluno era dell'avviso che fosse utile acquisire, a cura dei creditori ovvero d'ufficio,
l'estratto storico catastale dell'immobile.
Si reputava, comunque, pacifico che, nei casi in cui il giudice dell'esecuzione avesse ordinato una integrazione documentale al di fuori dei casi previsti dalla legge, quest'ultima non avrebbe potuto essere ricondotta alla previsione dell'art. 567, 3° com., c.p.c.
Secondo la Cass. 11 giugno 2019, n. 15597, invece, una visura limitata al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare garantiva una affidabilità della vendita forzata piuttosto limitata, perché, tenendo conto delle modalità con cui si esegue la visura presso la Conservatoria, “in carenza di prova che l'ultimo atto antecedente al ventennio sia idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell'esecutato, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza”. Alla luce di tali premesse, la
Suprema Corte è giunta a suggerire che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del suo potere – dovere di direzione del procedimento, imponga ai creditori, che non abbiano autonomamente provveduto in tal senso, di depositare il primo titolo di provenienza ultraventennale del bene (non interessa se esso sia riferibile al debitore, al suo dante causa o addirittura al dante causa del dante causa), impartendo un ordine “estemporaneo”, perché non riconducibile al terzo comma dell'art. 567 c.p.c., bensì ai principi generali. Con conseguente impugnazione a norma dell'art. 617 c.p.c. dell'ordinanza che chiuda
7 anticipatamente il processo esecutivo per effetto del mancato deposito della documentazione “ulteriore”, la cui allegazione non è imposta dal cpv. dell'art. 567 c.p.c.
L'opponente ha lamentato che l'inerzia invocata dal G.E. a base della pronuncia di improcedibilità non sia contemplata dal codice di rito.
A tal riguardo, giova ricordare come la procedura esecutiva possa essere chiusa prima del suo naturale epilogo non solo per il verificarsi di uno dei casi nominati di estinzione, cioè della rinuncia agli atti, dell'inattività e della mancata comparizione delle parti a due udienze successive, dell'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ma anche in virtù di molteplici circostanze, che vengono denominate genericamente “cause atipiche di definizione dell'esecuzione”; locuzione di elaborazione dottrinaria, che ha trovato consacrazione a livello normativo nel disposto di cui agli artt. 164 bis e 187 bis disp. att. c.p.c., nonché nell'art. 19 del decreto legge in materia di processo civile e di riduzione dell'arretrato n. 132 del 2014.
Rientrano tra le ipotesi di chiusura anticipata dell'esecuzione forzata il difetto dei presupposti processuali, la mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva o per la sua procedibilità, la sussistenza di impedimenti di fatto o di diritto, che rendono non proseguibile l'esecuzione già pendente, anche quando legittimamente instaurata.
Più nel dettaglio, danno luogo alla declaratoria di improcedibilità per difetto dei presupposti processuali: la carenza di giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito;
il difetto di rappresentanza, legale o sostanziale, della parte creditrice;
il difetto di rappresentanza tecnica del creditore che ha eseguito il pignoramento o del creditore che sta dando impulso alla prosecuzione del processo di esecuzione;
la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'oggetto del processo;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento;
l'inefficacia del pignoramento immobiliare conseguente all'inefficacia della sua trascrizione ex art. 2886 ter
c.c.; ecc.
Sono, invece, riconducibili alle cause di estinzione atipica per difetto delle condizioni dell'azione: la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo e il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, necessari a promuovere l'espropriazione forzata.
Inoltre, determinano la conclusione anticipata del processo tutte quelle situazioni conseguenti al comportamento omissivo delle parti (quali, ad esempio, l'omesso deposito da parte del creditore procedente dell'avviso ai creditori iscritti non intervenuti o ai
8 comproprietari e il mancato versamento, a cura dei creditori “titolati”, delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti pubblicitari, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 631 bis c.p.c.), che potrebbero indurre a ritenere che i creditori non abbiano un interesse reale alla definizione in tempi ragionevoli della esecuzione, oppure alcune vicende(quali l'esito negativo di una serie di esperimenti di vendita), che risultano sintomatiche della difficoltà che la vendita sia idonea al conseguimento di un effettivo realizzo.
Infine, rappresentano cause di estinzione atipica tutti i vizi della procedura, che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, ossia l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, tra cui, appunto, l'omessa acquisizione di una completa documentazione ipocatastale relativa all'immobile.
Si tratta, in definitiva, di fattispecie di improcedibilità, rilevate con provvedimento di regola adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, che deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anziché con il reclamo.
Per i superiori motivi l'opposizione proposta da va respinta. Parte_2
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, va precisato che, pendente procedura, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi deve essere compiuto, in via principale, tenendo conto degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto della domanda, sempreché tale valore sia quantificabile, e, in via sussidiaria, quando tale determinazione non sia possibile, tenendo conto del valore dei beni oggetto dell'atto opposto, ossia del compendio pignorato (cfr. Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. 13 marzo
2009, n. 6186; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2858).
Ne viene che le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00, in considerazione del prezzo base d'asta dei beni staggiti, pari ad € 4.392.831,31, applicando valori tra i minimi e i medi, con esclusione della fase istruttoria, giacché non è stata compiuta alcuna attività di istruzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11829/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_4
9 - dichiara la mancanza di legittimazione passiva di e di;
Controparte_4 CP_3
- condanna a rifondere ad , ad Parte_2 Controparte_1 CP_2
e ad le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in
[...] CP_3 complessivi € 9.350,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (parametro tra il minimo e il medio del valore compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00, ridotto del 30% ex art. 4, 4° com., per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Catania, 09.03.2025
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11829/2023 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi/ opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
PROMOSSA DA
(P. IVA ), nella qualità di procuratrice di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.ssa Pavone Simona, P.IVA_2 presso il cui studio in Catania, corso Italia n. 124, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente
CONTRO
, e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Vassallo Francesco, presso il cui studio in Catania, via Morosoli n. 4, sono elettivamente domiciliati;
convenuti opposti
E NEI CONFRONTI DI
e Controparte_4 Controparte_5
convenuti opposti contumaci.
***
1 All'udienza del 15.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, cui seguiva il deposito delle comparse conclusionali da parte di e dei convenuti Parte_2 CP_2
, , le parti precisavano le proprie
[...] CP_3 Controparte_6 conclusioni come segue:
“contesta tutto quanto dedotto, chiesto, eccepito e rilevato da parte convenuta Parte_2
e insiste in tutte le domande, difese ed eccezioni formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato telematicamente il 30.10.2023 e con le memorie ex art 171 ter c.p.c. n. 1 e 2, nonché in tutte le deduzioni e richieste formulate in seno ai precedenti verbali di udienza. L'avv. Pavone precisa, pertanto, le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo del presente giudizio così come precisate in seno alle memorie ex art 171 ter c.p.c. 1 e 2, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge”.
Alì , Alì , Alì “Il sottoscritto procuratore Controparte_2 CP_3 Controparte_6
precisa le conclusioni riportandosi a quelle spiegate in comparsa di costituzione e risposta”.
All'udienza del 03.02.225, disposta a seguito di mancata comparizione di tutte le parti a quella del 15.01.25, insisteva nelle proprie domande. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023, ha Parte_2
introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi, da essa proposta nella procedura n. 710/2013 R.G.E. avverso l'ordinanza del 10.04.2023, con cui il G.E. ha dichiarato improcedibile l'esecuzione forzata e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. L'opponente ha richiesto, quindi, al Tribunale:
“
1. previa sospensione inaudita altera parte dell'ordine di cancellazione del pignoramento e della declaratoria di improcedibilità, revocare, annullare o con qualunque altra formula rendere nulla
l'illegittima ed errata ordinanza resa dal G.E. il 10.4.2023 e comunicata l'11.4.2023 nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g.e. 710/2013;
2. conseguentemente disporre la rimessione a ruolo della procedura esecutiva n. 710/2013 r.g.e. di
Codesto Tribunale, disponendo l'assegnazione delle somme pignorate e nella liquidazione delle spese in favore dell'odierna reclamante;
3. con vittoria di spese e compensi”.
Si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 CP_3 Controparte_6
chiedendo:
[...]
2 “1) In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ed estrometterlo CP_3 dal presente giudizio;
2) Nel merito rigettare la domanda attorea;
3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e, non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e posto in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di Controparte_4 Controparte_5 che, sebbene correttamente evocate in giudizio, non sono comparse.
Ancora in via preliminare deve essere rilevata la mancanza di legittimazione passiva di
[...]
e dell' in quanto estranei giudizio di esecuzione, dal quale CP_3 Controparte_4
è scaturita l'opposizione.
Emerge dagli atti del fascicolo d'ufficio dell'esecuzione forzata n. 730/2013 R.G.Es. che era creditrice dei signori e e dei loro figli Parte_2 CP_7 CP_2
e in forza del decreto ingiuntivo n. 431/1993, emesso del Tribunale CP_6 CP_3
di Catania.
In data 28/06/2013 la creditrice sottoponeva, quindi, a pignoramento l'intera proprietà di un complesso di immobili, siti in Santa Maria di Licodia (CT), distinti al catasto fabbricati al foglio 19, particelle 2426 e 1575, sub. 1, 2 e 3, nonché al catasto terreni al foglio 16, particelle
91, 187, 312 e 313, in danno del solo . CP_6
Già nella relazione notarile, prodotta dallo stesso procedente in data 14.11.2013, veniva evidenziata l'erroneità della quota pignorata. Gli immobili, infatti, erano originariamente pervenuti ai coniugi e in ragione di ½ indiviso CP_3 Parte_3
cadauno. Alla morte di erano succeduti in parti uguali, quali eredi legittimi, Parte_3
il marito , che pertanto diventava titolare dei ¾, e il figlio, , CP_3 Controparte_2
che acquistava la proprietà dei beni in ragione di ¼. Deceduto , a seguito della CP_3
rinuncia alla sua eredità da parte di , succedevano per Controparte_2 rappresentazione i nipoti, (classe 1977) e che CP_3 Controparte_6
perciò erano proprietari per i 3/8 ciascuno. Veniva, poi, sottolineato che con una seconda
3 denuncia di successione di , per i soli beni censiti al catasto terreni, era stata CP_3
attribuita ad l'intera quota dei ¾, originariamente del nonno. Controparte_6
Ne derivava, oltre al mancato rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, che certamente era proprietario di ¼ del compendio staggito, per averlo Controparte_2
ereditato dalla madre, , e che occorreva indagare in base a quale titolo ad Parte_3 [...]
fosse stata intestata l'intera quota dei terreni ereditati dal nonno. Controparte_6
L'elaborato peritale, nel confermare quanto già rappresentato nella certificazione notarile sostitutiva, aggiungeva che su tutti i cespiti vincolati era stato trascritto un precedente pignoramento, promosso dalla Società di Banche Siciliane S.p.A. in danno di . CP_2
La creditrice, non tenendo conto di tali emergenze processuali, non solo all'udienza del 13.05.2015 chiedeva un rinvio, per produrre l'avviso ex art. 498 c.p.c., ma addirittura all'udienza del 10.02.2016, disposta a seguito di quella del 26.10.2015, in cui nessuno era comparso, insisteva per un ulteriore rinvio, in modo da completare la notifica ai creditori iscritti non intervenuti, poi depositata in data 04.04.2016.
Nelle more si costituiva in giudizio l'esecutato, eccependo la mancanza di avviso ai sensi dell'art. 599 c.p.c. ai comproprietari.
Nonostante le incongruenze emerse, alle successive udienze Parte_2
continuava ad instare per la vendita del compendio pignorato, e solamente nelle date del
12.04.2017 e, rispettivamente, del 25.09.2017 chiedeva, in subordine, un termine per la notificazione dell'avviso ai contitolari non debitori;
avviso versato in atti nel maggio del
2018.
In prosieguo di tempo, ed esattamente giorno 18.09.2018, il debitore avanzava istanza di riduzione del pignoramento.
Ebbene, all'udienza del 05.11.2018 domandava ancora una volta Parte_2
rinviarsi la causa ad altra data, onde permetterle di conferire con la cliente in merito alla riduzione del pignoramento.
Assunta riserva, il G.E. la scioglieva, ordinando al creditore procedente di ripristinare con sollecitudine la continuità delle trascrizioni, in difetto della quale gli era inibito sia di disporre la vendita, sia di attivare il giudizio di divisione endo-esecutiva, sia di esaminare l'istanza di riduzione, giacché a cinque anni di distanza dall'avvio della procedura esecutiva né era stato rettificato il pignoramento, evidentemente viziato per eccesso, né era stata accertata la titolarità dei 3/8 dei bei staggiti di provenienza ereditaria in capo ad . CP_6
4 All'udienza di rinvio la pignorante, che solo una settimana prima aveva dato incarico ad un'agenzia di procedere agli incombenti richiesti, dichiarava di non aver potuto completare gli adempimenti, mentre in data 28.02.2019 depositava soltanto la trascrizione dell'accezione tacita dell'eredità relitta da . Parte_3
Nonostante fosse ben consapevole di non essere riuscita a ricostruire la continuità delle trascrizioni, alla successiva udienza del 11.03.2019 affermava di aver adempiuto a tutto quanto impostole. Indi, il G.E. si vedeva nuovamente costretto a onerare la creditrice di ricostruire la continuità delle trascrizioni, sotto comminatoria di improcedibilità. Seguivano ulteriori differimenti, ora in attesa della definizione dell'actio interrogatoria, ora dettati dalle misure di contrasto al Covid-19, fino a quando all'udienza in modalità cartolare del
18.01.2021 dopo essersi limitata ad enunciare che aveva Parte_2 CP_6 accettato l'eredità, insisteva nella vendita. Il GE, rilevato come non fosse stato prodotto alcun atto dell'azione svoltasi innanzi al giudice della volontaria giurisdizione e come il relativo provvedimento definitivo non fosse stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, concedeva ai medesimi fini un ultimo rinvio al 12.07.2021.
Trascorrevano ancora due anni, durante i quali il G.E. continuava ad appurare l'erroneità dell'operato della creditrice, finché si giungeva all'udienza del 30.01.2023, durante la quale pur conscia dell'inesattezza dell'ultima trascrizione, avente Parte_2
per oggetto l'intero asse ereditario, chiedeva al giudice di autorizzare la vendita dei beni per la quota dei ¾ in capo all'esecutato, nonché di concedere un rinvio, onde incoare una nuova procedura esecutiva per la rimanente quota di 1/4 nei confronti di , da riunire CP_2
alla portante. Si perveniva, perciò, ad una declaratoria di improcedibilità per sostanziale inerzia del creditore, che dopo dieci anni di procedura non era stato in grado di individuare con certezza la consistenza del diritto staggito.
Invero, pur sapendo sin dall'inizio che il procedimento esecutivo era Parte_2 stato incardinato in modo errato e che presentava insormontabili criticità, piuttosto che adoperarsi tempestivamente per la risoluzione delle problematiche segnalate, si era limitata a scarni adempimenti, mai risolutivi e sempre su sollecitazione del G.E.
Lo scarso interesse alla prosecuzione della procedura emergeva non solo dal fatto che non era stata mai correttamente ricostruita la continuità delle trascrizioni, ma anche dalle tempistiche con cui il creditore procedente si attivava per dare una risposta ai chiarimenti chiesti dal giudice, che solitamente coincideva con l'imminenza dell'udienza.
5 In particolare, la creditrice aveva continuato ad insistere per la vendita del compendio pignorato, non preoccupandosi né di procedere alla rettifica del pignoramento, né di spiegare la ragione per cui dai registri immobiliari risultasse, per sua mano, la proprietà dell'intero in capo all'esecutato, quantunque almeno 1/4 degli immobili pignorati non appartenesse allo stesso.
Conclusivamente, l'inerzia del creditore aveva comportato il permanere dell'incertezza sulla quota in ditta al debitore esecutato. Incertezza capace di nuocere in modo grave e irreparabile alla stabilità della futura vendita, contravvenendo al principio di necessaria effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale, che nella procedura esecutiva deve fare evidentemente i conti con soggetti estranei alle parti in contesa, indispensabili concorrenti alla liquidazione del bene vincolato, a vantaggio dei quali è stato apprestato un sistema che mira ad esentarli, escluso l'ovvio caso della collusione o della mala fede, dalle negative conseguenze delle carenze del processo, perfino in evenienze gravissime (Cass. S.U.,
14.12.2020, n. 28387).
E' a tutti noto che una delle componenti che maggiormente concorre all'efficienza delle vendite giudiziarie è rappresentata dalla tutela dell'aggiudicatario, e il favor legis di cui gode l'aggiudicatario trova la propria giustificazione più che nell'esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, nell'interesse generale- di matrice pubblicistica- alla stabilità degli effetti delle vendite forzate, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e, quindi, per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo (Cass., 08.02.2019, n. 3709).
Più precisamente, si tutela l'aggiudicatario per soddisfare sia gli interessi particolari delle parti del processo esecutivo, sia gli interessi generali del sistema economico-giuridico. E la tutela concreta dell'aggiudicatario passa, innanzitutto, per la riduzione del rischio di evizione, parziale o totale, attraverso l'accertamento puntuale della titolarità dei beni espropriati: affinché la vendita giudiziaria sia fruttuosa, i beni oggetto dell'espropriazione devono potersi ragionevolmente rilevare come appartenenti al debitore, onde evitare che il terzo proprietario rivendichi il bene nei confronti dell'aggiudicatario; il che può avvenire anche dopo la chiusura del processo esecutivo, senza che operi la sanatoria prevista dall'art. 2929 c.c.
La Cassazione con sentenza del 23.12.2024, la n. 34128, ha ribadito che alla massima tutela dell'aggiudicatario è funzionale il controllo sulla continuità delle trascrizioni, sicché a fronte
6 del suo manifestato disinteresse a perfezionare l'acquisto del bene aggiudicato, con correlata assunzione a proprio carico del rischio dell'evizione o dei costi del ripristino della continuità, il giudice dell'esecuzione ha addirittura la potestà di revocare ex officio
l'aggiudicazione, qualora il mancato rilievo di circostanze idonee a minare la stabilità della vendita, non preventivamente segnalate, né altrimenti note ai potenziali acquirenti, sia tale da incrinare l'affidabilità della liquidazione giudiziale.
Ciò spiega pure il motivo per cui l'opinione che aveva indotto a valutare di regola autosufficiente la documentazione menzionata dall'art. 567 c.p.c. sia stata di recente ridimensionata dalla giurisprudenza di legittimità.
In passato prevaleva la tesi della tendenziale “autosufficienza” del deposito prescritto dall'art. 567 c.p.c., “temperata” solo in limitati casi. Così, si riteneva che il giudice dell'esecuzione dovesse ordinare ai creditori di curare il deposito del titolo di provenienza dell'immobile pignorato al debitore, quando “ultraventennale”. In modo pressoché analogo, taluno era dell'avviso che fosse utile acquisire, a cura dei creditori ovvero d'ufficio,
l'estratto storico catastale dell'immobile.
Si reputava, comunque, pacifico che, nei casi in cui il giudice dell'esecuzione avesse ordinato una integrazione documentale al di fuori dei casi previsti dalla legge, quest'ultima non avrebbe potuto essere ricondotta alla previsione dell'art. 567, 3° com., c.p.c.
Secondo la Cass. 11 giugno 2019, n. 15597, invece, una visura limitata al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare garantiva una affidabilità della vendita forzata piuttosto limitata, perché, tenendo conto delle modalità con cui si esegue la visura presso la Conservatoria, “in carenza di prova che l'ultimo atto antecedente al ventennio sia idoneamente ovvero prioritariamente trascritto a favore dell'esecutato, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni contro la sua persona non avrebbero concludenza”. Alla luce di tali premesse, la
Suprema Corte è giunta a suggerire che il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del suo potere – dovere di direzione del procedimento, imponga ai creditori, che non abbiano autonomamente provveduto in tal senso, di depositare il primo titolo di provenienza ultraventennale del bene (non interessa se esso sia riferibile al debitore, al suo dante causa o addirittura al dante causa del dante causa), impartendo un ordine “estemporaneo”, perché non riconducibile al terzo comma dell'art. 567 c.p.c., bensì ai principi generali. Con conseguente impugnazione a norma dell'art. 617 c.p.c. dell'ordinanza che chiuda
7 anticipatamente il processo esecutivo per effetto del mancato deposito della documentazione “ulteriore”, la cui allegazione non è imposta dal cpv. dell'art. 567 c.p.c.
L'opponente ha lamentato che l'inerzia invocata dal G.E. a base della pronuncia di improcedibilità non sia contemplata dal codice di rito.
A tal riguardo, giova ricordare come la procedura esecutiva possa essere chiusa prima del suo naturale epilogo non solo per il verificarsi di uno dei casi nominati di estinzione, cioè della rinuncia agli atti, dell'inattività e della mancata comparizione delle parti a due udienze successive, dell'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, ma anche in virtù di molteplici circostanze, che vengono denominate genericamente “cause atipiche di definizione dell'esecuzione”; locuzione di elaborazione dottrinaria, che ha trovato consacrazione a livello normativo nel disposto di cui agli artt. 164 bis e 187 bis disp. att. c.p.c., nonché nell'art. 19 del decreto legge in materia di processo civile e di riduzione dell'arretrato n. 132 del 2014.
Rientrano tra le ipotesi di chiusura anticipata dell'esecuzione forzata il difetto dei presupposti processuali, la mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione esecutiva o per la sua procedibilità, la sussistenza di impedimenti di fatto o di diritto, che rendono non proseguibile l'esecuzione già pendente, anche quando legittimamente instaurata.
Più nel dettaglio, danno luogo alla declaratoria di improcedibilità per difetto dei presupposti processuali: la carenza di giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito;
il difetto di rappresentanza, legale o sostanziale, della parte creditrice;
il difetto di rappresentanza tecnica del creditore che ha eseguito il pignoramento o del creditore che sta dando impulso alla prosecuzione del processo di esecuzione;
la mancanza, originaria o sopravvenuta, dell'oggetto del processo;
l'inesistenza dell'atto di pignoramento;
l'inefficacia del pignoramento immobiliare conseguente all'inefficacia della sua trascrizione ex art. 2886 ter
c.c.; ecc.
Sono, invece, riconducibili alle cause di estinzione atipica per difetto delle condizioni dell'azione: la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo e il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, necessari a promuovere l'espropriazione forzata.
Inoltre, determinano la conclusione anticipata del processo tutte quelle situazioni conseguenti al comportamento omissivo delle parti (quali, ad esempio, l'omesso deposito da parte del creditore procedente dell'avviso ai creditori iscritti non intervenuti o ai
8 comproprietari e il mancato versamento, a cura dei creditori “titolati”, delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti pubblicitari, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 631 bis c.p.c.), che potrebbero indurre a ritenere che i creditori non abbiano un interesse reale alla definizione in tempi ragionevoli della esecuzione, oppure alcune vicende(quali l'esito negativo di una serie di esperimenti di vendita), che risultano sintomatiche della difficoltà che la vendita sia idonea al conseguimento di un effettivo realizzo.
Infine, rappresentano cause di estinzione atipica tutti i vizi della procedura, che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, ossia l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori, tra cui, appunto, l'omessa acquisizione di una completa documentazione ipocatastale relativa all'immobile.
Si tratta, in definitiva, di fattispecie di improcedibilità, rilevate con provvedimento di regola adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, che deve essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anziché con il reclamo.
Per i superiori motivi l'opposizione proposta da va respinta. Parte_2
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, va precisato che, pendente procedura, il valore della causa di opposizione agli atti esecutivi deve essere compiuto, in via principale, tenendo conto degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto della domanda, sempreché tale valore sia quantificabile, e, in via sussidiaria, quando tale determinazione non sia possibile, tenendo conto del valore dei beni oggetto dell'atto opposto, ossia del compendio pignorato (cfr. Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. 13 marzo
2009, n. 6186; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2858).
Ne viene che le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00, in considerazione del prezzo base d'asta dei beni staggiti, pari ad € 4.392.831,31, applicando valori tra i minimi e i medi, con esclusione della fase istruttoria, giacché non è stata compiuta alcuna attività di istruzione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11829/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_4
9 - dichiara la mancanza di legittimazione passiva di e di;
Controparte_4 CP_3
- condanna a rifondere ad , ad Parte_2 Controparte_1 CP_2
e ad le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in
[...] CP_3 complessivi € 9.350,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (parametro tra il minimo e il medio del valore compreso tra € 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00, ridotto del 30% ex art. 4, 4° com., per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
Catania, 09.03.2025
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
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