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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di REviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
2782/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.6.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Simone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in REviso, viale Monte Grappa n. 64;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rossato e dall'avv. Lara Sereno giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Sereno stesso sito in Venezia Mestre, via Torre Belfredo n. 4;
c.f.: CodiceFiscale_2
1 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di REviso nella camera di consiglio del 30.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- alla signora spetterà, quantomeno fino alla data dell'udienza di prima comparizione nella fase divorzile, il CP_1
diritto ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili, somma che peraltro
è già stata corrisposta in via anticipata;
- le parti concordano che nulla sia stabilito in questa sede con riguardo alle spese legali, che saranno complessivamente definite per tutto il giudizio cumulato in sede decisoria finale divorzile.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo intervento in data 13.6.2024 e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.6.2024, il signor proponeva domanda cumulata di separazione Pt_1
personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 12.10.1991 con la signor a CP_1
AL RE TI e che, dalla loro unione, era nato il figlio in data 9.9.2000, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto dell'11.6.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé. Si costituiva in giudizio, in data 7.10.2024, la signora aderendo alla domanda cumulata di CP_1
separazione e divorzio proposta dal marito, ma con rigetto delle ulteriori domande proposte dallo stesso ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2024, il Giudice relatore tentava la conciliazione, che tuttavia non aveva buon esito.
Preso atto dell'impossibilità di definire consensualmente la vertenza, il Giudice pronunciava, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Contestualmente, fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status e la discussione, al fine di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Pertanto, all'udienza del 21.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione sul solo status e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 2013/2024, pubblicata in data 27.11.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per dare corso all'indagine demandata alla Guardia di Finanza.
Dopo un primo rinvio richiesto dalle parti per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, all'udienza del 14.10.2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. – le parti prendevano posizione sulle risultanze dell'indagine demandata alla Polizia
Tributaria.
Il Giudice relatore, evidenziato che medio tempore erano quasi maturati i termini per la fase divorzile, convocava le parti all'udienza del 30.10.2025 per tentare la conciliazione. In tale sede, dopo lunga discussione, le parti decidevano di definire concordemente la loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate, previa rinuncia da parte dei difensori di tutti i termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Dato atto della già intervenuta pronuncia sullo status (con sentenza non definitiva n. 2013/2024 pubblicata in data 27.11.2024 e passata in giudicato, come da attestazione del Cancelliere), il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Inoltre, può parimenti trovare accoglimento e ratifica l'accordo negoziale tra le parti in merito alle spese di lite del complessivo giudizio cumulato, da definirsi in sede decisoria finale divorzile.
Va infine considerato che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di REviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dà atto che alla signora spetterà, quantomeno fino alla data dell'udienza di prima CP_1
comparizione nella fase divorzile, il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili, somma che peraltro è già stata corrisposta in via anticipata;
- dà atto che le parti concordano che nulla sia stabilito in questa sede con riguardo alle spese legali, che saranno complessivamente definite per tutto il giudizio cumulato in sede decisoria finale divorzile.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in REviso nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di REviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
2782/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.6.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Simone giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in REviso, viale Monte Grappa n. 64;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rossato e dall'avv. Lara Sereno giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lara
Sereno stesso sito in Venezia Mestre, via Torre Belfredo n. 4;
c.f.: CodiceFiscale_2
1 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di REviso nella camera di consiglio del 30.10.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
- alla signora spetterà, quantomeno fino alla data dell'udienza di prima comparizione nella fase divorzile, il CP_1
diritto ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili, somma che peraltro
è già stata corrisposta in via anticipata;
- le parti concordano che nulla sia stabilito in questa sede con riguardo alle spese legali, che saranno complessivamente definite per tutto il giudizio cumulato in sede decisoria finale divorzile.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo intervento in data 13.6.2024 e che nulla è pervenuto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.6.2024, il signor proponeva domanda cumulata di separazione Pt_1
personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 12.10.1991 con la signor a CP_1
AL RE TI e che, dalla loro unione, era nato il figlio in data 9.9.2000, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto dell'11.6.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé. Si costituiva in giudizio, in data 7.10.2024, la signora aderendo alla domanda cumulata di CP_1
separazione e divorzio proposta dal marito, ma con rigetto delle ulteriori domande proposte dallo stesso ed accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
Le parti depositavano quindi le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 6.11.2024, il Giudice relatore tentava la conciliazione, che tuttavia non aveva buon esito.
Preso atto dell'impossibilità di definire consensualmente la vertenza, il Giudice pronunciava, ai sensi dell'art. 473 bis.22 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Contestualmente, fissava apposita udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status e la discussione, al fine di pronunciare sentenza non definitiva di separazione.
Pertanto, all'udienza del 21.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.), il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione sul solo status e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza non definitiva n. 2013/2024, pubblicata in data 27.11.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per dare corso all'indagine demandata alla Guardia di Finanza.
Dopo un primo rinvio richiesto dalle parti per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione concordata della vertenza, all'udienza del 14.10.2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. – le parti prendevano posizione sulle risultanze dell'indagine demandata alla Polizia
Tributaria.
Il Giudice relatore, evidenziato che medio tempore erano quasi maturati i termini per la fase divorzile, convocava le parti all'udienza del 30.10.2025 per tentare la conciliazione. In tale sede, dopo lunga discussione, le parti decidevano di definire concordemente la loro separazione e precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate, previa rinuncia da parte dei difensori di tutti i termini ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
Dato atto della già intervenuta pronuncia sullo status (con sentenza non definitiva n. 2013/2024 pubblicata in data 27.11.2024 e passata in giudicato, come da attestazione del Cancelliere), il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Inoltre, può parimenti trovare accoglimento e ratifica l'accordo negoziale tra le parti in merito alle spese di lite del complessivo giudizio cumulato, da definirsi in sede decisoria finale divorzile.
Va infine considerato che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di REviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dà atto che alla signora spetterà, quantomeno fino alla data dell'udienza di prima CP_1
comparizione nella fase divorzile, il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento a carico del marito nella misura di € 300,00 mensili, somma che peraltro è già stata corrisposta in via anticipata;
- dà atto che le parti concordano che nulla sia stabilito in questa sede con riguardo alle spese legali, che saranno complessivamente definite per tutto il giudizio cumulato in sede decisoria finale divorzile.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in REviso nella camera di consiglio del 30.10.2025. Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero