Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1522/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1522/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRADILONE MARIA LUISA (c.f.: ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio dell'Avv. VERCELLI MONICA ( VIA CERVINIA C.F._3
N100 ANGRI;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 in VIA CERVINIA N 52 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. DE MAIO BRUNELLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare, con pronuncia valida per ogni genere di esecuzione immobiliare che “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito
"ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.”
(Cass.11638/2014).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti allegati, emerge che è stato Controparte_1
nominato erede testamentario dal de cuius (padre), in virtù di Persona_1
testamento olografo dell'11.10.2006.
La domanda attorea è fondata.
Invero, il convenuto ha posto in essere atti dispositivi dei beni ereditari integranti atti di accettazione tacita dell'eredità.
Se la mera pubblicazione del testamento, frutto di obbligo previsto dall'art. 620 c.c, nonché la dichiarazione di successione, avente finalità fiscali, non rappresentano manifestazioni di accettazione tacita dell'eredità, altrettanto non può dirsi per la volturazione catastale, posto che ' L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ' (Cass. 30.04.2021, n. 11478. Negli stessi termini: Cass.
30.04.2021, n. 11478; Cass. 28.10.2020, n. 23737; Cass. 22.01.2020, n. 1438).
Nel caso in esame il IG. ha richiesto la voltura catastale del bene Controparte_1
caduto in successione testamentaria (doc. n. 4 della parte attrice), ponendo in essere una manifestazione implicita della volontà di accettare la vocazione ereditaria.
Pertanto, la domanda attorea va accolta.
Pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta e dichiara Controparte_1
erede testamentario di;
Persona_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
Maria Luisa Gradilone, difensore dell'attore dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 460,83 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 02/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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