Sentenza 6 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/03/2020, n. 9118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LO BE nato a [...] il [...] dalla parte civile MI NC nato a [...] il [...] dalla parte civile PA IA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: AS MA TE nato a [...] il [...] ZZ NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2019 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato VINCENZO CELLAMARE, quale sostituto processuale dell'avvocato ETTORE FRANCESCO ZAGARESE, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato ANDREA CAMPAROTA, quale sostituto processuale dell'avvocato LUCIA RITA PISTOLA, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 febbraio 2019, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'appello proposto dalle parti civili BE OI, IA LU e NC OM avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano del 25 luglio 2017, che aveva assolto NA MA e MA AS dai reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen. perché il fatto non sussiste e dalle residue imputazioni di danneggiamento ed ingiurie perché il fatto non costituìsce reato.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari hanno proposto ricorso le medesime parti civili, con atto a firma del difensore, Avv. Ettore Zagarese, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 63 (rectius: 36) cod. proc. pen. stante il condizionamento del giudice in conseguenza dell'esistenza di altro procedimento penale a partì invertite.
2.2. Con il secondo motivo, si articola analoga censura in relazione all'art. 210, comma terzo, cod. proc. pen., per essere state le persone offese escusse senza le garanzie previste dalla legge, sebbene imputate nel diverso procedimento.
2.3. Il terzo motivo censura violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dei testi escussi in appello ex art. 603 cod. proc. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce inosservanza dell'art. 635 cod. proc. pen. essendo risultata dall'esperita istruttoria dimostrata un'ipotesi di danneggiamento aggravato, tuttora penalmente rilevante, per essere il fatto avvenuto sulla pubblica via. CONDIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1.11 primo motivo di ricorso è tardivo e, comunque, aspecifico.I ricorrenti prospettano una pretesa mancanza d'imparzialità del giudice di primo grado per essersi pronunciato nel procedimento celebrato, a parti invertite, e definito con la condanna degli imputati, odierne parti civili ricorrenti, formulando la censura per la prima volta con il ricorso di legittimità e limitandosi, peraltro, ad evocare principi generali in tema di terzietà del giudice, senza esplicitare quale pregiudizio, in concreto, sarebbe derivato dalla trattazione del separato procedimento, dì cui non constano neppure le imputazioni, e senza aver avanzato istanza di ricusazione. Donde l'assoluta genericità della doglianza, che non consente di delibare neppure l'eventuale inosservanza da parte del giudice di un obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione, non comportando una nullità generale ed assoluta della sentenza in quanto non incidente sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (Sez. 2, n.19292 del 15/01/2015, Barbara, Rv. 263518, N. 1831 del 1993, N. 10474 del 1997 Rv. 210455, N. 36365 del 2013 Rv. 256872).
2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile.
2.1.1 ricorrenti censurano la propria assunzione testimoniale, avvenuta senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 210 cod. proc. pen. pur essendo imputati nel diverso procedimento collegato, omettendo di rappresentare i profili di interferenza tra i fatti separatamente giudicati e di documentare di aver tempestivamente formulato la relativa eccezione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite (n.33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479), in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett, c), cod. proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la ìnutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie. A tal fine, il collegamento probatorio dì cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o dì uno degli elementi di prova, ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 2, n.24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397). Nella duplice prospettiva indicata, i ricorsi omettono di circostanziare tanto i profili di collegamento probatorio tra i diversi fatti, che la tempestiva formulazione della relativa questione al Giudice di pace.
2.2. Sotto altro profilo, i ricorrenti non hanno assolto all'onere di indicazione - che grava sulla parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, pena l'inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità del motivo - degli atti specificamente affetti dal vizio, e di enucleazione dell'incidenza dei medesimi sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n.23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Invero, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecifícità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016 - dep. 2017, La Gumína, Rv. 269218). A tali onerì i ricorrenti non hanno ottemperato, omettendo anche solo di argomentare quale incidenza le prove inutilizzabili abbiano assunto sulla complessiva piattaforma dimostrativa, e finendo con il dedurre l'inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni a carico, deprivando il compendio probatorio anche delle predette, in contraddizione con le censure mosse alla valutazione probatoria posta a fondamento della avversata pronuncia liberatoria e ponendo definitìvamente la doglianza nell'alveo dell'inammissibilità.
3. Il terzo motivo è aspecifico. I ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 cpv. cod. proc. pen. in relazione alla valutazione dei testimoni escussi in appello da un lato facendo impropriamente richiamo alla prova indiziaria;
dall'altro omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto della genericità delle predette deposizioni, senza dedurne, invece, la decisività (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
4. Il quarto motivo è tardivo e, comunque, manifestamente infondato. Dall'incontestata sintesi dei motivi d'appello riportata nella sentenza impugnata, non risulta che la questione sia stata proposta con l'atto di gravame;
la stessa doglianza, articolata sub specie di omessa riqualificazione del danneggiamento ex art. 521 cod. proc. pen. nell'ipotesi aggravata, non contestata, si pone, inoltre, in contrasto con il principio secondo cui, in caso di aboliti° criminis, il giudice ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento del thema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 2, n.13970 del 02/02/2018, Esposito, Rv. 272921, N. 16386 del 2013 Rv. 254705). Donde il Giudice di pace, investito della cognizione sulla fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen., nel testo previgente alla successiva abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, nella forma prevista dal primo comma della norma richiamata e senza alcuno specifico riferimento all'esposizione alla pubblica fede della cosa danneggiata (V. Sez. U, n.24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436), ha correttamente dichiarato, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione, che sì stima equo determinare in Euro 3000 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 ciascuno a favore de