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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9980 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7888/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7888/23 riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e in persona dall'Avv. Valeria Capolino, che lo rappresenta e difende come Controparte_1 responsabile dell'Avvocatura Comunale con sede in alla Via Lungolago, n. 8; CP_1 APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ingiunzione di pagamento FATTO
propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso Parte_1
l'ingiunzione n. prot. 0010984 emessa dal in data 09.05.2019, notificatagli in data Controparte_1
17.05.2019, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 4.219,20 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, dall'anno 2015 al 2018, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Si costituì il che chiese il rigetto della opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 32327/2022 pubblicata in data 19.09.2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”. Avverso tale decisione ha proposto appello , sostenendo che il GdP ha errato nel Parte_1 compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si è costituito il che ha proposto appello incidentale, chiedendo di confermare la Controparte_1 legittimità dell'ingiunzione n. 10984 del 9 maggio 2019. MOTIVI DELLA DECISIONE È pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale che può essere riassunto come segue. In data 25.01.2018 il Tecnico dell'U.T.C. del Comune di ed il funzionario dell'Ufficio Locale CP_1
Marittimo di Baia, a seguito di apposita richiesta dell'Amministratore del Parco avente ad oggetto pagina 1 di 4 “Segnalazione emergenza sicurezza c/o Parco Gavitello”, eseguivano un sopralluogo nel corso del quale constatavano l'intervenuta realizzazione, in sede di ristrutturazione del complesso, di manufatti – quali una duna artificiale con scale di accesso alla spiaggia ed una rampa in c.a. in corrispondenza del cancello a servizio del su area demaniale marittima, il tutto in assenza delle autorizzazioni CP_2 previste dalle normative urbanistiche. A seguito poi di ulteriori verifiche condotte a mezzo del Sistema Informatico Demaniale (SID), la Capitaneria di Porto ed i tecnici del Comune di contestavano al ricorrente, nonché a tutti i CP_1 proprietari delle unità immobiliari fronte mare, la realizzazione –mediante massetto in calcestruzzo e pavimentazione– del vialetto di accesso alla spiaggia che originariamente insisteva su area privata ma che, a seguito dell'avanzamento del muro perimetrale sino al confine con l'area demaniale effettuato in sede di ristrutturazione del complesso edilizio, venne a ricadere sull'area demaniale. In definitiva, l'illecito consumato dall'ingiunto, consiste nella illegittima occupazione di un'area del demanio marittimo, mediante la costruzione di un passetto in calcestruzzo con pavimentazione, e realizzazione di una palizzata sovrastante in legno, in assenza della necessaria autorizzazione e del pagamento dell'indennizzo normativamente previsto. A sostegno della pretesa demanialità, il Comune di ha precisato che l'area in oggetto è CP_1 identificata al NCEU del predetto Comune al f. 8 part 372, catastalmente intestata al Demanio dello stato Ramo Mercantile, e che tale particella discende dall'atto di riordino Fondiario dell'1.1.1999, con il quale si era proceduto al frazionamento dell'originaria particella 90 ed alla espressa qualificazione come bene appartenente al demanio marittimo. In particolare secondo la prospettazione fornita dal la società Agrina srl, dante causa Controparte_1 del , che aveva acquistato l'edificio costituente ex colonia dall'Ente di Diritto Pubblico Fondo Pt_1 di Assistenza, con atto di compravendita del 29.07.2004, nella realizzazione delle opere di ristrutturazione, avrebbe costruito le abitazioni proprio a ridosso della linea di demarcazione del con l'effetto di sconfinare, nella costruzione della passerella, sull'arenile, con Controparte_3 conseguente occupazione abusiva dell'area demaniale.
***** Sul piano probatorio giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n. 21566). Nella fattispecie di causa, è da escludere che i beni occupati rientrino nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 822 c.c., non trattandosi né del lido del mare, cioè quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, né della spiaggia (o dell'arenile che, quando ne ricorrano i presupposti, rientra nel demanio marittimo: Sez. 2 - , Sentenza n. 8872 del 04/04/2024). Di conseguenza, a seguire l'assunto del andrebbe verificato il contenuto del riordino Controparte_1
Fondiario adottato in data 1.1.1999 dal Consorzio CO.GI., in nome e per conto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. pagina 2 di 4 Con tale atto, infatti, la particella n. 90 del foglio 8, su cui ricadeva l'area perimetrale, inclusa la strada di accesso, veniva frazionata, generando la p.lla 372 del foglio 8 del Comune di (presente nel CP_1 censuario della banca dati NCT in atti dal 14.03.2003, nella qualità di “fabbricato urbano da accertare”). Sennonchè, anche a prescindere dal fatto che l'atto di Riordino è un atto di riassetto catastale Parte_2 di natura puramente ricognitiva e privo di effetti costituitivi, per cui lo stesso non può costituire la fonte ex sé per la qualificazione dell'area come demaniale, appare decisivo il rilievo che tale atto non è stato prodotto dalla PA. Né c'è prova che esista realmente. Infatti, per vicende analoghe a quella di causa, è stato espletato un procedimento per ATP innanzi a questo Tribunale (iscritto al n. 3977/21 R.G.), nel corso del quale il CTU nominato dal giudice delegato chiese al all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, copia del riordino fondiario dell'1.1.1999, senza che nessuno di tali Enti glielo abbia consegnato o se ne dichiarò in possesso. Analogamente è avvenuto nel processo penale celebratosi innanzi a questo Tribunale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 54-1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), anche a carico del
, per la arbitraria occupazione dell'area (asseritamente) demaniale. È mancata la prova della Pt_1 esistenza del presunto atto di riordino fondiario (cfr. sentenza n. 6553/22 del 17.6.2022 che ha assolto il
). Pt_1
Infine, va conclusivamente osservato che il non ha nemmeno provato il superamento Controparte_1 della fascia di rispetto dell'arenile, posto che tale prova implica una necessaria misurazione delle distanze che nel caso in esame risulta del tutto carente, in assenza di rilievi planimetrici prodotti dalla PA. In definitiva, non risultando dimostrata la demanialità dell'area in relazione alla quale il CP_1 ha ingiunto il pagamento dell'indennità di occupazione, l'appello incidentale deve essere
[...] rigettato (cfr. in senso conforme Sentenza di questo Tribunale n. 8470/2023 pubbl. il 18/09/2023).
***** L'appello principale è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 19.09.2022, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento pagina 3 di 4 del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannato a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore della causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella nota spese. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come richiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
-rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 32327/2022 Controparte_1 pubblicata in data 19.09.2022 del Giudice di Pace di Napoli;
-accoglie l'appello principale e condanna il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Carlo Iovinelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 30.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7888/23 riservata in decisione all'udienza del 16.10.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e in persona dall'Avv. Valeria Capolino, che lo rappresenta e difende come Controparte_1 responsabile dell'Avvocatura Comunale con sede in alla Via Lungolago, n. 8; CP_1 APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: OPPOSIZIONE avverso ingiunzione di pagamento FATTO
propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso Parte_1
l'ingiunzione n. prot. 0010984 emessa dal in data 09.05.2019, notificatagli in data Controparte_1
17.05.2019, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 4.219,20 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, dall'anno 2015 al 2018, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Si costituì il che chiese il rigetto della opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 32327/2022 pubblicata in data 19.09.2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”. Avverso tale decisione ha proposto appello , sostenendo che il GdP ha errato nel Parte_1 compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si è costituito il che ha proposto appello incidentale, chiedendo di confermare la Controparte_1 legittimità dell'ingiunzione n. 10984 del 9 maggio 2019. MOTIVI DELLA DECISIONE È pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale che può essere riassunto come segue. In data 25.01.2018 il Tecnico dell'U.T.C. del Comune di ed il funzionario dell'Ufficio Locale CP_1
Marittimo di Baia, a seguito di apposita richiesta dell'Amministratore del Parco avente ad oggetto pagina 1 di 4 “Segnalazione emergenza sicurezza c/o Parco Gavitello”, eseguivano un sopralluogo nel corso del quale constatavano l'intervenuta realizzazione, in sede di ristrutturazione del complesso, di manufatti – quali una duna artificiale con scale di accesso alla spiaggia ed una rampa in c.a. in corrispondenza del cancello a servizio del su area demaniale marittima, il tutto in assenza delle autorizzazioni CP_2 previste dalle normative urbanistiche. A seguito poi di ulteriori verifiche condotte a mezzo del Sistema Informatico Demaniale (SID), la Capitaneria di Porto ed i tecnici del Comune di contestavano al ricorrente, nonché a tutti i CP_1 proprietari delle unità immobiliari fronte mare, la realizzazione –mediante massetto in calcestruzzo e pavimentazione– del vialetto di accesso alla spiaggia che originariamente insisteva su area privata ma che, a seguito dell'avanzamento del muro perimetrale sino al confine con l'area demaniale effettuato in sede di ristrutturazione del complesso edilizio, venne a ricadere sull'area demaniale. In definitiva, l'illecito consumato dall'ingiunto, consiste nella illegittima occupazione di un'area del demanio marittimo, mediante la costruzione di un passetto in calcestruzzo con pavimentazione, e realizzazione di una palizzata sovrastante in legno, in assenza della necessaria autorizzazione e del pagamento dell'indennizzo normativamente previsto. A sostegno della pretesa demanialità, il Comune di ha precisato che l'area in oggetto è CP_1 identificata al NCEU del predetto Comune al f. 8 part 372, catastalmente intestata al Demanio dello stato Ramo Mercantile, e che tale particella discende dall'atto di riordino Fondiario dell'1.1.1999, con il quale si era proceduto al frazionamento dell'originaria particella 90 ed alla espressa qualificazione come bene appartenente al demanio marittimo. In particolare secondo la prospettazione fornita dal la società Agrina srl, dante causa Controparte_1 del , che aveva acquistato l'edificio costituente ex colonia dall'Ente di Diritto Pubblico Fondo Pt_1 di Assistenza, con atto di compravendita del 29.07.2004, nella realizzazione delle opere di ristrutturazione, avrebbe costruito le abitazioni proprio a ridosso della linea di demarcazione del con l'effetto di sconfinare, nella costruzione della passerella, sull'arenile, con Controparte_3 conseguente occupazione abusiva dell'area demaniale.
***** Sul piano probatorio giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n. 21566). Nella fattispecie di causa, è da escludere che i beni occupati rientrino nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 822 c.c., non trattandosi né del lido del mare, cioè quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, né della spiaggia (o dell'arenile che, quando ne ricorrano i presupposti, rientra nel demanio marittimo: Sez. 2 - , Sentenza n. 8872 del 04/04/2024). Di conseguenza, a seguire l'assunto del andrebbe verificato il contenuto del riordino Controparte_1
Fondiario adottato in data 1.1.1999 dal Consorzio CO.GI., in nome e per conto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. pagina 2 di 4 Con tale atto, infatti, la particella n. 90 del foglio 8, su cui ricadeva l'area perimetrale, inclusa la strada di accesso, veniva frazionata, generando la p.lla 372 del foglio 8 del Comune di (presente nel CP_1 censuario della banca dati NCT in atti dal 14.03.2003, nella qualità di “fabbricato urbano da accertare”). Sennonchè, anche a prescindere dal fatto che l'atto di Riordino è un atto di riassetto catastale Parte_2 di natura puramente ricognitiva e privo di effetti costituitivi, per cui lo stesso non può costituire la fonte ex sé per la qualificazione dell'area come demaniale, appare decisivo il rilievo che tale atto non è stato prodotto dalla PA. Né c'è prova che esista realmente. Infatti, per vicende analoghe a quella di causa, è stato espletato un procedimento per ATP innanzi a questo Tribunale (iscritto al n. 3977/21 R.G.), nel corso del quale il CTU nominato dal giudice delegato chiese al all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, copia del riordino fondiario dell'1.1.1999, senza che nessuno di tali Enti glielo abbia consegnato o se ne dichiarò in possesso. Analogamente è avvenuto nel processo penale celebratosi innanzi a questo Tribunale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 54-1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), anche a carico del
, per la arbitraria occupazione dell'area (asseritamente) demaniale. È mancata la prova della Pt_1 esistenza del presunto atto di riordino fondiario (cfr. sentenza n. 6553/22 del 17.6.2022 che ha assolto il
). Pt_1
Infine, va conclusivamente osservato che il non ha nemmeno provato il superamento Controparte_1 della fascia di rispetto dell'arenile, posto che tale prova implica una necessaria misurazione delle distanze che nel caso in esame risulta del tutto carente, in assenza di rilievi planimetrici prodotti dalla PA. In definitiva, non risultando dimostrata la demanialità dell'area in relazione alla quale il CP_1 ha ingiunto il pagamento dell'indennità di occupazione, l'appello incidentale deve essere
[...] rigettato (cfr. in senso conforme Sentenza di questo Tribunale n. 8470/2023 pubbl. il 18/09/2023).
***** L'appello principale è fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 19.09.2022, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento pagina 3 di 4 del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannato a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore della causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella nota spese. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come richiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
-rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 32327/2022 Controparte_1 pubblicata in data 19.09.2022 del Giudice di Pace di Napoli;
-accoglie l'appello principale e condanna il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare a le spese di lite del presente grado di Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv. Carlo Iovinelli dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Napoli il 30.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
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