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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.4543/2021R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 29.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4543 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.2.1963 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Marra del
Foro di Reggio Calabria), l in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliata come in atti, rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Maria Pannitteri) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219001291236000, notificatagli in data 25.11.2021, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120001382879000; 39420120003442429000;
39420130000341868000; 39420130003744638000; 39420130003744658000;
3942014000129160000; 39420140002799980000; 39420150001874112000;
39420160001398878000; 39420160003846091000; 39420170003131186000;
39420180003019266000; 39420190004839928000, tutti emessi per il mancato veramento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti - anni 2012/2019 – per come ivi meglio specificato e per un importo complessivo pari ad euro € 35.732,51.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi in parte non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito nn. 39420120001382879000; 39420120003442429000;
39420130000341868000; 39420130003744658000; 39420140001291360000;
39420140002799980000; 39420150001874112000; 39420160001398878000;
39420160003846091000; 39420170003131186000; 39420180003019266000;
39420190004839928000, risultano documentalmente notificati rispettivamente in data
2 27.6.2012, 2.1.2013, 8.5.2013, 7.3.2014, 5.7.2014, 21.11.2014, 9.12.2015, 13.5.2016,
18.11.2016, 28.12.2017, 18.12.2018, 31.1.2020 (cfr. fascicolo di parte . CP_2
Tanto premesso, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420219001291236000 (25.11.2021) oggetto di causa la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi per gli avvisi di addebito nn. 39420150001874112000;
39420160001398878000; 39420160003846091000; 39420170003131186000;
39420180003019266000, sussistendo al riguardo prova di validi atti interruttivi.
L' , costiuendosi in giudizio, ha infatti prodotto prova Controparte_3
dell'avvenuta notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale (notifica ex art 140 c.p.c. - comunicazione dell'avvenuto deposito con raccomandata in data 10.4.2020).
Anche per l'avviso di addebito n. 39420190004839928000 (notificato in data 31.1.2020) il termine di prescrizione quinquennale non può pacificamente dirsi decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va quindi rigettato in parte qua.
3.1. Con riferimento invece agli altri avvisi di addebito risulta prodotta solo la copia di relate di notifica non riferibili con certezza agli atti notificati oppure copia di atti senza la prova di una loro valida notifica.
Deve quindi ritenersi non interrotto il decorso della già menzionata prescrizione quinquennale.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito n.
39420120001382879000; 39420120003442429000; 39420130000341868000;
39420130003744658000; 39420140001291360000; 39420140002799980000; oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
3.2. Deve poi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva delle odierne parti resistenti con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003744638000, non riguardante contributi e a ben vedere neppure riportato nell'intimazione di pagamento opposta). CP_2
4. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dall'acccoglimento limitato del ricorso, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex
D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione,
3 trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000,00).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti e CP_2 Controparte_4
in solido tra loro, nella rispettiva qualità di soggetto titolare del credito e di
[...]
concessionario ex lege alla relativa riscossione – responsabile del maturarsi della parziale prescrizione contributiva rilevata - con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Marra, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn.
39420120001382879000; 39420120003442429000; 39420130000341868000;
39420130003744658000; 39420140001291360000; 39420140002799980000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000, con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione delle spese di lite per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 a carico dell' e dell' , in solido CP_2 Controparte_1
tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.139,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Marra, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
4 5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 29.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4543 del R.G. dell'anno 2021, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (5.2.1963 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Marra del
Foro di Reggio Calabria), l in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(domiciliata come in atti, rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall' avv. Maria Pannitteri) unitamente all' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per
[...]
mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.
09420219001291236000, notificatagli in data 25.11.2021, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420120001382879000; 39420120003442429000;
39420130000341868000; 39420130003744638000; 39420130003744658000;
3942014000129160000; 39420140002799980000; 39420150001874112000;
39420160001398878000; 39420160003846091000; 39420170003131186000;
39420180003019266000; 39420190004839928000, tutti emessi per il mancato veramento dei contributi dovuti alla Gestione commercianti - anni 2012/2019 – per come ivi meglio specificato e per un importo complessivo pari ad euro € 35.732,51.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' nel costituirsi, ha rassegnato analoghe conclusioni. Controparte_1
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi in parte non più dovuto dal ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito nn. 39420120001382879000; 39420120003442429000;
39420130000341868000; 39420130003744658000; 39420140001291360000;
39420140002799980000; 39420150001874112000; 39420160001398878000;
39420160003846091000; 39420170003131186000; 39420180003019266000;
39420190004839928000, risultano documentalmente notificati rispettivamente in data
2 27.6.2012, 2.1.2013, 8.5.2013, 7.3.2014, 5.7.2014, 21.11.2014, 9.12.2015, 13.5.2016,
18.11.2016, 28.12.2017, 18.12.2018, 31.1.2020 (cfr. fascicolo di parte . CP_2
Tanto premesso, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420219001291236000 (25.11.2021) oggetto di causa la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era venuta a maturarsi per gli avvisi di addebito nn. 39420150001874112000;
39420160001398878000; 39420160003846091000; 39420170003131186000;
39420180003019266000, sussistendo al riguardo prova di validi atti interruttivi.
L' , costiuendosi in giudizio, ha infatti prodotto prova Controparte_3
dell'avvenuta notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale (notifica ex art 140 c.p.c. - comunicazione dell'avvenuto deposito con raccomandata in data 10.4.2020).
Anche per l'avviso di addebito n. 39420190004839928000 (notificato in data 31.1.2020) il termine di prescrizione quinquennale non può pacificamente dirsi decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va quindi rigettato in parte qua.
3.1. Con riferimento invece agli altri avvisi di addebito risulta prodotta solo la copia di relate di notifica non riferibili con certezza agli atti notificati oppure copia di atti senza la prova di una loro valida notifica.
Deve quindi ritenersi non interrotto il decorso della già menzionata prescrizione quinquennale.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito n.
39420120001382879000; 39420120003442429000; 39420130000341868000;
39420130003744658000; 39420140001291360000; 39420140002799980000; oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000 con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua.
3.2. Deve poi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva delle odierne parti resistenti con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003744638000, non riguardante contributi e a ben vedere neppure riportato nell'intimazione di pagamento opposta). CP_2
4. Le spese di lite, previa compensazione per 1/2 attesa la parziale soccombenza reciproca determinata dall'acccoglimento limitato del ricorso, seguono nella residua quota di 1/2 la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex
D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione,
3 trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 52.000,00).
Le stesse vanno poste a carico delle parti soccombenti e CP_2 Controparte_4
in solido tra loro, nella rispettiva qualità di soggetto titolare del credito e di
[...]
concessionario ex lege alla relativa riscossione – responsabile del maturarsi della parziale prescrizione contributiva rilevata - con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Marra, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. e dell' Controparte_2 [...]
in persona del l.r.p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al Parte_1
pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di addebito nn.
39420120001382879000; 39420120003442429000; 39420130000341868000;
39420130003744658000; 39420140001291360000; 39420140002799980000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 09420219001291236000, con conseguente annullamento di quest'ultima in parte qua;
- rigetta nel residuo merito;
- previa compensazione delle spese di lite per 1/2 stanti le ragioni esposte in parte motiva, pone la residua quota di 1/2 a carico dell' e dell' , in solido CP_2 Controparte_1
tra loro e ciascuno secondo il proprio titolo, liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.139,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Marra, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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