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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15160 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15160 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Caluri, n. 102, rappresentato e difeso dall'avv. BIGON ANNA
MARIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Caluri, n. 102 rappresentata e difesa dall'avv. BIGON ANNA
MARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, i quali provvederanno alla loro cura ed educazione. I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, concordando tra di loro le decisioni più importanti che riguardano la vita delle figlie, quali in particolare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Resta inteso che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente, allorquando le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore.
2) La casa familiare sita in Villafranca di Verona (VR), Via Caluri n. 102, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi;
il sig. si è già trasferito in altra Parte_2 Parte_1 abitazione, sita in Povegliano V.se (VR), Via Michelangelo Buonarroti n. 24, ed ha asportato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali.
3) Le figlie minori e vivranno collocate prevalentemente e avranno residenza Per_1 Per_2 presso la madre signora il padre signor potrà vederle e tenerle Parte_2 Parte_1 con sé con le seguenti modalità:
- durante tutto l'anno, quando lavora alla mattina, il lunedì, il martedì e il giovedì, dalla fine dell'orario scolastico, fino alle ore 19,00/20,00, quando le riporterà dalla madre, ed il fine settimana dal sabato alla domenica sera, alle ore 20,00, quando le riporterà a casa;
- durante tutto l'anno, quando lavora il pomeriggio, il fine settimana, dalle ore 20,00 del venerdì sera, quando le andrà a prendere dalla madre, fino alle ore 12,00 del sabato, quando le riporterà dalla madre, con pernottamento presso il padre stesso;
- 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da individuarsi e comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- nel periodo estivo le figlie potranno stare e pernottare presso il padre per qualche giorno anche durante la settimana, previo accordo tra i genitori;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il
Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo.
Le parti, in accordo tra loro, potranno modificare queste modalità di rapporto per adattarle alle esigenze e bisogni delle figlie minori ed ai propri impegni lavorativi.
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 11 Parte_1 Parte_2 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 450,00 (€
225,00 per ciascuna di esse), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
lo stesso si obbliga, inoltre, a sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, così come indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui integralmente trascritto. 5) Il sig. presta il proprio consenso a che l'assegno unico universale per le figlie Parte_1 sia percepito dalla madre al 100% e si obbliga a fornire agli uffici di competenza e/o alla sig.ra
[...] ogni documentazione utile e necessaria alla richiesta della medesima. Pt_2
6) La sig.ra si obbliga ad acquistare la quota parte del 50% della casa famigliare di Parte_2 spettanza del sig. versando a quest'ultimo, la somma di € 222,00 al mese per Parte_1 quindici anni, per un totale di € 40.000,00, tramite accensione di mutuo a proprio nome, di cui il sig. si impegna a costituirsi garante. Parte_1
7) L'autovettura Fiat Punto, targata EF352VS, di proprietà del sig. (doc. 8), Parte_1 resterà in proprietà e in uso allo stesso.
8) L'autovettura Seat Arona, tg. FP753HN, di proprietà della sig.ra (doc. 11), resterà Parte_2 in proprietà e in uso alla stessa.
9) I ricorrenti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali delle figlie minori e ed esonerano, pertanto, il Tribunale dall'ascolto delle stesse;
Per_1 Per_2
10) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio, dalla quale erano Pt_2 nate (09.12.2013) e (19.12.2020) – hanno chiesto la Persona_3 Persona_4 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente delle stesse.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di queste ultime a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto. Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle minori e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_3 Persona_4 parti in epigrafe riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15160 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Caluri, n. 102, rappresentato e difeso dall'avv. BIGON ANNA
MARIA
e nata il [...] a [...], residente a [...]
Villafranca di Verona (VR), Via Caluri, n. 102 rappresentata e difesa dall'avv. BIGON ANNA
MARIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: 1) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, i quali provvederanno alla loro cura ed educazione. I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, concordando tra di loro le decisioni più importanti che riguardano la vita delle figlie, quali in particolare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Resta inteso che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente, allorquando le figlie staranno con l'uno o con l'altro genitore.
2) La casa familiare sita in Villafranca di Verona (VR), Via Caluri n. 102, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi;
il sig. si è già trasferito in altra Parte_2 Parte_1 abitazione, sita in Povegliano V.se (VR), Via Michelangelo Buonarroti n. 24, ed ha asportato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali.
3) Le figlie minori e vivranno collocate prevalentemente e avranno residenza Per_1 Per_2 presso la madre signora il padre signor potrà vederle e tenerle Parte_2 Parte_1 con sé con le seguenti modalità:
- durante tutto l'anno, quando lavora alla mattina, il lunedì, il martedì e il giovedì, dalla fine dell'orario scolastico, fino alle ore 19,00/20,00, quando le riporterà dalla madre, ed il fine settimana dal sabato alla domenica sera, alle ore 20,00, quando le riporterà a casa;
- durante tutto l'anno, quando lavora il pomeriggio, il fine settimana, dalle ore 20,00 del venerdì sera, quando le andrà a prendere dalla madre, fino alle ore 12,00 del sabato, quando le riporterà dalla madre, con pernottamento presso il padre stesso;
- 15 (quindici) giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da individuarsi e comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- nel periodo estivo le figlie potranno stare e pernottare presso il padre per qualche giorno anche durante la settimana, previo accordo tra i genitori;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il
Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo.
Le parti, in accordo tra loro, potranno modificare queste modalità di rapporto per adattarle alle esigenze e bisogni delle figlie minori ed ai propri impegni lavorativi.
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 11 Parte_1 Parte_2 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 450,00 (€
225,00 per ciascuna di esse), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
lo stesso si obbliga, inoltre, a sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, così come indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui integralmente trascritto. 5) Il sig. presta il proprio consenso a che l'assegno unico universale per le figlie Parte_1 sia percepito dalla madre al 100% e si obbliga a fornire agli uffici di competenza e/o alla sig.ra
[...] ogni documentazione utile e necessaria alla richiesta della medesima. Pt_2
6) La sig.ra si obbliga ad acquistare la quota parte del 50% della casa famigliare di Parte_2 spettanza del sig. versando a quest'ultimo, la somma di € 222,00 al mese per Parte_1 quindici anni, per un totale di € 40.000,00, tramite accensione di mutuo a proprio nome, di cui il sig. si impegna a costituirsi garante. Parte_1
7) L'autovettura Fiat Punto, targata EF352VS, di proprietà del sig. (doc. 8), Parte_1 resterà in proprietà e in uso allo stesso.
8) L'autovettura Seat Arona, tg. FP753HN, di proprietà della sig.ra (doc. 11), resterà Parte_2 in proprietà e in uso alla stessa.
9) I ricorrenti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali delle figlie minori e ed esonerano, pertanto, il Tribunale dall'ascolto delle stesse;
Per_1 Per_2
10) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/11/2025, e Parte_1 [...]
sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio, dalla quale erano Pt_2 nate (09.12.2013) e (19.12.2020) – hanno chiesto la Persona_3 Persona_4 regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente delle stesse.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di queste ultime a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto. Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento delle minori e sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le Persona_3 Persona_4 parti in epigrafe riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra