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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1331/2023
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 10/4/2025 alle ore 11:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per gli attori e l'avv. Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Bonaventura Enrico oggi sostituito dall'Avv. BELLABARBA MARINA;
Per , l'Avv. Rossi Marco oggi sostituito dall'Avv. CATALINI ANNA Controparte_1
MARIA;
***
L'Avv. Bellabarba si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusive autorizzate. Precisa pertanto le conclusioni come già rassegnate in atti.
L'Avv. Catalini si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusive autorizzate. Precisa pertanto le conclusioni come già rassegnate in atti, insistendo nel relativo accoglimento.
***
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:00, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 1331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 10/4/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1331 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv. ti Di Bonaventura Massimo e Di Bonaventura Enrico, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
- attori opponenti -
CONTRO
(C.F. ( - tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) - rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Marco, giusta CP_2 P.IVA_2 procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto opposto -
***
2 OGGETTO: “contratti bancari”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/4/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 319/2023 del 10/6/2023 - emesso su ricorso di
[...]
(quale cessionaria del credito originariamente vantato da San Paolo Banca CP_1 dell'Adriatico Spa) proposto nei confronti di , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e quali garanti di Cinefoto di MI NI & IA RE
[...] Parte_3
Snc - il Tribunale di Fermo ha ingiunto esclusivamente a il pagamento della Parte_1 somma di euro 64.176,33 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria) – a titolo di saldo debitore insoluto del contratto di conto corrente n.
1000/00000879 acceso presso San Paolo Banca dell'Adriatico Spa in data 16/1/2007 da
Cinefoto di MI NI & IA RE Snc (a garanzia del quale in data 20/2/2007 sia che , e hanno sottoscritto Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 contratto di fideiussione).
2. Successivamente alla notifica del decreto all'ingiunta, con atto di citazione nel presente giudizio e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3 congiuntamente proponendo opposizione al decreto ingiuntivo e rassegnando le seguenti conclusioni “a) dichiarare la prescrizione del diritto di credito azionato dalla ai sensi Controparte_3 dell'art. 2934, accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto;
b) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società , parte creditrice, per la mancanza del contratto di Controparte_1 cessione del credito , come ampiamente dimostrato nella parte motiva del presente atto e della relativa notifica della cessione del credito così come in premessa argomentato;
c) riconoscere l'applicazione sul contratto di mutuo di interessi usurai che verranno quantificati in seguito al deposito dei documenti bancari (contratto ed estratto conto bancario ) come ampiamente argomentato e dimostrato nella esposizione del presente atto;
d)
3 riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole relative al c.m.s. e civ ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. e dell'art. 1346 c.c. così come ampiamente esposto in narrativa del presente atto;
e) riconoscere l'estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1957 c.c. accogliendo le argomentazioni addotte nel presente atto;
f) riconoscere e dichiarare la nullità delle condizioni contenute nel contratto fideiussorio sottoscritto dagli esponenti accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto in violazione delle disposizioni bancarie impartite dalla Banca d'Italia come ampiamente esposto nella narrativa del presente atto riconoscendo la tardività dell'azione intrapresa nei confronti dei fideiussori;
g) condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore degli esponenti, nella misura e somma che il giudice vorrà determinare equitativamente maggiorato degli interessi compensativi al tasso bancario e della rivalutazione monetaria;
h) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato che fin da ora si dichiara procuratore antistatario , sentenza definitiva come per legge”.
A sostegno delle domande svolte gli attori hanno dedotto:
− l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di conto corrente n.
1000/00000879 acceso da Cinefoto di MI NI & IA RE Snc presso
San Paolo Banca dell'Adriatico, essendo decorsi più di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto (avvenuta nell'anno 2007), senza che il creditore abbia compiuto validi atti interruttivi;
− il difetto di titolarità del credito in capo a , per carenza di prova Controparte_1
sia dell'inclusione nelle cessioni intervenute - dapprima tra San Paolo Banca dell'Adriatico Spa e quindi tra quest'ultima e Controparte_4 [...]
– che dell'esistenza e validità delle stesse;
CP_1
− l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca, la quale ha omesso sia di consegnare al cliente che di produrre in giudizio gli estratti del conto corrente, necessari ad accertare esistenza ed esatta entità del credito;
− l' indeterminatezza ed illegittimità delle pattuizione inerenti CMS e CIV;
− la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori in favore di San Paolo Banca dell'Adriatico spa - poiché redatte in conformità allo schema ABI in violazione della
L.287/90;
− l'estinzione della garanzia fideiussoria per non avere il creditore agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, dovendosi ritenere nulla per le
4 considerazione sopra esposte (di violazione della normativa antitrust) la clausola di deroga all' art. 1957 c.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/12/2023 si è costituita in giudizio (tramite la mandataria ) Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dagli attori e deducendo:
− l'assolvimento da parte di dell'onere sullo stesso gravante di Controparte_1 provare il credito, avendo prodotto oltre alla certificazione ex art. 50 TUB i contratti stipulati tra gli attori ed intesa San Paolo Banca dell'Adriatico Spa – non essendo necessario il deposito di ulteriore documentazione a fronte della generica contestazione svolta dagli opponenti;
− la legittimazione di ad azionare il credito, avendo la stessa Controparte_1
prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione intervenuta in proprio favore;
− l'infondatezza dell' eccezione di prescrizione, dovendo il termine decennale essere fatto decorrere dalla comunicazione di recesso della banca dal contratto di c/c
(avvenuta nel mese di ottobre 2013) ed essendo successivamente intervenuti quali atti interruttivi della prescrizione sia le comunicazioni di cessione del 31/3/2022 e del
10/6/2022, sia la notifica del decreto ingiuntivo del 7/7/2023;
− la genericità ed infondatezza delle eccezioni di usurarietà del rapporto ed illegittimità delle clausole di CMS e CIV;
− l'infondatezza della domanda di nullità delle fideiussioni stipulate tra San Paolo Banca dell'Adriatico Spa e gli attori - per difetto di prova di conformità allo schema ABI;
− la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. essendo stata espressamente pattuita la deroga.
Parte convenuta ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni “Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di € 64.176,33 (ovvero quella diversa CP_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1 somma;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli
5 (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 64.176,33 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando gli opponenti al pagamento di detta somma;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
4. Con decreto ex art 171 bis c.p.c. è stato rilevato d'ufficio il mancato assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 ed, altresì,
l'incompetenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust - poichè formulata nel merito in via principale. Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie. Alla prima udienza del 22/2/2024 il difensore degli attori ha dato atto che “la nullità della fideiussione per contrarietà alle clausole ABI è da intendere dedotta quale eccezione al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria”. All'esito di tale udienza è stato disposto l'avvio della procedura di mediazione.
Alla successiva udienza del 3/10/2024 – preso atto dell'esito negativo della mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione - è stato disposto rinvio per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. (con assegnazione alle parti di termine per note conclusive), poi avvenuta all'odierna udienza.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice viene parzialmente accolta per i motivi nel prosieguo esposti - dato preliminarmente atto che “è da ammettere la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto” (cfr. Cass. n. 4713/2022), con conseguente cumulo soggettivo ed oggettivo di domande, come avvenuto in specie da parte degli attori e (nei confronti dei quali non risulta emesso Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo opposto).
6. Scendendo all'esame delle domande svolte, va esaminata preliminarmente la domanda volta ad accertare il difetto di legittimazione di ad azionare i Controparte_1
6 crediti di cui al c/c n. 1000/00000879 acceso presso San Paolo Banca dell'Adriatico Spa in data 16/1/2007 da Cinefoto di MI NI & IA RE Snc.
Al riguardo – premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo delle domande, che spetta a ciascuna parte interessata allegare e provare e che è rilevabile anche d' ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa
(cfr. Cass. 2951/2016) – va rilevato come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato, con riguardo alle cessioni in blocco, che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. 7866/2024;
Cass. 17944/2023 ed altre conformi).
In specie (in giudizio quale cessionaria del credito originariamente Controparte_1 vantato da San Paolo Banca dell'Adriatico Spa relativo al conto corrente n. 1000/00000879) in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ha prodotto esclusivamente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 5/10/2021 della cessione in blocco intervenuta tra San Poalo Banca dell'Adriatico Spa e ed un estratto Controparte_4 dell'atto denominato “contratto di cessione-proposta” sottoscritto in data 10/6/2021 esclusivamente da , completamente oscurato nella gran parte e privo Controparte_1 degli allegati - dal quale non è pertanto evincibile l'inclusione nell'operazione dello specifico credito oggetto del presente giudizio.
Anche a fronte delle contestazioni mosse dagli attori nel presente giudizio, Controparte_1 nulla ha ulteriormente dedotto né documentato a dimostrazione della titolarità del
[...] credito – limitandosi a produrre con la comparsa di costituzione esclusivamente un 7 documento denominato “estratto elenco crediti ceduti”, neppure sottoscritto e di cui non è evincibile l'attinenza al contratto di cessione, dunque privo di valenza probatoria.
Appare pertanto, sotto tali profili, fondata la domanda degli attori di accertamento del difetto di legittimazione di nel presente giudizio. Controparte_1
Il rilevato difetto di legittimazione di con riguardo al credito oggetto Controparte_1 del presente giudizio appare assorbente rispetto a tutte le ulteriori domande proposte sia dagli attori opponenti che dalla opposta (da ritenere inammissibili) e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2023 emesso in data 10/6/2023 dal Tribunale di Fermo.
10. Le spese di lite - considerati i motivi della decisione ed il solo parziale accoglimento dell'opposizione - vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1331/2023, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così decide:
DICHIARA
Il difetto di legittimazione di;
Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 319/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/6/2023;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 10/4/2023
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
8
TRIBUNALE DI FERMO
All'udienza del 10/4/2025 alle ore 11:00 avanti al giudice Dott.ssa Lucia Rocchi sono comparsi:
Per gli attori e l'avv. Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Bonaventura Enrico oggi sostituito dall'Avv. BELLABARBA MARINA;
Per , l'Avv. Rossi Marco oggi sostituito dall'Avv. CATALINI ANNA Controparte_1
MARIA;
***
L'Avv. Bellabarba si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusive autorizzate. Precisa pertanto le conclusioni come già rassegnate in atti.
L'Avv. Catalini si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusive autorizzate. Precisa pertanto le conclusioni come già rassegnate in atti, insistendo nel relativo accoglimento.
***
Esaurita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e precisate le conclusioni come sopra riportate,
Il Giudice
Preso atto si ritira per la decisione.
Successivamente, alle ore 18:00, viene riaperto il verbale ed il Giudice, dato atto che nessuno è comparso, procede al deposito della sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
1 R.G.N.R. 1331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, all'udienza del 10/4/2025, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1331 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv. ti Di Bonaventura Massimo e Di Bonaventura Enrico, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
- attori opponenti -
CONTRO
(C.F. ( - tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) - rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Marco, giusta CP_2 P.IVA_2 procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto opposto -
***
2 OGGETTO: “contratti bancari”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/4/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 319/2023 del 10/6/2023 - emesso su ricorso di
[...]
(quale cessionaria del credito originariamente vantato da San Paolo Banca CP_1 dell'Adriatico Spa) proposto nei confronti di , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e quali garanti di Cinefoto di MI NI & IA RE
[...] Parte_3
Snc - il Tribunale di Fermo ha ingiunto esclusivamente a il pagamento della Parte_1 somma di euro 64.176,33 (oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria) – a titolo di saldo debitore insoluto del contratto di conto corrente n.
1000/00000879 acceso presso San Paolo Banca dell'Adriatico Spa in data 16/1/2007 da
Cinefoto di MI NI & IA RE Snc (a garanzia del quale in data 20/2/2007 sia che , e hanno sottoscritto Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 contratto di fideiussione).
2. Successivamente alla notifica del decreto all'ingiunta, con atto di citazione nel presente giudizio e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3 congiuntamente proponendo opposizione al decreto ingiuntivo e rassegnando le seguenti conclusioni “a) dichiarare la prescrizione del diritto di credito azionato dalla ai sensi Controparte_3 dell'art. 2934, accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto;
b) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società , parte creditrice, per la mancanza del contratto di Controparte_1 cessione del credito , come ampiamente dimostrato nella parte motiva del presente atto e della relativa notifica della cessione del credito così come in premessa argomentato;
c) riconoscere l'applicazione sul contratto di mutuo di interessi usurai che verranno quantificati in seguito al deposito dei documenti bancari (contratto ed estratto conto bancario ) come ampiamente argomentato e dimostrato nella esposizione del presente atto;
d)
3 riconoscere e dichiarare la nullità delle clausole relative al c.m.s. e civ ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. e dell'art. 1346 c.c. così come ampiamente esposto in narrativa del presente atto;
e) riconoscere l'estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1957 c.c. accogliendo le argomentazioni addotte nel presente atto;
f) riconoscere e dichiarare la nullità delle condizioni contenute nel contratto fideiussorio sottoscritto dagli esponenti accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto in violazione delle disposizioni bancarie impartite dalla Banca d'Italia come ampiamente esposto nella narrativa del presente atto riconoscendo la tardività dell'azione intrapresa nei confronti dei fideiussori;
g) condannare la al Controparte_1 risarcimento del danno, in favore degli esponenti, nella misura e somma che il giudice vorrà determinare equitativamente maggiorato degli interessi compensativi al tasso bancario e della rivalutazione monetaria;
h) vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato che fin da ora si dichiara procuratore antistatario , sentenza definitiva come per legge”.
A sostegno delle domande svolte gli attori hanno dedotto:
− l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di conto corrente n.
1000/00000879 acceso da Cinefoto di MI NI & IA RE Snc presso
San Paolo Banca dell'Adriatico, essendo decorsi più di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto (avvenuta nell'anno 2007), senza che il creditore abbia compiuto validi atti interruttivi;
− il difetto di titolarità del credito in capo a , per carenza di prova Controparte_1
sia dell'inclusione nelle cessioni intervenute - dapprima tra San Paolo Banca dell'Adriatico Spa e quindi tra quest'ultima e Controparte_4 [...]
– che dell'esistenza e validità delle stesse;
CP_1
− l'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla banca, la quale ha omesso sia di consegnare al cliente che di produrre in giudizio gli estratti del conto corrente, necessari ad accertare esistenza ed esatta entità del credito;
− l' indeterminatezza ed illegittimità delle pattuizione inerenti CMS e CIV;
− la nullità delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori in favore di San Paolo Banca dell'Adriatico spa - poiché redatte in conformità allo schema ABI in violazione della
L.287/90;
− l'estinzione della garanzia fideiussoria per non avere il creditore agito nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, dovendosi ritenere nulla per le
4 considerazione sopra esposte (di violazione della normativa antitrust) la clausola di deroga all' art. 1957 c.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/12/2023 si è costituita in giudizio (tramite la mandataria ) Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande svolte dagli attori e deducendo:
− l'assolvimento da parte di dell'onere sullo stesso gravante di Controparte_1 provare il credito, avendo prodotto oltre alla certificazione ex art. 50 TUB i contratti stipulati tra gli attori ed intesa San Paolo Banca dell'Adriatico Spa – non essendo necessario il deposito di ulteriore documentazione a fronte della generica contestazione svolta dagli opponenti;
− la legittimazione di ad azionare il credito, avendo la stessa Controparte_1
prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inclusione del credito nella cessione intervenuta in proprio favore;
− l'infondatezza dell' eccezione di prescrizione, dovendo il termine decennale essere fatto decorrere dalla comunicazione di recesso della banca dal contratto di c/c
(avvenuta nel mese di ottobre 2013) ed essendo successivamente intervenuti quali atti interruttivi della prescrizione sia le comunicazioni di cessione del 31/3/2022 e del
10/6/2022, sia la notifica del decreto ingiuntivo del 7/7/2023;
− la genericità ed infondatezza delle eccezioni di usurarietà del rapporto ed illegittimità delle clausole di CMS e CIV;
− l'infondatezza della domanda di nullità delle fideiussioni stipulate tra San Paolo Banca dell'Adriatico Spa e gli attori - per difetto di prova di conformità allo schema ABI;
− la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. essendo stata espressamente pattuita la deroga.
Parte convenuta ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni “Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di € 64.176,33 (ovvero quella diversa CP_1 somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta Controparte_1 somma;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli
5 (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della Controparte_1 somma di € 64.176,33 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando gli opponenti al pagamento di detta somma;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
4. Con decreto ex art 171 bis c.p.c. è stato rilevato d'ufficio il mancato assolvimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 ed, altresì,
l'incompetenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust - poichè formulata nel merito in via principale. Nei termini ex art. 171 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie. Alla prima udienza del 22/2/2024 il difensore degli attori ha dato atto che “la nullità della fideiussione per contrarietà alle clausole ABI è da intendere dedotta quale eccezione al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria”. All'esito di tale udienza è stato disposto l'avvio della procedura di mediazione.
Alla successiva udienza del 3/10/2024 – preso atto dell'esito negativo della mediazione e ritenuta la causa matura per la decisione - è stato disposto rinvio per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. (con assegnazione alle parti di termine per note conclusive), poi avvenuta all'odierna udienza.
5. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice viene parzialmente accolta per i motivi nel prosieguo esposti - dato preliminarmente atto che “è da ammettere la possibilità che l'opposizione a decreto ingiuntivo rechi – ovvero contenga nel suo stesso “corpo” – unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, altresì la domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente ovvero connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto” (cfr. Cass. n. 4713/2022), con conseguente cumulo soggettivo ed oggettivo di domande, come avvenuto in specie da parte degli attori e (nei confronti dei quali non risulta emesso Parte_2 Parte_3 il decreto ingiuntivo opposto).
6. Scendendo all'esame delle domande svolte, va esaminata preliminarmente la domanda volta ad accertare il difetto di legittimazione di ad azionare i Controparte_1
6 crediti di cui al c/c n. 1000/00000879 acceso presso San Paolo Banca dell'Adriatico Spa in data 16/1/2007 da Cinefoto di MI NI & IA RE Snc.
Al riguardo – premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo delle domande, che spetta a ciascuna parte interessata allegare e provare e che è rilevabile anche d' ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa
(cfr. Cass. 2951/2016) – va rilevato come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia affermato, con riguardo alle cessioni in blocco, che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. 7866/2024;
Cass. 17944/2023 ed altre conformi).
In specie (in giudizio quale cessionaria del credito originariamente Controparte_1 vantato da San Paolo Banca dell'Adriatico Spa relativo al conto corrente n. 1000/00000879) in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ha prodotto esclusivamente l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 5/10/2021 della cessione in blocco intervenuta tra San Poalo Banca dell'Adriatico Spa e ed un estratto Controparte_4 dell'atto denominato “contratto di cessione-proposta” sottoscritto in data 10/6/2021 esclusivamente da , completamente oscurato nella gran parte e privo Controparte_1 degli allegati - dal quale non è pertanto evincibile l'inclusione nell'operazione dello specifico credito oggetto del presente giudizio.
Anche a fronte delle contestazioni mosse dagli attori nel presente giudizio, Controparte_1 nulla ha ulteriormente dedotto né documentato a dimostrazione della titolarità del
[...] credito – limitandosi a produrre con la comparsa di costituzione esclusivamente un 7 documento denominato “estratto elenco crediti ceduti”, neppure sottoscritto e di cui non è evincibile l'attinenza al contratto di cessione, dunque privo di valenza probatoria.
Appare pertanto, sotto tali profili, fondata la domanda degli attori di accertamento del difetto di legittimazione di nel presente giudizio. Controparte_1
Il rilevato difetto di legittimazione di con riguardo al credito oggetto Controparte_1 del presente giudizio appare assorbente rispetto a tutte le ulteriori domande proposte sia dagli attori opponenti che dalla opposta (da ritenere inammissibili) e giustifica la revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2023 emesso in data 10/6/2023 dal Tribunale di Fermo.
10. Le spese di lite - considerati i motivi della decisione ed il solo parziale accoglimento dell'opposizione - vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG
1331/2023, ogni altra domanda ed eccezione assorbita, così decide:
DICHIARA
Il difetto di legittimazione di;
Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 319/2023 emesso dal Tribunale di Fermo in data 10/6/2023;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 10/4/2023
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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