TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/11/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 06/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8857/2024 promossa da
e la società Parte_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall' avv. VASCO GIUSEPPE contro
Controparte_2 rappr. e dif. dal funzionario MICHELE FASCIA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.10.24 le parti ricorrenti, in epigrafe indicate proponevano al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 11/24 del 3.0.2024 ed emessa dall'
[...]
di in solido nei loro confronti, per la somma di somma Controparte_2 CP_2 di €46.822,90 quale sanzione amministrativa per i seguenti titoli: a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 3 co. 3 art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in Legge. 73/2002 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015 ed in particolare per aver occupato sette lavoratrici:
(occupata dal 20/05/2022 al 17/06/2022 gg. 22), Persona_1
EV YA (occupata dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21),
[...]
(occupata dal 13/05/2022 al 17/06/2022 gg. 23), Per_2 Parte_2
(occupata dal 13/05/2022 al 16/06/2022 gg. 22),
[...] Parte_3
(occupata dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21), (occupata Parte_4 dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21), (occupata dal Persona_3
03/06/2022 al 12/07/2022 gg. 31), (occupata dal 13/05/2022 al Parte_5
30/07/2022 gg. 59) e (occupato dal 01/06/2022 al 12/07/2022 Parte_6 gg. 36), senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Gli opponenti preliminarmente hanno eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981; nel merito, poi, hanno dedotto l'infondatezza degli illeciti amministrativi contestati, asserendo da un lato che il tirocinio formativo non soggiace alle regole dettate per il lavoro subordinato, sia che le lavoratrici agli ispettori, avevano indicato, le date di ingresso sul territorio nazionale e non già le date di inizio del tirocinio presso la struttura alberghiera, come erroneamente inteso dai finanzieri. Concludevano, quindi, chiedendo di dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
Costituitasi in giudizio, la controparte ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto delle avverse istanze.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione opposta, la causa è stata rinviata per la decisione.
All'odierna udienza (la prima celebrata innanzi alla sottoscritta, in seguito alla riassegnazione del procedimento, avvenuta in data 9.9.2025) previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, preliminarmente occorre sgombrare il campo dall'eccezione preliminare di natura formale mossa dagli opponenti avverso l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Deve essere disattesa l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ex art. 14 l.
689/1981.
Com' è noto tale norma testualmente recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
(comma 1). Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (comma2) […] L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (comma6)”. Nella fattispecie in esame, considerato che l'accertamento ispettivo è avvenuto in data 29.7.2022, deve ritenersi tempestiva la notifica del verbale unico di accertamento, effettuata in data 27.10.2022, ovvero nel termine di 90 giorni.
Nel merito l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Si rammenta che il provvedimento impugnato scaturisce dall'accertamento ispettivo del 29.7.22 eseguito presso la sede della società opponente, in occasione del quale i funzionari, constatata personalmente la presenza (tra le altre) delle lavoratrici
EV YA, Persona_1 Persona_2 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_3
e ed acquisite sommarie informazioni, Parte_5 Parte_6 riscontravano che il rapporto di lavoro delle predette lavoratici (e, precisamente, il tirocinio di formazione) era iniziato in epoca antecedente rispetto alla data indicata nelle comunicazioni di assunzione, regolarmente effettuate dalla società.
Gli ispettori giungevano a tale conclusione sulla base della data di inizio del rapporto di lavoro indicata dalle predette lavoratici in sede di dichiarazioni.
Pertanto ritenevano che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro come riferita dalle lavoratrici e quella indicata dal datore di lavoro nelle comunicazioni di instaurazione dei tirocini formativi, le predette, non essendo contrattualmente assunte, dovevano essere considerate “lavoratici a nero”, con conseguente applicazione della maxi sanzione.
Orbene, l'assunto degli ispettori, posto a fondamento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta non può essere condiviso, sebbene sulla base di argomentazioni differenti rispetto a quelle addotte dalle opponenti nel proprio atto introduttivo.
Giova preliminarmente compiere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento. Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, come modificato dalla Legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, ha dettato le modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare già contenute nella L. n. 383 del 2001. Ai primi due commi ha quindi ridisciplinato la c.d. dichiarazione di emersione, da presentarsi da parte di coloro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, cui sono correlati incentivi sul piano fiscale e previdenziale. Al comma 3, ha previsto poi che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione”.
Tale norma è stata dichiarata incostituzionale, per lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., con la sentenza 12 aprile 2005 n. 144, “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione”.
Il testo è stato dapprima modificato con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis nel seguente modo: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da
Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.
L'ultimo periodo del testo come riportato è stato dichiarato incostituzionale dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 novembre 2014, n. 254. La L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto poi (con l'art. 4, comma 1, lett. a) una nuova modifica, nel senso che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da Euro 1.000 a Euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di Euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.
Il D .Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha, infine, introdotto con l'art. 22, comma 1, il seguente testo: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da Euro 1.500 a Euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da Euro 3.000 a Euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da Euro 6.000 a Euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Gli importi indicati sono stati maggiorati ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 445, lett. d), n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Con particolare riferimento all'ambito di applicazione della maxi sanzione, come chiarito ripetute volte dallo stesso , la stessa può essere irrogata nei CP_2 confronti dei datori di lavoro privati, che abbiano occupato alle loro dipendenze lavoratori, in mancanza della preventiva comunicazione di assunzione e purchè il rapporto di lavoro sia riconducibile nell'alveo della subordinazione ex art. 2094 c.c..
Invero, la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione della preventiva comunicazione di assunzione, essendo necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione, ovvero che l'impiego irregolare abbia riguardato lavoratori subordinati e non già, altre tipologie di rapporti di lavoro (quali a titolo esemplificativo, le collaborazioni rese in ambito familiare ovvero societario).
La subordinazione, poi, deve essere evidentemente dimostrata e provata.
Orbene, alla luce di quanto innanzi ed indiscussa la genuinità dei tirocini formativi svolti dalle lavoratici a decorrere dall'inoltro delle rispettive comunicazioni di assunzione, deve innanzitutto evidenziarsi l'erroneità dell'operato degli ispettori che hanno automaticamente, senza fornire alcun elemento a sostegno, ritenuto di sussumere il rapporto di lavoro svolto in epoca antecedente alle predette comunicazioni di assunzione, nell'alveo della subordinazione.
Rammentato che incombeva sull'Ispettorato l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, vale osservare che non solo tale onere non è stato adempiuto (non essendo stati introdotti elementi idonei in tal senso), ma soprattutto dall'esame delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva si traggono elementi chiari, precisi e concordanti volti a ricondurre i rapporti di lavoro nell'ambito del tirocinio di formazione (anche per il periodo pregresso all'inoltro delle comunicazioni di assunzione).
Ed invero, tutti i lavoratori escussi, (non solo quelli in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità per cui è causa), hanno qualificato il proprio rapporto di lavoro, per tutta la sua durata, in termini di tirocinio (a titolo esemplificativo,
ha riferito “è il mio primo tirocinio in Italia”; ha asserito Per_1 Persona_4
“è la mia prima esperienza in Italia. Siamo 25 tirocinanti”; e Persona_5 [...]
hanno dichiarato rispettivamente, “è la prima volta che faccio un tirocinio Parte_3 in Italia” ovvero “è la prima volta che svolto attività lavorativa da tirocinante presso questa struttura” ) così come hanno fatto tutti riferimento alla figura del tutor
(figura tipica dei tirocini formativi).
Milita in tal senso peraltro anche la circostanza che il datore di lavoro aveva esibito la regolare documentazione attestante l'autorizzazione a svolgere, presso la propria struttura, i tirocini formativi.
A fronte tali elementi, univocamente convergenti nel senso della sussistenza tra le parti di tirocini formativi, anche per i periodi pregressi alle comunicazioni di assunzione, gli ispettori avrebbero dovuto indicare in maniera chiara ed analitica gli elementi idonei a ravvisare la subordinazione.
Tanto tuttavia non è stato fatto né in sede ispettiva né tantomeno in questa sede.
Peraltro la necessità della prova puntuale della subordinazione per i rapporti di lavoro per cui è causa, si rendeva impellente anche e soprattutto se sol si considera che gli ispettori non hanno contestato affatto la genuinità dei tirocini espletati in epoca successiva all'inoltro delle comunicazioni di assunzione.
In altri termini si vuol dire che, a parità di modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro (sia prima che dopo l'inoltro delle comunicazioni di assunzione), sarebbe stato onere dell' spiegare le ragioni per le quali soltanto per il periodo CP_2 pregresso alle comunicazioni di assunzione i rapporti dovevano essere qualificati come di natura subordinata. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la linea difensiva dell'ispettorato è parsa insoddisfacente.
In definitiva, difettando la prova precisa e puntuale della subordinazione non può trovare applicazione, per quanto detto innanzi, la maxi sanzione di cui all'art. dell'art. 3 co. 3 art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in Legge. 73/2002 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015.
Tanto chiarito, poi, preme effettuare un'ulteriore precisazione.
Ritenuto che
i rapporti di lavoro oggetto di contestazione possano essere qualificati, per tutta la loro effettiva durata, alla stregua di tirocini formativi, deve rilevarsi che in ogni caso incombeva sul datore di lavoro, pena l'irrogazione della sanzione,
l'onere di provvedere alla relativa denuncia presso il Centro per l'impiego.
Il comportamento della società opponente quindi, sarebbe stato passibile di sanzione amministrativa ed in particolare di quella prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
n. 276/2003 (sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Tuttavia, tale sanzione non è stata debitamente contestata dagli organi competenti, sicché nulla può essere disposto in questa sede.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 11/2024 va accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8857 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 11/2024 e dichiara non dovute dall'opponente le somme ivi indicate;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.628,50 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 6.11.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 06/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8857/2024 promossa da
e la società Parte_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall' avv. VASCO GIUSEPPE contro
Controparte_2 rappr. e dif. dal funzionario MICHELE FASCIA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.10.24 le parti ricorrenti, in epigrafe indicate proponevano al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 11/24 del 3.0.2024 ed emessa dall'
[...]
di in solido nei loro confronti, per la somma di somma Controparte_2 CP_2 di €46.822,90 quale sanzione amministrativa per i seguenti titoli: a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 3 co. 3 art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in Legge. 73/2002 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015 ed in particolare per aver occupato sette lavoratrici:
(occupata dal 20/05/2022 al 17/06/2022 gg. 22), Persona_1
EV YA (occupata dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21),
[...]
(occupata dal 13/05/2022 al 17/06/2022 gg. 23), Per_2 Parte_2
(occupata dal 13/05/2022 al 16/06/2022 gg. 22),
[...] Parte_3
(occupata dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21), (occupata Parte_4 dal 13/06/2022 al 12/07/2022 gg. 21), (occupata dal Persona_3
03/06/2022 al 12/07/2022 gg. 31), (occupata dal 13/05/2022 al Parte_5
30/07/2022 gg. 59) e (occupato dal 01/06/2022 al 12/07/2022 Parte_6 gg. 36), senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Gli opponenti preliminarmente hanno eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981; nel merito, poi, hanno dedotto l'infondatezza degli illeciti amministrativi contestati, asserendo da un lato che il tirocinio formativo non soggiace alle regole dettate per il lavoro subordinato, sia che le lavoratrici agli ispettori, avevano indicato, le date di ingresso sul territorio nazionale e non già le date di inizio del tirocinio presso la struttura alberghiera, come erroneamente inteso dai finanzieri. Concludevano, quindi, chiedendo di dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
Costituitasi in giudizio, la controparte ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto delle avverse istanze.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza – ingiunzione opposta, la causa è stata rinviata per la decisione.
All'odierna udienza (la prima celebrata innanzi alla sottoscritta, in seguito alla riassegnazione del procedimento, avvenuta in data 9.9.2025) previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, preliminarmente occorre sgombrare il campo dall'eccezione preliminare di natura formale mossa dagli opponenti avverso l'ordinanza – ingiunzione opposta.
Deve essere disattesa l'eccezione relativa all'intervenuta decadenza ex art. 14 l.
689/1981.
Com' è noto tale norma testualmente recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
(comma 1). Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (comma2) […] L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (comma6)”. Nella fattispecie in esame, considerato che l'accertamento ispettivo è avvenuto in data 29.7.2022, deve ritenersi tempestiva la notifica del verbale unico di accertamento, effettuata in data 27.10.2022, ovvero nel termine di 90 giorni.
Nel merito l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Si rammenta che il provvedimento impugnato scaturisce dall'accertamento ispettivo del 29.7.22 eseguito presso la sede della società opponente, in occasione del quale i funzionari, constatata personalmente la presenza (tra le altre) delle lavoratrici
EV YA, Persona_1 Persona_2 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_3
e ed acquisite sommarie informazioni, Parte_5 Parte_6 riscontravano che il rapporto di lavoro delle predette lavoratici (e, precisamente, il tirocinio di formazione) era iniziato in epoca antecedente rispetto alla data indicata nelle comunicazioni di assunzione, regolarmente effettuate dalla società.
Gli ispettori giungevano a tale conclusione sulla base della data di inizio del rapporto di lavoro indicata dalle predette lavoratici in sede di dichiarazioni.
Pertanto ritenevano che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro come riferita dalle lavoratrici e quella indicata dal datore di lavoro nelle comunicazioni di instaurazione dei tirocini formativi, le predette, non essendo contrattualmente assunte, dovevano essere considerate “lavoratici a nero”, con conseguente applicazione della maxi sanzione.
Orbene, l'assunto degli ispettori, posto a fondamento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta non può essere condiviso, sebbene sulla base di argomentazioni differenti rispetto a quelle addotte dalle opponenti nel proprio atto introduttivo.
Giova preliminarmente compiere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento. Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, come modificato dalla Legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, ha dettato le modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare già contenute nella L. n. 383 del 2001. Ai primi due commi ha quindi ridisciplinato la c.d. dichiarazione di emersione, da presentarsi da parte di coloro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, cui sono correlati incentivi sul piano fiscale e previdenziale. Al comma 3, ha previsto poi che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione”.
Tale norma è stata dichiarata incostituzionale, per lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., con la sentenza 12 aprile 2005 n. 144, “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione”.
Il testo è stato dapprima modificato con il D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis nel seguente modo: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da
Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.
L'ultimo periodo del testo come riportato è stato dichiarato incostituzionale dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 novembre 2014, n. 254. La L. 4 novembre 2010, n. 183, ha disposto poi (con l'art. 4, comma 1, lett. a) una nuova modifica, nel senso che “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da Euro 1.000 a Euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di Euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.
Il D .Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha, infine, introdotto con l'art. 22, comma 1, il seguente testo: “Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da Euro 1.500 a Euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da Euro 3.000 a Euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da Euro 6.000 a Euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Gli importi indicati sono stati maggiorati ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 445, lett. d), n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Con particolare riferimento all'ambito di applicazione della maxi sanzione, come chiarito ripetute volte dallo stesso , la stessa può essere irrogata nei CP_2 confronti dei datori di lavoro privati, che abbiano occupato alle loro dipendenze lavoratori, in mancanza della preventiva comunicazione di assunzione e purchè il rapporto di lavoro sia riconducibile nell'alveo della subordinazione ex art. 2094 c.c..
Invero, la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione della preventiva comunicazione di assunzione, essendo necessario verificare in concreto il requisito della subordinazione, ovvero che l'impiego irregolare abbia riguardato lavoratori subordinati e non già, altre tipologie di rapporti di lavoro (quali a titolo esemplificativo, le collaborazioni rese in ambito familiare ovvero societario).
La subordinazione, poi, deve essere evidentemente dimostrata e provata.
Orbene, alla luce di quanto innanzi ed indiscussa la genuinità dei tirocini formativi svolti dalle lavoratici a decorrere dall'inoltro delle rispettive comunicazioni di assunzione, deve innanzitutto evidenziarsi l'erroneità dell'operato degli ispettori che hanno automaticamente, senza fornire alcun elemento a sostegno, ritenuto di sussumere il rapporto di lavoro svolto in epoca antecedente alle predette comunicazioni di assunzione, nell'alveo della subordinazione.
Rammentato che incombeva sull'Ispettorato l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, vale osservare che non solo tale onere non è stato adempiuto (non essendo stati introdotti elementi idonei in tal senso), ma soprattutto dall'esame delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva si traggono elementi chiari, precisi e concordanti volti a ricondurre i rapporti di lavoro nell'ambito del tirocinio di formazione (anche per il periodo pregresso all'inoltro delle comunicazioni di assunzione).
Ed invero, tutti i lavoratori escussi, (non solo quelli in relazione ai quali sono state riscontrate le irregolarità per cui è causa), hanno qualificato il proprio rapporto di lavoro, per tutta la sua durata, in termini di tirocinio (a titolo esemplificativo,
ha riferito “è il mio primo tirocinio in Italia”; ha asserito Per_1 Persona_4
“è la mia prima esperienza in Italia. Siamo 25 tirocinanti”; e Persona_5 [...]
hanno dichiarato rispettivamente, “è la prima volta che faccio un tirocinio Parte_3 in Italia” ovvero “è la prima volta che svolto attività lavorativa da tirocinante presso questa struttura” ) così come hanno fatto tutti riferimento alla figura del tutor
(figura tipica dei tirocini formativi).
Milita in tal senso peraltro anche la circostanza che il datore di lavoro aveva esibito la regolare documentazione attestante l'autorizzazione a svolgere, presso la propria struttura, i tirocini formativi.
A fronte tali elementi, univocamente convergenti nel senso della sussistenza tra le parti di tirocini formativi, anche per i periodi pregressi alle comunicazioni di assunzione, gli ispettori avrebbero dovuto indicare in maniera chiara ed analitica gli elementi idonei a ravvisare la subordinazione.
Tanto tuttavia non è stato fatto né in sede ispettiva né tantomeno in questa sede.
Peraltro la necessità della prova puntuale della subordinazione per i rapporti di lavoro per cui è causa, si rendeva impellente anche e soprattutto se sol si considera che gli ispettori non hanno contestato affatto la genuinità dei tirocini espletati in epoca successiva all'inoltro delle comunicazioni di assunzione.
In altri termini si vuol dire che, a parità di modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro (sia prima che dopo l'inoltro delle comunicazioni di assunzione), sarebbe stato onere dell' spiegare le ragioni per le quali soltanto per il periodo CP_2 pregresso alle comunicazioni di assunzione i rapporti dovevano essere qualificati come di natura subordinata. Anche sotto tale profilo, tuttavia, la linea difensiva dell'ispettorato è parsa insoddisfacente.
In definitiva, difettando la prova precisa e puntuale della subordinazione non può trovare applicazione, per quanto detto innanzi, la maxi sanzione di cui all'art. dell'art. 3 co. 3 art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 convertito in Legge. 73/2002 e successive modificazioni, sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015.
Tanto chiarito, poi, preme effettuare un'ulteriore precisazione.
Ritenuto che
i rapporti di lavoro oggetto di contestazione possano essere qualificati, per tutta la loro effettiva durata, alla stregua di tirocini formativi, deve rilevarsi che in ogni caso incombeva sul datore di lavoro, pena l'irrogazione della sanzione,
l'onere di provvedere alla relativa denuncia presso il Centro per l'impiego.
Il comportamento della società opponente quindi, sarebbe stato passibile di sanzione amministrativa ed in particolare di quella prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
n. 276/2003 (sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Tuttavia, tale sanzione non è stata debitamente contestata dagli organi competenti, sicché nulla può essere disposto in questa sede.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 11/2024 va accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8857 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 11/2024 e dichiara non dovute dall'opponente le somme ivi indicate;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.628,50 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 6.11.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti