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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 25 settembre 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 825/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Casaletto) contro
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir dichiarare nullo e/o CP_1 invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare annullare e/o revocare gli avvisi di accertamento somme indebitamente percepite su prestazioni di indennità di disoccupazione Naspi
n. 980672/2021 e n. 958109/2021.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva: di essere stato licenziato il
26.11.2021; di aver provveduto in data
30/11/2021 ai sensi del decreto legislativo 22 del 2015 all'iscrizione alla Naspi ricevendo in data 20.12.2021 lettera di accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione;
di aver presentato in data 15/12/2021 domanda di anticipo NASPI per essersi nuovamente ed autonomamente impiegato con liquidazione per autoimprenditorialità in data 27/01/2022.
Il nel precisare che ai sensi Parte_1 dell'art. 9 d.lgs. 22/15 è vietato a colui che riceve il contributo per autoimprenditorialità assumere lo status di lavoratore subordinato nei
24 mesi successivi, contestava la decisione con cui l' gli aveva addebitato di aver CP_1 indebitamente percepito, a causa di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità di disoccupazione nel periodo 16 gennaio 2022/31 dicembre 2022 (per un importo complessivo di € 18.541,41) nonché per l'anno 2021 (per importo pari ad euro 491,89).
Il ricorrente negava di essersi rioccupato con rapporto di lavoro subordinato, dando atto di aver operato come Vigile del Fuoco Volontario.
Il nel richiamare la speciale Parte_1 disciplina del personale volontario dei Vigili del Fuoco, legato all'ente da non da un rapporto di lavoro subordinato ma di servizio, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto ribadiva la legittimità del proprio operato, dando atto che la prestazione di disoccupazione sarebbe spettata per 721 giorni, compresi tra il 3/01/2022 e il 6/01/2024, ma all'assicurato risultavano accreditati contributi per vari periodi del 2022, nello specifico 11 settimane tra gennaio e luglio e 4 ad aprile.
Vi era quindi un rapporto che dava luogo a obbligo contributivo commisurato all'ammontare della retribuzione, con conseguente applicazione delle norme di cui all'articolo 9 del Dlgs.
22/2015 sulla compatibilità della NASpi con il lavoro subordinato, sulla necessità di comunicare l'inizio dell'attività e il reddito che si prevede di trarne e sul cumulo tra reddito da lavoro e indennità con la riduzione di quest'ultima nella misura prevista dall'articolo 10 del citato Dlgs. 22/2025.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente, licenziato per giusta causa il 26.11.2021, ha richiesto la NASpi il
30.11.2021 e, per effetto del differimento dei termini di decorrenza legati alla indicata tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro, ha ottenuto il riconoscimento del diritto con decorrenza dal 3.1.2022.
Il ha poi chiesto, il 15.12.2021, la Parte_1 liquidazione anticipata della prestazione avendo iniziato un'attività imprenditoriale il
6.12.2021 e l' , in data 27.1.2022, ha CP_1 proceduto al pagamento della prestazione per autoimprenditorialità.
Con due comunicazioni del 19 settembre 2024
l' ha contestato al ricorrente somme CP_1 indebitamente percepite sull' indennità di disoccupazione Naspi per il periodo complessivo dal 3.1.22 al 31.12.22, motivate dal fatto che la Naspi non spettava “per rioccupazione con lavoro subordinato”. E' in effetti pacifico che il come da Parte_1 estratto contributivo agli atti, nel 2022 abbia lavorato come volontario presso il Corpo dei
Vigili del Fuoco, senza darne comunicazione all' . CP_1
Così ricostruiti i fatti, la Suprema Corte ha ormai affermato che “il rapporto che si instaura fra l'amministrazione ed i volontari dei Vigili del fuoco va qualificato come rapporto di servizio e non di dipendenza, sicché resta esclusa la possibilità che ad essi competa il
TFR ex art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006” (così, di recente cass. civ. 11639/23 e cass. civ. sez. lav. 439/21).
In partica il vigile del fuoco volontario viene chiamato a fronte di particolari esigenze del corpo e non ha una remunerazione fissa, ma viene retribuito in base alle ore prestate.
L'art. 9 d.lgs. 22/15, dedicato alla
“compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato” prevede ai commi 1 e 2 che “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1 dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
La funzione della norma in tema di incompatibilità è quella di determinare la decadenza dalla prestazione al venir meno dello stato di disoccupazione per effetto della instaurazione di un rapporto di natura subordinata e quindi a carattere continuativo e semprechè il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (“salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi”). In questo caso, trattandosi di un rapporto, non solo di servizio (e quindi non subordinato), ma soprattutto discontinuo perchè legato ad una situazione emergenziale, non può invocarsi la disposizione di cui all'art. 9 d.lgs. 22/15.
Il successivo art. 10 d.lgs. 22/15, nel dettare disposizioni sulla “compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, stabilisce al suo comma 1 che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Secondo quanto si desume dalla documentazione in atti, benchè il servizio volontario presso i vigili del fuoco sia comunque diverso rispetto ad un normale rapporto di lavoro autonomo, in ogni caso il non ne ha ricavato un Parte_1 reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917, per cui non aveva l'obbligo di dare comunicazione all' , né l'istituto poteva CP_1 procedere ad una riduzione della Naspi.
In definitiva, in base alle suesposte considerazioni, l'indebito deve ritenersi insussistente ed il ricorso può essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità e peculiarietà delle questioni trattate e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 825/25 r.g.: 1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti del 19.9.2024 di accertamento CP_1 di somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione naspi numero 980672-
2021 e su prestazione indennità di disoccupazione naspi 958109-2021;
2. compensa le spese di lite.
Bergamo, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 25 settembre 2025 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al
N. 825/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Casaletto) contro
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l' per sentir dichiarare nullo e/o CP_1 invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare annullare e/o revocare gli avvisi di accertamento somme indebitamente percepite su prestazioni di indennità di disoccupazione Naspi
n. 980672/2021 e n. 958109/2021.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva: di essere stato licenziato il
26.11.2021; di aver provveduto in data
30/11/2021 ai sensi del decreto legislativo 22 del 2015 all'iscrizione alla Naspi ricevendo in data 20.12.2021 lettera di accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione;
di aver presentato in data 15/12/2021 domanda di anticipo NASPI per essersi nuovamente ed autonomamente impiegato con liquidazione per autoimprenditorialità in data 27/01/2022.
Il nel precisare che ai sensi Parte_1 dell'art. 9 d.lgs. 22/15 è vietato a colui che riceve il contributo per autoimprenditorialità assumere lo status di lavoratore subordinato nei
24 mesi successivi, contestava la decisione con cui l' gli aveva addebitato di aver CP_1 indebitamente percepito, a causa di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità di disoccupazione nel periodo 16 gennaio 2022/31 dicembre 2022 (per un importo complessivo di € 18.541,41) nonché per l'anno 2021 (per importo pari ad euro 491,89).
Il ricorrente negava di essersi rioccupato con rapporto di lavoro subordinato, dando atto di aver operato come Vigile del Fuoco Volontario.
Il nel richiamare la speciale Parte_1 disciplina del personale volontario dei Vigili del Fuoco, legato all'ente da non da un rapporto di lavoro subordinato ma di servizio, rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto ribadiva la legittimità del proprio operato, dando atto che la prestazione di disoccupazione sarebbe spettata per 721 giorni, compresi tra il 3/01/2022 e il 6/01/2024, ma all'assicurato risultavano accreditati contributi per vari periodi del 2022, nello specifico 11 settimane tra gennaio e luglio e 4 ad aprile.
Vi era quindi un rapporto che dava luogo a obbligo contributivo commisurato all'ammontare della retribuzione, con conseguente applicazione delle norme di cui all'articolo 9 del Dlgs.
22/2015 sulla compatibilità della NASpi con il lavoro subordinato, sulla necessità di comunicare l'inizio dell'attività e il reddito che si prevede di trarne e sul cumulo tra reddito da lavoro e indennità con la riduzione di quest'ultima nella misura prevista dall'articolo 10 del citato Dlgs. 22/2025.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente, licenziato per giusta causa il 26.11.2021, ha richiesto la NASpi il
30.11.2021 e, per effetto del differimento dei termini di decorrenza legati alla indicata tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro, ha ottenuto il riconoscimento del diritto con decorrenza dal 3.1.2022.
Il ha poi chiesto, il 15.12.2021, la Parte_1 liquidazione anticipata della prestazione avendo iniziato un'attività imprenditoriale il
6.12.2021 e l' , in data 27.1.2022, ha CP_1 proceduto al pagamento della prestazione per autoimprenditorialità.
Con due comunicazioni del 19 settembre 2024
l' ha contestato al ricorrente somme CP_1 indebitamente percepite sull' indennità di disoccupazione Naspi per il periodo complessivo dal 3.1.22 al 31.12.22, motivate dal fatto che la Naspi non spettava “per rioccupazione con lavoro subordinato”. E' in effetti pacifico che il come da Parte_1 estratto contributivo agli atti, nel 2022 abbia lavorato come volontario presso il Corpo dei
Vigili del Fuoco, senza darne comunicazione all' . CP_1
Così ricostruiti i fatti, la Suprema Corte ha ormai affermato che “il rapporto che si instaura fra l'amministrazione ed i volontari dei Vigili del fuoco va qualificato come rapporto di servizio e non di dipendenza, sicché resta esclusa la possibilità che ad essi competa il
TFR ex art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006” (così, di recente cass. civ. 11639/23 e cass. civ. sez. lav. 439/21).
In partica il vigile del fuoco volontario viene chiamato a fronte di particolari esigenze del corpo e non ha una remunerazione fissa, ma viene retribuito in base alle ore prestate.
L'art. 9 d.lgs. 22/15, dedicato alla
“compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato” prevede ai commi 1 e 2 che “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1 dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
La funzione della norma in tema di incompatibilità è quella di determinare la decadenza dalla prestazione al venir meno dello stato di disoccupazione per effetto della instaurazione di un rapporto di natura subordinata e quindi a carattere continuativo e semprechè il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (“salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi”). In questo caso, trattandosi di un rapporto, non solo di servizio (e quindi non subordinato), ma soprattutto discontinuo perchè legato ad una situazione emergenziale, non può invocarsi la disposizione di cui all'art. 9 d.lgs. 22/15.
Il successivo art. 10 d.lgs. 22/15, nel dettare disposizioni sulla “compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, stabilisce al suo comma 1 che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Secondo quanto si desume dalla documentazione in atti, benchè il servizio volontario presso i vigili del fuoco sia comunque diverso rispetto ad un normale rapporto di lavoro autonomo, in ogni caso il non ne ha ricavato un Parte_1 reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917, per cui non aveva l'obbligo di dare comunicazione all' , né l'istituto poteva CP_1 procedere ad una riduzione della Naspi.
In definitiva, in base alle suesposte considerazioni, l'indebito deve ritenersi insussistente ed il ricorso può essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità e peculiarietà delle questioni trattate e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 825/25 r.g.: 1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti del 19.9.2024 di accertamento CP_1 di somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione naspi numero 980672-
2021 e su prestazione indennità di disoccupazione naspi 958109-2021;
2. compensa le spese di lite.
Bergamo, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini