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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4116/2021 promossa da:
(C.F. E Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi rapp. Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Simone L. Bandieramonte
APPELLANTI
contro
(già ), P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rapp. legale p.t., rapp. e difeso dall'Avv. Davide Giuseppe Giugno
APPELLATO
E contro
(C.F. , Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_4 C.F._4 Controparte_5 (C.F. ) e (C.F. C.F._5 Controparte_6
) n.q. di eredi di;
C.F._6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la (già
[...] Controparte_1 CP_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
.q. di eredi del defunto , per chiedere la
[...] Persona_1
riforma parziale della sentenza n. 1782/2020 del 17.12.2020, depositata in cancelleria in data 18.12.2020, emessa dal Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei mezzi istruttori;
2) errata applicazione dell'art. 2054 c.c.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure avesse statuito che “…L'imputazione della responsabilità per la produzione del
sinistro non può non considerare l'inosservanza, da parte del conducente
dell'autoveicolo Lancia Y, targata AW670AW, della disposizione dell'art. 149
c. 2 C.d.S, non avendo osservato la distanza di sicurezza idonea a garantirne
il tempestivo arresto ed evitare la collisione con l'antistante autovettura
Lancia Y, targata ET635 EL, tuttavia è necessario rilevare l'inadeguato
contegno di guida del conducente del autoveicolo Volkswagen GO, tg.
CV502RN, il quale non è stato capace di attivare alcuna manovra di
emergenza, al fine di evitare incidenti, nell'approssimarsi alla intersezione
varia, ancorché privilegiato dal diritto di precedenza. L'accertata assenza di colpa esclusiva dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro,
sussistendo la presunzione di concorrente responsabilità pure laddove il
rispettivo apporto causale discenda dalla violazione di distinti precetti, a
mente dell'art. 2054 c. 2, impone una sua graduazione, che, apprezzata la
inosservanza dell'obbligo di tenere la distanza di sicurezza prevalente rispetto
alla sua violazione delle norme di comune prudenza e, in specie, del dovere
di elevare l'attenzione in prossimità delle intersezioni stradali, è definita, a
carico degli attori, per un terzo, e del conducente dell'autovettura
antagonista, per due terzi”.
Si costituiva la Società chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituivano, invece, , , Controparte_3 CP_4 CP_5
e ed in questa sede se ne dichiara la loro
[...] Controparte_6
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti, attori in primo grado, allegavano nel giudizio di primo grado che in data 22.06.2014, verso le ore 06.35 circa, l'auto Volkswagen GO,
targata CV502RN, di proprietà di , guidata da Parte_1 Parte_2
, percorreva la Via Cavaliere Bosco di Santa Maria di Licodia (CT),
[...]
con direzione di marcia sud- nord, verso c.da “Vigne”.
Detta auto Volkswagen GO, giunta all'incrocio con la s.p. 160 (Ragalna-
Santa Maria di Licodia) veniva investita dall'auto Lancia Y, targata ET635EL,
che, mentre si trovava ferma al segnale di STOP posto sulla predetta s.p. 160, veniva tamponata da tergo da altro veicolo Lancia Y, targato AW670AW, di proprietà di e e veniva spinta in Persona_1 Controparte_3
avanti contro la Volkswagen GO che regolarmente procedeva nella sua corsia di marcia. Quest'ultima autovettura riportava ingenti danni materiali e il suo conducente riportava danni biologici.
Gli attori (oggi appellanti) producevano le foto della GO incidentata e poi successivamente riparata ma nessuna foto dell'auto al momento del sinistro.
All'esito dell'istruttoria svolta in primo grado emergeva una responsabilità,
individuata dal Giudice di prime cure, nella misura di un terzo a carico di parte attrice.
La prova testimoniale, resa da , conoscente del Testimone_1 Tes_2
, oltre a far emergere qualche incongruenza, quale l'orario del sinistro
[...]
(“…non ricordo se alle 9 o alle 10…” rispetto all'orario dichiarato in citazione delle 6:35) nulla ha chiarito sulla condotta di guida del conducente della GO (velocità, posizione in corsia, tentativi di evitare l'impatto).
In merito alla ricostruzione del CTU, questa è stata accurata in relazione alla compatibilità del danno lamentato da parte attrice, confermando la dinamica del sinistro ma nulla ha aggiunto per quanto attiene la responsabilità dei conducenti delle vetture oggetto del sinistro (“che esiste compatibilità tra i
danni materiali lamentati e riportati sul veicolo attoreo ...con la dinamica
dell'incidente narrata in atti e con le modalità descritte dal sottoscritto”).
In conseguenza di ciò, appare condivisibile l'iter logico-giuridico del Giudice
di prime cure che ha statuito che “…tuttavia è necessario rilevare l'inadeguato contegno di guida del conducente dell'autoveicolo Volkswagen
GO, tg. CV502RN, il quale non è stato capace di attivare alcuna manovra di
emergenza, al fine di evitare incidenti, nell'approssimarsi alla intersezione”.
Appare, dunque, da un punto di vista motivazionale, corretta la ricostruzione fatta dal Giudice di Pace, il quale ha ritenuto di applicare l'art. 2054 comma
2 cpc.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3
novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ.,
15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti. Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche che egli stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass.
n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi anche una prova positiva che nel caso di specie pure è mancata.
Infatti, le allegazioni sul punto sono state assolutamente carenti, non avendo gli appellanti ricostruito, nemmeno con una CTP, la dinamica del sinistro e chiarito la propria posizione in carreggiata nè prodotto fotografie del momento del sinistro che avrebbero potuto chiarire la propria condotta di guida;
inoltre,
gli appellanti non hanno rappresentato alcuna circostanza di fatto dalla quale poter desumere che la condotta di guida tenuta sia stata conforme alle norme previste dal CdS.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1782/2020, emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- condanna e a rifondere alla Parte_1 Parte_2
Società le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_3
Catania, 11/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4116/2021 promossa da:
(C.F. E Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi rapp. Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Simone L. Bandieramonte
APPELLANTI
contro
(già ), P.IVA , in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rapp. legale p.t., rapp. e difeso dall'Avv. Davide Giuseppe Giugno
APPELLATO
E contro
(C.F. , Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_4 C.F._4 Controparte_5 (C.F. ) e (C.F. C.F._5 Controparte_6
) n.q. di eredi di;
C.F._6 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la (già
[...] Controparte_1 CP_2
, , , e
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
.q. di eredi del defunto , per chiedere la
[...] Persona_1
riforma parziale della sentenza n. 1782/2020 del 17.12.2020, depositata in cancelleria in data 18.12.2020, emessa dal Giudice di Pace di Catania per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei mezzi istruttori;
2) errata applicazione dell'art. 2054 c.c.
In particolare, l'appellante si lamentava che il Giudice di prime cure avesse statuito che “…L'imputazione della responsabilità per la produzione del
sinistro non può non considerare l'inosservanza, da parte del conducente
dell'autoveicolo Lancia Y, targata AW670AW, della disposizione dell'art. 149
c. 2 C.d.S, non avendo osservato la distanza di sicurezza idonea a garantirne
il tempestivo arresto ed evitare la collisione con l'antistante autovettura
Lancia Y, targata ET635 EL, tuttavia è necessario rilevare l'inadeguato
contegno di guida del conducente del autoveicolo Volkswagen GO, tg.
CV502RN, il quale non è stato capace di attivare alcuna manovra di
emergenza, al fine di evitare incidenti, nell'approssimarsi alla intersezione
varia, ancorché privilegiato dal diritto di precedenza. L'accertata assenza di colpa esclusiva dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro,
sussistendo la presunzione di concorrente responsabilità pure laddove il
rispettivo apporto causale discenda dalla violazione di distinti precetti, a
mente dell'art. 2054 c. 2, impone una sua graduazione, che, apprezzata la
inosservanza dell'obbligo di tenere la distanza di sicurezza prevalente rispetto
alla sua violazione delle norme di comune prudenza e, in specie, del dovere
di elevare l'attenzione in prossimità delle intersezioni stradali, è definita, a
carico degli attori, per un terzo, e del conducente dell'autovettura
antagonista, per due terzi”.
Si costituiva la Società chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituivano, invece, , , Controparte_3 CP_4 CP_5
e ed in questa sede se ne dichiara la loro
[...] Controparte_6
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Gli appellanti, attori in primo grado, allegavano nel giudizio di primo grado che in data 22.06.2014, verso le ore 06.35 circa, l'auto Volkswagen GO,
targata CV502RN, di proprietà di , guidata da Parte_1 Parte_2
, percorreva la Via Cavaliere Bosco di Santa Maria di Licodia (CT),
[...]
con direzione di marcia sud- nord, verso c.da “Vigne”.
Detta auto Volkswagen GO, giunta all'incrocio con la s.p. 160 (Ragalna-
Santa Maria di Licodia) veniva investita dall'auto Lancia Y, targata ET635EL,
che, mentre si trovava ferma al segnale di STOP posto sulla predetta s.p. 160, veniva tamponata da tergo da altro veicolo Lancia Y, targato AW670AW, di proprietà di e e veniva spinta in Persona_1 Controparte_3
avanti contro la Volkswagen GO che regolarmente procedeva nella sua corsia di marcia. Quest'ultima autovettura riportava ingenti danni materiali e il suo conducente riportava danni biologici.
Gli attori (oggi appellanti) producevano le foto della GO incidentata e poi successivamente riparata ma nessuna foto dell'auto al momento del sinistro.
All'esito dell'istruttoria svolta in primo grado emergeva una responsabilità,
individuata dal Giudice di prime cure, nella misura di un terzo a carico di parte attrice.
La prova testimoniale, resa da , conoscente del Testimone_1 Tes_2
, oltre a far emergere qualche incongruenza, quale l'orario del sinistro
[...]
(“…non ricordo se alle 9 o alle 10…” rispetto all'orario dichiarato in citazione delle 6:35) nulla ha chiarito sulla condotta di guida del conducente della GO (velocità, posizione in corsia, tentativi di evitare l'impatto).
In merito alla ricostruzione del CTU, questa è stata accurata in relazione alla compatibilità del danno lamentato da parte attrice, confermando la dinamica del sinistro ma nulla ha aggiunto per quanto attiene la responsabilità dei conducenti delle vetture oggetto del sinistro (“che esiste compatibilità tra i
danni materiali lamentati e riportati sul veicolo attoreo ...con la dinamica
dell'incidente narrata in atti e con le modalità descritte dal sottoscritto”).
In conseguenza di ciò, appare condivisibile l'iter logico-giuridico del Giudice
di prime cure che ha statuito che “…tuttavia è necessario rilevare l'inadeguato contegno di guida del conducente dell'autoveicolo Volkswagen
GO, tg. CV502RN, il quale non è stato capace di attivare alcuna manovra di
emergenza, al fine di evitare incidenti, nell'approssimarsi alla intersezione”.
Appare, dunque, da un punto di vista motivazionale, corretta la ricostruzione fatta dal Giudice di Pace, il quale ha ritenuto di applicare l'art. 2054 comma
2 cpc.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3
novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ.,
15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti. Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche che egli stesso abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass.
n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi anche una prova positiva che nel caso di specie pure è mancata.
Infatti, le allegazioni sul punto sono state assolutamente carenti, non avendo gli appellanti ricostruito, nemmeno con una CTP, la dinamica del sinistro e chiarito la propria posizione in carreggiata nè prodotto fotografie del momento del sinistro che avrebbero potuto chiarire la propria condotta di guida;
inoltre,
gli appellanti non hanno rappresentato alcuna circostanza di fatto dalla quale poter desumere che la condotta di guida tenuta sia stata conforme alle norme previste dal CdS.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1782/2020, emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- condanna e a rifondere alla Parte_1 Parte_2
Società le spese del presente procedimento, che si Controparte_1
liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_3
Catania, 11/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa