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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 518/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Rosa Maria Bova consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 518/2020 R.G.A.C. vertente tra
c.f. anche quale incorporante per Parte_1 P.IVA_1
fusione della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Carlo Grillo, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello, n. 5
appellante
e
p. iva , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Naso
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
propone appello avverso la sentenza n. 523/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 3 settembre 2020, con cui la è stata condannata alla restituzione in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 117.297,04, oltre agli interessi legali CP_2
dalla pronuncia sino al soddisfo, ed è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_2
la sentenza nella parte riguardante l'efficacia interruttiva della
[...]
prescrizione attribuita alla missiva del 2007, osservando che la prescrizione per i diritti diversi dai diritti di credito l'unico mezzo di interruzione della prescrizione è costituito dalla domanda giudiziale. Nella fattispecie in esame, osserva l'appellante, la non ha alcun diritto di credito nei confronti CP_2 della banca e pertanto la ripetizione dell'indebito pagamento ha necessità di ottenere una sentenza che dichiari inefficace il pagamento in quanto eseguito in forza di una clausola nulla. Quindi la ripetizione d'indebito non è un diritto di credito, atteso che il diritto presuppone che il pagamento venga dichiarato inefficace, nel caso di specie, per la nullità di clausole contrattuali. L'obbligo nasce dalla pronuncia costitutiva. Quindi l'appellante invoca la giurisprudenza secondo cui la costituzione in mora non ha efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ai diritti potestativi, quali quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o risoluzione di un atto.
2 Corte d'Appello
L'appellante deduce violazione dell'art. 2697 c.c., osservando al riguardo che la documentazione prodotta in atti - e sottoposta all'esame del ctu – era incompleta in ragione della mancanza degli scalari riferiti all'intero periodo. Il che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto impedire al giudice di ammettere ctu. E comunque la ctu espletata deve ritenersi inattendibile.
In via subordinata, la banca appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo all ctu, ha ritenuto corretta l'individuazione delle rimesse solutorie – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – operata sui saldi del conto corrente già depurati dagli effetti dell'anatocismo nonché con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.
Secondo l'appellante le rimesse solutorie devono essere individuate sui saldi originari dei conti e non sui saldi depurati.
Pertanto la banca appellante chiede la totale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'originaria domanda proposta dalla
CP_2
In via subordinata l'appellante chiede la rideterminazione del saldo del conto al netto delle rimesse solutorie prescritte.
- Difese dell'appellata
contesta integralmente la fondatezza dell'appello, di cui chiede il CP_3 rigetto. Propone appello incidentale chiedendo l'accertamento del diritto alla restituzione dell'ulteriore – rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza impugnata – importo di € 47.463,00 indebitamente corrisposto a
[...]
nel corso del rapporto n. 16999501-25. Parte_1
Chiede che la decorrenza degli interessi sia fissata dalla domanda, intesa quella messa in mora.
***
1.- Sull'efficacia interruttiva della missiva del 2007
1. L'appellante deduce che la missiva del 2007 non è idonea a interrompere la prescrizione, in quanto – non trattandosi di diritto di credito ma di nullità della clausola contrattuale – la prescrizione può essere interrotta solo da una domanda giudiziale. La ripetizione di indebito non è un diritto di credito;
il diritto alla ripetizione, osserva l'appellante, sorge solo dopo che è stata dichiarata
3 Corte d'Appello
da una sentenza la nullità delle clausole contrattuali (e la conseguente inefficacia del pagamento).
In proposito l'appellante invoca la giurisprudenza secondo cui la costituzione in mora non ha efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ai diritti potestativi, quali quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o risoluzione di un atto.
2. L'assunto è privo di consistenza.
La domanda oggetto della presente controversia mira alla ripetizione d'indebito.
Nella fattispecie in esame l'accertamento dell'inesistenza o della nullità delle clausole contrattuali è strumentale e preordinato alla ripetizione dell'indebito.
Comunque, anche presupponendo che l'azione oggetto della presente controversia sia in primo luogo di nullità di clausole contrattuali, l'argomento dell'appellante sarebbe infondato, essendo l'azione di nullità imprescrittibile.
Il che renderebbe privo di rilievo l'assunto dell'appellante; infatti se si ritiene che presupposto della ripetizione d'indebito sia la dichiarazione giudiziale di nullità della clausola contrattuale, allora il diritto alla ripetizione d'indebito non può essere fatto valere prima della sentenza che dichiari la nullità della clausola. Ma allora non decorre neanche la prescrizione, la decorrenza presupponendo l'azionabilità del diritto.
Inoltre, la tesi dell'appellante non convince anche in quanto la sentenza dichiarativa della nullità è dichiarativa e non costitutiva (come in caso di annullamento o risoluzione del contratto). Pertanto il diritto (alla ripetizione) - derivante dalla nullità della clausola contrattuale - è sorto ab initio e non a seguito della sentenza, che ha, per l'appunto, portata meramente dichiarativa.
Non condivisibile è il richiamo ai diritti potestativi, situazioni non ravvisabili nella fattispecie in esame. L'azione di nullità non è configurabile in termini di diritto potestativo, dal momento che la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale non si produce per effetto della sola dichiarazione della parte e la nullità discende da una norma imperativa.
Inoltre, la nullità della clausola contrattuale può avere rilievo solo rispetto all'anatocismo. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto e le
4 Corte d'Appello
altre spese, la ripetizione d'indebito è derivata non dalla nullità di clausole contrattuali ma dall'assenza di previsioni contrattuali.
Il motivo d'appello va pertanto disatteso.
Giova rilevare infine che gli altri argomenti (mancata sottoscrizione della missiva, genericità del contenuto della missiva) dedotti in primo grado dall'odierna appellante riguardanti l'efficacia interruttiva della missiva del 2007 non sono stati specificamente riproposti in appello.
Comunque sono infondati, in quanto la banca accipiens ha espressamente risposto alla missiva del 2007, non negando – anzi implicitamente riconoscendo – di avere ricevuto la missiva, di avere compreso l'oggetto della richiesta e di avere percepito le somme della cui ripetizione si tratta.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Sulla documentazione prodotta
1. L'appellante osserva che la documentazione prodotta in atti - e sottoposta all'esame del ctu – era incompleta in ragione della mancanza degli scalari riferiti all'intero periodo.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Gli scalari non sono documenti imprescindibili ai fini dell'attendibile ricostruzione del conto corrente. Può essere utili ma non sono sempre e necessariamente indispensabili.
La loro mancata o incompleta produzione, quindi, di per sé sola non determina l'inattendibilità della ricostruzione operata dal ctu.
Nella fattispecie in esame l'appellante non ha indicato nell'atto d'appello puntuali elementi idonei a comprovare l'indispensabilità degli scalari mancanti ai fini della ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti nella fattispecie in esame.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
3.- Sull'individuazione delle rimesse solutorie
1. L'appellante critica la sentenza in quanto, in conformità all'accertamento del ctu, ha individuato le rimesse solutorie sui saldi del conto corrente già depurati dagli effetti dell'anatocismo e ricalcolati con l'applicazione del tasso
5 Corte d'Appello
legale degli interessi nonché con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.
2. L'assunto non è condivisibile.
Ha posto in chiaro la giurisprudenza che, ai fini della prescrizione, in sede di individuazione delle rimesse solutorie, occorre fare riferimento al saldo rettificato – ossia al saldo risultante dopo l'eliminazione degli addebiti illegittimi
– e non al c.d. saldo banca, ossia al saldo originario, non depurato dagli addebiti illegittimi.
Come messo in chiaro da recente giurisprudenza, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo avere rettificato il saldo (Cass. civ., sez. I, n. 7721/2023; conforme Cass. civ., sez. I, n.
9141/2020).
Pertanto il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Appello incidentale sulla prescrizione
1. La propone appello incidentale, chiedendo la condanna della CP_2 banca appellante alla restituzione dell'ulteriore somma di € 47.463,00.
Secondo la il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione CP_2
d'indebito deve farsi decorrere dalla data della chiusura del conto per tutti i versamenti eseguiti dalla nel corso del rapporto, in quanto le rimesse CP_2
in conto corrente avevano natura ripristinatoria. E ciò in quanto la banca aveva consentito alla società cliente di eseguire operazioni a debito con un limite di affidamento di carattere temporale e non quantitativo.
Il motivo d'appello incidentale è inammissibile, non essendo 2. sufficientemente circostanziato e puntuale.
L'appellante incidentale non indica precisi elementi idonei a superare l'accertamento operato dal ctu e quindi anche dal giudice. In particolare non
6 Corte d'Appello
indica precise circostanze idonee a comprovare l'esistenza, al momento dei versamenti in contestazione, di un affidamento.
L'osservazione della società secondo cui la banca aveva consentito alla società cliente di eseguire operazioni a debito con un limite di affidamento di carattere temporale e non quantitativo, – come detto – non è sufficientemente specifica e pertanto non rispetta i parametri di cui all'art. 342 c.p.c.
5.- Sulla decorrenza degli interessi
1. La propone appello incidentale sulla decorrenza degli interessi, CP_2
fissata dalla sentenza impugnata al momento della pronuncia.
L'appellante incidentale chiede che la decorrenza degli interessi sia fissata al giorno della domanda, da intendersi come messa in mora dell'1 agosto 2007.
2. Il motivo d'appello è fondato.
La sentenza impugnata fa decorrere gli interessi dalla pronuncia.
Però ai sensi dell'art. 2033 c.c., in caso di buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda.
Nella fattispecie in esame l'atto di messa in mora, interruttivo della prescrizione, deve ritenersi idonea domanda ai fini della decorrenza degli interessi.
Ha infatti posto in chiaro la giurisprudenza che in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione “dal giorno della domanda”, contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore idoneo costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., sez. I, n. n. 9757/2024).
Il motivo d'appello va pertanto accolto, con conseguente decorrenza degli interessi dalla messa in mora (quindi dall'1 agosto 2007).
6.- Spese processuali
1. Per quanto riguarda il primo grado, le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
7 Corte d'Appello
Appare condivisibile la regolamentazione delle spese processuali operata dalla sentenza impugnata, con la sola precisazione che, nei rapporti interni tra le parti, appare equa la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la banca e la società cliente.
2. Per quanto riguarda le spese processuali del secondo grado,
l'inammissibilità di parte dell'appello incidentale induce a compensare per 2/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico della banca la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022 – in complessivi € 2.387,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Naso, procuratore della
Parte_3
[...]
7.- Doppio del contributo unificato
[...]
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_2
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla Parte_1 corresponsione degli interessi legali a far data dall'1 agosto 2007 sino al soddisfo;
- dichiara inammissibile nel resto l'appello incidentale;
8 Corte d'Appello
- conferma la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata;
- compensa per 2/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in € 2.387,00, oltre al Parte_1
rimborso delle spese generali del 15% sul compenso totale, iva e c.p. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Naso, procuratore della CP_2
- dispone, nei rapporti interni, la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra le parti;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 29.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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n. 518/2020
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Rosa Maria Bova consigliera dott. Alessandro Liprino consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 518/2020 R.G.A.C. vertente tra
c.f. anche quale incorporante per Parte_1 P.IVA_1
fusione della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Carlo Grillo, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello, n. 5
appellante
e
p. iva , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Naso
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
propone appello avverso la sentenza n. 523/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 3 settembre 2020, con cui la è stata condannata alla restituzione in favore della Parte_1 della complessiva somma di € 117.297,04, oltre agli interessi legali CP_2
dalla pronuncia sino al soddisfo, ed è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Parte_2
la sentenza nella parte riguardante l'efficacia interruttiva della
[...]
prescrizione attribuita alla missiva del 2007, osservando che la prescrizione per i diritti diversi dai diritti di credito l'unico mezzo di interruzione della prescrizione è costituito dalla domanda giudiziale. Nella fattispecie in esame, osserva l'appellante, la non ha alcun diritto di credito nei confronti CP_2 della banca e pertanto la ripetizione dell'indebito pagamento ha necessità di ottenere una sentenza che dichiari inefficace il pagamento in quanto eseguito in forza di una clausola nulla. Quindi la ripetizione d'indebito non è un diritto di credito, atteso che il diritto presuppone che il pagamento venga dichiarato inefficace, nel caso di specie, per la nullità di clausole contrattuali. L'obbligo nasce dalla pronuncia costitutiva. Quindi l'appellante invoca la giurisprudenza secondo cui la costituzione in mora non ha efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ai diritti potestativi, quali quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o risoluzione di un atto.
2 Corte d'Appello
L'appellante deduce violazione dell'art. 2697 c.c., osservando al riguardo che la documentazione prodotta in atti - e sottoposta all'esame del ctu – era incompleta in ragione della mancanza degli scalari riferiti all'intero periodo. Il che, secondo l'appellante, avrebbe dovuto impedire al giudice di ammettere ctu. E comunque la ctu espletata deve ritenersi inattendibile.
In via subordinata, la banca appellante rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo all ctu, ha ritenuto corretta l'individuazione delle rimesse solutorie – ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – operata sui saldi del conto corrente già depurati dagli effetti dell'anatocismo nonché con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.
Secondo l'appellante le rimesse solutorie devono essere individuate sui saldi originari dei conti e non sui saldi depurati.
Pertanto la banca appellante chiede la totale riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'originaria domanda proposta dalla
CP_2
In via subordinata l'appellante chiede la rideterminazione del saldo del conto al netto delle rimesse solutorie prescritte.
- Difese dell'appellata
contesta integralmente la fondatezza dell'appello, di cui chiede il CP_3 rigetto. Propone appello incidentale chiedendo l'accertamento del diritto alla restituzione dell'ulteriore – rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza impugnata – importo di € 47.463,00 indebitamente corrisposto a
[...]
nel corso del rapporto n. 16999501-25. Parte_1
Chiede che la decorrenza degli interessi sia fissata dalla domanda, intesa quella messa in mora.
***
1.- Sull'efficacia interruttiva della missiva del 2007
1. L'appellante deduce che la missiva del 2007 non è idonea a interrompere la prescrizione, in quanto – non trattandosi di diritto di credito ma di nullità della clausola contrattuale – la prescrizione può essere interrotta solo da una domanda giudiziale. La ripetizione di indebito non è un diritto di credito;
il diritto alla ripetizione, osserva l'appellante, sorge solo dopo che è stata dichiarata
3 Corte d'Appello
da una sentenza la nullità delle clausole contrattuali (e la conseguente inefficacia del pagamento).
In proposito l'appellante invoca la giurisprudenza secondo cui la costituzione in mora non ha efficacia interruttiva della prescrizione rispetto ai diritti potestativi, quali quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o risoluzione di un atto.
2. L'assunto è privo di consistenza.
La domanda oggetto della presente controversia mira alla ripetizione d'indebito.
Nella fattispecie in esame l'accertamento dell'inesistenza o della nullità delle clausole contrattuali è strumentale e preordinato alla ripetizione dell'indebito.
Comunque, anche presupponendo che l'azione oggetto della presente controversia sia in primo luogo di nullità di clausole contrattuali, l'argomento dell'appellante sarebbe infondato, essendo l'azione di nullità imprescrittibile.
Il che renderebbe privo di rilievo l'assunto dell'appellante; infatti se si ritiene che presupposto della ripetizione d'indebito sia la dichiarazione giudiziale di nullità della clausola contrattuale, allora il diritto alla ripetizione d'indebito non può essere fatto valere prima della sentenza che dichiari la nullità della clausola. Ma allora non decorre neanche la prescrizione, la decorrenza presupponendo l'azionabilità del diritto.
Inoltre, la tesi dell'appellante non convince anche in quanto la sentenza dichiarativa della nullità è dichiarativa e non costitutiva (come in caso di annullamento o risoluzione del contratto). Pertanto il diritto (alla ripetizione) - derivante dalla nullità della clausola contrattuale - è sorto ab initio e non a seguito della sentenza, che ha, per l'appunto, portata meramente dichiarativa.
Non condivisibile è il richiamo ai diritti potestativi, situazioni non ravvisabili nella fattispecie in esame. L'azione di nullità non è configurabile in termini di diritto potestativo, dal momento che la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale non si produce per effetto della sola dichiarazione della parte e la nullità discende da una norma imperativa.
Inoltre, la nullità della clausola contrattuale può avere rilievo solo rispetto all'anatocismo. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto e le
4 Corte d'Appello
altre spese, la ripetizione d'indebito è derivata non dalla nullità di clausole contrattuali ma dall'assenza di previsioni contrattuali.
Il motivo d'appello va pertanto disatteso.
Giova rilevare infine che gli altri argomenti (mancata sottoscrizione della missiva, genericità del contenuto della missiva) dedotti in primo grado dall'odierna appellante riguardanti l'efficacia interruttiva della missiva del 2007 non sono stati specificamente riproposti in appello.
Comunque sono infondati, in quanto la banca accipiens ha espressamente risposto alla missiva del 2007, non negando – anzi implicitamente riconoscendo – di avere ricevuto la missiva, di avere compreso l'oggetto della richiesta e di avere percepito le somme della cui ripetizione si tratta.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Sulla documentazione prodotta
1. L'appellante osserva che la documentazione prodotta in atti - e sottoposta all'esame del ctu – era incompleta in ragione della mancanza degli scalari riferiti all'intero periodo.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Gli scalari non sono documenti imprescindibili ai fini dell'attendibile ricostruzione del conto corrente. Può essere utili ma non sono sempre e necessariamente indispensabili.
La loro mancata o incompleta produzione, quindi, di per sé sola non determina l'inattendibilità della ricostruzione operata dal ctu.
Nella fattispecie in esame l'appellante non ha indicato nell'atto d'appello puntuali elementi idonei a comprovare l'indispensabilità degli scalari mancanti ai fini della ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti nella fattispecie in esame.
Pertanto il motivo d'appello va rigettato.
3.- Sull'individuazione delle rimesse solutorie
1. L'appellante critica la sentenza in quanto, in conformità all'accertamento del ctu, ha individuato le rimesse solutorie sui saldi del conto corrente già depurati dagli effetti dell'anatocismo e ricalcolati con l'applicazione del tasso
5 Corte d'Appello
legale degli interessi nonché con esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.
2. L'assunto non è condivisibile.
Ha posto in chiaro la giurisprudenza che, ai fini della prescrizione, in sede di individuazione delle rimesse solutorie, occorre fare riferimento al saldo rettificato – ossia al saldo risultante dopo l'eliminazione degli addebiti illegittimi
– e non al c.d. saldo banca, ossia al saldo originario, non depurato dagli addebiti illegittimi.
Come messo in chiaro da recente giurisprudenza, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo avere rettificato il saldo (Cass. civ., sez. I, n. 7721/2023; conforme Cass. civ., sez. I, n.
9141/2020).
Pertanto il motivo d'appello va pertanto rigettato.
4.- Appello incidentale sulla prescrizione
1. La propone appello incidentale, chiedendo la condanna della CP_2 banca appellante alla restituzione dell'ulteriore somma di € 47.463,00.
Secondo la il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione CP_2
d'indebito deve farsi decorrere dalla data della chiusura del conto per tutti i versamenti eseguiti dalla nel corso del rapporto, in quanto le rimesse CP_2
in conto corrente avevano natura ripristinatoria. E ciò in quanto la banca aveva consentito alla società cliente di eseguire operazioni a debito con un limite di affidamento di carattere temporale e non quantitativo.
Il motivo d'appello incidentale è inammissibile, non essendo 2. sufficientemente circostanziato e puntuale.
L'appellante incidentale non indica precisi elementi idonei a superare l'accertamento operato dal ctu e quindi anche dal giudice. In particolare non
6 Corte d'Appello
indica precise circostanze idonee a comprovare l'esistenza, al momento dei versamenti in contestazione, di un affidamento.
L'osservazione della società secondo cui la banca aveva consentito alla società cliente di eseguire operazioni a debito con un limite di affidamento di carattere temporale e non quantitativo, – come detto – non è sufficientemente specifica e pertanto non rispetta i parametri di cui all'art. 342 c.p.c.
5.- Sulla decorrenza degli interessi
1. La propone appello incidentale sulla decorrenza degli interessi, CP_2
fissata dalla sentenza impugnata al momento della pronuncia.
L'appellante incidentale chiede che la decorrenza degli interessi sia fissata al giorno della domanda, da intendersi come messa in mora dell'1 agosto 2007.
2. Il motivo d'appello è fondato.
La sentenza impugnata fa decorrere gli interessi dalla pronuncia.
Però ai sensi dell'art. 2033 c.c., in caso di buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda.
Nella fattispecie in esame l'atto di messa in mora, interruttivo della prescrizione, deve ritenersi idonea domanda ai fini della decorrenza degli interessi.
Ha infatti posto in chiaro la giurisprudenza che in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione “dal giorno della domanda”, contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore idoneo costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ., sez. I, n. n. 9757/2024).
Il motivo d'appello va pertanto accolto, con conseguente decorrenza degli interessi dalla messa in mora (quindi dall'1 agosto 2007).
6.- Spese processuali
1. Per quanto riguarda il primo grado, le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
7 Corte d'Appello
Appare condivisibile la regolamentazione delle spese processuali operata dalla sentenza impugnata, con la sola precisazione che, nei rapporti interni tra le parti, appare equa la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la banca e la società cliente.
2. Per quanto riguarda le spese processuali del secondo grado,
l'inammissibilità di parte dell'appello incidentale induce a compensare per 2/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico della banca la restante parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022 – in complessivi € 2.387,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Naso, procuratore della
Parte_3
[...]
7.- Doppio del contributo unificato
[...]
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti Parte_1
di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_2
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla Parte_1 corresponsione degli interessi legali a far data dall'1 agosto 2007 sino al soddisfo;
- dichiara inammissibile nel resto l'appello incidentale;
8 Corte d'Appello
- conferma la regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata;
- compensa per 2/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico di la restante parte, che liquida in € 2.387,00, oltre al Parte_1
rimborso delle spese generali del 15% sul compenso totale, iva e c.p. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Naso, procuratore della CP_2
- dispone, nei rapporti interni, la ripartizione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra le parti;
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 29.7.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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