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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3036 del 2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alba Di Lascio RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa dall'avv Roberto Maisto CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2024 il ricorrente in epigrafe, agiva dinanzi questo Giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1 6.523,80 ed € 1.801,66 oltre interessi. -In via residuale condannare la a Controparte_1 costituire, in favore del ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui CP_2 il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 1.801,66 oltre accessori. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”. Il ricorrente allegava di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della dal Controparte_1
01/09/1986 al 31/10/2015.
Esponeva che, con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021, la veniva condannata al Controparte_1 pagamento di quanto maturato al 31/12/1992, a titolo di “retribuzione individuale di anzianità” e che l'ente corrispondeva € 14.735,11 per sorta ed € 4.903,59 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 1.801,66. Deduceva l'omesso versamento dei contributi su tale importo da parte della . Controparte_1
Invocava, pertanto, l'art 2116 c.c. e l'art.19 della L.218/52.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1 Si costituiva l' che concludeva precisando che allo stato la domanda di costituzione di rendita CP_2 vitalizia non è accoglibile non trattandosi di contribuzione prescritta e ciò alla luce del disposto di cui all'art 3 comma 10 bis L 335/1995. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute, così come la subordinata di costituzione della rendita vitalizia, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procuratore del ricorrente ha, infatti, affermato che la avrebbe provveduto al Controparte_1 pagamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 1.801,66 la domanda formulata va accolta. Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”. Per quanto innanzi la non aveva titolo per trattenere gli importi relativi alla Controparte_1 contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo.
Non si condividono, infatti, le argomentazioni addotte dalla circa la non imputabilità della CP_1 condotta in quanto generiche e non supportate da elementi probanti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tra parte ricorrente e datore di lavoro dovendosi compensare per la restante parte in applicazione dei principio della cd soccombenza virtuale che comporta un giudizio di verosimiglianza circa la fondatezza delle ragioni di ciascuna delle parti .
Detta valutazioni si fonda sulle conclusioni della parte ricorrente e sulla chiara lettura dell'art. 3 comma 10 bis della L.n335 del 1995 .
La partecipazione necessaria dell' al presente giudizio giustifica la compensazione integrale CP_2 delle spese tra le restanti parti e l'ente stesso.
PQM
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento del danno;
2) accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna la al pagamento di Controparte_1
€ 1801,66 oltre interessi legali dalla domanda;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la al pagamento Controparte_1 della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
4) Compensa tra l' e le altre parti le spese del giudizio CP_2
Napoli 12 febbraio 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3036 del 2024 RG avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alba Di Lascio RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rap.nte p.t. rap.ta e difesa dall'avv Roberto Maisto CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2024 il ricorrente in epigrafe, agiva dinanzi questo Giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1 6.523,80 ed € 1.801,66 oltre interessi. -In via residuale condannare la a Controparte_1 costituire, in favore del ricorrente, presso l' una rendita vitalizia avente effetto dal giorno in cui CP_2 il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 1.801,66 oltre accessori. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”. Il ricorrente allegava di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della dal Controparte_1
01/09/1986 al 31/10/2015.
Esponeva che, con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021, la veniva condannata al Controparte_1 pagamento di quanto maturato al 31/12/1992, a titolo di “retribuzione individuale di anzianità” e che l'ente corrispondeva € 14.735,11 per sorta ed € 4.903,59 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 1.801,66. Deduceva l'omesso versamento dei contributi su tale importo da parte della . Controparte_1
Invocava, pertanto, l'art 2116 c.c. e l'art.19 della L.218/52.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1 Si costituiva l' che concludeva precisando che allo stato la domanda di costituzione di rendita CP_2 vitalizia non è accoglibile non trattandosi di contribuzione prescritta e ciò alla luce del disposto di cui all'art 3 comma 10 bis L 335/1995. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute, così come la subordinata di costituzione della rendita vitalizia, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il procuratore del ricorrente ha, infatti, affermato che la avrebbe provveduto al Controparte_1 pagamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 1.801,66 la domanda formulata va accolta. Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”. Per quanto innanzi la non aveva titolo per trattenere gli importi relativi alla Controparte_1 contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo.
Non si condividono, infatti, le argomentazioni addotte dalla circa la non imputabilità della CP_1 condotta in quanto generiche e non supportate da elementi probanti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza in misura della metà tra parte ricorrente e datore di lavoro dovendosi compensare per la restante parte in applicazione dei principio della cd soccombenza virtuale che comporta un giudizio di verosimiglianza circa la fondatezza delle ragioni di ciascuna delle parti .
Detta valutazioni si fonda sulle conclusioni della parte ricorrente e sulla chiara lettura dell'art. 3 comma 10 bis della L.n335 del 1995 .
La partecipazione necessaria dell' al presente giudizio giustifica la compensazione integrale CP_2 delle spese tra le restanti parti e l'ente stesso.
PQM
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento del danno;
2) accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna la al pagamento di Controparte_1
€ 1801,66 oltre interessi legali dalla domanda;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la al pagamento Controparte_1 della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
4) Compensa tra l' e le altre parti le spese del giudizio CP_2
Napoli 12 febbraio 2025 IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Lombardi