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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 6689 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6689 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. MANZI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/03/2025 e Parte_1 [...]
premettendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/10/1990;
1 - che dalla predetta unione sono nati i figli (24.7.1991), Per_1 Per_2
(15.09.93) e (27.10.1997); Per_3
- che, in seguito a comparizione innanzi al Giudice Relatore designato dal
Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione consensuale in virtù di sentenza n. 170/2024;
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 23.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. La casa coniugale resta definitivamente assegnata alla IG.ra , Parte_1 essendone già la proprietaria esclusiva.
b. I IGg.ri e dichiarano di percepire ciascuno Parte_1 Controparte_1 redditi propri, così come la giovane , ciò nonostante, il IG. Per_3 CP_1
continuerà a versare, in favore della IG.ra , il giorno 15
[...] Parte_1 di ciascun mese, sino alla data del 31.01.2030, la somma di Euro 300,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento in suo favore. Resta nella facoltà del IG.
, quando e se lo riterrà opportuno e possibile, di versare, in Controparte_1 favore della IG.ra , l'intero importo da egli dovuto per il predetto Parte_1 mantenimento, per una somma ovviamente pari al totale complessivamente dovuto sino alla indicata scadenza temporale, da calcolarsi per il numero di mesi ancora
2 a pagarsi sino al 31.01.2030, e moltiplicando tale numero per l'importo mensile in quel momento dovuto per contributo al mantenimento.
c. Il IG.r verserà, altresì, in favore della IG.ra , Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ciascun mese l'ulteriore somma di Euro 200,00 mensili, quale contributo al mantenimento per la GL , e tale ultimo Persona_4 contributo sarà dovuto fin tanto che quest'ultima non trasferisca altrove, rispetto alla casa familiare, il proprio domicilio e la propria residenza.
d. Con ogni altro provvedimento consequenziale così come per legge”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 11/10/1990 (atto n. 531, parte II, S. A sez. D, reg.
Atti Matrimonio anno 1990);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025.
Il Presidente est.
3 Dott. Immacolata Cozzolino
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