Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Sposato
e
(nata a [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Villelli e dall'avv. C.F._2
Cristina Rita Villelli
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/04/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 4/10/2014 in PI
ME (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 24 part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (14/07/2018) e Per_1 Per_2
(20/05/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati, rispettosi della dignità e del decoro di ciascuno di essi. Infatti il marito ha già lasciato la casa coniugale, a far data dal mese di Marzo 2024, casa che è abitata separatamente dalla moglie e dai figli e . Per_1 Per_2
2. Il marito ha già provveduto a portare via dalla casa coniugale soltanto gli effetti personali.
3. La casa coniugale, sita in PI ME alla C/da Cinnarella n. 10, di proprietà della SI , resta assegnata a quest'ultima che vi abiterà CP_1 insieme ai figli e , con tutti gli arredi e suppellettili, Per_1 Per_2 anche quelli acquistati e/o donati al marito;
4. I coniugi sin da adesso si prestano la necessaria reciproca autorizzazione per il rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio e di altri atti che detta autorizzazione richiede;
5. I coniugi, tenuto conto delle condizioni economiche e della potenziale capacità lavorativa di entrambi, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa;
6. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in PI ME RC alla C/da
Cinnarella n. 10;
7. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazioni e salute, saranno assunte di comune accordo, mentre quelle sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascuno dei coniugi;
8. Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente.
Inoltre, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi. In generale, i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno ai figli di stare serenamente con entrambi i genitori. I figli trascorreranno ad anni alterni con il padre il 24 e 25 dicembre e il 31 e l'1 gennaio. Lo stesso criterio di rotazione sarà previsto per le festività pasquali, ovvero la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. E' facoltà del padre trascorrere con i figli il
19 marzo ed il 11 Novembre (festa del papà e suo compleanno) così come è facoltà della madre trascorrere con i figli la seconda domenica di maggio ed il 16 ottobre (festa della mamma ed il suo compleanno) tenuto conto sempre delle esigenze prioritarie dei figli;
9. Il IG. , attualmente disoccupato, non verserà alcun Parte_1 mantenimento alla moglie, la quale riesce a provvedere autonomamente ai propri bisogni lavorando regolarmente, mentre il marito verserà alla SI
quale contributo per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1 la somma mensile di € 400,00 precisamente € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente, ed in ogni caso da rivedere nell'ipotesi in cui il
IG. troverà posto di lavoro, per le spese ordinarie, Parte_1 mentre le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche verranno affrontate a metà fra le parti. Il pagamento sarà effettuato entro il giorno 20 di ogni mese e le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno univoco universale per i figli verrà attribuito nella misura del 100 % alla , quale genitore collocatario. CP_1
10. I ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. Entrambi i coniugi sono cointestatari di un libretto n. 000048880539 in essere presso sede di PI ME con un saldo contabile CP_2 pari ad € 4.976,27. Tale libretto cointestato a entrambi i coniugi, è relativo ai risparmi accantonati in favore del figlio pertanto per detto Per_1 libretto i coniugi si impegnano ad intestarlo a nome della Controparte_3 sola SI , pur rimanendo unico beneficiario il figlio CP_1 Per_1
12. I coniugi si danno reciproco consenso all' espatrio e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il sopravvenuto cambiamento di residenza.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 4/10/2014 in PI ME (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 24 part
II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (14/07/2018) e Per_1
(20/05/2021). Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati, rispettosi della dignità e del decoro di ciascuno di essi. Infatti il marito ha già lasciato la casa coniugale, a far data dal mese di Marzo 2024, casa che è abitata separatamente dalla moglie e dai figli e . Per_1 Per_2
2. Il marito ha già provveduto a portare via dalla casa coniugale soltanto gli effetti personali.
3. La casa coniugale, sita in PI ME alla C/da Cinnarella n. 10, di proprietà della SI , resta assegnata a quest'ultima che vi abiterà CP_1 insieme ai figli e , con tutti gli arredi e suppellettili, Per_1 Per_2 anche quelli acquistati e/o donati al marito;
4. I coniugi sin da adesso si prestano la necessaria reciproca autorizzazione per il rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio e di altri atti che detta autorizzazione richiede;
5. I coniugi, tenuto conto delle condizioni economiche e della potenziale capacità lavorativa di entrambi, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa;
6. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori secondo il regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre nell'abitazione sita in PI ME RC alla C/da
Cinnarella n. 10;
7. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazioni e salute, saranno assunte di comune accordo, mentre quelle sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche separatamente da ciascuno dei coniugi;
8. Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente.
Inoltre, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese e per una notte infrasettimanale nei rimanenti periodi. In generale, i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno ai figli di stare serenamente con entrambi i genitori. I figli trascorreranno ad anni alterni con il padre il 24 e 25 dicembre e il 31 e l'1 gennaio. Lo stesso criterio di rotazione sarà previsto per le festività pasquali, ovvero la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. E' facoltà del padre trascorrere con i figli il
19 marzo ed il 11 Novembre (festa del papà e suo compleanno) così come è facoltà della madre trascorrere con i figli la seconda domenica di maggio ed il 16 ottobre (festa della mamma ed il suo compleanno) tenuto conto sempre delle esigenze prioritarie dei figli;
9. Il IG. , attualmente disoccupato, non verserà alcun Parte_1 mantenimento alla moglie, la quale riesce a provvedere autonomamente ai propri bisogni lavorando regolarmente, mentre il marito verserà alla SI
quale contributo per il mantenimento dei figli minori, Controparte_1 la somma mensile di € 400,00 precisamente € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente, ed in ogni caso da rivedere nell'ipotesi in cui il
IG. troverà posto di lavoro, per le spese ordinarie, Parte_1 mentre le spese straordinarie, scolastiche, ludiche e mediche verranno affrontate a metà fra le parti. Il pagamento sarà effettuato entro il giorno 20 di ogni mese e le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di
Reggio Calabria, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno univoco universale per i figli verrà attribuito nella misura del 100 % alla , quale genitore collocatario. CP_1
10. I ricorrenti si impegnano a mantenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. Entrambi i coniugi sono cointestatari di un libretto n. 000048880539 in essere presso sede di PI ME con un saldo contabile CP_2 pari ad € 4.976,27. Tale libretto cointestato a entrambi i coniugi, è relativo ai risparmi accantonati in favore del figlio pertanto per detto Per_1 libretto i coniugi si impegnano ad intestarlo a nome della Controparte_3 sola SI , pur rimanendo unico beneficiario il figlio CP_1 Per_1 12. I coniugi si danno reciproco consenso all' espatrio e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il sopravvenuto cambiamento di residenza.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola