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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 8800/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8800 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio contenzioso e vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via F. C.F._1
Saporito n.56 presso lo studio dell'avv. Carlo MA Palmiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana C.F._2
n. 45 B e in Qualiano (NA) alla via G. Mameli n.47 rispettivamente presso gli studi degli avv.ti MA Cristina Perez De Vera e Massimiliano Porcelli che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giuste procure in atti;
RESISTENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
e residente in [...]
Torre, n.59/B;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio, in data 06.06.1997, con la sig.ra Controparte_1
evidenziando che da tale unione era nata, il 12.05.2001, una figlia di nome
MA.
Rappresentava altresì che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 451/2023 depositata il 02.02.2023, passata in giudicato, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare all'ex coniuge, a titolo di mantenimento della figlia una somma mensile pari a € 450,00 mensili a far data da Controparte_2
pag. 2/5 marzo 2022.
Ciò posto, il ricorrente precisava che, nel mese di dicembre 2021, la figlia aveva deciso di non proseguire il percorso di studi presso l'università e intraprendeva l'attività lavorativa;
ed in particolare deduceva che dall'08.12.2021 al 31.10.2022 aveva lavorato presso la “NEM s.r.l.”, società di vendita al dettaglio di profumi e cosmesi e, dal 18.07.2023 al 29.11.2023, presso la “Guma s.r.l.” società attiva nel campo della ristorazione.
Pertanto, chiedeva di revocare l'obbligo di mantenimento a suo carico, o, in subordine, di ridurne l'importo, atteso il raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte della figlia, come rappresentato in ricorso.
Incardinato il giudizio, in data 11.01.2025 si costituiva la sig.ra CP_1
, la quale nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti operata dal
[...]
ricorrente, evidenziava che le sporadiche e non continuative attività lavorative svolte da – rispettivamente per la durata di quattro mesi e di Controparte_2
nove mesi – non erano tali da rendere la giovane autosufficiente sotto il profilo economico.
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, la resistente chiedeva di fissare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo CP_2 di mantenimento della figlia MA, l'assegno mensile pari a € 150,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della stessa e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia di la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e Controparte_2
udite le richieste formulate dai procuratori in ordine alla possibilità di giungere ad un bonario componimento della controversia, rinviava al 07.04.2025.
All'udienza che precede, i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di modificare le condizioni di divorzio, alla luce dell'accordo riportato nel verbale di conciliazione e la causa veniva rinviata aal pag. 3/5 fine di consentire il deposito telematico del predetto verbale, sottoscritto dalle parti.
Con note telematiche depositate il 7 e 13 aprile 2025, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo alle condizioni di cui al verbale di conciliazione sottoscritto dalle medesime.
All'udienza successiva, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
451/2023, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. valutata la maggiore età della figlia e l'introduzione della Controparte_2
stessa nel mondo del lavoro, la sig.ra rinuncia al mantenimento in CP_1 favore della figlia a far data dal deposito del ricorso di cui in premessa;
b. la sig.ra rinuncia in modo definitivo, irrevocabile e transattivo ad CP_1 ogni diritto, pretesa, ragione, azione e richiesta vantata o che potesse vantare nei confronti del Sig. , in relazione a fatti, circostanze ed Parte_1
eventi verificatisi in data antecedente alla sottoscrizione del presente atto, per qualsiasi ragione, causale e titolo, anche se qui non espressamente menzionato o non conosciuto alla data odierna. Dichiara espressamente di non avere altro a pretendere dal Sig. per quanto sopra indicato e di ritenere il Parte_1
medesimo definitivamente liberato da ogni obbligazione connessa. La presente rinuncia ha efficacia transattiva ai sensi degli artt. 1965 e ss. del codice civile.
c. il sig. e la sig.ra s'impegnano e si obbligano a CP_2 CP_1
trasferire, quanto prima e, comunque, entro un anno da oggi, ciascuno per la propria quota di spettanza pari al 50%, l'immobile sito in Marano di Napoli,
pag. 4/5 alla Via Pio la Torre n. 59 / B (già II Traversa di Via Belvedere), riportato in catasto al foglio 4, p.lla 876 sub 7, ai figli , nata a [...] il Controparte_2
12.05.2001 e , nato a [...], il [...]; Persona_1
d. il sig. s'impegna a consegnare la documentazione necessaria al CP_2
trasferimento del suddetto immobile a richiesta della e, senza alcun CP_1
indugio, si recherà presso il Notaio che gli verrà indicato dalla , CP_1 sulla quale graveranno tutte le spese notarili necessarie per il trasferimento del predetto immobile.
I legali rinunciano al vincolo di solidarietà per le spese e competenze”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come riportato in parte motiva dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a modifica della sentenza n. 451/2023 emessa dall'intestato Tribunale il 26.01.2023 e pubblicata il
02.02.2023;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 8800/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8800 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio contenzioso e vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via F. C.F._1
Saporito n.56 presso lo studio dell'avv. Carlo MA Palmiero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Fontana C.F._2
n. 45 B e in Qualiano (NA) alla via G. Mameli n.47 rispettivamente presso gli studi degli avv.ti MA Cristina Perez De Vera e Massimiliano Porcelli che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giuste procure in atti;
RESISTENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2
e residente in [...]
Torre, n.59/B;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio, in data 06.06.1997, con la sig.ra Controparte_1
evidenziando che da tale unione era nata, il 12.05.2001, una figlia di nome
MA.
Rappresentava altresì che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 451/2023 depositata il 02.02.2023, passata in giudicato, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, ponendo a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare all'ex coniuge, a titolo di mantenimento della figlia una somma mensile pari a € 450,00 mensili a far data da Controparte_2
pag. 2/5 marzo 2022.
Ciò posto, il ricorrente precisava che, nel mese di dicembre 2021, la figlia aveva deciso di non proseguire il percorso di studi presso l'università e intraprendeva l'attività lavorativa;
ed in particolare deduceva che dall'08.12.2021 al 31.10.2022 aveva lavorato presso la “NEM s.r.l.”, società di vendita al dettaglio di profumi e cosmesi e, dal 18.07.2023 al 29.11.2023, presso la “Guma s.r.l.” società attiva nel campo della ristorazione.
Pertanto, chiedeva di revocare l'obbligo di mantenimento a suo carico, o, in subordine, di ridurne l'importo, atteso il raggiungimento della piena autosufficienza economica da parte della figlia, come rappresentato in ricorso.
Incardinato il giudizio, in data 11.01.2025 si costituiva la sig.ra CP_1
, la quale nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti operata dal
[...]
ricorrente, evidenziava che le sporadiche e non continuative attività lavorative svolte da – rispettivamente per la durata di quattro mesi e di Controparte_2
nove mesi – non erano tali da rendere la giovane autosufficiente sotto il profilo economico.
Sulla scorta di quanto altro indicato in via di fatto in comparsa, la resistente chiedeva di fissare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo CP_2 di mantenimento della figlia MA, l'assegno mensile pari a € 150,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica da parte della stessa e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato, dichiarata la contumacia di la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e Controparte_2
udite le richieste formulate dai procuratori in ordine alla possibilità di giungere ad un bonario componimento della controversia, rinviava al 07.04.2025.
All'udienza che precede, i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di modificare le condizioni di divorzio, alla luce dell'accordo riportato nel verbale di conciliazione e la causa veniva rinviata aal pag. 3/5 fine di consentire il deposito telematico del predetto verbale, sottoscritto dalle parti.
Con note telematiche depositate il 7 e 13 aprile 2025, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo alle condizioni di cui al verbale di conciliazione sottoscritto dalle medesime.
All'udienza successiva, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
451/2023, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“a. valutata la maggiore età della figlia e l'introduzione della Controparte_2
stessa nel mondo del lavoro, la sig.ra rinuncia al mantenimento in CP_1 favore della figlia a far data dal deposito del ricorso di cui in premessa;
b. la sig.ra rinuncia in modo definitivo, irrevocabile e transattivo ad CP_1 ogni diritto, pretesa, ragione, azione e richiesta vantata o che potesse vantare nei confronti del Sig. , in relazione a fatti, circostanze ed Parte_1
eventi verificatisi in data antecedente alla sottoscrizione del presente atto, per qualsiasi ragione, causale e titolo, anche se qui non espressamente menzionato o non conosciuto alla data odierna. Dichiara espressamente di non avere altro a pretendere dal Sig. per quanto sopra indicato e di ritenere il Parte_1
medesimo definitivamente liberato da ogni obbligazione connessa. La presente rinuncia ha efficacia transattiva ai sensi degli artt. 1965 e ss. del codice civile.
c. il sig. e la sig.ra s'impegnano e si obbligano a CP_2 CP_1
trasferire, quanto prima e, comunque, entro un anno da oggi, ciascuno per la propria quota di spettanza pari al 50%, l'immobile sito in Marano di Napoli,
pag. 4/5 alla Via Pio la Torre n. 59 / B (già II Traversa di Via Belvedere), riportato in catasto al foglio 4, p.lla 876 sub 7, ai figli , nata a [...] il Controparte_2
12.05.2001 e , nato a [...], il [...]; Persona_1
d. il sig. s'impegna a consegnare la documentazione necessaria al CP_2
trasferimento del suddetto immobile a richiesta della e, senza alcun CP_1
indugio, si recherà presso il Notaio che gli verrà indicato dalla , CP_1 sulla quale graveranno tutte le spese notarili necessarie per il trasferimento del predetto immobile.
I legali rinunciano al vincolo di solidarietà per le spese e competenze”.
Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e lo recepisce come riportato in parte motiva dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a modifica della sentenza n. 451/2023 emessa dall'intestato Tribunale il 26.01.2023 e pubblicata il
02.02.2023;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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