Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4899/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4899/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA D'AMORA 3 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
LOMBARDI MICHELE (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in P.ZZA S. ALFONSO, 16 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. PARASCANDOLO LAURA (c.f.: ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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nell'ordinanza del 3.11.2017, alla quale integralmente si rinvia.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Costituisce principio consolidato e condiviso dal Tribunale l'affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità
immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (ex multis, Sez. 2, n. 6624, 30/4/2012, Rv. 622451); - perché il costo del recupero debba imputarsi al non occorre che l'edificio mostri particolari CP_1
pregevolezze artistiche o architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell'intero manufatto.
Quanto alla natura condominiale dei frontalini la S.C. (cfr Cassazione civile sez. II,
19/09/2017, n.21641) ha affermato che:” In tema di condominio, gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale (c.d. frontalini) e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un edificio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero stabile, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3), c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Detto principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione in altra sentenza,
nella quale ha affermato: “Per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell' art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di
Pagina 2 di 4 esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni, se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio… l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, c.c.,
va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari,
essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data" (Cass. Civ. II Sez. del 14/12/2017 n. 30071; ex multis Cass. Civ. Sez. II, del 21/01/2000, n.637 ; Cass. Civ. Sez. II, del 30/07/2004, n.14576;
Cass. Civ. Sez. II, del 30/04/2012, n. 6624; Cass. Civ. Sez. II, 13509/2012).
Difatti i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore dei balconi costituiscono parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ciò alla luce della funzione propria di tali componenti: non strutturale e portante dell'intero edificio, ma di tipo decorativo della facciata. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27413/2018 ha altresì chiarito che le spese per la manutenzione dei frontalini dei balconi sono da ripartire secondo le apposite tabelle millesimali, «poiché è un intervento di competenza condominiale e attengono al decoro
architettonico dell'edificio».
Pertanto, la delibera assembleare del 17.3.2016 va annullata relativamente al punto 4)
dell'ordine del giorno laddove pone le spese per il rifacimento dei parapetti esterni e frontalini dei balconi e dei parapetti esterni dei terrazzi a carico dei proprietari del primo e del secondo piano anziché a carico di tutti i condomini, dal momento che trattasi di elementi di natura condominiale in quanto attengono al decoro architettonico dell'edificio alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in base ai CP_1
parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 3 di 4 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
17.3.2016 relativamente al punto 4) dell'ordine del giorno;
2) Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore dell'avv. Michele Lombardi, difensore dell'attrice dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 2.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 26/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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