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25 aprile 1981
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21 novembre 1987
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7 ottobre 1995
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Art. 88. (Aspettativa per motivi sindacali)
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. ((27)) Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2.000 dipendenti in organico. ((27)) Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. ((27)) I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3".
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. ((27)) Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2.000 dipendenti in organico. ((27)) Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. ((27)) I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3".
Commentari • 2
- 1. Trasferimento per incompatibilità ambientale: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 giugno 2021 · 4.9815598
[…] Cassazione civile sez. lav., 05/06/2017, n.13938 Agenti di Polizia, anche il trasferimento per incompatibilità ambientale necessita del nullaosta del sindacato L'art. 88 comma 5 della legge n. 121/1981, richiamato dall'art. 34, comma 5, del d.P.R. n. 254/1999 e l'art. 36, […]
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Giurisprudenza • 41
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/04/2013, n. 938Provvedimento: […] 1) violazione dell'art. 22 dello Statuto dei lavoratori, dell'art. 88, commi 4 e 5, della legge n. 121/1981 e dell'art. 34 del DPR n. 64/2002; il trasferimento, a dire del ricorrente, sarebbe diretto ad impedire e limitare lo svolgimento dell'attività sindacale e sarebbe stato posto in essere in violazione delle norme epigrafate perché attuato senza alcuna garanzia, tra cui la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza o quanto meno il suo preventivo coinvolgimento;Leggi di più...
- rapporto fiduciario·
- trasferimento di personale·
- attività sindacale·
- violazione art. 88 legge n. 121/1981·
- giurisprudenza in materia di trasferimenti·
- eccesso di potere·
- irrazionalità del provvedimento·
- violazione art. 22 Statuto dei lavoratori·
- violazione art. 34 DPR n. 64/2002·
- difetto di motivazione