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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18011 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andriani Riccardo giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Paolo C.F._2
PO e dall'avv.to Tiziana Boneschi, giusta procura in atti;
- resistenti -
E
(C.F. ) rappresentato e Controparte_3 C.F._3
difeso dall'avv. Massimiliano Briganti giusta procura in atti;
- resistente-
("CNA" o la Controparte_4
"Compagnia") (p. iva ), in persona del legale P.IVA_2
pagina 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Cerretti, giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., il ricorrente ha evidenziato la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 18/05/2023 sul periodico online MOWMAG, e ridatato 6/07/2023, dal titolo “Con i meloniani al potere si (Ri)prende Roma? Repubblica si CP_5
dimentica il più importante” a firma del signor . Controparte_3
Il ricorrente ha rappresentato che l'articolo “…insinua che il dottor
sia connivente se non addirittura concorrente di un piano di Pt_1
riconquista territoriale di Roma portato avanti da ambienti malavitosi
e perfino da terroristi…”. Sul punto, il ricorrente ha rilevato che l'articolo in questione ha collegato la semilibertà concessa al signor con l'assunzione di questi da parte dell'ASI – Associazioni CP_6
Sportive e Sociali Italiane, di cui il ricorrente era Presidente, consegnando al lettore “il messaggio suggestivo e diffamatorio che la concessione della semilibertà a sia conseguenza diretta di CP_6
un atto volitivo del dott. finalizzato alla realizzazione di un più Pt_1
ampio progetto criminale che avrebbe consentito a
[...]
di “riprendersi Roma”. Il ricorrente ha contestato anche la Per_1
parte dell'articolo che lo ha definito “reticente” rispetto al rifiuto a farsi intervistare dal programma Report. Il ricorrente ha lamentato la pagina 2 violazione dell'onere e della reputazione, ha rappresentato di aver ricoperto importanti cariche in ambito politico e sportivo e ha dedotto l'assenza delle esimenti del diritto di critica e di cronaca.
Ha quantificato il danno in € 40.000,00 e ha chiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 a carico dell'autore dell'articolo e del direttore responsabile Controparte_3 CP_2
, quest'ultimo per concorso nel reato di diffamazione, quantificata
[...]
in € 5.000,00. Ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma ordinare la cancellazione dal web del sopraindicato articolo e/o dei dati personali del dott. Pt_1
e, comunque, disporre la deindicizzazione della relativa URL;
[...]
in ogni caso voglia condannare i convenuti, insieme e in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per le causali di cui in narrativa, danni da liquidarsi in € 40.000,00 per la diffamazione ovvero, in via subordinata, in quella ritenuta di giustizia. Voglia infine condannare e al pagamento, in solido CP_2 Controparte_3
o, in subordine, pro quota della pena pecuniaria di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. 47/48. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Vittoria delle spese del giudizio e della mediazione obbligatoria, comprese le spese generali”.
Con comparsa di costituzione il resistente ha Controparte_3
richiamato il principio della libertà di stampa, rilevando di aver esercitato il diritto di critica e di cronaca. Ha evidenziato di aver rispettato il requisito della verità, richiamando sul punto l'inchiesta
“ ” di Report, il requisito della rilevanza pubblica dei fatti e Parte_2
pagina 3 della continenza. Ha, poi, rilevato che nel titolo dell'articolo non compare il ricorrente e che, come autore dell'articolo, non è responsabile dell'eventuale natura diffamatoria del titolo. Ha, poi, evidenziato l'assenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 2043
c.c. e ha contestato la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale e la domanda di riparazione pecuniaria. Ha così concluso:
“In via principale:
Respingere ogni pretesa giudiziale avanzata dal Dott. Pt_1
nei confronti del convenuto Dott. poiché del
[...] Controparte_3
tutto infondata, in fatto e in diritto, rigettando integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, ridursi secondo giustizia ed equità la somma eventualmente dovuta dal convenuto Dott. Controparte_3
al ricorrente a titolo di risarcimento del danno e di riparazione pecuniaria;
”.
Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, i resistenti e CP_1 CP_2
hanno rilevato che l'articolo non ha contenuto diffamatorio e che è stato rispettato il principio di verità, rilevando che l'espressione “più importante” era riferita al ruolo pubblico del ricorrente, dell'interesse pubblico e della continenza. Hanno poi evidenziato l'assenza di prova del danno e chiesto di applicare l'art. 1227 c.c. per omessa domanda pagina 4 di rettifica e dedotto l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria. Da ultimo, hanno chiesto di chiamare in causa la società
[...]
. Hanno concluso, chiedendo in via preliminare Controparte_7
l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle domande e in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate in questa sede nei confronti di e/o del signor da CP_1 CP_2
parte del dottor , condannare Parte_1 [...]
a tenerli indenni e manlevati da quanto fossero Controparte_7
condannati a pagare in favore del dottor , Con vittoria delle Pt_1
spese.
Con provvedimento del 10/06/2024 l'udienza è stata differita per la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di costituzione la ha Controparte_7
contestato la natura diffamatoria dell'articolo e ha rilevato che la polizza assicurativa non è operante, in quanto “strutturata secondo lo schema "Claims Made", ossia a "richiesta fatta" ed ha validità dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 e sino alle ore 24:00 del 31 dicembre
2018”, e gli assicurati non hanno allegato la prima richiesta risarcitoria del ricorrente, né è operante l'appendice di rinnovo relativa all'annualità 31 dicembre 2023 – 31 dicembre 2024. Ha, poi, rilevato che la polizza non opera in caso di dolo, di condanna in solido, di danni non patrimoniali e di sanzioni. Ha richiamato i limiti di indennizzo e le franchigie. Ha concluso per il rigetto delle domande del ricorrente e in subordine per l'assenza di qualsiasi obbligo in capo pagina 5 all'assicurazione e in ulteriore subordine di limitare l'obbligo dell'assicurazione alla quota di competenza degli assicurati entro i limiti della polizza e con la franchigia. Con vittoria di spese.
L'udienza del 15/11/2024 si è svolta in modalità cartolare e con note il ricorrente e il resistente hanno ribadito quanto in atti e CP_3
hanno chiesto concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., mentre i resistenti e si CP_1 CP_2
sono opposti all'istanza del ricorrente e il terzo
[...]
si è riportato alla comparsa in atti. Controparte_7
All'esito dell'udienza del 15/11/2024, con provvedimento del
15/11/2024, pubblicato il 27/12/2024, non sono stati concessi i termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., rilevando “che il ricorrente ha già replicato a quanto dedotto dai convenuti, che non hanno, peraltro, formulato eccezioni di particolare complessità o allegato ampia documentazione probatoria e che il convenuto
non ha esplicitato il requisito del giustificato motivo”; è stata, CP_3
quindi, fissata l'udienza del 28/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c., autorizzando il resistente al deposito delle puntate della CP_3
trasmissione Report del 03/04/2023 e in data 08/05/2023 su supporto ottico non riscrivibile entro il 30/06/2025.
Con istanza il ricorrente ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento, rilevando che in data 26/11/2024, prima della pubblicazione dell'ordinanza 27/12/2024, è entrato in vigore il D.Lgs.
n. 164 del 31/10/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”), che ha eliminato il requisito del giustificato motivo e ha rilevato che l'art. 189
pagina 6 c.p.c. “non pare essere applicabile al procedimento semplificato di cognizione”. Ha, quindi, chiesto i termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. e in subordine la concessione di termine per note conclusive.
Con note i resistenti e si sono opposti CP_1 CP_2
all'istanza di revoca.
Il resistente ha provveduto al deposito dei suddetti dvd. CP_3
Con note il ricorrente ha depositato le comunicazioni dell'Arma dei
Carabinieri con le quali è stato comunicato l'avvenuta cancellazione dei dati personali del dott. contenuti nella nota 73/5 Parte_1
del 14/6/2010.
Con note il ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale revocare l'ordinanza pubblicata in data
27/12/2024 e per l'effetto voglia concedere alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4.
Voglia in ogni caso dichiarare l'abnormità e/o la nullità dell'applicazione dell'art. 189 c.p.c. al rito semplificato di cognizione, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo secondo il codice di rito.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, voglia ordinare la cancellazione dal web dell'articolo meglio indicato al punto 1 del ricorso introduttivo e/o dei dati personali del dott. e, Parte_1
comunque, disporre la deindicizzazione della relativa URL;
in ogni caso voglia condannare i convenuti, insieme e in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per le causali descritte nel ricorso introduttivo, danni da liquidarsi in € 35.000,00 per la
pagina 7 diffamazione ovvero, in via subordinata, in quella ritenuta di giustizia.
Voglia infine condannare e al CP_2 Controparte_3
pagamento, in solido o, in subordine, pro quota, della pena pecuniaria di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. 47/48. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Vittoria delle spese del giudizio e della mediazione obbligatoria, comprese le spese generali”.
I resistenti e hanno così precisato le CP_1 CP_2
conclusioni:
“in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal dottor
perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra Parte_1
esposti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate in questa sede nei confronti di
[...]
e/o del signor , da parte del dottor , CP_1 CP_2 Parte_1
previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, confermare la copertura assicurativa e condannare
[...]
a tenerli indenni e manlevati da quanto fossero Controparte_7
condannati a pagare ciascuno in favore del dottor;
Pt_1
in ogni caso, con condanna alle spese”.
Il terzo ha così precisato le Controparte_7
conclusioni:
“
1. Nel merito: rigettare le domande svolte dal Dott. nei confronti Parte_1
della del Dott. , in quanto del tutto infondate CP_1 CP_2
in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande
pagina 8 proposte dalla dal Dott. nei confronti di CP_1 CP_2 [...]
per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla e al Dott. , CP_1 CP_2
accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della società CP_1
del Dott. e di accertamento di un qualsiasi obbligo
[...] CP_2
indennitario in capo a contenere Controparte_4
qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a CP_4
alla quota di responsabilità attribuibile agli Assicurati
[...]
e, in ogni caso, entro il limite del massimale previsto nella Polizza, ove non eroso per effetto di altri sinistri, deducendo la franchigia fissa di
Euro 5.000,00.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del
15% IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito la posizione, ha contestato il deposito dei dvd contenenti le trasmissioni Report, ha richiamato i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, quantificato in € 40.000,00; con comparse conclusionali i resistenti hanno ribadito quanto in atti.
Con le repliche le parti hanno confermato quanto in atti.
pagina 9 Per l'udienza del 28/11/2025 con note il ricorrente ha rappresentato quanto in atti, chiarendo che la quantificazione del danno non patrimoniale ammonta a € 40.000,00, e ha eccepito l'inammissibilità relativa al deposito di due dvd che dal fascicolo telematico risultano depositati in data 19/11/2025.
Con note i resistenti e il terzo hanno ribadito quanto in atti.
Ciò posto, in via preliminare si rileva che il provvedimento del
15/11/2024, pubblicato il 27/12/2024, è stato depositato all'esito dell'udienza del 15/11/2024, anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 164 del 31/10/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”); in ogni caso il provvedimento in questione ha dato atto che “il ricorrente ha già replicato a quanto dedotto dai convenuti, che non hanno, peraltro, formulato eccezioni di particolare complessità o allegato ampia documentazione probatoria”. Per quanto attiene ai termini ex art. 189
c.p.c, si osserva che l'art. 281 terdecies rinvia per la decisione all'art. 281 sexies, che fa salva la possibilità di applicare l'art. 281 quinquies, il cui comma 1 consente l'applicazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; in ogni caso, la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ha maggiormente garantito il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, rispetto al modello della trattazione orale.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
pagina 10 Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge
(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le
pagina 11 comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione
a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
La Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 19277/2023) ha, poi, chiarito che “il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv.
617513 - 01)”.
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “
4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure,
pagina 12 in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso
[...]
Gmbh c. Austria ric. n° 58547/00, nonché Controparte_8
sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° 75088/01), Per_2
ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto
e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso CK c/Austria par. 33)”.
La Cassazione ha anche precisato che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede, tuttavia, la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti
pagina 13 o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili;
pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività” (Cass. pen., sent. n. 34513/2022).
Alla luce dei richiamati principi, occorre verificare se l'articolo in questione abbia o meno rispettato i criteri della verità della notizia, dell'interesse pubblico e della continenza espositiva.
Per quanto attiene al primo requisito, corrisponde al vero che il fatto che l'ASI ha assunto il sig. durante la presidenza del CP_6
ricorrente e nell'articolo si fa riferimento espresso al ricorrente nella qualità di Presidente dell'ASI, risultando, quindi, confermato in tal senso il rapporto tra il ricorrente e il sig. CP_6
Risulta, poi, essere conforme al principio di verità anche la parte del testo in cui il giornalista dà atto del rifiuto da parte del ricorrente di essere intervistato.
Da ultimo, per quanto attiene all'assenza nell'articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del nominativo del ricorrente, qualificato come “il più importate”, risulta chiaro sia dal titolo che dal testo dell'articolo che l'espressione “il più importate” è riferita al ruolo di
Sottosegretario del ricorrente, in base al quale il ricorrente è, secondo l'opinione dell'autore dell'articolo, il più importante esponente della destra nella capitale.
pagina 14 Risulta, poi, essere rispettato sia il principio dell'interesse pubblico della notizia sia quello di continenza, non essendovi offese gratuite indirizzate al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo non ha natura diffamatoria, in quanto sussiste l'esimente del diritto di critica, avendo l'autore dell'articolo espresso la sua opinione in relazione a fatti veri.
Pertanto, le domande del ricorrente sono rigettate.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di lite a favore dei resistenti e del terzo, quantificate in € 3.809,00, oltre Iva,
Cassa avvocati e spese generali al 15%, a favore del resistente
; in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al CP_3
15% a favore dei resistenti e e in € 3.809,00, oltre Iva, CP_1 CP_2
Cassa avvocati e spese generali al 15% a favore del terzo
[...]
. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente alle spese di lite a favore dei resistenti, quantificate in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15% a favore del resistente;
in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa CP_3
avvocati e spese generali al 15% a favore dei resistenti e CP_1
; in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15% CP_2
a favore del terzo . Controparte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/11/2025.
pagina 15 Il Giudice dott. Lilla De Nuccio
pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andriani Riccardo giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Paolo C.F._2
PO e dall'avv.to Tiziana Boneschi, giusta procura in atti;
- resistenti -
E
(C.F. ) rappresentato e Controparte_3 C.F._3
difeso dall'avv. Massimiliano Briganti giusta procura in atti;
- resistente-
("CNA" o la Controparte_4
"Compagnia") (p. iva ), in persona del legale P.IVA_2
pagina 1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Cerretti, giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., il ricorrente ha evidenziato la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 18/05/2023 sul periodico online MOWMAG, e ridatato 6/07/2023, dal titolo “Con i meloniani al potere si (Ri)prende Roma? Repubblica si CP_5
dimentica il più importante” a firma del signor . Controparte_3
Il ricorrente ha rappresentato che l'articolo “…insinua che il dottor
sia connivente se non addirittura concorrente di un piano di Pt_1
riconquista territoriale di Roma portato avanti da ambienti malavitosi
e perfino da terroristi…”. Sul punto, il ricorrente ha rilevato che l'articolo in questione ha collegato la semilibertà concessa al signor con l'assunzione di questi da parte dell'ASI – Associazioni CP_6
Sportive e Sociali Italiane, di cui il ricorrente era Presidente, consegnando al lettore “il messaggio suggestivo e diffamatorio che la concessione della semilibertà a sia conseguenza diretta di CP_6
un atto volitivo del dott. finalizzato alla realizzazione di un più Pt_1
ampio progetto criminale che avrebbe consentito a
[...]
di “riprendersi Roma”. Il ricorrente ha contestato anche la Per_1
parte dell'articolo che lo ha definito “reticente” rispetto al rifiuto a farsi intervistare dal programma Report. Il ricorrente ha lamentato la pagina 2 violazione dell'onere e della reputazione, ha rappresentato di aver ricoperto importanti cariche in ambito politico e sportivo e ha dedotto l'assenza delle esimenti del diritto di critica e di cronaca.
Ha quantificato il danno in € 40.000,00 e ha chiesto l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/48 a carico dell'autore dell'articolo e del direttore responsabile Controparte_3 CP_2
, quest'ultimo per concorso nel reato di diffamazione, quantificata
[...]
in € 5.000,00. Ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma ordinare la cancellazione dal web del sopraindicato articolo e/o dei dati personali del dott. Pt_1
e, comunque, disporre la deindicizzazione della relativa URL;
[...]
in ogni caso voglia condannare i convenuti, insieme e in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per le causali di cui in narrativa, danni da liquidarsi in € 40.000,00 per la diffamazione ovvero, in via subordinata, in quella ritenuta di giustizia. Voglia infine condannare e al pagamento, in solido CP_2 Controparte_3
o, in subordine, pro quota della pena pecuniaria di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. 47/48. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Vittoria delle spese del giudizio e della mediazione obbligatoria, comprese le spese generali”.
Con comparsa di costituzione il resistente ha Controparte_3
richiamato il principio della libertà di stampa, rilevando di aver esercitato il diritto di critica e di cronaca. Ha evidenziato di aver rispettato il requisito della verità, richiamando sul punto l'inchiesta
“ ” di Report, il requisito della rilevanza pubblica dei fatti e Parte_2
pagina 3 della continenza. Ha, poi, rilevato che nel titolo dell'articolo non compare il ricorrente e che, come autore dell'articolo, non è responsabile dell'eventuale natura diffamatoria del titolo. Ha, poi, evidenziato l'assenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 2043
c.c. e ha contestato la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale e la domanda di riparazione pecuniaria. Ha così concluso:
“In via principale:
Respingere ogni pretesa giudiziale avanzata dal Dott. Pt_1
nei confronti del convenuto Dott. poiché del
[...] Controparte_3
tutto infondata, in fatto e in diritto, rigettando integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, ridursi secondo giustizia ed equità la somma eventualmente dovuta dal convenuto Dott. Controparte_3
al ricorrente a titolo di risarcimento del danno e di riparazione pecuniaria;
”.
Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione, i resistenti e CP_1 CP_2
hanno rilevato che l'articolo non ha contenuto diffamatorio e che è stato rispettato il principio di verità, rilevando che l'espressione “più importante” era riferita al ruolo pubblico del ricorrente, dell'interesse pubblico e della continenza. Hanno poi evidenziato l'assenza di prova del danno e chiesto di applicare l'art. 1227 c.c. per omessa domanda pagina 4 di rettifica e dedotto l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria. Da ultimo, hanno chiesto di chiamare in causa la società
[...]
. Hanno concluso, chiedendo in via preliminare Controparte_7
l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle domande e in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate in questa sede nei confronti di e/o del signor da CP_1 CP_2
parte del dottor , condannare Parte_1 [...]
a tenerli indenni e manlevati da quanto fossero Controparte_7
condannati a pagare in favore del dottor , Con vittoria delle Pt_1
spese.
Con provvedimento del 10/06/2024 l'udienza è stata differita per la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di costituzione la ha Controparte_7
contestato la natura diffamatoria dell'articolo e ha rilevato che la polizza assicurativa non è operante, in quanto “strutturata secondo lo schema "Claims Made", ossia a "richiesta fatta" ed ha validità dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 e sino alle ore 24:00 del 31 dicembre
2018”, e gli assicurati non hanno allegato la prima richiesta risarcitoria del ricorrente, né è operante l'appendice di rinnovo relativa all'annualità 31 dicembre 2023 – 31 dicembre 2024. Ha, poi, rilevato che la polizza non opera in caso di dolo, di condanna in solido, di danni non patrimoniali e di sanzioni. Ha richiamato i limiti di indennizzo e le franchigie. Ha concluso per il rigetto delle domande del ricorrente e in subordine per l'assenza di qualsiasi obbligo in capo pagina 5 all'assicurazione e in ulteriore subordine di limitare l'obbligo dell'assicurazione alla quota di competenza degli assicurati entro i limiti della polizza e con la franchigia. Con vittoria di spese.
L'udienza del 15/11/2024 si è svolta in modalità cartolare e con note il ricorrente e il resistente hanno ribadito quanto in atti e CP_3
hanno chiesto concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., mentre i resistenti e si CP_1 CP_2
sono opposti all'istanza del ricorrente e il terzo
[...]
si è riportato alla comparsa in atti. Controparte_7
All'esito dell'udienza del 15/11/2024, con provvedimento del
15/11/2024, pubblicato il 27/12/2024, non sono stati concessi i termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., rilevando “che il ricorrente ha già replicato a quanto dedotto dai convenuti, che non hanno, peraltro, formulato eccezioni di particolare complessità o allegato ampia documentazione probatoria e che il convenuto
non ha esplicitato il requisito del giustificato motivo”; è stata, CP_3
quindi, fissata l'udienza del 28/11/2025, con i termini ex art. 189 c.p.c., autorizzando il resistente al deposito delle puntate della CP_3
trasmissione Report del 03/04/2023 e in data 08/05/2023 su supporto ottico non riscrivibile entro il 30/06/2025.
Con istanza il ricorrente ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento, rilevando che in data 26/11/2024, prima della pubblicazione dell'ordinanza 27/12/2024, è entrato in vigore il D.Lgs.
n. 164 del 31/10/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”), che ha eliminato il requisito del giustificato motivo e ha rilevato che l'art. 189
pagina 6 c.p.c. “non pare essere applicabile al procedimento semplificato di cognizione”. Ha, quindi, chiesto i termini previsti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c. e in subordine la concessione di termine per note conclusive.
Con note i resistenti e si sono opposti CP_1 CP_2
all'istanza di revoca.
Il resistente ha provveduto al deposito dei suddetti dvd. CP_3
Con note il ricorrente ha depositato le comunicazioni dell'Arma dei
Carabinieri con le quali è stato comunicato l'avvenuta cancellazione dei dati personali del dott. contenuti nella nota 73/5 Parte_1
del 14/6/2010.
Con note il ricorrente ha così precisato le conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale revocare l'ordinanza pubblicata in data
27/12/2024 e per l'effetto voglia concedere alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies comma 4.
Voglia in ogni caso dichiarare l'abnormità e/o la nullità dell'applicazione dell'art. 189 c.p.c. al rito semplificato di cognizione, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo secondo il codice di rito.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, voglia ordinare la cancellazione dal web dell'articolo meglio indicato al punto 1 del ricorso introduttivo e/o dei dati personali del dott. e, Parte_1
comunque, disporre la deindicizzazione della relativa URL;
in ogni caso voglia condannare i convenuti, insieme e in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per le causali descritte nel ricorso introduttivo, danni da liquidarsi in € 35.000,00 per la
pagina 7 diffamazione ovvero, in via subordinata, in quella ritenuta di giustizia.
Voglia infine condannare e al CP_2 Controparte_3
pagamento, in solido o, in subordine, pro quota, della pena pecuniaria di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 12 L. 47/48. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Vittoria delle spese del giudizio e della mediazione obbligatoria, comprese le spese generali”.
I resistenti e hanno così precisato le CP_1 CP_2
conclusioni:
“in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal dottor
perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra Parte_1
esposti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate in questa sede nei confronti di
[...]
e/o del signor , da parte del dottor , CP_1 CP_2 Parte_1
previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità, confermare la copertura assicurativa e condannare
[...]
a tenerli indenni e manlevati da quanto fossero Controparte_7
condannati a pagare ciascuno in favore del dottor;
Pt_1
in ogni caso, con condanna alle spese”.
Il terzo ha così precisato le Controparte_7
conclusioni:
“
1. Nel merito: rigettare le domande svolte dal Dott. nei confronti Parte_1
della del Dott. , in quanto del tutto infondate CP_1 CP_2
in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande
pagina 8 proposte dalla dal Dott. nei confronti di CP_1 CP_2 [...]
per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
2. In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla e al Dott. , CP_1 CP_2
accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a per tutti i motivi di cui in atti;
Controparte_4
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna della società CP_1
del Dott. e di accertamento di un qualsiasi obbligo
[...] CP_2
indennitario in capo a contenere Controparte_4
qualsiasi eventuale obbligo indennitario in capo a CP_4
alla quota di responsabilità attribuibile agli Assicurati
[...]
e, in ogni caso, entro il limite del massimale previsto nella Polizza, ove non eroso per effetto di altri sinistri, deducendo la franchigia fissa di
Euro 5.000,00.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del
15% IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa conclusionale il ricorrente ha ribadito la posizione, ha contestato il deposito dei dvd contenenti le trasmissioni Report, ha richiamato i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, quantificato in € 40.000,00; con comparse conclusionali i resistenti hanno ribadito quanto in atti.
Con le repliche le parti hanno confermato quanto in atti.
pagina 9 Per l'udienza del 28/11/2025 con note il ricorrente ha rappresentato quanto in atti, chiarendo che la quantificazione del danno non patrimoniale ammonta a € 40.000,00, e ha eccepito l'inammissibilità relativa al deposito di due dvd che dal fascicolo telematico risultano depositati in data 19/11/2025.
Con note i resistenti e il terzo hanno ribadito quanto in atti.
Ciò posto, in via preliminare si rileva che il provvedimento del
15/11/2024, pubblicato il 27/12/2024, è stato depositato all'esito dell'udienza del 15/11/2024, anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 164 del 31/10/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”); in ogni caso il provvedimento in questione ha dato atto che “il ricorrente ha già replicato a quanto dedotto dai convenuti, che non hanno, peraltro, formulato eccezioni di particolare complessità o allegato ampia documentazione probatoria”. Per quanto attiene ai termini ex art. 189
c.p.c, si osserva che l'art. 281 terdecies rinvia per la decisione all'art. 281 sexies, che fa salva la possibilità di applicare l'art. 281 quinquies, il cui comma 1 consente l'applicazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; in ogni caso, la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. ha maggiormente garantito il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, rispetto al modello della trattazione orale.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero.
pagina 10 Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge
(quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le
pagina 11 comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione
a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
La Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 19277/2023) ha, poi, chiarito che “il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017,
Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv.
617513 - 01)”.
Con la sentenza n. 36045/2014 la Cassazione ha chiarito la diversità tra la cronaca e la critica, specificando quanto segue: “
4.3. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure,
pagina 12 in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata;
Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n.
7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza
CEDU la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso
[...]
Gmbh c. Austria ric. n° 58547/00, nonché Controparte_8
sent. del 29.11.2005, caso c. Portogallo, ric. n° 75088/01), Per_2
ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto
e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1°.
7.1997 caso CK c/Austria par. 33)”.
La Cassazione ha anche precisato che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede, tuttavia, la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti
pagina 13 o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili;
pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività” (Cass. pen., sent. n. 34513/2022).
Alla luce dei richiamati principi, occorre verificare se l'articolo in questione abbia o meno rispettato i criteri della verità della notizia, dell'interesse pubblico e della continenza espositiva.
Per quanto attiene al primo requisito, corrisponde al vero che il fatto che l'ASI ha assunto il sig. durante la presidenza del CP_6
ricorrente e nell'articolo si fa riferimento espresso al ricorrente nella qualità di Presidente dell'ASI, risultando, quindi, confermato in tal senso il rapporto tra il ricorrente e il sig. CP_6
Risulta, poi, essere conforme al principio di verità anche la parte del testo in cui il giornalista dà atto del rifiuto da parte del ricorrente di essere intervistato.
Da ultimo, per quanto attiene all'assenza nell'articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del nominativo del ricorrente, qualificato come “il più importate”, risulta chiaro sia dal titolo che dal testo dell'articolo che l'espressione “il più importate” è riferita al ruolo di
Sottosegretario del ricorrente, in base al quale il ricorrente è, secondo l'opinione dell'autore dell'articolo, il più importante esponente della destra nella capitale.
pagina 14 Risulta, poi, essere rispettato sia il principio dell'interesse pubblico della notizia sia quello di continenza, non essendovi offese gratuite indirizzate al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'articolo non ha natura diffamatoria, in quanto sussiste l'esimente del diritto di critica, avendo l'autore dell'articolo espresso la sua opinione in relazione a fatti veri.
Pertanto, le domande del ricorrente sono rigettate.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di lite a favore dei resistenti e del terzo, quantificate in € 3.809,00, oltre Iva,
Cassa avvocati e spese generali al 15%, a favore del resistente
; in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al CP_3
15% a favore dei resistenti e e in € 3.809,00, oltre Iva, CP_1 CP_2
Cassa avvocati e spese generali al 15% a favore del terzo
[...]
. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente alle spese di lite a favore dei resistenti, quantificate in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15% a favore del resistente;
in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa CP_3
avvocati e spese generali al 15% a favore dei resistenti e CP_1
; in € 3.809,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15% CP_2
a favore del terzo . Controparte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/11/2025.
pagina 15 Il Giudice dott. Lilla De Nuccio
pagina 16