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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2173/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. Michele Luigi Coffano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 18.07.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
FELICE CAVALLOTTI N. 29, CUNEO, presso lo studio dell'avv. PORRO ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Parte_2
( ), C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI Controparte_1 P.IVA_2
LOMBARDIA 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 26.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1 - in virtù della I Motivazione in Diritto, accertare e dichiarare la manifesta impossibilità oggettiva e incolpevole per la di avvio dei lavori per la costruzione e Controparte_2 l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) a mezzo di derivazione d'acqua pubblica dai Torrenti Orientale, , Pt_1 CP_3
, e , quindi, la mancata effettiva fruizione della derivazione d'acqua pubblica CP_4 CP_5 Per_1 ad opera della - in qualità di concessionaria – per cause Controparte_2 imputabili esclusivamente alla PROVINCIA di LECCO;
- in virtù della II Motivazione in Diritto, accertare e dichiarare la manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esigibilità ad opera della del canone per l'utenza Controparte_1 contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC), dai , , , e per Parte_3 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 l'effetto,
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la di Parte_4 pagamento del canone per l'utenza contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei Comuni di
OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC), dai Torrenti , , Parte_3 CP_3
, e stante la sussistenza di cause di effettiva ed oggettiva impossibilità per la CP_4 CP_5 Per_1 i fruire dell'acqua pubblica ad uso energetico illo tempore Controparte_2 concessa dalla PROVINCIA di LECCO con il Provvedimento Dirigenziale assunto al n. 49646 prot.
e al n. 277 reg. in data 24 ottobre 2016;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento del canone per l'utenza di acqua pubblica e pari ad € 16.351,41 per l'annualità 2019 oltre agli interessi legali pari ad € 1.291,13 (doc. 11), notificata dalla alla Controparte_1 Controparte_2 in data 25 giugno 2024, nonché di tutti i propedeutici atti notificati alla
[...] [...] alla;
Controparte_2 Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la produzione in copia dei seguenti documenti:
1) Provvedimento Dirigenziale PROVINCIA di LECCO n. 49646 prot. e n. 277 reg., 24 ottobre 2016;
2) Decreto PROVINCIA di LECCO n. 36371 prot. e n. 1 reg., 31 luglio 2015;
3) “disciplinare contenente gli obblighi cui deve essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico” n. 108 reg., 24 ottobre 2016;
4) Provvedimento Dirigenziale PROVINCIA di LECCO n. 12567 prot. e n. 51 reg., 4 marzo 2019;
5) ordinanza Cassazione Civile - Sezioni Unite - n. 20803, 28 giugno 2022;
6) sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 104, 30 settembre 2020;
7) avviso scadenza canone 2019 per utenza LC03240882013, 14 giugno Controparte_1
2019; 8) comunicazione 26 giugno 2019; Controparte_2
9) nota assunta al n. 40689 prot. in data 15 ottobre 2019; Controparte_1
10) comunicazione 29 dicembre 2019; Controparte_2
11) ordinanza ingiunzione pagamento canone 2019 per utenza Controparte_1
LC03240882013, 25 giugno 2024; 12) avviso scadenza canone 2018 per utenza LC03240882013, 30 maggio Controparte_1
2018;
13) comunicazione 29 giugno 2018; Controparte_2
14) ordinanza ingiunzione pagamento canone 2018 per utenza Controparte_1
LC03240882013, 23 giugno 2023; 15) comunicazione Avv. PORRO, 7 luglio 2023;
16) sentenza Lombardia n. 1069/2024, 11 aprile 2024. CP_6
2 Con ogni riserva di ulteriore integrazione e precisazione delle conclusioni, nonché delle istanze istruttorie, ivi compresa la produzione di nuovi documenti, nell'osservanza dei termini concessi dal Giudice designato.
IN OGNI CASO
Con il favore delle competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, l'I.V.A. e la C.P.A. nella misura di legge.
Per : Controparte_1
Nel merito:
-respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di , in quanto Controparte_1 palesemente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto di confermare l'ordinanza di ingiunzione;
In via istruttoria:
-con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) Rilascio Concessione di derivazione di acqua pubblica Dirigenziale Controparte_7
Provincia di Lecco n. 49646 datato 24 ottobre 2016; 2) Disciplinare di Concessione n. 108 del 24 ottobre 2016;
2bis) Provvedimento dirigenziale Provincia di Lecco n. 12567 del 4 marzo 2019;
3) Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 104 del 2020;
4) Ordinanza Cassazione, Sezioni Unite, n. 20803 del 28 giugno 2022;
5) Domanda Autorizzazione Unica articolo 12 d.lgs. 387 del 2003 del 19 gennaio 2023; Pt_1
6) Ricevuta Protocollo Domanda Autorizzazione Unica Provincia di Lecco del 19 Parte_1 gennaio 2023;
7) Verbale dell'ultima Conferenza di servizi del 30 maggio 2023;
8) Bonifico Alta Pioverna Regione Lombardia del 19 ottobre 2016 Pagamento canone Pt_1 ottobre – dicembre 2016;
9) Copia decreto dell'U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto giuridico della Regione Lombardia n. 13327 del 9 settembre 2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 140 R.D. 1775/1933 la Parte_5
Part (di seguito ) sul presupposto:
- di aver ottenuto, con Provvedimento Dirigenziale prot. n. 49646 e al n. 277 reg. in data 24.10.2016, dalla Provincia di Lecco la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei
Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) dei Torrenti Pioverna Orientale,
, , e (doc. 1 ) per derivare la portata media annua di 526l/s e per CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
produrre, sul salto utile di m. 195,85 la potenza nominale media annua di 1.009,97 KW;
- che il suddetto Provvedimento Dirigenziale era stato rilasciato: a) previa adozione del Decreto assunto al n. 36371 prot. e al n. 1 reg. in data 31.7.2015 costituente “giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto denominato ” (doc. 2); b) previa sottoscrizione del CP_2
“disciplinare contenente gli obblighi “cui deve essere vincolata la concessione di derivazione
d'acqua ad uso idroelettrico” assunto al n. 108 reg. in data 24.10.2016 (doc.3);
3 - che con provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in data 4.3.2019 la
Parte Provincia di Lecco aveva rilasciato alla l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato;
- che, tuttavia, con Ordinanza n. 20803 del 28 giugno 2022 le S.S.U.U civili della Corte di Cassazione avevano “…. Annullato la Determina Dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 avente ad oggetto il rilascio alla SAP dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico”; Parte
- che in data 14 giugno 2019 la Lombardia aveva trasmesso alla l'avviso di scadenza CP_1 del canone per l'utenza di acqua pubblica relativo al codice utenza LC03240882013 per la concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui è causa;
Parte
- che la con comunicazione trasmessa in data 26 giugno 2019 (doc. 8) aveva provveduto a riscontrare il suddetto avviso di scadenza rappresentando che era ancora pendente presso la Provincia di Lecco il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e che, in difetto delle Parte autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere indispensabili, la non aveva ancora potuto esercitare l'attività di derivazione d'acqua pubblica già assentita per uso energetico;
chiedeva, dunque, l'esonero integrale dal pagamento dei canoni pari ad € Controparte_8
16.351,41 per l'utenza d'acqua pubblica contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'anno
2019.
Parte In data 25.06.2024 (doc.11) notificava a l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1 pagamento del canone per l'utenza d'acqua in questione riferito all'annualità 2019, di cui viene chiesta, con l'odierno ricorso, la dichiarazione di illegittimità.
Deduce la ricorrente che la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico rilasciata
Parte dalla Provincia di Lecco a favore della è rimasta puramente nominale (e tale risulta essere a tutt'oggi), non solo per l'intervenuto annullamento della Determina Dirigenziale n. 51 del 2019 avente ad oggetto l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ma anche poiché il procedimento di esproprio per pubblica utilità, da istruire a cura della Provincia
Parte Parte di Lecco a favore di non è mai stato concluso, con la conseguenza che la non ha mai avuto a tutt'oggi la disponibilità dei terreni interessati dalla costruzione dell'impianto idroelettrico de quo
e, quindi, non ha mai potuto effettivamente provvedere all'inizio dei lavori. Pertanto, attesa l'impossibilità per il concessionario di utilizzare l'acqua concessagli, per cause a lui non imputabili, non sarebbe, in tesi, esigibile il pagamento del canone correlato all'uso di acqua pubblica atteso il carattere corrispettivo dell'obbligazione.
4 Costituitasi nel giudizio di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma Controparte_1 dell'opposta ordinanza ingiunzione, attesa la previsione dell'art. 13 del Disciplinare di concessione e dell'art. 37 comma I del R.D. 1775/1933.
Il Giudice Delegato, concessi alle parti i termini per memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione in atti versata, rinviava la causa all'udienza collegiale del 26.3.2025 per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi finali.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione di diritto posta alla base della decisione che si rassegna è già stata affrontata da questo
TRAP che, con sentenza n. 1069/2024 pubblicata in data 11.04.2024, ha dichiarato non dovute a
Part favore di le somme richieste alla per la riscossione del canone dell'anno Controparte_1
2018 per la stessa concessione oggetto del presente giudizio contraddistinta dall'utenza
LC03240882013, accertando che la società opponente si era trovata, per l'anno 2018, nella materiale ed incolpevole impossibilità di attingere l'acqua, benché autorizzata, a fronte dell'intervenuto annullamento del provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica al quale la concessione di derivazione doveva accedere.
La suddetta sentenza richiama, a sua volta, una precedente decisione, la sentenza n. 2607/2011 pronunciata dallo stesso TRAP in data 28.9.2011, con cui il Tribunale ha dichiarato non dovute a favore di le somme richieste ad altra società concessionaria (estranea al presente Controparte_1
giudizio) per i canoni (e l'addizionale regionale) relativi all'anno 2006 per la concessione di derivazione di acqua pubblica meglio individuata nella citata sentenza.
Con la citata sentenza il (richiamando il precedente delle S.S.U.U. civili della Corte di CP_6
cassazione - sentenza dell'8.8.2005 n. 1660; nonché del SA - sentenza n. 80 dell'11.5.2009 e Cass.
S.S.U.U. civili n.
7.7.2010 n.16035) aveva mutuato e riaffermato il principio secondo il quale la concreta possibilità di derivazione dell'acqua costituisce di fatto la presupposizione e la causa giuridicamente intesa del rapporto concessionario che si instaura tra l'Ente Pubblico ed il destinatario della concessione, con la conseguenza che ove venga meno per fatto non imputabile al concessionario stesso e del tutto estraneo alla sua volontà, la possibilità di realizzare in concreto la derivazione dell'acqua oggetto della concessione, nulla possa essere preteso dall'Ente concedente a titolo di canone (e/o di addizionale) in quanto “il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere ad ottenere il pagamento del canone trova infatti il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo (Cass. SS.U. U 9.2.2011 n. 3162)”.
5 I citati precedenti del hanno retto il vaglio del SA (sentenza n. 38/25 -intervenuta in CP_6
pendenza del presente giudizio e depositata dal ricorrente il 20.3.2025- e sentenza n. 61/2014) nonché della Corte di cassazione S.S.U.U. n. 4222 dep. il 17.2.2017.
Nell'ambito di quest'ultima pronunzia, che appare in termini rispetto all'odierno thema decidendum, la Suprema Corte, a Sezioni riunite, ha chiarito in particolare che: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell'addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per
l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell'interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento ricavabili dall'art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”.
Infatti, nel caso in cui si imponesse il pagamento del canone di concessione indipendentemente dall'effettivo utilizzo della risorsa, anche in situazioni di impossibilità non imputabili al concessionario e derivanti da cause imprevedibili e inevitabili, verrebbe alterata la natura del contratto così da attribuirgli un carattere aleatorio non previsto e contrario ai principi di equità e di normale allocazione dei rischi contrattuali.
Dunque, richiamati i principi di diritto regolanti la materia, ai quali questo Trap, a fronte della giurisprudenza consolidata, intende dare continuità, venendo al caso di specie, va messo in evidenza
Parte che è dato certamente ravvisare un'ipotesi di impossibilità oggettiva in capo a atteso che: Parte
- il canone di cui trattasi è relativo all'annualità 2019, periodo nel quale non ha potuto attingere l'acqua di cui ai bacini meglio in atti specificati, stante il fatto che la ricorrente soltanto con provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in data 4.3.2019 aveva ottenuto dalla
Provincia Di Lecco il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina
(LC) (doc.4) nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato;
- peraltro, con Ordinanza n. 20803 del 28 giugno 2022 le S.S.U.U. civili della Corte di cassazione hanno …. “annullato la Determina Dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 avente ad oggetto il rilascio alla SAP dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico”;
- la ragione dell'annullamento va così intesa “la delibera di giunta (regionale) n. 3905 del 2015 non si presta a diverse interpretazioni, stante l'univocità del dato letterale;
la prosecuzione
6 dell'istruttoria delle istanze di Autorizzazione Unica già presentate, contemplata dalla Delibera di giunta n. 3905 del 2015 si giustifica in una prospettiva di tutela di quegli imprenditori che, acquisita la disponibilità dell'acqua avessero presentato l'istanza per la realizzazione dell'impianto in un momento non ancora segnato dai divieti localizzativi del ( Pt_6 Parte_7
AMBIENTALE REGIONALE avvenuto il 2.7.2015); le circolari spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione e non possono nemmeno avere valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge”.
- dunque, come si evince dalla motivazione dell'ordinanza della Cassazione del 2022 (n. 20803 del
28.6.2022) di annullamento del provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in
Parte data 4.3.2019 (con la quale la Provincia di Lecco aveva rilasciato alla l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di nei Comuni di OG (LC),
NO (LC) e CA Valsassina (LC), nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato) le ragioni della
Parte decisione rassegnata dal Supremo Collegio attengono a fattori non imputabili a Dalla disamina dell'ordinanza di annullamento si evince infatti che le motivazioni della Cassazione attengono alla fondatezza dei ricorsi spiegati da soggetti terzi avverso il provvedimento autorizzatorio de quo e
Parte dunque a vizi procedimentali e/o violazioni di legge nelle quali era incorso l'Ente e non certo Parte
- è in ogni caso del tutto pacifico che per l'anno 2019 si è trovata nella materiale ed incolpevole impossibilità di attingere l'acqua, benché autorizzata dal provvedimento concessorio intervenuto soltanto nel 2019 e poi del resto annullato.
Può, quindi, farsi luogo all'accoglimento del ricorso dovendosi ritenere l'inefficacia dell'art. 13 del
Disciplinare di concessione nonché l'irrilevanza della disciplina dell'art. 37 RD 1977/33, che ricollega il pagamento del canone al rilascio della concessione, a fronte della materiale impossibilità
Parte di di godere del corrispettivo della concessione.
Quanto poi alla ratio di quest'ultima norma invocata da a sostegno della propria Controparte_1
tesi difensiva, secondo la quale la debenza del canone sarebbe da ricollegarsi al fatto che tramite il provvedimento concessorio la disponibilità del bene pubblico sarebbe da ritenersi sottratto alla collettività degli utenti, come già sottolineato con la pronuncia del 2024, il ritiene che CP_6
l'argomento non può che recedere alla luce dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza delle
S.S.U.U. della Cassazione, come sopra richiamata in motivazione e destinata a salvaguardare l'equilibrio del sinallagma tracciato dal contratto di concessione. Parte All'accoglimento del ricorso proposto da conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza processuale ed a mente del disposto dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico di e qui liquidate facendo Controparte_1
7 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 per giudizi di media complessità, alla luce delle questioni trattate nonché del valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in complessivi € 5.077,00 ( di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se e come per legge dovuti
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da Parte_5
contro , così dispone: Controparte_1
1. in accoglimento del ricorso proposto da dichiara non Parte_5 dovute le somme di cui all'ingiunzione di pagamento emessa dalla per la Controparte_1 riscossione del canone relativo all'anno 2019 per la concessione contraddistinta dall'utenza codice
LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) dei Torrenti
, , , e Parte_3 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
2. condanna alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente Controparte_1 che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e
CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere rel. est.
Isabella Ciriaco Il Presidente
Roberto Aponte
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. Michele Luigi Coffano Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 18.07.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
FELICE CAVALLOTTI N. 29, CUNEO, presso lo studio dell'avv. PORRO ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Parte_2
( ), C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI Controparte_1 P.IVA_2
LOMBARDIA 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. VIANI ANDREA ILARIO MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 26.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
1 - in virtù della I Motivazione in Diritto, accertare e dichiarare la manifesta impossibilità oggettiva e incolpevole per la di avvio dei lavori per la costruzione e Controparte_2 l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) a mezzo di derivazione d'acqua pubblica dai Torrenti Orientale, , Pt_1 CP_3
, e , quindi, la mancata effettiva fruizione della derivazione d'acqua pubblica CP_4 CP_5 Per_1 ad opera della - in qualità di concessionaria – per cause Controparte_2 imputabili esclusivamente alla PROVINCIA di LECCO;
- in virtù della II Motivazione in Diritto, accertare e dichiarare la manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esigibilità ad opera della del canone per l'utenza Controparte_1 contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC), dai , , , e per Parte_3 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1 l'effetto,
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo per la di Parte_4 pagamento del canone per l'utenza contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei Comuni di
OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC), dai Torrenti , , Parte_3 CP_3
, e stante la sussistenza di cause di effettiva ed oggettiva impossibilità per la CP_4 CP_5 Per_1 i fruire dell'acqua pubblica ad uso energetico illo tempore Controparte_2 concessa dalla PROVINCIA di LECCO con il Provvedimento Dirigenziale assunto al n. 49646 prot.
e al n. 277 reg. in data 24 ottobre 2016;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento del canone per l'utenza di acqua pubblica e pari ad € 16.351,41 per l'annualità 2019 oltre agli interessi legali pari ad € 1.291,13 (doc. 11), notificata dalla alla Controparte_1 Controparte_2 in data 25 giugno 2024, nonché di tutti i propedeutici atti notificati alla
[...] [...] alla;
Controparte_2 Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettere la produzione in copia dei seguenti documenti:
1) Provvedimento Dirigenziale PROVINCIA di LECCO n. 49646 prot. e n. 277 reg., 24 ottobre 2016;
2) Decreto PROVINCIA di LECCO n. 36371 prot. e n. 1 reg., 31 luglio 2015;
3) “disciplinare contenente gli obblighi cui deve essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico” n. 108 reg., 24 ottobre 2016;
4) Provvedimento Dirigenziale PROVINCIA di LECCO n. 12567 prot. e n. 51 reg., 4 marzo 2019;
5) ordinanza Cassazione Civile - Sezioni Unite - n. 20803, 28 giugno 2022;
6) sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 104, 30 settembre 2020;
7) avviso scadenza canone 2019 per utenza LC03240882013, 14 giugno Controparte_1
2019; 8) comunicazione 26 giugno 2019; Controparte_2
9) nota assunta al n. 40689 prot. in data 15 ottobre 2019; Controparte_1
10) comunicazione 29 dicembre 2019; Controparte_2
11) ordinanza ingiunzione pagamento canone 2019 per utenza Controparte_1
LC03240882013, 25 giugno 2024; 12) avviso scadenza canone 2018 per utenza LC03240882013, 30 maggio Controparte_1
2018;
13) comunicazione 29 giugno 2018; Controparte_2
14) ordinanza ingiunzione pagamento canone 2018 per utenza Controparte_1
LC03240882013, 23 giugno 2023; 15) comunicazione Avv. PORRO, 7 luglio 2023;
16) sentenza Lombardia n. 1069/2024, 11 aprile 2024. CP_6
2 Con ogni riserva di ulteriore integrazione e precisazione delle conclusioni, nonché delle istanze istruttorie, ivi compresa la produzione di nuovi documenti, nell'osservanza dei termini concessi dal Giudice designato.
IN OGNI CASO
Con il favore delle competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, l'I.V.A. e la C.P.A. nella misura di legge.
Per : Controparte_1
Nel merito:
-respingere tutte le domande formulate con il ricorso nei riguardi di , in quanto Controparte_1 palesemente infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto di confermare l'ordinanza di ingiunzione;
In via istruttoria:
-con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) Rilascio Concessione di derivazione di acqua pubblica Dirigenziale Controparte_7
Provincia di Lecco n. 49646 datato 24 ottobre 2016; 2) Disciplinare di Concessione n. 108 del 24 ottobre 2016;
2bis) Provvedimento dirigenziale Provincia di Lecco n. 12567 del 4 marzo 2019;
3) Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 104 del 2020;
4) Ordinanza Cassazione, Sezioni Unite, n. 20803 del 28 giugno 2022;
5) Domanda Autorizzazione Unica articolo 12 d.lgs. 387 del 2003 del 19 gennaio 2023; Pt_1
6) Ricevuta Protocollo Domanda Autorizzazione Unica Provincia di Lecco del 19 Parte_1 gennaio 2023;
7) Verbale dell'ultima Conferenza di servizi del 30 maggio 2023;
8) Bonifico Alta Pioverna Regione Lombardia del 19 ottobre 2016 Pagamento canone Pt_1 ottobre – dicembre 2016;
9) Copia decreto dell'U.O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto giuridico della Regione Lombardia n. 13327 del 9 settembre 2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 140 R.D. 1775/1933 la Parte_5
Part (di seguito ) sul presupposto:
- di aver ottenuto, con Provvedimento Dirigenziale prot. n. 49646 e al n. 277 reg. in data 24.10.2016, dalla Provincia di Lecco la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei
Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) dei Torrenti Pioverna Orientale,
, , e (doc. 1 ) per derivare la portata media annua di 526l/s e per CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
produrre, sul salto utile di m. 195,85 la potenza nominale media annua di 1.009,97 KW;
- che il suddetto Provvedimento Dirigenziale era stato rilasciato: a) previa adozione del Decreto assunto al n. 36371 prot. e al n. 1 reg. in data 31.7.2015 costituente “giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto denominato ” (doc. 2); b) previa sottoscrizione del CP_2
“disciplinare contenente gli obblighi “cui deve essere vincolata la concessione di derivazione
d'acqua ad uso idroelettrico” assunto al n. 108 reg. in data 24.10.2016 (doc.3);
3 - che con provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in data 4.3.2019 la
Parte Provincia di Lecco aveva rilasciato alla l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato;
- che, tuttavia, con Ordinanza n. 20803 del 28 giugno 2022 le S.S.U.U civili della Corte di Cassazione avevano “…. Annullato la Determina Dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 avente ad oggetto il rilascio alla SAP dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico”; Parte
- che in data 14 giugno 2019 la Lombardia aveva trasmesso alla l'avviso di scadenza CP_1 del canone per l'utenza di acqua pubblica relativo al codice utenza LC03240882013 per la concessione di derivazione d'acqua pubblica di cui è causa;
Parte
- che la con comunicazione trasmessa in data 26 giugno 2019 (doc. 8) aveva provveduto a riscontrare il suddetto avviso di scadenza rappresentando che era ancora pendente presso la Provincia di Lecco il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e che, in difetto delle Parte autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere indispensabili, la non aveva ancora potuto esercitare l'attività di derivazione d'acqua pubblica già assentita per uso energetico;
chiedeva, dunque, l'esonero integrale dal pagamento dei canoni pari ad € Controparte_8
16.351,41 per l'utenza d'acqua pubblica contraddistinta con il codice LC03240882013 per l'anno
2019.
Parte In data 25.06.2024 (doc.11) notificava a l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1 pagamento del canone per l'utenza d'acqua in questione riferito all'annualità 2019, di cui viene chiesta, con l'odierno ricorso, la dichiarazione di illegittimità.
Deduce la ricorrente che la concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico rilasciata
Parte dalla Provincia di Lecco a favore della è rimasta puramente nominale (e tale risulta essere a tutt'oggi), non solo per l'intervenuto annullamento della Determina Dirigenziale n. 51 del 2019 avente ad oggetto l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, ma anche poiché il procedimento di esproprio per pubblica utilità, da istruire a cura della Provincia
Parte Parte di Lecco a favore di non è mai stato concluso, con la conseguenza che la non ha mai avuto a tutt'oggi la disponibilità dei terreni interessati dalla costruzione dell'impianto idroelettrico de quo
e, quindi, non ha mai potuto effettivamente provvedere all'inizio dei lavori. Pertanto, attesa l'impossibilità per il concessionario di utilizzare l'acqua concessagli, per cause a lui non imputabili, non sarebbe, in tesi, esigibile il pagamento del canone correlato all'uso di acqua pubblica atteso il carattere corrispettivo dell'obbligazione.
4 Costituitasi nel giudizio di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma Controparte_1 dell'opposta ordinanza ingiunzione, attesa la previsione dell'art. 13 del Disciplinare di concessione e dell'art. 37 comma I del R.D. 1775/1933.
Il Giudice Delegato, concessi alle parti i termini per memorie istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione in atti versata, rinviava la causa all'udienza collegiale del 26.3.2025 per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi finali.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione di diritto posta alla base della decisione che si rassegna è già stata affrontata da questo
TRAP che, con sentenza n. 1069/2024 pubblicata in data 11.04.2024, ha dichiarato non dovute a
Part favore di le somme richieste alla per la riscossione del canone dell'anno Controparte_1
2018 per la stessa concessione oggetto del presente giudizio contraddistinta dall'utenza
LC03240882013, accertando che la società opponente si era trovata, per l'anno 2018, nella materiale ed incolpevole impossibilità di attingere l'acqua, benché autorizzata, a fronte dell'intervenuto annullamento del provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica al quale la concessione di derivazione doveva accedere.
La suddetta sentenza richiama, a sua volta, una precedente decisione, la sentenza n. 2607/2011 pronunciata dallo stesso TRAP in data 28.9.2011, con cui il Tribunale ha dichiarato non dovute a favore di le somme richieste ad altra società concessionaria (estranea al presente Controparte_1
giudizio) per i canoni (e l'addizionale regionale) relativi all'anno 2006 per la concessione di derivazione di acqua pubblica meglio individuata nella citata sentenza.
Con la citata sentenza il (richiamando il precedente delle S.S.U.U. civili della Corte di CP_6
cassazione - sentenza dell'8.8.2005 n. 1660; nonché del SA - sentenza n. 80 dell'11.5.2009 e Cass.
S.S.U.U. civili n.
7.7.2010 n.16035) aveva mutuato e riaffermato il principio secondo il quale la concreta possibilità di derivazione dell'acqua costituisce di fatto la presupposizione e la causa giuridicamente intesa del rapporto concessionario che si instaura tra l'Ente Pubblico ed il destinatario della concessione, con la conseguenza che ove venga meno per fatto non imputabile al concessionario stesso e del tutto estraneo alla sua volontà, la possibilità di realizzare in concreto la derivazione dell'acqua oggetto della concessione, nulla possa essere preteso dall'Ente concedente a titolo di canone (e/o di addizionale) in quanto “il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere ad ottenere il pagamento del canone trova infatti il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo (Cass. SS.U. U 9.2.2011 n. 3162)”.
5 I citati precedenti del hanno retto il vaglio del SA (sentenza n. 38/25 -intervenuta in CP_6
pendenza del presente giudizio e depositata dal ricorrente il 20.3.2025- e sentenza n. 61/2014) nonché della Corte di cassazione S.S.U.U. n. 4222 dep. il 17.2.2017.
Nell'ambito di quest'ultima pronunzia, che appare in termini rispetto all'odierno thema decidendum, la Suprema Corte, a Sezioni riunite, ha chiarito in particolare che: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche, il pagamento del canone, o dell'addizionale e dei relativi accessori, non è esigibile ove sia mancata l'effettiva fruizione della stessa, da parte del concessionario, per
l'impossibilità di funzionamento dell'impianto ascrivibile ad eventi non imputabili al concessionario medesimo (ivi compreso l'impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa od ostruzionistica di altra P.A.), e ciò malgrado la presenza di una clausola del disciplinare di concessione che ne preveda la corresponsione anche in tale ipotesi, risultando una siffatta clausola invalida per la non meritevolezza dell'interesse perseguito derivante dal contrasto con i principi generali dell'ordinamento ricavabili dall'art. 41 Cost. e con quelli di economicità vigenti in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”.
Infatti, nel caso in cui si imponesse il pagamento del canone di concessione indipendentemente dall'effettivo utilizzo della risorsa, anche in situazioni di impossibilità non imputabili al concessionario e derivanti da cause imprevedibili e inevitabili, verrebbe alterata la natura del contratto così da attribuirgli un carattere aleatorio non previsto e contrario ai principi di equità e di normale allocazione dei rischi contrattuali.
Dunque, richiamati i principi di diritto regolanti la materia, ai quali questo Trap, a fronte della giurisprudenza consolidata, intende dare continuità, venendo al caso di specie, va messo in evidenza
Parte che è dato certamente ravvisare un'ipotesi di impossibilità oggettiva in capo a atteso che: Parte
- il canone di cui trattasi è relativo all'annualità 2019, periodo nel quale non ha potuto attingere l'acqua di cui ai bacini meglio in atti specificati, stante il fatto che la ricorrente soltanto con provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in data 4.3.2019 aveva ottenuto dalla
Provincia Di Lecco il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di nei Comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina
(LC) (doc.4) nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato;
- peraltro, con Ordinanza n. 20803 del 28 giugno 2022 le S.S.U.U. civili della Corte di cassazione hanno …. “annullato la Determina Dirigenziale n. 51 del 4 marzo 2019 avente ad oggetto il rilascio alla SAP dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico”;
- la ragione dell'annullamento va così intesa “la delibera di giunta (regionale) n. 3905 del 2015 non si presta a diverse interpretazioni, stante l'univocità del dato letterale;
la prosecuzione
6 dell'istruttoria delle istanze di Autorizzazione Unica già presentate, contemplata dalla Delibera di giunta n. 3905 del 2015 si giustifica in una prospettiva di tutela di quegli imprenditori che, acquisita la disponibilità dell'acqua avessero presentato l'istanza per la realizzazione dell'impianto in un momento non ancora segnato dai divieti localizzativi del ( Pt_6 Parte_7
AMBIENTALE REGIONALE avvenuto il 2.7.2015); le circolari spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione e non possono nemmeno avere valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge”.
- dunque, come si evince dalla motivazione dell'ordinanza della Cassazione del 2022 (n. 20803 del
28.6.2022) di annullamento del provvedimento Dirigenziale assunto al n. 12567 prot e n. 51 reg. in
Parte data 4.3.2019 (con la quale la Provincia di Lecco aveva rilasciato alla l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico sito nei Comuni di nei Comuni di OG (LC),
NO (LC) e CA Valsassina (LC), nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo approvato) le ragioni della
Parte decisione rassegnata dal Supremo Collegio attengono a fattori non imputabili a Dalla disamina dell'ordinanza di annullamento si evince infatti che le motivazioni della Cassazione attengono alla fondatezza dei ricorsi spiegati da soggetti terzi avverso il provvedimento autorizzatorio de quo e
Parte dunque a vizi procedimentali e/o violazioni di legge nelle quali era incorso l'Ente e non certo Parte
- è in ogni caso del tutto pacifico che per l'anno 2019 si è trovata nella materiale ed incolpevole impossibilità di attingere l'acqua, benché autorizzata dal provvedimento concessorio intervenuto soltanto nel 2019 e poi del resto annullato.
Può, quindi, farsi luogo all'accoglimento del ricorso dovendosi ritenere l'inefficacia dell'art. 13 del
Disciplinare di concessione nonché l'irrilevanza della disciplina dell'art. 37 RD 1977/33, che ricollega il pagamento del canone al rilascio della concessione, a fronte della materiale impossibilità
Parte di di godere del corrispettivo della concessione.
Quanto poi alla ratio di quest'ultima norma invocata da a sostegno della propria Controparte_1
tesi difensiva, secondo la quale la debenza del canone sarebbe da ricollegarsi al fatto che tramite il provvedimento concessorio la disponibilità del bene pubblico sarebbe da ritenersi sottratto alla collettività degli utenti, come già sottolineato con la pronuncia del 2024, il ritiene che CP_6
l'argomento non può che recedere alla luce dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza delle
S.S.U.U. della Cassazione, come sopra richiamata in motivazione e destinata a salvaguardare l'equilibrio del sinallagma tracciato dal contratto di concessione. Parte All'accoglimento del ricorso proposto da conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza processuale ed a mente del disposto dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico di e qui liquidate facendo Controparte_1
7 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 per giudizi di media complessità, alla luce delle questioni trattate nonché del valore della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) in complessivi € 5.077,00 ( di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€
1.680,00 per la fase di trattazione;
€ 1.701,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se e come per legge dovuti
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, sezione terza civile, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da Parte_5
contro , così dispone: Controparte_1
1. in accoglimento del ricorso proposto da dichiara non Parte_5 dovute le somme di cui all'ingiunzione di pagamento emessa dalla per la Controparte_1 riscossione del canone relativo all'anno 2019 per la concessione contraddistinta dall'utenza codice
LC03240882013 per l'annualità 2019, relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico nei comuni di OG (LC), NO (LC) e CA Valsassina (LC) dei Torrenti
, , , e Parte_3 CP_3 CP_4 CP_5 Per_1
2. condanna alla rifusione delle spese di causa a favore della ricorrente Controparte_1 che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e
CPA se e come per legge dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Consigliere rel. est.
Isabella Ciriaco Il Presidente
Roberto Aponte
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