Sentenza 22 novembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2003, n. 17768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17768 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta1 7 7 68 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro 11.mi Sigg. Magistrati: Presidente R.G. N. 9170/01 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron.37641 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Francesco AN MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.12/05/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B & B DI CE NT & C SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO CAMPESE giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CAB ASSICURAZIONI SPA (già LA FIDUCIARIA ASSICURAZIONI S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro 2003 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI 2891 AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA -1- ABBAMONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO CAMILLERI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 55/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 01/02/01 R.G.N. 384/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco AN MAIORANO;
udito l'Avvocato CAMILLERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Benevento del 27/10/99 La St. A Fiduciaria proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Benevento con la quale era stato liquidato il risarcimento del danno in di quest'ultima favore della BB s.a.s. di IC AN & C. per il recesso dal contratto di Agenzia, dovuto alla violazione da parte della preponente del patto reciproco di esclusiva territoriale. L'appellato contrastava il gravame e spiegava appello incidentale in merito alla quantificazione operata dal Pretore. Il Tribunale, con sentenza del 6/12/00 - 1/2/01, accoglieva l'appello principale e rigettava la domanda di risarcimento del danno. Precisava il giudice del riesame che doveva essere respinto l'appello in ordine alla pretesa illegittimità del recesso per giusta causa da parte dell'appellato, in quanto esisteva il patto di esclusiva territoriale mentre non c'era nessun accordo in senso contrario e la risoluzione di tale clausola non era nemmeno giustificata dalla ristrutturazione aziendale, che non poteva determinare la revisione automatica dei precedenti patti di esclusiva. Fondato, invece, era l'appello in ordine alla legittimità del risarcimento del danno, per difetto di prova sul punto;
il danneggiato infatti aveva l'onere di fornire gli elementi del pregiudizio effettivamente subito, dimostrando l'esistenza dei danni ed il loro rapporto causale con l'inadempimento della Fiduciaria, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione di tale inadempimento. Nessun incremento del portafoglio si era verificato durante i tre anni di 1 durata del rapporto di agenzia e l'unico incremento era di natura economica dovuto all'aumento dei prezzi delle tariffe. Peraltro il contratto di esclusiva era stato violato solo per cinque mesi dal 1/3/92, data di nomina dell'altro agente, sig.ra MA, fino al 19/8/92 data in cui era pervenuto alla Fiduciaria il recesso del IC. La sentenza quindi doveva essere riformata solo per il capo relativo alla liquidazione del risarcimento del danno e confermata per il resto, con conseguents rifeth will appello incidentale. p.a. s Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la BB S.a.s. di IC AN & C. fondato su due motivi. Resiste con controricorso la CAB Assicurazioni Spa, già La Fiduciaria. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 1453, 1743, 1750, 1223, 1225 e 1226 c.c. e 115 CPC (art. 360 n. 3 CPC), deduce la società ricorrente che costituiscono circostanze pacifiche in causa sia l'esistenza del patto di esclusiva, che la violazione da parte della Fiduciaria, oltre alla riconsegna dell'agenzia ed alla messa in liquidazione volontaria della società istante. Il giudice di appello ha confermato sul punto la sentenza pretoriale e ciò basta a provare non solo l'inadempimento, ma anche il fatto generatore del danno ed il nesso causale fra lo stesso e l'inadempimento. Difficile è la prova del suo ammontare ed il ricorrente si è perciò affidato alla liquidazione equitativa del giudice, che è stata accolta dal Pretore con un ragionamento che non è stato censurato dal giudice del riesame. Nella specie sussistono tutte le 2 condizioni per una liquidazione equitativa, ma la Corte di Appello nulla ha detto in proposito. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce la società ricorrente che sono provate: a) l'esistenza del patto di esclusiva reciproca;
b) la violazione dello stesso da parte del preponente;
c) il reddito della società agente per i tre anni del rapporto;
d) la messa in liquidazione della società; e)la riconsegna dell'agenzia; f) la contabilità relativa alla agenzia riconsegnata in data 8/9/92. Ciò è sufficiente a provare l'inadempimento, il fatto generatore del danno, il rapporto di causalità fra inadempimento e danno, nonché a fornire elementi utili alla liquidazione richiesta in via equitativa. La mancata liquidazione da parte della Corte d'Appello comporta quindi la violazione dell'art. 2697 c.c.. La nomina di un altro agente comporta sicuramente la sottrazione di clienti in danno dell'istante, né la Fiduciaria aveva fornito la prova del contrario. Sussiste quindi il vizio denunciato, stante anche la palese contraddizione fra la affermazione che il danno non è stato provato, con la conclusione che comunque il danno è limitato a pochi mesi, dalla nomina del secondo agente al recesso della società IC. Il ricorso è infondato. I due motivi vanno trattati congiuntamente perché sono aspetti della medesima censura. Va innanzi tutto rilevato che il Tribunale parte dalla premessa che il danneggiato deve "fornire gli elementi del pregiudizio effettivo e reale subito"; e subito dopo aggiunge che, ai 3 fini del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, il danneggiato deve dimostrare "l'esistenza dei danni e il loro rapporto causale con l'inadempimento" dell'altra parte, "non essendo a tal fine sufficiente la sola dimostrazione dell'inadempimento". L'affermazione è giuridicamente corretta, in quanto in tema di risolubilità del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., sono applicabili i principi sanciti dagli art. 1218 e ss. c.c. e quindi il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., comprende sia il danno emergente, che il lucro cessante, “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta". Il Tribunale ha poi accertato in punto di fatto che "il IC 3 nei tre anni di titolarità dell'agenzia non ha determinato nessun aumento o incremento del portafoglio clienti restato invariato rispetto al momento (1989) in cui aveva ottenuto la titolarità dell'agenzia>”; questo accertamento vale per tutto il periodo di durata dal rapporto di agenzia, perché manca ogni contestazione sul punto, non avendo la parte fornito alcun elemento per dimostrare che si sia verificata una, sia pure minima, variazione del portafoglio nei pochi mesi in cui il rapporto stesso è proseguito dopo la nomina, da parte della Fiduciaria, di un secondo agente per la medesima zona Ciò peraltro risulta indirettamente confermato dalla stesse deduzioni difensive contenute in ricorso, laddove sono elencate le circostanze che risultano provate in giudizio (esistenza del patto di esclusiva;
la violazione da parte del preponente;
il reddito dell'agente per i 3 anni del rapporto;
la messa in liquidazione volontaria della società; la riconsegna dell'agenzia e la 4 relativa contabilità); circostanze che attengono solo all'inadempimento (peraltro già accertato con sentenza che sul punto è passata in cosa giudicata) ela fine del rapporto di agenzia giustificato da tale inadempimento, ma non all'esistenza del danno come conseguenza immediata e diretta dello stesso. In questo contesto appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui non ha ravvisato la prova sulla esistenza del danno, che è l'elemento fondamentale per la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. per il caso in cui il danno stesso “non può essere provato nel suo preciso ammontare"; per contro la valutazione equitativa fatta dal Pretore “tenendo conto delle diminuzioni di guadagno che la società agente avrebbe subito per il fatto che sullo stesso territorio poteva vendere i suoi prodotti anche un'altra agenzia", appare un danno presunto, più che futuro, posto che il Tribunale ha accertato che nessun nuovo prodotto aveva venduto il IC nei tre anni precedenti e nessuno dei vecchi clienti gli era stato sottratto dal nuovo agente dopo la sua nomina, fatta in violazione del patto. Peraltro, non incombeva alla Fiduciaria fornire la prova che non c'era stata sottrazione di clienti in danno dell'istante, come sostiene il ricorrente, in quanto l'onere di provare l'esistenza del danno derivante dall'altrui inadempimento e quindi, nella specie, la sottrazione dei clienti, incombe all'attore, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
LA CORTE 5 Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 12 maggio 2003 Francezer Maiou ns AL CONSIGLIERE EST. ✓ CANCELLIERE 2 Depositato in Cancelleria. oggi, 22110V 2003 IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE 1 0 1 TR1 SEN I E 6