TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4967 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
INAIL (p. iva n. 01165400589), in persona del Direttore Regionale pro tempore con il patrocinio dell'avv.
PILUSO PIERPAOLO, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale Duca D'Aosta n.7, presso il difensore avv.
PILUSO PIERPAOLO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
GENERALI ITALIA SPA FGVS (p. iva n. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE e dell'avv. ELENA MACCHI, con domicilio eletto in VIA MAMELI N.
13/15 BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ha agito nei confronti di RA AL S.p.a. esponendo quanto segue: in data 10.09.2013 AT El FA percorreva via Palermo (a Busto Arsizio) in sella alla sua bicicletta quando all'altezza dei civici n. 36-38 veniva colpita da un autocarro che percorreva la via ad alta velocità; a seguito dell'impatto AT El FA cadde dalla bicicletta senza che l'autista dell'autocarro si fermasse né per lo scambio delle generalità, né per prestare soccorso alla donna;
a seguito del sinistro stradale AT El FA veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano ove veniva ricoverata in prognosi riservata;
a seguito dell'incidente stradale interveniva sul luogo la Polizia Locale di Busto Arsizio che effettuava i rilievi necessari, procedeva all'ascolto dei testimoni e redigeva la relazione di incidente stradale;
gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Busto
Arsizio, ma a causa dell'impossibilità di identificare l'autore del reato veniva dichiarata l'archiviazione del procedimento penale;
AT El FA veniva dimessa dall'ospedale in data 26.11.2013 e proseguiva le cure presso il proprio medico di base e la sede INAIL di Busto Arsizio;
il sinistro avveniva quando AT El FA si stava dirigendo presso il proprio luogo di lavoro;
INAIL provvedeva ad indennizzare la danneggiata ai sensi dell'art.68 T.U. n. 1124/1965 e dell'art.13 D.lgs. n. 38/2000, erogando la somma complessiva di € 296.606,24; prima dell'incidente stradale AT El FA lavorava con contratto part time come operaia di 6° livello al Bar
- 1 - Ristorante Tennis Club, in via Dante Alighieri n.1, Luvinate, con una retribuzione mensile netta di 790,00 €; successivamente al sinistro, a causa della lunga degenza veniva licenziata ed in ragione dei postumi dell'infortunio ancora ad oggi è disoccupata.
Ha concluso, deducendo di agire in surroga, chiedendo in via principale di accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro e per l'effetto condannare RA AL S.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento di 296.606,24 € oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria a favore di INAIL;
in via subordinata, per il caso in cui si accertasse un concorso di responsabilità di AT El AT nella causazione del sinistro, chiede la condanna di
RA AL S.p.a. al pagamento della somma calcolata tenuto conto del grado di responsabilità della vittima, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso spese di lite rimborsate.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo di accertare il concorso di colpa di AT El FA nella causazione del sinistro;
effettuate le compensazioni del caso, ha chiesto di limitarsi l'importo da riconoscersi all'INAIL nei limiti dell'importo ritenuto di giustizia con spese di lite compensate.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda proposta da parte attrice merita accoglimento nei limiti seguenti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di rivalsa formulata da Inail nei confronti di RA AL quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in relazione alle prestazioni previdenziali erogate in favore di El FA AT, vittima di un incidente stradale mentre si recava al lavoro.
L'INAIL ha invocato l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 CdA e cioè le norme disciplinanti l'azione surrogatoria prevista in favore degli enti di assicurazione sociale: in particolare, l'art. 142 C.d.A prevede un diritto di surrogazione a carattere speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 1916c.c e consente all'INAIL che abbia riconosciuto le provvidenze previste ai lavoratori per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività, di surrogarsi, ove il danno risarcito sia collegato ad un sinistro stradale ( c.d. infortunio in itinere) , nella posizione del danneggiato al quale il responsabile civile ( e per lui la compagnia di assicurazione con la quale la polizza
(omissis) sia stata stipulata) deve risarcire il danno ( v. al riguardo anche Cass. 3357/1999 e Cass. 3356/2010 ).
Va osservato in termini generali che la surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: 1) che la vittima del fatto illecito sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
3) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Occorre premettere che “l'Inail indennizza due tipi di danno, il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacità di guadagno […]; la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l'Inail indennizza col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi dell'art. 68,
- 2 - comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); le spese sanitarie (che l'Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. n. 1124 cit.)” (Cassazione, sent. n. 21961/2018).
Va poi precisato che, nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (cfr, ex multis, Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 21/03/2022), n.9002; Cass.11.3.2015 n. 4879, Cass.
2.2.2010 n. 2350, Cass.11.12. 2001 n. 15633).
Impostazione, quest'ultima, ribadita nella pronuncia di Cass. 25 gennaio 2018 n. 1834, che ha espresso il seguente principio di diritto: "il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il
concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente
dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato".
Ciò significa che, seguendo tale consolidato orientamento della Suprema Corte, l'ente surrogato ha diritto a riavere l'intero indennizzato ma non può chiedere al debitore più del danno da questi provocato. Per l'eccedenza dovrà rivolgersi all'assicurato che ha ricevuto dall'assicuratore sociale un'indennità che esubera i confini del danno subito;
l'ente di previdenza, infatti, non ha considerato che il danno è stato prodotto anche per colpa del danneggiato, la cui quota di responsabilità va, per l'effetto, defalcata dal risarcimento al quale è obbligato il danneggiante (cfr. Cass. n° 9002/2022; Cass. n° 1834/2018).
La Suprema Corte ha di recente ribadito tale pacifico indirizzo interpretativo (v. Cass 4879/'15 ,in linea con la precedente Cass.n.2350/'10): " in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può per questo solo fatto ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso ma deve previamente determinare come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso
di colpa e quindi verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL procedendo solo in caso di esito negativo di tale accertamento a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato o ai suoi eredi in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante".
Ciò detto quindi nel caso di specie, condividendosi la quota di responsabilità nella causazione del sinistro così
come accertata in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio e come confermata altresì, con motivazione che qui si condivide, dalla Corte di Appello di Milano, INAIL non potrà recuperare l'intero costo dell'infortunio ma potrà rivalersi e dunque ,agire per ottenere la restituzione soltanto entro il limite oggettivo della somma dovuta dalla convenuta nella misura del 50% e cioè nella misura della quota di responsabilità attribuita al guidatore
- 3 - dell'autocarro.
L'eccedenza erogata dall'INAIL per il costo dell'infortunio de quo resterà a suo carico in quanto effettuata per le distinte finalità previdenziali di sua competenza, nell'adempimento della funzione istituzionale esercitata dall' istituto previdenziale e con adozione di criteri e parametri difformi da quelli adottati dal Tribunale in sede civilistica.
Ciò precisato e venendo ad esaminare la domanda di rivalsa relativa al danno biologico va osservato che non vi
è contestazione da parte della convenuta sulla risarcibilità dello stesso essendo contestato solo il quantum della pretesa.
Sul punto in parziale accoglimento della eccezione di parte convenuta va osservato che INAIL potrà surrogarsi nei limiti di quanto indennizzato a titolo di danno biologico, secondo il valore della rendita attualizzato e cioè per un importo pari alla metà di euro 133.258,04 ( importo che deriva dalla somma tra euro 105.020,71 - somma che risulta anche nel giudizio di accertamento della responsabilità- e l'importo di euro 28.237,33 ossia i ratei corrisposti comunque da Inail a titolo di danno biologico alla danneggiata, così come risultano attualizzati nel presente giudizio).
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di Inail dell'importo pari ad euro 66.629,02 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione (che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta) al saldo.
Non si procede alla rivalutazione monetaria trattandosi di rifusione di somme di denaro già quantificate e già
attualizzate.
Non vengono riconosciuti gli interessi compensativi in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi non possono essere riconosciuti.
Ciò precisato in merito alla domanda di rivalsa con riferimento al danno biologico e venendo ad esaminare la domanda di surrogazione relativa al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Dalla lettura degli atti di causa, risulta che l'importo del danno patrimoniale sia stato indennizzato da INAIL in considerazione della riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume “juris et de jure” quando l'invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b).
Come chiarito dalla Suprema Corte (C. Ord. n. 3296/18), dal momento che l'incremento della rendita viene erogato dall'INAIL senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale, questo pregiudizio patrimoniale può essere indennizzato da INAIL anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno.
Tuttavia, l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'INAIL, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto", presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente
- 4 - patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
Il danno alla capacità lavorativa specifica è quel danno che si riflette sul piano economico reddituale del soggetto danneggiato ed è capace di incidere sulla sua capacità produttiva determinandone una contrazione in quanto, dopo la lesione ed a causa di essa, 1) la vittima che percepiva un reddito prima del sinistro, non è più in grado di percepire il medesimo reddito dopo, o 2) nel caso in cui non fosse percettore di reddito, la vittima non può più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, o 3) a causa del sinistro subìto, la vittima ha perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato.
La riduzione della capacità lavorativa specifica, quindi, non è soggetta ad automatismi ed è totalmente distinta da quella generica.
Infatti, giurisprudenza consolidata che questa Corte condivide, afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo reddito (v. tra le innumerevoli C. n. 25211/2014, C. n. 3290/2013, C.n. 4493/2011, C. n. 18866/2008, C. n.
17397/2007).
Dunque, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa ma va allegato e provato nell'an e nel quantum.
La prova di questo danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento il quale ha “l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità
di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (così C. n.
25211/2014).
Tale prova manca totalmente nel caso di specie.
Dall'esame della Ctu espletata nel giudizio di merito ( e da cui non vi sono motivi per discostarsene non essendo puntualmente allegate delle osservazioni alla stessa neanche dalla parte attrice che, tra l'altro, l'ha prodotta in giudizio e quindi non essendo necessario in tale giudizio procedere ad una nuova Ctu sul punto) è emerso che la danneggiata non ha subito una ripercussione tale da determinare una diminuzione della sua capacità lavorativa specifica ravvisandosi solo una maggiore usura lavorativa.
Si rammenta, infatti, che in assenza di dimostrazione civilistica effettiva del danno da incapacità lavorativa specifica permanente non può trovare accoglimento nemmeno in misura differenziale la relativa surroga dell'INAIL per quel che concerne tale voce di danno: infatti la surrogazione dell'INAIL nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei
- 5 - diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ebbene, ove l'INAIL domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, allegando che - attraverso di essa - ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 06/12/1999).
In conclusione, a differenza della domanda di surrogazione svolta da INAIL relativamente al danno biologico, permanente e temporaneo liquidato alla danneggiata che, come sopra esposto, merita accoglimento nei limiti sopra indicati, la domanda di rivalsa di INAIL per l'importo versato a titolo di danno patrimoniale non può trovare accoglimento.
Alla luce della parziale soccombenza dovuta all'accoglimento della domanda di regresso dell'Inail solo in relazione al danno biologico (e neanche per l'intera somma richiesta) le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti di RA AL S.p.a., così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di surroga formulata da parte attrice e per l'effetto condanna RA
AL s.p.a. al pagamento in favore di Inail della somma pari ad euro 66.629,02 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al saldo.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 29/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4967 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
INAIL (p. iva n. 01165400589), in persona del Direttore Regionale pro tempore con il patrocinio dell'avv.
PILUSO PIERPAOLO, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale Duca D'Aosta n.7, presso il difensore avv.
PILUSO PIERPAOLO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
GENERALI ITALIA SPA FGVS (p. iva n. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE e dell'avv. ELENA MACCHI, con domicilio eletto in VIA MAMELI N.
13/15 BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ha agito nei confronti di RA AL S.p.a. esponendo quanto segue: in data 10.09.2013 AT El FA percorreva via Palermo (a Busto Arsizio) in sella alla sua bicicletta quando all'altezza dei civici n. 36-38 veniva colpita da un autocarro che percorreva la via ad alta velocità; a seguito dell'impatto AT El FA cadde dalla bicicletta senza che l'autista dell'autocarro si fermasse né per lo scambio delle generalità, né per prestare soccorso alla donna;
a seguito del sinistro stradale AT El FA veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano ove veniva ricoverata in prognosi riservata;
a seguito dell'incidente stradale interveniva sul luogo la Polizia Locale di Busto Arsizio che effettuava i rilievi necessari, procedeva all'ascolto dei testimoni e redigeva la relazione di incidente stradale;
gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Busto
Arsizio, ma a causa dell'impossibilità di identificare l'autore del reato veniva dichiarata l'archiviazione del procedimento penale;
AT El FA veniva dimessa dall'ospedale in data 26.11.2013 e proseguiva le cure presso il proprio medico di base e la sede INAIL di Busto Arsizio;
il sinistro avveniva quando AT El FA si stava dirigendo presso il proprio luogo di lavoro;
INAIL provvedeva ad indennizzare la danneggiata ai sensi dell'art.68 T.U. n. 1124/1965 e dell'art.13 D.lgs. n. 38/2000, erogando la somma complessiva di € 296.606,24; prima dell'incidente stradale AT El FA lavorava con contratto part time come operaia di 6° livello al Bar
- 1 - Ristorante Tennis Club, in via Dante Alighieri n.1, Luvinate, con una retribuzione mensile netta di 790,00 €; successivamente al sinistro, a causa della lunga degenza veniva licenziata ed in ragione dei postumi dell'infortunio ancora ad oggi è disoccupata.
Ha concluso, deducendo di agire in surroga, chiedendo in via principale di accertare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro e per l'effetto condannare RA AL S.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento di 296.606,24 € oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria a favore di INAIL;
in via subordinata, per il caso in cui si accertasse un concorso di responsabilità di AT El AT nella causazione del sinistro, chiede la condanna di
RA AL S.p.a. al pagamento della somma calcolata tenuto conto del grado di responsabilità della vittima, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso spese di lite rimborsate.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice chiedendo di accertare il concorso di colpa di AT El FA nella causazione del sinistro;
effettuate le compensazioni del caso, ha chiesto di limitarsi l'importo da riconoscersi all'INAIL nei limiti dell'importo ritenuto di giustizia con spese di lite compensate.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda proposta da parte attrice merita accoglimento nei limiti seguenti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di rivalsa formulata da Inail nei confronti di RA AL quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in relazione alle prestazioni previdenziali erogate in favore di El FA AT, vittima di un incidente stradale mentre si recava al lavoro.
L'INAIL ha invocato l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 CdA e cioè le norme disciplinanti l'azione surrogatoria prevista in favore degli enti di assicurazione sociale: in particolare, l'art. 142 C.d.A prevede un diritto di surrogazione a carattere speciale rispetto a quello generale di cui all'art. 1916c.c e consente all'INAIL che abbia riconosciuto le provvidenze previste ai lavoratori per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento della propria attività, di surrogarsi, ove il danno risarcito sia collegato ad un sinistro stradale ( c.d. infortunio in itinere) , nella posizione del danneggiato al quale il responsabile civile ( e per lui la compagnia di assicurazione con la quale la polizza
(omissis) sia stata stipulata) deve risarcire il danno ( v. al riguardo anche Cass. 3357/1999 e Cass. 3356/2010 ).
Va osservato in termini generali che la surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: 1) che la vittima del fatto illecito sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
3) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Occorre premettere che “l'Inail indennizza due tipi di danno, il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacità di guadagno […]; la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l'Inail indennizza col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi dell'art. 68,
- 2 - comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124); le spese sanitarie (che l'Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. n. 1124 cit.)” (Cassazione, sent. n. 21961/2018).
Va poi precisato che, nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (cfr, ex multis, Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 21/03/2022), n.9002; Cass.11.3.2015 n. 4879, Cass.
2.2.2010 n. 2350, Cass.11.12. 2001 n. 15633).
Impostazione, quest'ultima, ribadita nella pronuncia di Cass. 25 gennaio 2018 n. 1834, che ha espresso il seguente principio di diritto: "il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il
concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione;
e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente
dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato".
Ciò significa che, seguendo tale consolidato orientamento della Suprema Corte, l'ente surrogato ha diritto a riavere l'intero indennizzato ma non può chiedere al debitore più del danno da questi provocato. Per l'eccedenza dovrà rivolgersi all'assicurato che ha ricevuto dall'assicuratore sociale un'indennità che esubera i confini del danno subito;
l'ente di previdenza, infatti, non ha considerato che il danno è stato prodotto anche per colpa del danneggiato, la cui quota di responsabilità va, per l'effetto, defalcata dal risarcimento al quale è obbligato il danneggiante (cfr. Cass. n° 9002/2022; Cass. n° 1834/2018).
La Suprema Corte ha di recente ribadito tale pacifico indirizzo interpretativo (v. Cass 4879/'15 ,in linea con la precedente Cass.n.2350/'10): " in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può per questo solo fatto ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'Inail in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso ma deve previamente determinare come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso
di colpa e quindi verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL procedendo solo in caso di esito negativo di tale accertamento a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato o ai suoi eredi in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante".
Ciò detto quindi nel caso di specie, condividendosi la quota di responsabilità nella causazione del sinistro così
come accertata in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio e come confermata altresì, con motivazione che qui si condivide, dalla Corte di Appello di Milano, INAIL non potrà recuperare l'intero costo dell'infortunio ma potrà rivalersi e dunque ,agire per ottenere la restituzione soltanto entro il limite oggettivo della somma dovuta dalla convenuta nella misura del 50% e cioè nella misura della quota di responsabilità attribuita al guidatore
- 3 - dell'autocarro.
L'eccedenza erogata dall'INAIL per il costo dell'infortunio de quo resterà a suo carico in quanto effettuata per le distinte finalità previdenziali di sua competenza, nell'adempimento della funzione istituzionale esercitata dall' istituto previdenziale e con adozione di criteri e parametri difformi da quelli adottati dal Tribunale in sede civilistica.
Ciò precisato e venendo ad esaminare la domanda di rivalsa relativa al danno biologico va osservato che non vi
è contestazione da parte della convenuta sulla risarcibilità dello stesso essendo contestato solo il quantum della pretesa.
Sul punto in parziale accoglimento della eccezione di parte convenuta va osservato che INAIL potrà surrogarsi nei limiti di quanto indennizzato a titolo di danno biologico, secondo il valore della rendita attualizzato e cioè per un importo pari alla metà di euro 133.258,04 ( importo che deriva dalla somma tra euro 105.020,71 - somma che risulta anche nel giudizio di accertamento della responsabilità- e l'importo di euro 28.237,33 ossia i ratei corrisposti comunque da Inail a titolo di danno biologico alla danneggiata, così come risultano attualizzati nel presente giudizio).
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di Inail dell'importo pari ad euro 66.629,02 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione (che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta) al saldo.
Non si procede alla rivalutazione monetaria trattandosi di rifusione di somme di denaro già quantificate e già
attualizzate.
Non vengono riconosciuti gli interessi compensativi in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi non possono essere riconosciuti.
Ciò precisato in merito alla domanda di rivalsa con riferimento al danno biologico e venendo ad esaminare la domanda di surrogazione relativa al danno patrimoniale si osserva quanto segue.
Dalla lettura degli atti di causa, risulta che l'importo del danno patrimoniale sia stato indennizzato da INAIL in considerazione della riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume “juris et de jure” quando l'invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b).
Come chiarito dalla Suprema Corte (C. Ord. n. 3296/18), dal momento che l'incremento della rendita viene erogato dall'INAIL senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza di un danno patrimoniale, questo pregiudizio patrimoniale può essere indennizzato da INAIL anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno.
Tuttavia, l'accoglimento della domanda di surrogazione dell'INAIL, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto", presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente
- 4 - patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
Il danno alla capacità lavorativa specifica è quel danno che si riflette sul piano economico reddituale del soggetto danneggiato ed è capace di incidere sulla sua capacità produttiva determinandone una contrazione in quanto, dopo la lesione ed a causa di essa, 1) la vittima che percepiva un reddito prima del sinistro, non è più in grado di percepire il medesimo reddito dopo, o 2) nel caso in cui non fosse percettore di reddito, la vittima non può più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione, o 3) a causa del sinistro subìto, la vittima ha perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato.
La riduzione della capacità lavorativa specifica, quindi, non è soggetta ad automatismi ed è totalmente distinta da quella generica.
Infatti, giurisprudenza consolidata che questa Corte condivide, afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo reddito (v. tra le innumerevoli C. n. 25211/2014, C. n. 3290/2013, C.n. 4493/2011, C. n. 18866/2008, C. n.
17397/2007).
Dunque, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non è un danno in re ipsa ma va allegato e provato nell'an e nel quantum.
La prova di questo danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento il quale ha “l'onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), provando altresì, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto dopo l'infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali. E ciò, in quanto solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità
di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. In definitiva, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” (così C. n.
25211/2014).
Tale prova manca totalmente nel caso di specie.
Dall'esame della Ctu espletata nel giudizio di merito ( e da cui non vi sono motivi per discostarsene non essendo puntualmente allegate delle osservazioni alla stessa neanche dalla parte attrice che, tra l'altro, l'ha prodotta in giudizio e quindi non essendo necessario in tale giudizio procedere ad una nuova Ctu sul punto) è emerso che la danneggiata non ha subito una ripercussione tale da determinare una diminuzione della sua capacità lavorativa specifica ravvisandosi solo una maggiore usura lavorativa.
Si rammenta, infatti, che in assenza di dimostrazione civilistica effettiva del danno da incapacità lavorativa specifica permanente non può trovare accoglimento nemmeno in misura differenziale la relativa surroga dell'INAIL per quel che concerne tale voce di danno: infatti la surrogazione dell'INAIL nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei
- 5 - diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ebbene, ove l'INAIL domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, allegando che - attraverso di essa - ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 06/12/1999).
In conclusione, a differenza della domanda di surrogazione svolta da INAIL relativamente al danno biologico, permanente e temporaneo liquidato alla danneggiata che, come sopra esposto, merita accoglimento nei limiti sopra indicati, la domanda di rivalsa di INAIL per l'importo versato a titolo di danno patrimoniale non può trovare accoglimento.
Alla luce della parziale soccombenza dovuta all'accoglimento della domanda di regresso dell'Inail solo in relazione al danno biologico (e neanche per l'intera somma richiesta) le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nei confronti di RA AL S.p.a., così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di surroga formulata da parte attrice e per l'effetto condanna RA
AL s.p.a. al pagamento in favore di Inail della somma pari ad euro 66.629,02 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione al saldo.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 29/01/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -