Art. 8. Attivita' all'estero 1. Per gli interventi di cui all' articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , e modificato dalla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.
Nota all'art. 8:
- Per il testo vigente dell' art. 17 della legge n. 752/1982 , sostituito dall' art. 6 del decreto-legge n. 318/1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987 , ed ulteriormente modificata dalla legge qui pubblicata, v. nelle note all'art. 3 della legge che si pubblica.
Nota all'art. 8:
- Per il testo vigente dell' art. 17 della legge n. 752/1982 , sostituito dall' art. 6 del decreto-legge n. 318/1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399/1987 , ed ulteriormente modificata dalla legge qui pubblicata, v. nelle note all'art. 3 della legge che si pubblica.