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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8094 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Parte_1
posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Silvia Cuncu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 ottobre 2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , in opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 1418/2019, depositato il 24 luglio 2019 e notificato il 18 settembre 2019, per il pagamento della somma di Euro 44.497,77, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.
7 del 2003, con effetti sul contratto di locazione del 1° settembre 2003, avente ad
1 oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via Schiavazzi s. n., oggi piazza Pigafetta n. 9, scala A, piano 8, interno 15, della superficie di 70 mq, eccependo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova scritta, nonché, nel merito, l'assoggettamento dell'alloggio in questione a una particolare disciplina e, infine, la prescrizione quinquennale dei pretesi canoni, e chiedendo, pertanto, previa rimessione della questione di costituzionalità della L.R. n. 7 del 2003, art. 4, per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost., la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione fino al 30 ottobre 2006 e, comunque, la revoca del decreto stesso.
Si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti, in relazione alla normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 ovvero, in difetto, per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce l'inammissibilità della domanda a fronte della contestazione della pretesa, sia sull'an che sul quantum, in riferimento all'emissione del decreto in base a conteggi unilaterali e, quindi, senza prova scritta del credito.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce, nel merito, quanto segue: che l'opponente, avendo prestato servizio nella Polizia di Stato, in virtù della L. n. 52 del 1976, conseguiva l'assegnazione in locazione di uno degli alloggi di servizio,
2 costruiti con fondi statali, per i quali l'art. 1, comma 3, L. cit. prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale;
che l'art. 3 del contratto, poi, stabiliva un canone mensile determinato secondo i criteri previsti dalla L.R. n. 7 del 2003, oltre che dalle norme in materia di edilizia residenziale pubblica;
che, trattandosi di alloggi destinati ad esigenze di servizio, come tali assoggettati ad una particolare disciplina, la richiesta della somma calcolata in base alla L.R. n. 13 del 1989, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del
2003, era illegittima, perché le leggi regionali non dovevano trovare applicazione nel contratto di locazione in questione, ai fini del calcolo del relativo canone;
che l'interessata, quindi, non era inadempiente, avendo ottemperato a quanto disposto dalla legge applicabile, nel pagare il canone nella misura prevista.
1.3. Con il terzo motivo, si deduce, infine, la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione, relativamente a quelli richiesti per il periodo dall'anno 2003 fino al 30 settembre 2006.
2. Il primo motivo, di carattere pregiudiziale, è infondato.
2.1. Per i crediti relativi a prestazioni di prodotti o di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ex art. 634, comma 2, cod. proc. civ., sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie, purché regolarmente tenute, laddove per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ex art. 635, comma 1, cod. proc. civ., sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta.
2.2. Nella specie, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' derivante dalla Controparte_1
trasformazione degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari ( , preposta al CP_2
perseguimento dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, non di una finalità commerciale come quella di una comune impresa di servizi immobiliari, e sottoposta al controllo anche finanziario della Regione Sardegna, secondo la L.R. n. 12 del 2006, legittimamente il provvedimento monitorio è stato concesso non tanto in base alle fatture emesse
3 dall' ricorrente per il credito relativo a canoni locativi, quanto in base CP_1 all'attestazione di morosità da parte del dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale, risultanti dal prospetto aggiornato. Questo documento costituisce di per sé prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente alla pronuncia d'ingiunzione per il pagamento della somma ivi indicata. Non serve andare oltre, perché un conto è la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione ed un altro quella richiesta nella fase di merito, ai fini della verifica della pretesa a cognizione piena, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione.
3. Il secondo motivo, inerente al merito, è infondato.
3.1. Con la L. n. 52 del 1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si autorizzava la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del
4 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del 1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
3.2. Nonostante l'inerzia nell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 52 del 1976, volto a fissare i canoni locativi di questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde succedutesi in materia di edilizia residenziale pubblica a lungo non intervennero: infatti, così come per le regioni a statuto ordinario, anche la Regione Sardegna, che non godeva in materia di maggior competenza, secondo il suo Statuto speciale, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica, a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977; peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
3.3. Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, cioè tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica, avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo
5 indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti. La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'“assegnazione degli alloggi”, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte cost. n. 417 del 1994).
3.4. Nella coeva giurisprudenza di merito, si accolse la tesi per cui la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
L. n. 52 del 1976, come da loro già all'epoca sostenuto, avesse carattere di specialità, rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, e restasse indifferente alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Trib. Cagliari n. 949 del 1997); si mise in rilievo, altresì,
l'applicabilità soltanto della legge statale a causa della sua specialità (C. App.
Cagliari n. 85 del 1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. App. Cagliari n. 189 del 1999).
3.5. Siffatta conclusione interpretativa, fatta eccezione per un solo precedente contrario (Cass. n. 8253 del 1996), trovò conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della L. n. 52 del 1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la L. n. 560 del 1993, per la prima volta, erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521 del 1995) e i medesimi alloggi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva il proprio ambito applicativo agli alloggi in questione (Cass. n. 1731 del 1999); nel risolvere il pur limitato
6 contrasto giurisprudenziale, la Corte Suprema ribadì l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 52 del 1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513 del 1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della L. n. 560 del 1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (Cass. sez. un. n. 19548 del 2003).
3.6. Il quadro normativo è mutato con la L. cost. n. 3 del 2001, attraverso la sostituzione dell'art. 117 Cost., da cui deriva il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
3.7. Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della L.R. n. 7 del
2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”. A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio. È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett.
c), della L.R. n. 13 del 1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di
7 servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
3.8. Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
L.R. n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla L. n. 52 del 1976
(C. App. Cagliari n. 339 del 2009).
3.9. Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del
2020, ha dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
3.10. Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame. Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a
8 partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' , Controparte_1
dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.).
3.11. A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio, tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more, per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla
L.R. n. 18 del 2023, c.d. legge di stabilità 2024, relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
3.12. Nella specie, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria per le differenze conteggiate a suo debito sui canoni scaduti, nel merito, esclusivamente
9 in virtù dell'eccepita inapplicabilità della normativa regionale posta a base del ricorso per ingiunzione, in riferimento al contratto di locazione in corso, e ha giustificato l'eccezione con la particolarità della destinazione dell'alloggio a lui concesso e con la specialità della relativa disciplina;
di contro, l'opposta ha fondato la pretesa creditoria sull'entrata in vigore della normativa regionale sopravvenuta, oltre che sulla volontà delle parti, in sede di stipula, di ancorare la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali, e ha sostenuto la ragionevolezza di queste ultime, in quanto dirette a rimediare al vuoto normativo creato dalla mancata adozione dei decreti ministeriali.
3.13. Ciò premesso, non è richiesto alcun accertamento in fatto, trattandosi di circostanze assolutamente incontestate tra le parti.
3.14. Ai fini della decisione, per completezza è sufficiente tener presente che, in base a quello che risulta dal contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 1° settembre 2003, l'allora
[...]
concesse in godimento a Controparte_3 Parte_1
quale beneficiaria di provvedimento prefettizio, assegnataria di alloggio (o
[...]
coniuge superstite di assegnatario di alloggio) ai sensi della L. n. 52 del 1976,
l'immobile ivi indicato, e le parti convennero il canone mensile, all'art. 3, in Euro
199,48. Il canone fu determinato direttamente ai sensi della L.R. n.7 del 2003, con l'intesa che esso dovesse essere ricalcolato ogni anno conformemente a quanto stabilito dalle “norme in materia di E.R.P.”. All'art. 14, infine, le parti fecero di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, “[alle] disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone in modo espresso l'applicabilità.
3.15. Alla luce di quanto precede, facendo applicazione della norma regionale estensiva dell'ambito di applicazione dei criteri determinativi del canone di locazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, nel testo in vigore ratione temporis, oppure alternativamente facendo applicazione come fonte interposta della clausola contrattuale, valida ed efficace, di rinvio mobile a tutte le norme,
10 anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con duplice ratio decidendi, non può che ritenersi legittima, per il periodo posteriore al riordino della disciplina controversa, la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità, rispetto a quelle trattenute in costanza di rapporto lavorativo o, comunque, corrisposte dall'assegnatario dopo il collocamento in quiescenza.
3.16. Non può trovare ingresso e non richiede alcuna indagine la questione sollevata in corso di causa, da parte dell'opponente, se l'alloggio occupato sia compreso nell'elenco degli immobili trasferiti al patrimonio regionale, sia perché tardiva e, come tale, preclusa sia perché del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
3.17. Viene così accertato sia l'an che il quantum debeatur.
3.18. Non occorre compiere alcuna indagine, invece, per la liquidazione del canone di locazione. L'ingresso di questo tema di prova presuppone un'autonoma contestazione, la quale, al contrario, non è stata formulata specificamente nell'atto introduttivo, riducendosi l'intera difesa all'eccezione, già esaminata e non accolta, di inapplicabilità del regime di definizione del canone di locazione adottato dall' senza scendere nel computo vero e proprio, basato Controparte_1 sull'applicazione dei relativi criteri. Ad ogni modo, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a Euro 300,00, ben più elevata di quella determinabile secondo la normativa originaria di circa Euro 30,00, ma comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva semplicemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità.
3.19. La pretesa, nella parte relativa alle differenze successive al periodo dedotto nel ricorso per ingiunzione, ha carattere di novità ed è inammissibile.
11 4. Il terzo motivo, di carattere preliminare, ma espressamente subordinato al precedente, è fondato.
4.1. Premesso che il diritto ai corrispettivi di locazioni è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 3), cod. civ., per l'interruzione da parte del titolare del diritto è necessaria e sufficiente, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (cfr. Cass. n. 27412 del 2021).
4.2. Nella specie, per il periodo più risalente, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta scritta anteriore all'intimazione di pagamento del 29 novembre 2011, ricevuta a mezzo di raccomandata il 2 dicembre 2011, poi seguita da quella del 20 aprile 2016, ricevuta il 26 aprile 2016, in relazione ai canoni maturati dal mese di settembre 2003. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo. Ne consegue, essendo computabile il periodo sottratto alla causa estintiva in un quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, che la prescrizione opera in concreto fino al canone scaduto per la mensilità di ottobre 2006, come eccepito, lasciando intatto il diritto fatto valere per la rimanente parte.
4.3. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal mese di novembre 2006 fino al mese di giugno 2016.
4.4. Siccome il prospetto contabile prodotto nella fase monitoria è analitico ed esaustivo, è possibile procedere semplicemente alla sottrazione dall'importo totale annotato a debito del conduttore ed a credito della locatrice, pari a Euro
41.493,13, non coincidente con la somma ingiunta, in riferimento all'intero periodo dal mese di ottobre 2004 al mese di giugno 2016, di tutti gli importi riferiti alle mensilità coperte dalla prescrizione, pagati o meno, riga per riga, fino al mese di ottobre 2006, compreso, pari complessivamente a Euro 8.902,62, fino a concorrenza della minor somma di Euro 32.590,51.
4.5. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto (art. 3 del contratto), a decorrere dalle singole scadenze.
4.6. Non spetta la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del
12 maggior danno.
4.7. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di Euro 32.590,51, a titolo di canoni scaduti per le differenze dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori, nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
5.077,33, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8094 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Parte_1
posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Silvia Cuncu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 ottobre 2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , in opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 1418/2019, depositato il 24 luglio 2019 e notificato il 18 settembre 2019, per il pagamento della somma di Euro 44.497,77, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di differenze maturate sui canoni scaduti fino al 30 giugno 2016, nella misura aggiornata, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n.
7 del 2003, con effetti sul contratto di locazione del 1° settembre 2003, avente ad
1 oggetto l'alloggio di servizio, assegnato unitamente ad altri al personale di polizia, sito in Cagliari, via Schiavazzi s. n., oggi piazza Pigafetta n. 9, scala A, piano 8, interno 15, della superficie di 70 mq, eccependo, in via pregiudiziale,
l'inammissibilità della domanda per mancanza di prova scritta, nonché, nel merito, l'assoggettamento dell'alloggio in questione a una particolare disciplina e, infine, la prescrizione quinquennale dei pretesi canoni, e chiedendo, pertanto, previa rimessione della questione di costituzionalità della L.R. n. 7 del 2003, art. 4, per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost., la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, l'accertamento della prescrizione fino al 30 ottobre 2006 e, comunque, la revoca del decreto stesso.
Si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti, in relazione alla normativa regionale sopravvenuta sulla determinazione della misura del canone degli alloggi di servizio, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, nonché per la condanna al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 ovvero, in difetto, per la condanna al pagamento della somma maggiore o minore dovuta, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
Il processo, mutato il rito, è proseguito nelle forme ordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione, le parti sono state autorizzate al deposito delle note difensive.
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1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce l'inammissibilità della domanda a fronte della contestazione della pretesa, sia sull'an che sul quantum, in riferimento all'emissione del decreto in base a conteggi unilaterali e, quindi, senza prova scritta del credito.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce, nel merito, quanto segue: che l'opponente, avendo prestato servizio nella Polizia di Stato, in virtù della L. n. 52 del 1976, conseguiva l'assegnazione in locazione di uno degli alloggi di servizio,
2 costruiti con fondi statali, per i quali l'art. 1, comma 3, L. cit. prevedeva che i canoni fossero stabiliti con successivo decreto ministeriale;
che l'art. 3 del contratto, poi, stabiliva un canone mensile determinato secondo i criteri previsti dalla L.R. n. 7 del 2003, oltre che dalle norme in materia di edilizia residenziale pubblica;
che, trattandosi di alloggi destinati ad esigenze di servizio, come tali assoggettati ad una particolare disciplina, la richiesta della somma calcolata in base alla L.R. n. 13 del 1989, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 7 del
2003, era illegittima, perché le leggi regionali non dovevano trovare applicazione nel contratto di locazione in questione, ai fini del calcolo del relativo canone;
che l'interessata, quindi, non era inadempiente, avendo ottemperato a quanto disposto dalla legge applicabile, nel pagare il canone nella misura prevista.
1.3. Con il terzo motivo, si deduce, infine, la prescrizione quinquennale dei canoni di locazione, relativamente a quelli richiesti per il periodo dall'anno 2003 fino al 30 settembre 2006.
2. Il primo motivo, di carattere pregiudiziale, è infondato.
2.1. Per i crediti relativi a prestazioni di prodotti o di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, ex art. 634, comma 2, cod. proc. civ., sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie, purché regolarmente tenute, laddove per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ex art. 635, comma 1, cod. proc. civ., sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta.
2.2. Nella specie, tenuto conto della natura di ente pubblico economico dell' derivante dalla Controparte_1
trasformazione degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari ( , preposta al CP_2
perseguimento dello scopo di assicurare il diritto fondamentale all'abitazione a particolari categorie sociali, non di una finalità commerciale come quella di una comune impresa di servizi immobiliari, e sottoposta al controllo anche finanziario della Regione Sardegna, secondo la L.R. n. 12 del 2006, legittimamente il provvedimento monitorio è stato concesso non tanto in base alle fatture emesse
3 dall' ricorrente per il credito relativo a canoni locativi, quanto in base CP_1 all'attestazione di morosità da parte del dirigente del competente Servizio territoriale, viste le annotazioni nella contabilità aziendale, risultanti dal prospetto aggiornato. Questo documento costituisce di per sé prova scritta del diritto fatto valere, idonea e sufficiente alla pronuncia d'ingiunzione per il pagamento della somma ivi indicata. Non serve andare oltre, perché un conto è la prova scritta richiesta nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione ed un altro quella richiesta nella fase di merito, ai fini della verifica della pretesa a cognizione piena, posto che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto in contestazione.
3. Il secondo motivo, inerente al merito, è infondato.
3.1. Con la L. n. 52 del 1976, nell'ambito di interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio, si autorizzava la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”. L'art. 1, comma 1, stabiliva che “tali alloggi riman[essero] di proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica, come disposto dal comma 2. Il comma 3, inoltre, prevedeva che “i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione [sarebbero stati] stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”. All'epoca, l'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972, in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di determinazione e revisione dei relativi canoni di locazione, escludeva dall'ambito di applicazione delle relative norme proprio gli alloggi destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio. Non se ne occupava nemmeno la L. n. 513 del
4 1977, pur intervenuta, fra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici. La distinzione di questi particolari alloggi dagli altri gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari rimase ferma fino alla promulgazione della L. n. 560 del 1993, la quale, all'art. 1, comma 1, ai fini della futura alienazione, comprendeva tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche quelli di cui alla L. n. 52 del 1976, senza con ciò innovare in ordine all'adeguamento della misura del canone.
3.2. Nonostante l'inerzia nell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 52 del 1976, volto a fissare i canoni locativi di questi particolari alloggi, le leggi regionali sarde succedutesi in materia di edilizia residenziale pubblica a lungo non intervennero: infatti, così come per le regioni a statuto ordinario, anche la Regione Sardegna, che non godeva in materia di maggior competenza, secondo il suo Statuto speciale, doveva osservare allora la competenza dello Stato, anche legislativa, per la fissazione dei canoni in tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica, a maggior ragione per gli alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio, interamente riservati alla competenza statale, già dalla costruzione, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616 del 1977; peraltro, tale situazione perdurò fino al D.Lgs. n. 112 del 1998, quando, con l'art. 60, lett. e), alle regioni fu conferita la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre nulla fu disposto in ordine agli alloggi della categoria in questione.
3.3. Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, cioè tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica, avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative, riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo
5 indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti. La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'“assegnazione degli alloggi”, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte cost. n. 417 del 1994).
3.4. Nella coeva giurisprudenza di merito, si accolse la tesi per cui la disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
L. n. 52 del 1976, come da loro già all'epoca sostenuto, avesse carattere di specialità, rispetto alla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, e restasse indifferente alle norme successive sulla determinazione del canone di locazione, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Trib. Cagliari n. 949 del 1997); si mise in rilievo, altresì,
l'applicabilità soltanto della legge statale a causa della sua specialità (C. App.
Cagliari n. 85 del 1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. App. Cagliari n. 189 del 1999).
3.5. Siffatta conclusione interpretativa, fatta eccezione per un solo precedente contrario (Cass. n. 8253 del 1996), trovò conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della L. n. 52 del 1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la L. n. 560 del 1993, per la prima volta, erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione (Cass. n. 9521 del 1995) e i medesimi alloggi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n. 13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva il proprio ambito applicativo agli alloggi in questione (Cass. n. 1731 del 1999); nel risolvere il pur limitato
6 contrasto giurisprudenziale, la Corte Suprema ribadì l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della L. n. 52 del 1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della L. n. 513 del 1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della L. n. 560 del 1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (Cass. sez. un. n. 19548 del 2003).
3.6. Il quadro normativo è mutato con la L. cost. n. 3 del 2001, attraverso la sostituzione dell'art. 117 Cost., da cui deriva il conferimento alle Regioni della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: nel nuovo assetto, non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
3.7. Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della L.R. n. 7 del
2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni”. A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio. È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett.
c), della L.R. n. 13 del 1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di
7 servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
3.8. Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
L.R. n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla L. n. 52 del 1976
(C. App. Cagliari n. 339 del 2009).
3.9. Con ordinanza del 2 agosto 2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, questo Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del
2020, ha dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato, ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà statale.
3.10. Non v'è motivo in questa sede di dubitare della costituzionalità della norma in esame. Fermo restando il rapporto di specialità tra le norme relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a
8 partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo, alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice. Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare. Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall' , Controparte_1
dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, primo comma, e 97, primo comma, Cost.).
3.11. A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio, tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more, per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla
L.R. n. 18 del 2023, c.d. legge di stabilità 2024, relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
3.12. Nella specie, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria per le differenze conteggiate a suo debito sui canoni scaduti, nel merito, esclusivamente
9 in virtù dell'eccepita inapplicabilità della normativa regionale posta a base del ricorso per ingiunzione, in riferimento al contratto di locazione in corso, e ha giustificato l'eccezione con la particolarità della destinazione dell'alloggio a lui concesso e con la specialità della relativa disciplina;
di contro, l'opposta ha fondato la pretesa creditoria sull'entrata in vigore della normativa regionale sopravvenuta, oltre che sulla volontà delle parti, in sede di stipula, di ancorare la determinazione e la revisione del canone alla misura prevista dalle norme di edilizia residenziale pubblica, con il conseguente richiamo anche di quelle regionali, e ha sostenuto la ragionevolezza di queste ultime, in quanto dirette a rimediare al vuoto normativo creato dalla mancata adozione dei decreti ministeriali.
3.13. Ciò premesso, non è richiesto alcun accertamento in fatto, trattandosi di circostanze assolutamente incontestate tra le parti.
3.14. Ai fini della decisione, per completezza è sufficiente tener presente che, in base a quello che risulta dal contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 1° settembre 2003, l'allora
[...]
concesse in godimento a Controparte_3 Parte_1
quale beneficiaria di provvedimento prefettizio, assegnataria di alloggio (o
[...]
coniuge superstite di assegnatario di alloggio) ai sensi della L. n. 52 del 1976,
l'immobile ivi indicato, e le parti convennero il canone mensile, all'art. 3, in Euro
199,48. Il canone fu determinato direttamente ai sensi della L.R. n.7 del 2003, con l'intesa che esso dovesse essere ricalcolato ogni anno conformemente a quanto stabilito dalle “norme in materia di E.R.P.”. All'art. 14, infine, le parti fecero di nuovo espresso “rinvio”, in quanto compatibili, “[alle] disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”, riconoscendone in modo espresso l'applicabilità.
3.15. Alla luce di quanto precede, facendo applicazione della norma regionale estensiva dell'ambito di applicazione dei criteri determinativi del canone di locazione di cui all'art. 4 della L.R. n. 7 del 2003, nel testo in vigore ratione temporis, oppure alternativamente facendo applicazione come fonte interposta della clausola contrattuale, valida ed efficace, di rinvio mobile a tutte le norme,
10 anche successive, per la fissazione del canone di locazione in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con duplice ratio decidendi, non può che ritenersi legittima, per il periodo posteriore al riordino della disciplina controversa, la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità, rispetto a quelle trattenute in costanza di rapporto lavorativo o, comunque, corrisposte dall'assegnatario dopo il collocamento in quiescenza.
3.16. Non può trovare ingresso e non richiede alcuna indagine la questione sollevata in corso di causa, da parte dell'opponente, se l'alloggio occupato sia compreso nell'elenco degli immobili trasferiti al patrimonio regionale, sia perché tardiva e, come tale, preclusa sia perché del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione a riscuotere i canoni locativi, in capo all'ente gestore, nascente dal contratto di locazione, e non dalla proprietà dei relativi immobili.
3.17. Viene così accertato sia l'an che il quantum debeatur.
3.18. Non occorre compiere alcuna indagine, invece, per la liquidazione del canone di locazione. L'ingresso di questo tema di prova presuppone un'autonoma contestazione, la quale, al contrario, non è stata formulata specificamente nell'atto introduttivo, riducendosi l'intera difesa all'eccezione, già esaminata e non accolta, di inapplicabilità del regime di definizione del canone di locazione adottato dall' senza scendere nel computo vero e proprio, basato Controparte_1 sull'applicazione dei relativi criteri. Ad ogni modo, i parametri di calcolo esemplificati nella scheda prodotta in giudizio corrispondono a quelli legali e i valori attribuiti al reddito complessivo del nucleo familiare ed ai caratteri oggettivi dell'alloggio consentono di determinare il canone mensile nella misura, aggiornata ogni anno, di poco superiore a Euro 300,00, ben più elevata di quella determinabile secondo la normativa originaria di circa Euro 30,00, ma comunque nient'affatto eccessiva a confronto con i canoni correnti nel mercato, con la conseguenza che l'entità del debito deriva semplicemente dal cumulo dei residui di ciascuna mensilità.
3.19. La pretesa, nella parte relativa alle differenze successive al periodo dedotto nel ricorso per ingiunzione, ha carattere di novità ed è inammissibile.
11 4. Il terzo motivo, di carattere preliminare, ma espressamente subordinato al precedente, è fondato.
4.1. Premesso che il diritto ai corrispettivi di locazioni è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 3), cod. civ., per l'interruzione da parte del titolare del diritto è necessaria e sufficiente, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, avente carattere recettizio (cfr. Cass. n. 27412 del 2021).
4.2. Nella specie, per il periodo più risalente, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta scritta anteriore all'intimazione di pagamento del 29 novembre 2011, ricevuta a mezzo di raccomandata il 2 dicembre 2011, poi seguita da quella del 20 aprile 2016, ricevuta il 26 aprile 2016, in relazione ai canoni maturati dal mese di settembre 2003. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stato notificato il decreto ingiuntivo. Ne consegue, essendo computabile il periodo sottratto alla causa estintiva in un quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, che la prescrizione opera in concreto fino al canone scaduto per la mensilità di ottobre 2006, come eccepito, lasciando intatto il diritto fatto valere per la rimanente parte.
4.3. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal mese di novembre 2006 fino al mese di giugno 2016.
4.4. Siccome il prospetto contabile prodotto nella fase monitoria è analitico ed esaustivo, è possibile procedere semplicemente alla sottrazione dall'importo totale annotato a debito del conduttore ed a credito della locatrice, pari a Euro
41.493,13, non coincidente con la somma ingiunta, in riferimento all'intero periodo dal mese di ottobre 2004 al mese di giugno 2016, di tutti gli importi riferiti alle mensilità coperte dalla prescrizione, pagati o meno, riga per riga, fino al mese di ottobre 2006, compreso, pari complessivamente a Euro 8.902,62, fino a concorrenza della minor somma di Euro 32.590,51.
4.5. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura convenzionale, parificata al vigente tasso ufficiale di sconto (art. 3 del contratto), a decorrere dalle singole scadenze.
4.6. Non spetta la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del
12 maggior danno.
4.7. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di Euro 32.590,51, a titolo di canoni scaduti per le differenze dovute e non pagate, oltre agli interessi moratori, nella misura convenzionale, a decorrere dalle singole scadenze;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
5.077,33, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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