Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29754 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PIROZZI
GIUSEPPE presso cui elettivamente domicilia in Castel
OL (CE), alla Via L. Ariosto n° 30,
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TODISCO
FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia in OL, alla
Via del Parco Margherita, 33,
RESISTENTE
1
Avv.to MAURIELLO Vincenza, quale curatore speciale della minore nata il [...] Persona_1
CURATORE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OL.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di udienza i procuratori delle parti e il curatore speciale della minore ( nata il [...]) hanno concluso Per_1
riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, aderendo alle conclusioni del curatore speciale della minore per quanto relativo alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e la predetta minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e depositati in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 lo scioglimento del matrimonio con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si rappresenta, in via preliminare, che le parti, nel corso del presente giudizio, hanno raggiunto l'accordo di seguito specificato, siccome valutato positivamente dal tutore legale della minore, avv.to Vincenza Mauriello, nonché curatrice speciale
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della stessa, rispetto al cui affido risultano emanati dal Tribunale per i minorenni di OL due provvedimenti (allo stato ancora attuali), il primo il 18.02.2021, il secondo del 12 dicembre 2022, con i quali prima il padre e poi la madre venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
che quindi è stata collocata presso una struttura protetta dove entrambi i genitori possono incontrarla.
Successivamente, il 28.03.2024 il Tribunale per i minorenni di
OL pronunciava la decadenza dei genitori di Persona_1
quasi maggiorenne, dall'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale sulla figlia minore, così definitivamente collocata in casa famiglia.
Ciò detto, nel presente giudizio, all'udienza del 28.11.2024 con note di trattazione scritta le parti depositavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 19.03.2013.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
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Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo prevede dunque che:
1) “Ferme le disposizioni relative alla minore , così come dettate Per_1
dal Tribunale per i minorenni di OL, all'esito del procedimento n.
682/2020 VG, il sig. in accordo con il tutore Parte_1
legale Avv. Vincenza Mauriello, si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia, nella misura di € 250,00 mensili, annualmente rivalutata, anche in assenza di specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicati nella G. U.,
a partire dal decorrere di un anno dalla data di sottoscrizione della presente istanza e così di seguito, in pari data, di anno in anno, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, a mezzo vaglia postale intestato al tutore legale Avv. Vincenza Mauriello, fino a quando la beneficiaria sarà divenuta maggiorenne e successivamente direttamente in favore di quest'ultima fino a quando ella sarà diventata economicamente autosufficiente.
2) 2) Il sig. in accordo con il tutore legale Avv. Parte_1
Vincenza Mauriello, ha definito a saldo e stralcio l'esposizione debitoria pregressa, maturata nei confronti della figlia minore Per_1
in ordine all'obbligo di contribuzione al suo mantenimento, rimasto nel tempo inevaso, versando in favore della stessa la somma di €
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18.000,00 (diciottomila/00).
3) 3) La sig.ra dal canto suo, in accordo con il Controparte_1
tutore legale Avv. Vincenza Mauriello, si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore, nella misura di € 100,00 mensili, annualmente rivalutata, anche in assenza di specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicati nella G. U.,
a partire dal decorrere di un anno dalla data di sottoscrizione della presente istanza e così di seguito, in pari data, di anno in anno, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, a mezzo vaglia postale intestato al tutore legale Avv. Vincenza Mauriello, fino a quando la beneficiaria sarà divenuta maggiorenne e successivamente direttamente in favore di quest'ultima fino a quando ella sarà diventata economicamente autosufficiente.
4) 4) Il sig. in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
ha definito a saldo e stralcio l'esposizione debitoria
[...]
pregressa, maturata nei confronti della coniuge in ordine all'obbligo di contribuzione al suo mantenimento, rimasto nel tempo inevaso, versando in favore della stessa la somma di € 20.000,00 (ventimila/00).
5) 5) La sig.ra alla luce di quanto già ricevuto, Controparte_1
rinuncia in via definitiva a qualsiasi forma di contribuzione al proprio mantenimento da parte del sig. e più in generale Parte_1
a qualsiasi pretesa di natura economica futura, a qualunque titolo riconducibile al rapporto di coniugio dedotto nel presente giudizio.
6) 6) La sig.ra in accordo con il tutore legale Avv. Controparte_1
Vincenza Mauriello, ha rinunciato in via definitivamente agli atti della
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procedura esecutiva immobiliare recante n. R.G.E. 175/2021, pendente innanzi al Tribunale di S. Maria C. V., G.E. Dott.ssa
Linda Castagna, con conseguente estinzione del giudizio e svincolo del compendio pignorato.
7) 7) La Sig.ra si impegna a rimettere tutte le Controparte_1
denunce sporte nei confronti del Sig. da cui Parte_1
hanno tratto scaturigine i procedimenti penali n. 3206/2022
R.G.N.R. (Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
G.U. Dott. Mendia), n. 7143/2023 R.G.N.R. (Procura della
Repubblica presso il Tribunale di OL P.M. Dott.ssa Lauri) e n.
1472/2022 R.G.N.R. (Corte d'Appello Penale di OL) o comunque a non dare seguito alle procedure medesime.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
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a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato a OL, tra e Parte_1
(atto n.5 parte I, s., sez. L, reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 2006);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OL per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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