TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 586/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.586 r.g. dell'anno 2025;
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1980, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Rita Santoro e Natale Bottalico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Bari alla via Putignani n. 226, come da mandato allegato al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Antonia Donvito ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Massafra (TA) al Corso Regina Margherita n.7, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premesso di essersi sposato con Parte_1 CP_1
e di aver generato con la stessa due figli , (nata il [...]) e (nato il
[...] Per_1 Per_2
31.12.2017) , evidenziava che con sentenza n. 2328/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data
07.09.2021 - depositata il 15.10.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate e successivamente modificate con sentenza n. 11/2023, pubblicata il 17.07.2023 in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto. Chiedeva quindi la modifica delle condizioni di divorzio, con revisione del contributo paterno al mantenimento dei figli nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2328/2021 emessa dal Tribunale di Taranto il 07.09.2021, successivamente modificata con sentenza n. 11/2023 pubblicata il
17.07.2023, nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore dei figli , può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 2328/2021 del 07.09.2021 , successivamente modificata con sentenza n. 11/2023 pubblicata il 17.07.2023, ovvero, conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025 , da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.586 r.g. dell'anno 2025;
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/04/1980, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Rita Santoro e Natale Bottalico ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Bari alla via Putignani n. 226, come da mandato allegato al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Antonia Donvito ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Massafra (TA) al Corso Regina Margherita n.7, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premesso di essersi sposato con Parte_1 CP_1
e di aver generato con la stessa due figli , (nata il [...]) e (nato il
[...] Per_1 Per_2
31.12.2017) , evidenziava che con sentenza n. 2328/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data
07.09.2021 - depositata il 15.10.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate e successivamente modificate con sentenza n. 11/2023, pubblicata il 17.07.2023 in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto. Chiedeva quindi la modifica delle condizioni di divorzio, con revisione del contributo paterno al mantenimento dei figli nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate .
All'udienza del 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2328/2021 emessa dal Tribunale di Taranto il 07.09.2021, successivamente modificata con sentenza n. 11/2023 pubblicata il
17.07.2023, nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore dei figli , può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 2328/2021 del 07.09.2021 , successivamente modificata con sentenza n. 11/2023 pubblicata il 17.07.2023, ovvero, conformemente all'accordo intervenuto tra le stesse e riportato nel verbale di udienza del 21.05.2025 , da intendersi nel presente atto integralmente recepito;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente