Articolo 7 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 agosto 1985
Art. 7. Modalita' di determinazione del contributo
per la sostituzione di autoveicoli

Il contributo di cui al precedente articolo 6 e' concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985