Art. 7. Modalita' di determinazione del contributo
per la sostituzione di autoveicoli
Il contributo di cui al precedente articolo 6 e' concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.
per la sostituzione di autoveicoli
Il contributo di cui al precedente articolo 6 e' concesso in misura non superiore al 20 per cento del prezzo di listino del veicolo a motore nuovo, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge, con il limite massimo di un milione di lire per ogni punto percentuale.