Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2722 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art 127 ter c.p.c. del
22.03.2025, promosso da
(C.F.: nato a [...]_1 C.F._1
il 03.10.1977 e (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Morello, presso il cui studio sito in
Reggio Calabria, via Montevergine n.7, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Calabra il 26.08.2008;
-considerato che con decreto del 24/10/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 6/12/2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
- preso atto che con ordinanza del 31/12/2024 il Giudice Delegato onerava le parti al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3
c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 21/02/2025, da sostituirsi con il deposito di note scritte, assegnando termine per il deposito delle predette note e della documentazione richiesta fino alla data dell'udienza alle ore
10:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Bagnara Calabra il 26.08.2008; b) dal matrimonio sono nati i figli (5.12.2008) e Persona_1 Persona_2
(29.05.2011), entrambi minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
25.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 2.10.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-pronuncia l'omologa della separazione tra e Parte_1 [...]
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Bagnara Calabra parte II, serie A, n. 25 anno 2008, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, CP_1
di sua esclusiva proprietà, sita in Reggio Calabria alla via
Mons. Aurelio Sorrentino n 27, mentre il sig. Parte_1
rinuncia al diritto di abitazione nella stessa casa e provvederà, senza ritardo, a trasferire il proprio domicilio, e tutti i propri effetti personali, in Bagnara Calabra alla via Nazionale n 322
3. I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro e pertanto di non avere nulla a pretendere, a tale titolo, l'uno dall'altra, rinunciando espressamente al reciproco mantenimento 4. I figli e saranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, e continueranno a convivere ed a coabitare con la madre presso la casa familiare
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra la Parte_1 CP_1
somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), quale contributo per il mantenimento dei figli minorenni, entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Le spese straordinarie saranno oggetto, con l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50%. Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE
STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione
(documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
7. Per quanto attiene alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la vigilia di Natale e
Capodanno con un genitore, il giorno di Natale e Capodanno con l'altro, ad anni alternati. Per quanto attiene alle festività pasquali si alterneranno i giorni di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni.
8. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli, per
15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto in coincidenza con le proprie ferie (da comunicare preventivamente alla moglie) nonché ulteriori 2 settimane nel corso dell'anno, anche per eventuali vacanze invernali, sempre da concordare con la madre.
9. I minori trascorreranno altresì le ricorrenze ordinarie, riferite direttamente o indirettamente al proprio genitore (compleanno, festa della mamma/papà, compleanni o ricorrenze dei parenti prossimi) con il genitore a cui si riferiscono.
10. Per quanto attiene, infine, ai compleanni dei minori, gli stessi saranno trascorsi ad anni alternati a pranzo e a cena con l'uno o l'altro genitore.
11. Resta espressamente convenuto che, comunque, il coniuge presso il quale vengono collocati i figli, sarà personalmente responsabile per la custodia, cura e la tutela dei bisogni degli stessi.
12. Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.
-preso atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione del presente provvedimento con dichiarazione allegata alle note depositate in data 4.12.2024, dispone la trasmissione della presente sentenza, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnara
Calabra (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice est. dott. Flavio Tovani
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna