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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5841/24 e iniziato con ricorso depositato in data 28710/24 da con avv. S. BEARZI Parte_1
- ricorrente -
contro , contumace CP_1
- resistente - con la nomina di curatore speciale per il minore , nella persona dell'avv. C. VALENTE Persona_1 nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n. 898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con a Trieste in data 18.12.2004. Con successivo atto del Notaio di data Persona_1 Persona_2
11.12.2013, i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in Trieste in data 4.03.2005, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nato Per_3 Per_1 in Trieste il 20.12.2011. All'esito di ricorso di data 12.02.2021 proposto innanzi il Tribunale di Trieste, è intervenuta separazione consensuale, che è stata omologata con decreto del 17.05.21.
La ricorrente ha altresì chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del , oltre alla conferma CP_1 dell'affido esclusivo del figlio minore già concordato in separazione, salvi gli obblighi di contribuzione Per_1 al mantenimento dello stesso.
pagina 1 di 2 Il nominato curatore speciale si è costituito in giudizio, rappresentando l'avvenuta presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali e Specialistici.
Il resistente, regolarmente notiziato, non si è costituito né è comparso in udienza.
Il G.I. delegato ha disposto acquisirsi relazione dei Servizi e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza della ricorrente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2021; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n.
74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Trieste in data 18.12.2004, a Trieste, tra e Parte_1
, trascritto al n. 400, parte 1, anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Trieste.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 4/03/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI - Presidente relatore dott.ssa Gloria CARLESSO - Giudice dott.ssa Sabrina CICERO - Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5841/24 e iniziato con ricorso depositato in data 28710/24 da con avv. S. BEARZI Parte_1
- ricorrente -
contro , contumace CP_1
- resistente - con la nomina di curatore speciale per il minore , nella persona dell'avv. C. VALENTE Persona_1 nonché con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento matrimonio;
causa ritenuta in anticipata decisione ex art. 4 co. X l. n. 898/1970 come sost. dall'art. 8 l. n. 74/1987.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con a Trieste in data 18.12.2004. Con successivo atto del Notaio di data Persona_1 Persona_2
11.12.2013, i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in Trieste in data 4.03.2005, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nato Per_3 Per_1 in Trieste il 20.12.2011. All'esito di ricorso di data 12.02.2021 proposto innanzi il Tribunale di Trieste, è intervenuta separazione consensuale, che è stata omologata con decreto del 17.05.21.
La ricorrente ha altresì chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del , oltre alla conferma CP_1 dell'affido esclusivo del figlio minore già concordato in separazione, salvi gli obblighi di contribuzione Per_1 al mantenimento dello stesso.
pagina 1 di 2 Il nominato curatore speciale si è costituito in giudizio, rappresentando l'avvenuta presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali e Specialistici.
Il resistente, regolarmente notiziato, non si è costituito né è comparso in udienza.
Il G.I. delegato ha disposto acquisirsi relazione dei Servizi e rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza anticipata di divorzio, su istanza della ricorrente.
Ciò posto, atteso che la separazione personale tra i coniugi istanti dura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla data della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, cui è conseguita la relativa pronuncia giudiziale già nel 2021; sicché è senz'altro trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come mod. dalla L. n.
74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); preso atto altresì che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita;
rilevato, peraltro, che la causa deve continuare per la regolamentazione degli aspetti ancora controversi;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Trieste in data 18.12.2004, a Trieste, tra e Parte_1
, trascritto al n. 400, parte 1, anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CP_1
Trieste.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Dispone la prosecuzione della causa come da separata, già emessa, ordinanza.
Spese di lite liquidande con la pronuncia definitiva.
Trieste, 4/03/25
il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 2 di 2