Art. 3.
L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.
L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.