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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/12/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente avviso di addebito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 55/2024 RGP
promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
HE ( ) e RA BA C.F._1
( in forza di procura generale alle liti n. C.F._2
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano,
C.so Libertà 1,
- appellante -
contro
1 C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] int. 14,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Christoph Perathoner, C.F.
, NZ BN, C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, e BA Burla, C.F. giusta
[...] CodiceFiscale_6
procura rilasciata nel giudizio di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Perathoner ed BN a
Bolzano, via della Mostra 3;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 102/2024 di data 31.05.2024,
Causa decisa all'udienza del 10.12.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
102/24, pubblicata il 31.5.2024 e non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
In via principale
A. Accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni delle controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'AVA 321 2023
2 o della somma minore da accertarsi eventualmente con espletanda CTU e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' o al concessionario per la riscossione. CP_2
C. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado
… omissis …
dei procuratori di parte appellata:
Per quanto esposto, il sottoscritto patrocinio, ut supra
legittimato, CHIEDE che la Corte d' Appello adita voglia così
giudicare:
1) In via principale
- respingere l'appello proposto dall' e confermare la CP_2
sentenza di primo grado;
2) in via incidentale
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare infondate la pretese dell' anche con riferimento alla fattura CP_2
emessa da BE s.r.l., allegata sub 8 in primo grado, per i motivi sopra esposti;
3) in via subordinata
- accertato il ritardo dell' nel notificare l'avviso di addebito, CP_2
con conseguente impossibilità per il contribuente di aderire alla
3 cd. rottamazione, dichiarare non dovute le somme aggiuntive e gli interessi;
4) in via istruttoria
- senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, e solo ove occorra, si chiede l'ammissione di prova per testi a contrariis sui capitoli formulati da controparte ed ammessi, e diretta sui seguenti:
a) vero che nel periodo oggetto di causa la ditta individuale
ED TE ha svolto per la Controparte_3
attività di consulenza commerciale, compensata con la
[...]
fattura allegata sub 5);
b) vero che sin dal 2010 e nel periodo oggetto di causa la
(già , ha svolto per la Controparte_4 Parte_2
attività straordinaria di assistenza Controparte_3
e consulenza relativa alla ristrutturazione e cessione dell'azienda, compensata con le fatture allegate sub 6);
c) vero che nel periodo oggetto di causa la BE s.r.l. ha svolto per la attività di gestione e Controparte_3
consulenza commerciale, compensata con la fattura allegata sub 8).
Si indicano a testi: dott. e Testimone_1 Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della controversia, le allegazioni e richieste delle parti nonché lo svolgimento del processo di primo grado si rinvengono così riassunti nella sentenza impugnata:
4 “Con ricorso depositato in data 16.06.2023
[...]
proponeva opposizione avverso l'ava 321 2023 Parte_3
00001177 62 000 notificatogli in data 8.5.2023, con il quale gli
veniva richiesto il pagamento di euro 18.261,47 per il periodo
gennaio – dicembre 2015 a titolo di contributi Gestione
Commercianti. Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale;
la violazione dell'art. 24 co.3 D.Lgs. 46/99; e contestava nel
merito la fondatezza della pretesa dell' che si fondava sul CP_2
disconoscimento operato dall'Agenzia delle Entrate della
congruità dei costi posti in deduzione dalla società
[...]
di cui il sig. era all'epoca socio, Controparte_5 CP_3
sostenendo la piena deducibilità di tali costi in quanto sostenuti
dalla società ed inerenti all'attività di impresa. In subordine il
ricorrente chiedeva la rideterminazione dei contributi e
contestava altresì la debenza delle sanzioni. Rassegnava quindi
le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , eccependo la CP_2
tardività dell'opposizione in relazione all'impugnazione dell'ava
per asseriti vizi formali e l'irrilevanza dell'eventuale violazione
dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99, avendo il presente giudizio ad
oggetto l'accertamento del credito . L'istituto convenuto CP_2
spiegava poi in linea di principio: Una volta effettuati i controlli,
l'Agenzia delle Entrate trasmette all'Istituto i maggiori contributi
dovuti sulla base del reddito effettivamente accertato. La
trasmissione dei dati, per espressa previsione di legge, avviene a
5 livello telematico direttamente alla Direzione Centrale . Una CP_2
volta riscontrato poi il mancato pagamento della contribuzione
accertata, a far data dal 1 gennaio 2001, in virtù dell'art. 30 D.L.
31 maggio 2010 n° 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n° 122), l'Istituto provvede al recupero della maggior
contribuzione accertata, attraverso la notifica al contribuente di
un “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo (ipotesi che
ricorre nel caso di specie). Si tratta di un sistema unitario dove i
controlli e gli accertamenti reddituali e della contribuzione dovuta
può essere operato da enti diversi, senza che ciò escluda
l'autonomia di ogni ente di provvedere al recupero del dovuto,
tranne ove esclusa dal legislatore.
In altri termini, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate farebbe
presumere il credito anche dell'ente previdenziale, per cui
spetterebbe al contribuente provare l'infondatezza della pretesa,
e ciò anche perché il Giudizio Tributario sarebbe autonomo
rispetto a quello ordinario. Ciò posto, l'opponente avrebbe dovuto
allegare o formulare mezzi istruttori per provare (al di là di
generiche asserzioni) la correttezza della propria fatturazione e
l'insussistenza dei rilievi di cui al pvc. Parte opponente non
avrebbe specificamente assolto al proprio obbligo assertivo e
parte si limitava conseguentemente a richiamare gli CP_2
accertamenti fatti in sede di processo verbale di contestazione e
chiedeva la chiamata in causa dell'Agenzia dell'Entrate nonchè il
rigetto del ricorso, non prima di aver dedotto anche l'interruzione
6 della prescrizione.
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice formulava una proposta
transattiva e rinviava l'udienza su concorde istanza delle parti
alla successiva data del 18.01.2024. L'udienza veniva poi
differita su istanza dell' all'8.2.2024. In tale occasione CP_2
sempre su istanza dell' il procedimento veniva differito al CP_2
21.03.2024. All'udienza così fissata, mentre parte ricorrente
dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, l' dichiarava di non aderire alla proposta CP_2
conciliativa, avendo appreso che il ricorrente aveva aderito alla
definizione agevolata ex legge 197/2022 art. 1 commi 186 ss. in
sede tributaria.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per
discussione l'udienza del 31.05.2024 concedendo termini sfalsati
per il deposito di note conclusionali e conteggi, rispettivamente
fino al 30.04.2024 a parte ricorrente e fino al 10.05.2024 ad
. CP_2
Parte ricorrente depositava in data 3.4.2024 note conclusionali.
Parte chiedeva in data 10.05.2024 una proroga del termine. CP_2
depositava memoria in data 17.05.2024. CP_2
Il Tribunale decideva come da dispositivo.”
2. Il Tribunale ha deciso nel merito annullando l'avviso di addebito opposto e caricando l'istituto previdenziale delle spese di lite.
3. Il primo Giudice a sostegno della decisione:
7 - ha esplicato le ragioni che lo hanno indotto a non dare corso alla richiesta dell di estensione del contraddittorio CP_2
all'Agenzia delle entrate, stante l'assenza di comunanza di causa ex art. 107 cpc per effetto dell'autonomia tra giudizio tributario e previdenziale, come sottolineato dallo stesso ente previdenziale e la pacifica esclusiva legittimazione passiva dell' a contraddire, il quale “imputet sibi, …, se prima di CP_2
procedere con l'emissione dell'AVA non ha atteso la conclusione
del procedimento innanzi alla Commissione Tributaria e se prima
di procedere con l'emissione dell'AVA non ha svolto alcuna
attività istruttoria per verificare se gli accertamenti eseguiti da
Agenzia dell'Entrate sarebbero stati sufficienti per resistere in un
Contr ordinario giudizio di opposizione ad innanzi al Giudice del
Lavoro;
- ha disatteso l'eccezione di decadenza dell' dall'eccezione CP_2
sollevata dal contribuente di non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale in considerazione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento tributario (art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/1999) per non essere stata sollevata l'opposizione entro il termine di 20
giorni dalla notifica dell'AVA ai sensi dell'art. 617 e dell'art. 618
cpc, non trattandosi di un “vizio formale … soggetto ai termini
ristretti di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.”;
- ha accolto, quindi, l'eccezione di non iscrivibilità a ruolo del credito per cui è causa a fronte dell'impugnazione dell'accertamento tributario innanzi alla Commissione
8 Tributaria, precisando purtuttavia, che ciò “non osta ad una
pronuncia nel merito”, perché “in base all'ormai pacifico
orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza dell'art. 24
comma 3 del d.lgs. 46 del 1999 non esonera il giudice investito
dell'opposizione per motivi di merito dall'obbligo di verificare la
fondatezza della pretesa contributiva azionata.”;
- ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito;
- ha rilevato, che l' quale attore sostanziale, era onerato di CP_2
oneri di allegazione e prova delle ragioni di credito sulla base della “vicenda fiscale sottostante”, non dettagliatamente descritta da nessuna delle parti, mentre il ricorrente avrebbe dovuto quindi “evidenziare le criticità dell'AVA”. La tesi dell' CP_2
secondo cui gli accertamenti in sede fiscale dovrebbero presumersi fondati fino a prova contraria, argomentata con riferimento a Cass. n. 23930/2019, non varrebbe però nel senso assoluto voluto dell'ente, perché “A ben vedere la
richiamata giurisprudenza non afferma sic et simpliciter che nel
giudizio ordinario gli avvisi di accertamento di Agenzia delle
Entrate devono presumersi fondati, con automatica inversione
dell'onere della prova. La sentenza afferma che il Giudice deve
valutare gli avvisi di accertamento, ove l' li ponga a CP_2
fondamento della propria pretesa creditoria, e non
necessariamente deve concludere nel senso che gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione sono sufficienti a fondare
9 una presunzione;
peraltro ove concluda in tal senso, il Giudice
deve dare ingresso alle prove contrarie offerte dal contribuente.”;
- ha ritenuto, quindi, che “gli elementi presuntivi forniti
dall'Amministrazione non siano sufficienti a fondare la
presunzione invocata, se non in minima parte”, con richiamo e condivisione delle motivazioni contenute nella sentenza della
Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, Sezione 02,
udienza del 28.11.2022, avente per oggetto gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,
emessi nei confronti del ricorrente, della
[...]
e della BE SR a seguito dello stesso Controparte_7
processo verbale di constatazione della GdF di Bolzano, posto a base anche degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2015 e dell'AVA oggetto di causa. Ciò perché quanto rilevato dalla
Commissione tributaria per detti anni varrebbe anche per l'anno 2015 e perché l' “anziché offrire la prova della CP_2
inesistenza, non riferibilità o non congruità dell'attività di cui alle
fatture emesse da BE persona fisica, Parte_3
persona fisica, si è limitata ad indicare Controparte_4
quali testimoni ispettori dell' , funzionari dell'Agenzia delle CP_2
Entrate e militari della Guardia di Finanza a conferma del pvc e
dell'avviso di accertamento a monte dell'ava impugnato. Peraltro
nessuno mette in dubbio, nemmeno il ricorrente, che la Guardia
di Finanza abbia posto in essere gli atti di cui al pvc, quello che è
oggetto di contestazione sono le conclusioni raggiunte da GdF e
10 Agenzia delle Entrate e fatte proprie dall' . La prova della CP_2
inesistenza, non riferibilità e non congruità dell'attività di cui alle
fatture emesse da BE persona fisica, Parte_3
persona fisica e non è stata offerta e Controparte_4
secondo la motivazione di cui alla citata sentenza della
Commissione Tributaria, fatta propria dallo scrivente, gli elementi
offerti da Agenzia delle Entrate e GdF (ai quali soli si è
richiamata ) non offrono indizi gravi precisi e concordanti.”; CP_2
- ha precisato, poi, che in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nel precedente invocato dall' (n. CP_2
23930/19), che avrebbe dovuto “peraltro dar corso alla prova
contraria offerta dal ricorrente in relazione alla detraibilità delle
fatture emesse dalla ED HE SR oggi BE SR,
dei costi di cui alle schede carburante ed alla sussistenza della
minusvalenza”, ma di non averlo potuto fare, “nonostante sul
punto la Commissione Tributaria di II grado citata abbia ritenuto
la sussistenza degli elementi della gravità, precisione e
concordanza”, perché “nessun capitolo di prova è stato formulato
con riferimento alla deducibilità dei costi schede carburante e
minusvalenze; inoltre l'unico capitolo di prova rilevante sarebbe
stato il capitolo c) di cui al ricorso “vero che nel periodo oggetto di
causa la BE SR ha svolto per la Controparte_5
attività di gestione e consulenza commerciale, compensata con la
fattura allegata sub 8)?”, che non è stato ammesso, attesa la
palese genericità dello stesso.”;
11 - ha rilevato, poi, che la pretesa contributiva dell' avrebbe CP_2
potuto trovare parziale accoglimento in relazione “al pagamento
dei soli contributi calcolati sul maggior reddito derivante dal
disconoscimento della detraibilità delle fatture emesse dalla
BE SR e dei costi di cui alle schede carburante, oltre
sanzioni civili, interessi e oneri accessori da calcolarsi al
momento del saldo.”;
- ha rilevato, però, che “peraltro nulla è dovuto dal ricorrente
atteso che il maggior reddito in questione è pari ad euro l'importo
di € 12.494,00.-, ovvero ad una somma “sotto soglia” e quindi, i
contributi a percentuale richiesti non sono dovuti”, ciò sulla base di calcoli effettuati da parte ricorrente e verificati dall' e la CP_2
circostanza pacifica conseguente che il maggior reddito risultante da quanto precede ammonta a € 12.494,00 (rispetto a quello sostenuto nell'inziale accertamento fiscale di €
61.491,00 annullato in sede tributaria, eccettuato il detto minor reddito), che come tale non comporta il superamento del tetto del minimale contributivo sui cui il ricorrente aveva già versato i contributi (nell'ammontare di € 3.522,00);
- ha compiuto, comunque e a prescindere dalla mancata contestazione dell' dei calcoli predisposti dal ricorrente, un CP_2
accertamento della correttezza di tali calcoli (alle pagine 14, 15
e 16 della sentenza), accertando che il ricorrente non aveva superato il minimale (di € 15.548,00 per l'anno 2015) e CP_2
che, avendo già pagato i contributi sul minimale, nulla doveva
12 più all'istituto previdenziale;
- ha ritenuto, infine, di dovere porre le spese di lite a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_2
4. Avverso questa decisione l' ha interposto tempestivo CP_2
appello, limitatamente alla imputazione del difetto di allegazione e di prova e alla conseguente decisione nel merito.
5. Si è costituito il contribuente Controparte_1
svolgendo appello incidentale (regolarmente e tempestivamente notificato all'appellante) relativamente al disconoscimento della deducibilità della fattura emessa dalla BE RL per attività
di consulenza commerciale a favore della
[...]
Controparte_7
6. All'udienza del 10.12.2025, condotta con modalità di collegamento da remoto su richiesta della difesa della parte appellata, la causa è stata decisa con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo d'appello l' articola le seguenti CP_2
censure:
2.1. Con una prima e più ampia critica l'istituto imputa alla sentenza una “errata applicazione dell'onus probandi”, perché,
se da un lato per principi generali graverebbe sull'ente previdenziale la prova degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, dall'altro vi sarebbe anche il principio secondo cui,
a fronte dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento
13 del rapporto obbligatorio previdenziale, l'ente deve provare solo la fonte legale o negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento del contribuente, sul quale grava, poi, ex art
2697 comma 2 cc la prova “non solo delle proprie eccezioni e
contestazioni, bensì anche delle cause di esclusione
dell'omissione contributiva.” (Inps cita Cass. 2387/2004 e Cass.
Sez. Un. 13533/2001). Inoltre, secondo Cass. n. 23930/2019 il
Giudice avrebbe dovuto valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi forniti dall'Amministrazione
(presuntivi e fattuali), dandone contezza nella motivazione,
ammettendo, se ritiene gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la prova contraria dedotta dal contribuente e “in
mancanza di una resistenza di segno contrario da parte del
contribuente l'accertamento sarà considerato idoneo a fondare la
pretesa (in questo caso contributiva).” Il primo Giudice, invece,
“non si sa quali elementi di fatto o presuntivi abbia valutato …
limitandosi a sancire l'insufficienza degli elementi presuntivi
forniti dall'amministrazione apoditticamente, senza fornire un
perché o una motivazione specifica”, e ciò a fronte di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
“dettagliato e fondato su riscontri” e il fatto che la sentenza della
Commissione tributaria di secondo grado non riguardasse nello specifico l'annualità 2015, ma solo quelle precedenti.
Contrariamente, l' avrebbe argomentato anche con rinvio al CP_2
citato verbale della GdF, formulando richiesta di esibizione dei
14 documenti richiamati da detto verbale, senza che il Tribunale
sul punto si fosse pronunciato, oltre a non ammettere le richieste istruttorie orali sull'accertamento compiuto dai militari. Inoltre, il Tribunale non si sarebbe avveduto del fatto come le circostanze fattuali “mutassero di anno in anno” come rilevate dalla GdF. E, così, a fronte di fatture per attività sulla base del contratto di agenzia tra la persona fisica del ricorrente e la omonima S.a.s. per l'anno 2015, diversamente dalle annualità precedenti, non vi sarebbero riscontri oggettivi in atti.
Medesima circostanza sarebbe rilevabile in relazione alle asserite attività di consulenza commerciale da parte di
“ , diversamente da quanto accertato dal Controparte_4
Giudice tributario per gli anni precedenti. Il Tribunale, inoltre,
nulla avrebbe motivato intorno alle “minusvalenze disconosciute
per la cessione di mobili e di un immobile e per costi non
detraibili”. In conclusione, “a fronte di specifici, gravi e
concordanti rilievi contenuti nel PVC e nei due avvisi di
accertamento, che l' ha richiamato integralmente, il Tribunale CP_2
non ha neppure vagliato che le circostanze di fatto e presuntive
inerenti l'annualità 2015 fossero diverse da quelle inerenti gli
anni 2011-2014, né ha motivato tale scelta, del tutto incongrua.
Neppure ha considerato come il sig. avesse aderito alla CP_3
definizione agevolata delle controversie tributarie, di fatto
impegnandosi a pagare il 90% dei maggiori imponibili
contestatigli per il 2015 (senza interessi e sanzioni); circostanza
15 che, pur non comportando un riconoscimento del debito, avrebbe
dovuto far riflettere sull'inconsistenza delle deduzioni avverse
inerenti l'anno 2015 e sulla carenza di qualsiasi prova di parte
avversa in ordine all'insussistenza dei rilievi fiscali formulati per
l'anno 2015 e del corretto adempimento dell'obbligazione
contributiva per lo stesso anno.”
2.2. Con una seconda critica l'istituto deduce che, nel compiere una motivazione per relationem a un precedente di altro ufficio di merito (nel caso di specie alla sentenza della
Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano), il
Tribunale avrebbe omesso di spiegare come le argomentazioni e valutazioni di quel precedente abbiano trovato conferme negli atti e documentazioni di causa, tenuto conto del fatto che quel precedente è stato reso tra parti diverse e su circostanze e documentazione diversa. Sotto questo profilo la sentenza sarebbe “nulla per carenza di motivazione.”
2. Con l'appello incidentale, non condizionato, l'appellato deduce che il Tribunale erroneamente Controparte_1
non avrebbe rilevato il difetto di allegazione e prova dell' CP_2
anche in relazione alla deducibilità della terza voce di costo disconosciuta dalla GdF e dall'Agenzia delle Entrate,
precisamente della fattura di BE RL (€ 12.000,00). Il
ricorrente avrebbe anche allegato il contenuto della prestazione fatturata e la sua inerenza alla gestione della
[...]
offrendo precisa e non generica prova orale Controparte_7
16 sull'effettiva prestazione dell'attività di consulenza.
3. Entrambi gli appelli hanno per oggetto l'applicazione delle regole sugli oneri di allegazione e prova nonché l'apprezzamento del materiale istruttorio acquisito nelle maglie di dette regole. Si
può procedere, quindi, a un esame congiunto.
3.1. Sugli oneri probatori in tema di eccezioni in senso riduttivo delle obbligazioni contributive, integranti civilisticamente la fattispecie dell'inesatto inadempimento, la giurisprudenza di legittimità costantemente individua nel contribuente/datore di lavoro il soggetto chiamato all'allegazione e alla prova dell'esatto adempimento a fronte dell'ente previdenziale che ha fornito la prova del rapporto previdenziale contestandone l'inadempimento o l'inesatto adempimento. L'istituto appellante cita al riguardo Cass., n.
2387/2004 (che si rifà a Cass., S.U., n. 13533/2001), secondo cui (massima) “In tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto
non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto
17 inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per
difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul
debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento.(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata
dalla S.C., aveva ritenuto che incombesse sull'Istituto
previdenziale dimostrare la non spettanza del diritto del datore
di lavoro alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 9, nono
comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389
del 1989, e non già sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il diritto alla
fiscalizzazione).”
3.2. Uguale principio si rinviene espresso in altri settori della previdenza, sempre in tema di eccezione in senso riduttivo dell'obbligazione contributiva (cfr. in tema di riduzione degli obblighi in tema di indennità di trasferta, Cass. n. 13011/2017,
massima: “In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai
casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.
51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente,
che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei
requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla
detrazione) di volta in volta invocato.”; cfr. anche Cass. n.
18160/2018; Cass. n. 16351/2007; in tema di decontribuzione dei cosiddetti “contratti in replica” cfr. Cass. n. 1157/2018; in tema di sgravi contributivi per l'assunzione, cfr. Cass. n.
18 9913/2021). Il principio è posto a base anche della distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento del contratto di lavoro per demansionamento (cfr. Cass., n.
4766/2006, massima: “Allorquando da parte di un lavoratore
sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un
demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento
dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103
cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto
adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della
mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o
demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro
siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri
imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio
generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”; cfr.
anche Cass. n. 48/2024).
3.3. Il meccanismo secondo cui l'accertamento in sede fiscale ha diretta valenza accertativa anche in campo contributivo, è
giustificato dall'unificazione della base imponibile fiscale con quella contributiva e dalla competenza attribuita all'amministrazione finanziaria in tema di liquidazione delle imposte e contributi ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n.
600/1973 (cfr. in motivazione di Cass. n. 23930/2019: “…
Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015),
ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
19 dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti.
8. Inoltre l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato
in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di
attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha
disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi». Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i
redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
successivamente all' . In caso di mancato pagamento l' CP_2 CP_2
procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate,
alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente
insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997).
9. Si è dunque in
presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e
riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
20 costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_2
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del
2011, art. 7, comma 2, lett. t). Del resto già con Cass. n. 8379 del
2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a
ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo
quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato
da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate. …”).
3.4. Nel caso di specie la maggiore pretesa contributiva dell è frutto di un accertamento fiscale, compiuto CP_2
dall'Agenzia delle entrate sulla base di verifiche fiscali della GdF
di Bolzano, inerenti un asserito maggiore reddito della società
commerciale e della ditta Controparte_7
individuale con un conseguente Controparte_1
maggiore reddito da partecipazione soggetto a imposizione contributiva del signor (nella gestione Controparte_1
commercianti, cui era regolarmente iscritto e nella quale aveva versato nell'anno 2015 la contribuzione minimale).
3.5. Per quanto qui d'interesse, il maggior reddito accertato è
nato dal disconoscimento compiuto dall'Agenzia delle entrate della deducibilità dei costi d'impresa (per quanto riguarda la
21 S.a.s. si trattava, in sintesi, di costi di consulenza commerciale e di gestione, per la ditta individuale invece di un disconoscimento, per vizi formali, di costi per carburante). In
particolare, veniva contestato alla S.a.s., la mancanza di inerenza e riferibilità dei costi (pacificamente sostenuti e contabilizzati in modo formalmente corretto) per effetto di una rilevata sproporzione ed antieconomicità dell'ammontare delle stesse in rapporto all'attività ed ai risultati d'impresa (art. 109
comma 5 del D.P.E. n. 917/1986 t.u. delle imposte sui redditi).
3.6. Si tratta, quindi, anche qui di una norma (deducibilità di costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa) che opera in senso riduttivo della base imponibile fiscale e, di riflesso, contributiva
(per i redditi da partecipazione sociale e/o dell'imprenditore individuale).
3.7. Tuttavia, proprio il criterio dell'inerenza di un costo effettivamente sostenuto è stato ed è oggetto di apprezzamento controverso in sede giurisprudenziale tributaria, proprio con riferimento agli oneri di allegazione e prova. A monte, infatti, vi
è la considerazione che non spetta né al fisco né, in seguito, al giudice tributario un sindacato delle singole scelte imprenditoriali, anche quando appaiono all'osservatore esterno improduttive e/o sono prive di immediato e percepibile successo economico. È ricorrente l'affermazione secondo cui il giudizio sulla deducibilità di un costo va apprezzato in senso qualitativo
(ovvero nel senso della riferibilità del costo all'attività
22 imprenditoriale) e non nel senso quantitativo, nel senso di una maggiore o minore realizzazione economica dell'attività
derivante dall'esborso del costo (cfr., ad esempio, Cass., n.
450/2018: “In tema di imposte sui redditi delle società, il
principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione
di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R.,
riguardante il diverso principio della correlazione tra costi
deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i
costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale,
escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa,
senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di
utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è
configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio
economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese,
perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non
quantitativo.”; Cass., n. 22938/2018; Cass. n. 29404/2019: “In
tema di imposte sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza
dei costi deducibili non si ricava dall'art. 109, comma 5, del
d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del
medesimo d.P.R.), che attiene alla correlazione tra costi deducibili
e ricavi tassabili, ma costituisce espressione della necessità di
riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, sicché devono
ritenersi inerenti - secondo un giudizio di natura qualitativa -
anche i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di
23 programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività
imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la
correlazione con i ricavi dell'impresa, né valutarne la congruità,
non potendo invece ritenersi inerenti le operazioni comportanti
costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo
all'oggetto dell'attività di impresa.”).
3.8. Tuttavia, la stessa giurisprudenza tributaria attribuisce a una “sproporzione” o “evidente incongruità” dei costi sostenuti una valenza sintomatica (o presuntiva) di una mancanza di inerenza ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR per contrarietà a regole di corretta gestione dell'impresa (cfr. Cass. n.
14579/2018, massima: “In tema di redditi di impresa, la nozione
di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sull'art. 109
(già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei
medesimi all'attività d'impresa ed implica, al contempo, quella di
congruità, sicché deve escludersi la deducibilità dei costi
sproporzionati, incongrui o eccessivi, in quanto l'antieconomicità
degli stessi è indice della mancanza di inerenza, risultando i
medesimi contrari alle regole di corretta gestione dell'impresa.”).
3.9. E questo valore sintomatico si traduce processualmente,
in ipotesi di contestazione della coerenza economica dei costi, in un onere dimostrativo a carico del contribuente (cfr. Cass.,
ordinanza n. 14858/2018, massima: “In tema di deducibilità dei
costi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 917
del 1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex art. 19 del d.P.R.
24 n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a dimostrare, nell'ipotesi
di contestazione da parte dall'Amministrazione finanziaria,
anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o
all'oggetto dell'impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto
generico della fattura con idonei elementi di prova.”; cfr. anche
Cass., n. 27786/2018 sulla valenza sintomatica dell'antieconomicità e incongruità dei costi di un difetto di inerenza;
cfr. anche Cass., n. 2224/2021).
3.10. L'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e,
quindi, anche l'esistenza e natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione,
quale atto d'esercizio dell'impresa, grava sul contribuente (cfr.
Cass., n. 30366/2019; Cass., n. 24880/2022, massima: “In
tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi
ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da
intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio
dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in
una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna
valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed
indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la
cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione
finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e
documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la
natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta
destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in
25 correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.”).
3.11. Specificamente in tema di allegazione e distribuzione degli oneri probatori sull'inerenza dei costi deducibili si legge in
Cass., n. 33568/2022 in motivazione: “… 5. Resta, pertanto, lo
scrutinio del rimanente mezzo, comune ad entrambi i ricorsi e
relativo alla prova dell'inerenza dei costi.
5.1. Al riguardo, la
costante giurisprudenza di questa Corte, pur affermando che la
nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità dei costi
sostenuti all'attività d'impresa — anche in via indiretta,
potenziale o in proiezione futura — quale esito di una valutazione
qualitativa, e non quantitativa, degli stessi (Cass. n.
30366/2019; Cass. n. 450/2018), ha tuttavia costantemente
affermato che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa
possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (v. ad es.
Cass. n. 11324/2022; Cass. 27786/2018). La possibile
rilevanza del dato quantitativo nella valutazione di inerenza di
un costo - intesa come congruità di quest'ultimo rispetto ad
ulteriori dati contabili dell'impresa, donde possa desumersi la
sua correlazione all'attività dell'impresa stessa - si intreccia con il
profilo dell'onere della prova dell'inerenza. Tale ultimo, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale, incombe sul
contribuente; si rendono tuttavia necessarie, proprio con riguardo
al profilo che qui interessa, alcune precisazioni.
5.2. In
particolare, l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene
all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre
26 il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione
adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sé soli o in
combinazione con quelli portati dal contribuente - che il costo non
sia, in realtà, correlato all'attività d'impresa, essa ultima è tenuta
a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre,
Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione). È in tale
prospettiva che assume rilievo la possibile valutazione circa la
congruità od antieconomicità della spesa, intesa come
proporzionalità fra importi corrisposti ed utilità conseguite. 5 5.3.
In tale ultimo caso, l'Amministrazione non può, ovviamente,
spingersi a sindacare le scelte imprenditoriali;
l'antieconomicità
della spesa richiede, invece, la dimostrazione dell'inattendibilità
della condotta, che va considerata in chiave diacronica, tenuto
conto dei diversi indici che presiedono la stima della redditività
dell'impresa (v. Cass. n. 21869/2016; Cass. n. 13468/2015), a
fronte della quale spetta poi al contribuente dimostrare la
regolarità delle operazioni effettuate (Cass. n. 25257/2017). Una
tale dimostrazione, peraltro, ben può essere fornita anche con
ricorso ad elementi indiziari, purché provvisti dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza.
5.4. Si può, pertanto,
affermare il seguente principio di diritto: «Il principio di inerenza
dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra
costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere
qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura qualitativa.
Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare,
27 come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto
riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da
elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso,
ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il
costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a
dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori
elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando
l'inattendibilità della condotta del contribuente».” (cfr. anche
Cass., n. 1239/2025).
3.12. Avvalendosi l' dell'accertamento in sede fiscale, senza CP_2
compiere alcun proprio accertamento (l'avviso di addebito notificato richiama a motivazione della pretesa contributiva esclusivamente l'accertamento unificato dell'Agenzia delle
Entrate 2015 e l'avviso di accertamento n.
TBA01T100587/2020 emesso dall'Agenzia), spettava, quindi,
all' a fronte della circostanza pacifica dell'ammontare e CP_2
dell'esborso dei costi dichiarati come deducibili (infatti, non venivano contestate operazioni false/inesistenti), dedurre non soltanto la sproporzione tra spesa e vantaggio nel senso di un'antieconomicità, ma anche, dopo che il contribuente con l'atto di opposizione aveva allegato i fatti che consentivano di ricondurre i costi all'attività d'impresa, a dimostrare
“l'inattendibilità della condotta del contribuente” nel senso come sopra precisato.
3.13. In atti vi sono i due verbali di constatazione della GdF di
28 Bolzano, entrambi del 6.4.2017, nei confronti della “
[...]
e della ditta individuale “ Controparte_7 [...]
(doc. 3 imprese ad oggi cancellate dal CP_1 CP_2
registro delle imprese). era socio (al Controparte_1
99,995%) e legale rappresentante della L' ha dimesso CP_7 CP_2
anche i due avvisi di accertamento, relativi all'annualità 2015,
emessi dalla Direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate nei confronti della Controparte_7
(TBA02T100586/2020) e della ditta individuale
[...]
( sub doc. n. 4 e 5. CP_1 CodiceFiscale_7
3.14. Dalla narrazione delle vicende storiche, contenuta nel ricorso presentato da avverso l'avviso di Controparte_1
accertamento ( , allegato e ripreso nell'atto CodiceFiscale_7
di opposizione all'avviso di addebito notificato, emerge: - che l'impresa fondata nel 1985, era Controparte_7
attiva come “panificio (risalente al 1890) e che CP_3
l'attività era stata esercitata nel vecchio casale di famiglia a
Terlano (BZ), costituito da un capannone con annessa abitazione. A partire dal 2008 l'impresa era entrata in crisi, con forte indebitamento bancario. Il ramo d'azienda “panificio” con marchi e nomi di dominio veniva ceduto nel 2010 alla ditta A.
Rieper Spa di Vandoies (BZ), con patto di non concorrenza sul mercato regionale per 5 anni. L'impresa, priva da allora di dipendenti e collaboratori familiari, è rimasta proprietaria degli immobili. Con una complessa operazione di ristrutturazione e
29 vendita del patrimonio immobiliare (cessione degli immobili a un terzo al fine di ristrutturazione degli immobili dietro cessione di diversi appartamenti come corrispettivo della cessione;
successiva vendita degli immobili ristrutturati per il risanamento finanziario della società) nel corso del quinquennio
2011/2015 venivano ripianati i debiti prevalentemente bancari.
Nel corso degli anni l'impresa ha tentato, senza successo, anche a riattivare l'attività del panificio da collocare fuori regione o all'estero.
3.15. Il ricorrente in primo grado, quindi, richiamando anche quanto giudicato dalla Commissione tributaria di secondo grado con decisione passata in giudicato, ha sommariamente dedotto:
“Per scrupolo difensivo, anche ai fini della sospensione
dell'avviso di addebito, si rileva sin d'ora che, come evidenziato
nel ricorso tributario allegato sub 2), al quale espressamente ci si
richiama, tutti i costi posti in detrazione dalla
[...]
regolarmente fatturati, erano inerenti Controparte_3
all'attività aziendale ed erano del tutto congrui. Si tratta, in
particolare, di attività svolta per la gestione ordinaria della
società, la quale non aveva dipendenti e dunque si avvaleva di
servizi esterni;
nonché di attività svolta per la gestione
straordinaria della società, la quale a seguito di complicate
vicissitudini aveva dovuto effettuare, sin dal 2010, una radicale
ristrutturazione e infine la cessione dell'intero compendio
aziendale. La Guardia di Finanza, nel pvc che aveva dato origine
30 agli avvisi di accertamento a carico del sig. e della CP_3
aveva ingiustificatamente ritenuto Controparte_3
di non riconoscere nessuno dei costi sostenuti dalla società per la
propria gestione, come se una azienda potesse operare senza
apporto alcuno. Come confermato dalla recente sentenza n.
94/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano
(all. 3), relativa ad altra annualità, le fatture annualmente
emesse dalla ditta individuale ED TE, peraltro
legato alla società da un contratto di agenzia commerciale (all. 4
e 5), erano decisamente modeste ed erano giustificate
dall'attività commerciale svolta dal socio ed amministratore, non
retribuita in altro modo, mentre le fatture emesse dalla
(già , erano a loro volta Controparte_4 Parte_2
giustificate dalla notevolissima attività svolta nel tempo dal
commercialista dott. che ne era l'amministratore, per la Tes_1
ristrutturazione e cessione dell'azienda (all. 6 e 7).
Analogamente, va ribadito che anche l'attività svolta dalla
BE s.r.l. per la gestione e per la consulenza commerciale in
favore della era indispensabile per Controparte_3
il funzionamento della stessa, ed era compensata con importi del
tutto adeguati (all. 8). Vista l'infondatezza dei rilievi della GdF e
dell'Agenzia delle Entrate, anche le pretese dell' sono CP_2
infondate, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito,
che andrà annullato.” A sostegno delle proprie ragioni ha dimesso, oltre a copia della sentenza del Giudice tributario di
31 secondo grado e delle fatture disconosciute, alcune pezze giustificative dell'attività di consulenza acquisita (relativa in particolare al tentativo di riavvio dell'attività di panificio ancora nel 2015).
3.16. L' dal canto suo, oltre a spiegare estesamente il sopra CP_2
citato meccanismo dell'accertamento fiscale unificato, ha riportato nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado la seguente sintesi delle contestazioni operate dalla GdF: “Nei
confronti della sas sopracitata, la Guardia di Finanza accertava
un maggior reddito, pari ad € 61.000, il quale andava a
riverberarsi sul calcolo dei contributi eccedenti il minimale (c.d.
contributi a percentuale) del ricorrente.
4. La Guardia di Finanza,
in sintesi, contestava alla sas - di aver svolto attività di
compravendita di immobili, attività da non considerarsi residuale
rispetto a quella di panificio, cosicché le riduzioni fiscali applicate
non erano corrette dovendosi applicare una diversa percentuale
di riduzione;
- di aver indebitamente dedotto costi di consulenza
o perché indicati in via estremamente generica o per mancanza di
prova circa le effettive prestazioni rese, ovvero in quanto relative
a prestazioni di consulenza rese da una società (la BE SR)
che svolge unicamente attività di panificazione (e quindi non di
consulenza), ovvero rese da società sempre riferibili al sig.
5. L'Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. CP_3
succitato, emetteva a carico della società avviso di accertamento
TBA02T100586/2020 (doc.4) ed a carico del ricorrente avviso di
32 accertamento TBA01T100587/2020, notificati entrambe il
30.6.2021 (doc.5), in cui erano calcolati anche i maggiori
contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da
versare presso la gestione artigiani , collegati al maggior CP_2
reddito accertato. La scrivente difesa si richiama integralmente a
quanto dedotto ed accertato in tali avvisi di accertamento, da
intendersi qui integralmente riportati e richiamati.
6. Tale debito
contributivo pari ad € 10.559 veniva comunicato in via telematica
all' (doc.6), il quale emetteva AVA 321 2023 00001177 62, CP_2
notificato in data 18.5.2023. (doc.7)”. L' ha richiamato (e CP_2
allegato) anche le difese di merito svolte dall'Agenzia delle entrate nel giudizio tributario promosso dal contribuente.
3.17. È acquisito e pacifico che il giudizio tributario inerente agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di
Bolzano, relativi alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 ed emessi a carico di di persona, Controparte_1 [...]
e BE S.r.l. in esito ai processi verbali Controparte_7
di constatazione della GdF di Bolzano del 6 aprile 2017, sono stati definiti dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di
Bolzano con sentenza pronunciata il 28.11.2022, n. 94/2022
(allegata in copia dal contribuente appellato), passata in giudicato. È pacifico, altresì, che il giudizio tributario promosso da avverso l'avviso di accertamento Controparte_1
dell'Agenzia delle entrate, relativo all'annualità 2015 ed emesso anch'esso in seguito ai verbali di constatazione della GdF
33 dell'aprile 2017 e riferentesi, pertanto, ad analoghi fatti e medesime contestazioni, si è estinto in primo grado per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, art. 1
comma 186 e ss.
3.18. Risulta dagli avvisi di accertamento che ai fini dell'obbligazione previdenziale oggetto dell'impugnato avviso di addebito risulta rilevante (ai fini del superamento del minimale contributivo, pacificamente versato) unicamente quanto accertato in sede fiscale sul reddito da partecipazione del sig.
nella sua veste di socio (al 99,995%) della CP_3 [...]
Il reddito dell'impresa, infatti, è quasi per Controparte_7
intero riferibile al socio, stante le quote possedute. Emerge
dall'avviso di accertamento fiscale, però, anche che l'asserita violazione del “principio del pro rata” (giudicata peraltro insussistente dal Giudice tributario) aveva attinenza unicamente al tema delle imposte indirette (Iva indebitamente detratta) per € 13.634,00, e nessuna incidenza sul maggior reddito accertato per € 61.000,00 in capo alla S.a.s. Solo il maggior reddito è, però, rilevante per la determinazione dell'obbligazione contributiva previdenziale (cfr. quadro RR
contributi previdenziali del prospetto di liquidazione contenuto nell'avviso di accertamento relativo a . Controparte_1
E questo maggior reddito accertato era conseguenza esclusiva del disconoscimento della deducibilità delle fatture pagate dalla
34 per attività di consulenza (€ Controparte_7
12.000,00 alla BE RL, € 4.000,00 a
[...]
di persona, per il resto alla CP_1 Controparte_4
per attività di consulenza straordinaria negli anni 2014 e 2015,
come da riepilogo delle fatture a pagina 5 dell'avviso
. Ciò risulta con chiarezza dal reddito da CodiceFiscale_8
partecipazione rettificato nell'avviso di accertamento relativo a di persona ( in Controparte_1 CodiceFiscale_7
cui l'Agenzia riporta un “maggior reddito da partecipazione nella
società di € 60.997,00, pari al Controparte_7
99,995% di € 61.000,00 ….”).
3.19. Era questo il tema centrale della vertenza previdenziale e nessuna necessità vi era, quindi, di pronunciarsi, come invece l' lamenta, “quanto alle minusvalenze disconosciute per la CP_2
cessione di mobili e di un immobile …”.
3.20. Il Tribunale ha preso atto di quanto argomentato dall' CP_2
con richiamo del precedente di legittimità Cass. n. 23930/2019
circa l'autonomia dell'accertamento fiscale da quello previdenziale e il valore probatorio conservato dall'accertamento fiscale anche a fronte della definizione agevolata ex art. 39,
comma 12, del d.l. n. 98, che ha per unico effetto quello della chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. Secondo quella pronuncia,
infatti, “la definizione concordata non incide in alcun modo sul
35 contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa
definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui
efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_2
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata. Ciò
nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può
essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida
sul riparto dell'onere probatorio. Questa Corte di cassazione (v.,
fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già
avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche
in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo
di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento
interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria
obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici
competenti intervengono con un procedimento amministrativo di
secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.” Il
Giudice di legittimità nel precedente citato conclude, quindi, in tema di persistente valore probatorio degli atti dell'accertamento fiscale: “10. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti
tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di
accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che
all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, primo comma, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto
riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle
36 persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone
che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false
indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso
della contribuzione previdenziale), investito della controversia
sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in
motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in
cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi
che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga
tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli
articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ.(v., fra le
altre, Cass. n. 9784 del 2010).”
3.21. Il Tribunale non ha messo in dubbio l'insegnamento della giurisprudenza citata, ma ha imputato all'ente previdenziale: -
un difetto di chiarezza nella descrizione della “vicenda fiscale
sottostante”, limitandosi l'ente a richiamare il processo verbale di constatazione della GdF e gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate;
- un difetto di efficacia probatoria presuntiva attribuibile agli atti dell'accertamento fiscale a fronte delle “motivate conclusioni” della sentenza passata in giudicato
37 del Giudice tributario di secondo grado, che il Tribunale
“condivide appieno”. Alle pagine 10 e ss. della motivazione sono riportate le motivazioni e conclusioni salienti del Giudice
tributario circa la detraibilità e non detraibilità delle singole fatture dei fornitori dei servizi di gestione e di consulenza commerciale (relative alle annualità precedenti). La
condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal Giudice tributario
è affermata, quindi, anche per l'annualità 2015, in quanto le contestazioni sono originate dal medesimo accertamento della
GdF e perché “la prova della inesistenza, non riferibilità e non
congruità dell'attività di cui alle fatture emesse da BE
persona fisica, persona fisica e Parte_3
non è stata offerta e secondo la motivazione Controparte_4
di cui alla citata sentenza della Commissione Tributaria, fatta
propria dallo scrivente, gli elementi offerti da Agenzia delle
Entrate e GdF (ai quali soli si è richiamata ) non offrono CP_2
indizi gravi precisi e concordanti. In assenza degli elementi della
gravità, precisione e concordanza, in applicazione dei principi
sanciti dalla Suprema Corte 23930/19 invocata da , lo CP_2
scrivente non ha ritenuto di dover dare ingresso alla prova
contraria offerta dal ricorrente. Sempre in applicazione del
suddetto principio lo scrivente avrebbe dovuto peraltro dar corso
alla prova contraria offerta dal ricorrente in relazione alla
detraibilità delle fatture emesse dalla ED HE SR
oggi BE SR, dei costi di cui alle schede carburante ed alla
38 sussistenza della minusvalenza. A tale prova non è peraltro stato
dato ingresso, nonostante sul punto la Commissione Tributaria di
II grado citata abbia ritenuto la sussistenza degli elementi della
gravità, precisione e concordanza: innanzitutto nessun capitolo di
prova è stato formulato con riferimento alla deducibilità dei costi
schede carburante e minusvalenze;
inoltre l'unico capitolo di
prova rilevante sarebbe stato il capitolo c) di cui al ricorso “vero
che nel periodo oggetto di causa la BE SR ha svolto per la
attività di gestione e consulenza Controparte_5
commerciale, compensata con la fattura allegata sub 8)?”, che
non è stato ammesso, attesa la palese genericità dello stesso.
Tanto premesso, non avendo in termini di allegazione e CP_2
prova apportato al giudizio un quid pluris rispetto a quanto
analizzato in sede giudiziale tributaria (Commissione Tributaria
di II grado citata pronunciatasi su annualità diverse, ma traenti
origine dal medesimo pvc oggetto della presente causa), e non
avendo parte ricorrente a propria volta offerto prova contraria
rispetto a quanto analizzato e ritenuto in sede giudiziale
tributaria (Commissione Tributaria di II grado citata), la domanda
di parte ricorrente avrebbe dovuto trovare accoglimento nei
seguenti termini: annullamento dell'ava e condanna del
ricorrente al pagamento dei soli contributi calcolati sul maggior
reddito derivante dal disconoscimento della detraibilità delle
fatture emesse dalla BE SR e dei costi di cui alle schede
carburante, oltre sanzioni civili, interessi e oneri accessori da
39 calcolarsi al momento del saldo. Peraltro nulla è dovuto dal
ricorrente atteso che il maggior reddito in questione è pari ad
euro l'importo di € 12.494,00.-, ovvero ad una somma “sotto
soglia” e quindi, i contributi a percentuale richiesti non sono
dovuti.”
3.22. In sintesi, il Tribunale ha affermato che a fronte della decisione “pienamente condivisa” e in parte sfavorevole per l'amministrazione finanziaria in sede di giustizia tributaria sulle argomentazioni svolte dalla GdF prima e dall'Agenzia delle entrate poi in tema di deducibilità dei costi effettivamente sostenuti (eccettuati i costi per i quali il Giudice tributario ha confermato l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria sulla non deducibilità per difetto di inerenza e/o per vizi formali in tema di schede di carburante), non possa più attribuirsi un valore presuntivo grave, preciso e univoco all'accertamento fiscale, sicché spettava all' apportare al giudizio una prova CP_2
più incisiva della propria pretesa contributiva, nella specie non offerta (in quanto l' si sarebbe limitata “ad indicare quali CP_2
testimoni ispettori dell' , funzionari dell'Agenzia delle Entrate CP_2
e militari della Guardia di Finanza a conferma del pvc e
dell'avviso di accertamento a monte dell'ava impugnato”,
circostanze storiche che né il contribuente né nessun altro metterebbe in dubbio).
3.23. Le censure dell' laddove imputano alla decisione CP_2
impugnata una motivazione “apparente” o l'uso distorto della
40 motivazione per “relationem” al precedente di altro ufficio di diverso ordine giudiziario, alla luce di quanto estesamente riportato non sono fondate. Il Tribunale ha invero motivato sia le ragioni che lo hanno indotto a condividere e ad applicare le conclusioni raggiunte dal Giudice tributario per le annualità
precedenti anche per l'annualità 2015 sia il difetto di prova della sussistenza della pretesa contributiva, stante il venire meno dell'efficacia persuasiva dell'accertamento fiscale per effetto della sentenza tributaria in parte demolitoria delle conclusioni raggiunte dalla GdF nei pvc dell'aprile 2017.
3.24. È fondato, invece, parzialmente il rilievo dell'appellante circa l'errata individuazione del soggetto che, a fronte della contestazione dell'inesatto adempimento del rapporto previdenziale, deve fornire la prova di potere beneficiare della deducibilità di determinati costi che ha una incidenza sul reddito fiscale e, di conseguenza, sull'imponibile previdenziale.
3.25. Non è sufficiente, a fronte di specifiche contestazioni dell'amministrazione finanziaria, che il contribuente dimostri di avere sostenuto un determinato costo. Deve dimostrare altresì
l'inerenza del costo all'attività d'impresa nel senso sopra precisato.
3.26. La si è avvalsa, nell'anno Controparte_7
2015, di tre soggetti esterni in tema di consulenza commerciale/strategica e per servizi amministrativi e contabili, i cui costi sono stati dichiarati deducibili: a) ditta individuale
41 (€ 4.000,00); b) BE S.r.l. (€ Controparte_1
12.000,00) e c) (€ 45.000,00). Controparte_4
3.27. Costi sub lettera a (ditta individuale
[...]
: CP_1
3.27.1. Già nelle annualità precedenti risultavano costi deducibili di vario ammontare (da € 12.000,00 annuo nel 2012,
€ 8.500,00 nel 2013 ed € 9.500,00 nel 2014) della S.a.s. nei confronti della ditta individuale a titolo Controparte_1
di “consulenza commerciale”. In ordine a queste annualità il
Giudice tributario ha premesso, con riferimento a tutti i costi di consulenza, che la S.a.s., non avendo dipendenti ma dovendo
“gestire e liquidare il patrimonio immobiliare”, attività che
“richiedeva necessariamente un discreto impegno gestionale
durato alcuni anni”, legittimamente (libera scelta imprenditoriale) avrebbe scelto di “avvalersi di una
collaborazione esterna anziché assumere del personale.” Con
specifico riferimento alle fatture emesse da
[...]
nella sentenza del Giudice tributario si legge poi: CP_1
“Quanto alle fatture emesse da è fuori Controparte_1
dubbio che lo stesso svolgesse il ruolo di amministratore della
Cont
Altrettanto fuori dubbio è che lo stesso non percepiva
nessun compenso quale amministratore. Il compenso è dunque
giustificato dall'attività svolta, tanto più se si considera che
l'ammontare delle fatture, che non superava mai l'importo di e
10.000,00 lordi annui, era decisamente modesto.”
42 3.27.2. Nel ricorso dinanzi al Giudice tributario per l'annualità 2015 il contribuente afferma di avere effettuato alla sua società (di cui era amministratore e socio al 99,95%!) servizi di consulenza “più propriamente commerciali” in relazione agli
“atti di cessione necessari per la liquidazione della società”.
Inoltre, si al fine di tentare il riavvio dell'attività di panificio il sig. si sarebbe speso “per individuare nuove CP_3
opportunità commerciali”, essendo anche legato da “un contratto
di agenzia” alla società. L'importo modesto, che sarebbe più
basso di quello che di regola verrebbe corrisposto a un amministratore di società, sarebbe “nel caso di specie, anziché
essere erogato sulla base di tale causale, si fonda su un
contratto di consulenza tra l'ente e il suo amministratore.”
3.27.3. L'emolumento corrisposto non trova giustificazione nel contratto di agenzia. Infatti, non è corrisposto a titolo di provvigione per gli affari acquisiti alla società.
3.27.4. Altrettanto pacifico è che la società non abbia deliberato di riconoscere all'amministratore un compenso per le attività compiute in tale veste.
3.27.5. E le attività genericamente descritte nel ricorso tributario attengono ai compiti di un qualsiasi amministratore e/o liquidatore di società (“compiere atti di cessione necessari
per la liquidazione della società …”), anche con riferimento ad eventuali strategie per una riattivazione della tradizionale attività di panetteria.
43 3.27.6. Avendo a disposizione all'interno della società della stessa identica risorsa (nella persona dell'amministratore), la mera spesa non è sufficiente a dimostrare l'inerenza in concreto all'attività dell'impresa dell'esternalizzazione dei compiti sostanzialmente di amministrazione della società.
3.27.7. “L'inattendibilità della condotta” del contribuente,
con riferimento a questo costo, emerge quindi dalle sue stesse dichiarazioni, secondo cui in realtà non di servizi di consulenza commerciale si era trattato, ma di un compenso di amministratore non deliberato dalla società.
3.27.8. Sul punto il capitolo di prova offerto dal contribuente, teso a dimostrare che nel periodo oggetto di causa il sig. avrebbe reso per la S.a.s. “attività di consulenza CP_3
commerciale, compensata con la fattura allegata sub 5)”, non è
ammissibile stante la sua patente genericità e inconcludenza.
Anche in caso di conferma da parte di un teste, non si verrebbe a conoscenza in dettaglio del contenuto dell'asserito contratto di consulenza orale intervenuto tra le parti e delle consulenze concretamente acquisite dalla società, anche al fine di potere distinguere le attività di amministratore da eventuali genuine consulenze esternalizzate.
3.27.9. Consegue che in punto qua questo collegio, mentre condivide la premessa “di principio” del Giudice tributario
(secondo cui spetta all'imprenditore la scelta di avvalersi di dipendenti o di collaboratori esterni per l'attività di gestione),
44 non ne condivide per le ragioni fin qui esposte la conclusione in ordine alla deducibilità del costo inerente alla fattura pagata alla ditta individuale Controparte_1
3.27.10. La deducibilità di questo costo (€ 4.000,00) va pertanto negata.
3.28. Costi sub lettera b (BE RL):
3.28.1. Il disconoscimento compiuto dall'Agenzia delle entrate della deducibilità di tali costi (per l'anno 2015 €
12.000,00), sostenuti dalla società con la causale “servizi
contabili e amministrativi” e poi (dall'anno 2014) con quella di
“servizi di consulenza commerciale” ad essa forniti dalla BE
RL (già , già esposti con vario Controparte_8
ammontare nelle annualità precedenti (nel 2012 € 14.800,00,
nel 2013 € 1.500,00 e nel 2014 € 9.000,00 giusto il pvc della
Parte
, è stato confermato dal Giudice tributario perché “l'attività
di consulenza non risulta minimamente documentata né risulta
giustificata una fatturazione infragruppo. Oltretutto l'argomento
per cui la RL avrebbe messo a disposizione il marchio e
un'autovettura non è oggetto di una “consulenza” che sarebbe
una prestazione di tipo intellettuale. L'aver messo a disposizione
il marchio e l'autovettura avrebbe dovuto essere oggetto di
contratti diversi da una consulenza, contratti che non sono stati
esibiti né in sede di controllo né in sede di ricorso. Il fatto che la
circostanza venga richiamata a giustificazione delle fatture
qualificate come consulenza dimostra come, di fatto, la
[...]
[...] non sia in grado di giustificare il costo in Controparte_9
questione.”
3.28.2. Il Tribunale, attribuendo al giudicato tributario sul punto una valenza probatoria anche nel giudizio previdenziale relativo alla diversa annualità 2015, non ha però ammesso il contribuente alla prova orale pure dedotta, stante “la palese
genericità della stessa.” Sul punto si incentra l'appello incidentale.
3.28.3. Il ricorrente in primo grado ha richiamato il ricorso dinanzi al Giudice tributario nel quale ha utilizzato i medesimi argomenti già disattesi dal Giudice tributario. La BE RL,
società della famiglia avrebbe reso “servizi di CP_3
consulenza commerciale e contabili/amministrativi”, consistenti nella messa a disposizione del marchio e di un'autovettura di servizio, atti compiuti dallo “ in persona che pone in CP_3
essere il servizio, solo che lo fa come s.r.l. e non all'interno della
come un amministratore (amministratore che dovrebbe CP_7
essere comunque compensato).”
3.28.4. Con il gravame incidentale il ricorrente appellato si duole del mancato rigetto della pretesa dell' già per difetto CP_2
di allegazione. Lamenta poi la mancata ammissione della prova orale dedotta, tesa a dimostrare l'effettività del costo sostenuto.
3.28.5. Le censure vanno disattese.
3.28.6. In primo luogo, nella comparsa di costituzione l'istituto previdenziale, pure con un difetto di precisione
46 censurato dal Tribunale, ha individuato sufficientemente il rapporto previdenziale in essere e, con una sintesi dell'accertamento fiscale svolto nei confronti del contribuente,
ha contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione previdenziale.
3.28.7. In secondo luogo, lo stesso contribuente,
richiamando il proprio ricorso in sede tributaria, ha sostanzialmente ammesso l'inesistenza di servizi di consulenza commerciale forniti dalla BE S.r.l. nell'anno 2015,
tentando di giustificare il costo con la messa a disposizione del marchio e di un'autovettura di servizio e/o con attività di amministratore esternalizzate (di nuovo a sé stesso, compenso di amministratore). Il che, come ha affermato il Giudice
tributario, dimostra che il contribuente, di fatto, “non sia in
grado di giustificare il costo in questione.”
3.28.8. In terzo luogo, non rinvenendosi né nel ricorso tributario né in quello del presente giudizio previdenziale alcuna concretizzazione e/o documentazione dell'asserita attività di consulenza commerciale, l'unico capitolo di prova orale dedotto
(“vero che nel periodo oggetto di causa la BE RL ha svolto
per la attività di gestione e Controparte_7
consulenza commerciale, compensata con la fattura allegata sub
8”), anche in ipotesi di conferma da parte dei testi, non sarebbe idoneo a sostenere il requisito dell'inerenza del costo e dell'attendibilità della condotta del contribuente nel senso sopra
47 precisato. Ciò in quanto anche in ipotesi di conferma non si verrebbe a sapere contenuto e natura delle asserite consulenze.
Il che preclude ogni apprezzamento dell'inerenza del costo all'attività d'impresa.
3.28.9. La non deducibilità di questo costo (€ 12.000,00) va pertanto confermata e l'appello incidentale disatteso.
3.29. Costi sub lettera c ( € 45.000,00): Controparte_4
3.29.1. Trattasi di costi pagati dalla alla società CP_7
esterna di consulenza commerciale, che fa capo al commercialista dott. che da anni seguiva e Testimone_1
assisteva il sig. sia nell'attività liquidatoria dei cespiti CP_3
immobiliari sia nei tentativi di riattivazione dell'attività di panetteria fuori regione e all'estero.
3.29.2. Risulta dal pvc della GdF che la Controparte_4
ha fatturato alla per
[...] Controparte_7
“consulenza straordinaria relativa a ristrutturazione aziendale”
nell'anno 2015 l'importo di € 50.000,00 per “consulenza
straordinaria per Vs. conto” (di cui € 30.000,00 per consulenze riferite all'anno 2014). Nell'avviso di accertamento fiscale risultano di queste non riconosciute come deducibili fatture per l'importo di € 45.000,00.
3.29.3. Non è stata contestata la eventuale violazione del criterio di competenza.
3.29.4. Non è in contestazione l'effettivo pagamento del costo da parte della società contribuente alla società
48 estranea al nucleo familiare Controparte_4 CP_3
3.29.5. Per l'annualità precedente (2014, € 50.000,00) il
Giudice tributario ha riconosciuto i costi sostenuti giustificati,
inerenti e congrui, perché “la società in questione è
amministrata da , commercialista, il quale ha Testimone_1
elaborato e seguito negli anni il processo di ristrutturazione,
tentativo di rilancio e risanamento della Controparte_7
Sul punto la parte ha fornito documentazione in ordine alle
[...]
diverse questioni seguite dal commercialista, dallo studio
dell'analisi della situazione aziendale, al progetto di
ristrutturazione fino all'avvio dell'attività in provincia di Rovigo.”
3.29.6. Nel ricorso del contribuente al Giudice tributario per l'anno 2015 questa attività di assistenza da parte della come sopra sintetizzata nella sentenza del Controparte_4
Giudice tributario, è minuziosamente descritta e riguarda l'intero periodo (dall'entrata in crisi della società nel 2008 fino alla liquidazione e cancellazione della società alla fine dell'anno
2015). Vi è parzialmente documentazione relativa all'anno 2015
allegata in primo grado (tra cui ad esempio documentazione di un viaggio comune dei sig. e in Irlanda, CP_3 Tes_1
insieme a una bozza di “business plan” per l'attivazione dell'attività di panetteria a Dublino).
3.29.7. Il giudizio di inerenza all'attività d'impresa,
espresso dal Giudice tributario, è stato condiviso dal Tribunale
ed esteso anche all'annualità 2015.
49 3.29.8. L' si duole del giudizio di inerenza espresso dal CP_2
Tribunale, lamentando la mancata ammissione delle proprie prove orali e il fatto che il primo Giudice avrebbe omesso di riscontrare “come le circostanze fattuali mutassero di anno in
anno” (per l'anno 2015 non vi sarebbe più nessuna fattura per l'apporto amministrativo della ditta individuale della sorella la fattura della ditta individuale del sig, Testimone_2
sarebbe di importo modesto, mentre vi sarebbero solo CP_3
fatture della . Mentre per le annualità Controparte_4
precedenti il Giudice tributario avrebbe potuto apprezzare la
“documentata attività di rilancio e risanamento della CP_7
(diverse questioni seguite dal commercialista, studio analisi
[...]
situazione aziendale, progetto di ristrutturazione, avvio attività in
provincia di Rovigo), nulla viene dedotto ed allegato
relativamente all'annualità 2025, cosicché il rilievo della Guardia
di Finanza circa l'incongruità e/o sproporzione delle somme
erogate per l'asserita consulenza e l'antieconomicità delle stesse,
considerando altresì la cessazione dell'attività sociale a dicembre
del 2015, paiono del tutto fondate.” Inoltre, il primo Giudice non avrebbe considerato la scelta del sig. di chiudere il CP_3
contenzioso tributario per l'annualità 2015 con l'adesione alla definizione agevolata.
3.29.9. Le censure sono nel complesso infondate.
3.29.10. La prova orale dedotta dall' era tesa CP_2
unicamente alla conferma dei pvc e alle conclusioni ivi
50 raggiunte dai militari della GdF nonché al fatto che l'avviso di addebito è stato emesso dall' per effetto della CP_2
comunicazione del maggior reddito accertato in sede fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Il che è tutto non contestato e documentato in atti.
3.29.11. Come ha correttamente ritenuto il Tribunale,
nessuno ha messo in dubbio le operazioni compiute dai militari,
il contenuto dei pvc in atti e le conclusioni/valutazioni ivi formulate.
3.29.12. Anche l'istanza di esibizione, relativa agli allegati dei pvc, in particolare “le fatture”, non era da disporre, perché
l' ben poteva/doveva produrre in giudizio i pvc comprensivi CP_2
degli allegati e perché, comunque, le fatture inerenti ai costi dichiarati deducibili sono state depositate in giudizio dal contribuente.
3.29.13. Emerge dalla descrizione delle vicissitudini della società, come accertata dai militari della GdF ed esposta alle pagine da 4 a 9 del ricorso in sede tributario, che la complessa operazione di ristrutturazione finanziaria dell'azienda tramite la vendita dei cespiti immobiliari era ancora in atto anche nell'anno 2015 (in cui sono stati venduti i due ultimi cespiti ristrutturati). Contemporaneamente il sig. tentava CP_3
ancora una riattivazione dell'attività storica della società,
stavolta all'estero (Dublino). Inoltre, la metà dei costi fatturati sono relativi a prestazioni consulenziali pregresse (in sede
51 fiscale ciò non è stato contestato e l' non né ha fatto CP_2
argomento in primo grado).
3.29.14. Se, quindi, il costo è stato effettivamente sostenuto per attività inerenti all'impresa in quel dato momento della vita sociale (attività di liquidazione del patrimonio immobiliare per la ristrutturazione finanziaria della società e contemporaneo tentativo di riattivazione dell'attività aziendale all'estero), il mero dato numerico del costo non è sufficiente a sostenere il difetto di inerenza e l'inattendibilità della condotta del contribuente.
3.29.15. Da ultimo, la scelta del contribuente di definire il giudizio tributario con la definizione agevolata prevista per legge non può essere apprezzata in termini confessori della fondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria (e di riflesso dell'ente previdenziale).
3.29.16. La deducibilità dell'importo di € 45.000,00 come riconosciuta dal Tribunale rimane, quindi, confermata e l'appello dell' al riguardo deve essere disatteso. CP_2
4. Ne consegue, alla luce dei calcoli non contestati già
compiuti in primo grado ed esposti nell'impugnata sentenza (da pagina 15 in poi) che il reddito rettificato della società
[...]
ammonta a € 16.200,00 (e non a € Controparte_7
12.200,00), che è quasi interamente da attribuire al
[...]
(che deteneva le quote per il 99,995%). Il reddito CP_1
da partecipazione diventa, quindi, € 16.199,19 (€ 16.200 X
99.995%), arrotondato a € 16.200,00, a cui si aggiunge il
52 maggior reddito accertato in capo all'impresa individuale di € 294,00. La base imponibile ai fini Controparte_1
contributivi risulta essere, quindi, € 16.494,00. La soglia del reddito, entro il quale era dovuto il minimale, nell'anno 2015
era individuata in € 15.548,00 annuo, per cui il reddito accertato in esito al presente giudizio d'appello è superiore, con la conseguenza che il minimale pagato dal contribuente (€
3.522,00) non è interamente satisfattivo della pretesa contributiva dell CP_2
4.1. Pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito disposto dal Tribunale va confermato, ma il ricorrente va contestualmente condannato al pagamento della contribuzione nella gestione commercianti presso l' dovuta, calcolata sul CP_2
reddito d'impresa rettificato nell'ammontare di € 16.494,00
nell'anno 2015, a detrarre a titolo di acconto l'importo di €
3.522,00 pacificamente versato, oltre interessi di mora e sanzioni (per evasione) dal dovuto al saldo effettivo.
4.2. In relazione agli interessi di mora e alle sanzioni civili non
è condivisibile la tesi del contribuente, reiterata in secondo grado, secondo cui le somme accessorie non sarebbero dovute
Cont per un asserito ritardo nella confezione e spedizione dell'
impeditivo del ricorso all'istituto della definizione agevolata.
4.3. L'avviso di addebito è stato emesso entro i termini prescrizionali e alla base dell'applicazione delle sanzioni accessorie vi è una condotta volontaria di inadempienza del
53 contribuente.
5. Le spese di lite:
5.1. L'accoglimento solo parziale dell'appello e il rigetto di quello incidentale impongono una rinnovata decisione sulle spese di lite.
Cont
5.2. La pretesa contributiva dell' ammontante giusto CP_2
a € 18.261,47, somme accessorie comprese, risulta riconosciuta per poche centinaia di € in linea capitale. Il contribuente soccombe solo parzialmente sul maggior reddito da partecipazione societaria per l'anno 2015 e, di riflesso, in relazione alla contribuzione previdenziale dovuta. È accolto solo parzialmente l'appello principale dell' è rigettato quello CP_2
incidentale del contribuente. È giustificata, quindi, ai sensi dell'art. 92 cpc la compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di due terzi (2/3). La
condanna del contribuente a rifondere all' un terzo (1/3) CP_2
delle spese segue, invece, il principio di soccombenza (art. 91
cpc).
5.3. È ritenuta congrua, a) per il giudizio di primo grado, la liquidazione effettuata dal Tribunale, per cui vanno liquidati, in assenza di una autonoma fase istruttoria e tenuto conto dell'ammontare dell'avviso di addebito controverso (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), compensi medi, i seguenti compensi (per intero 3/3), in aderenza al D.M. n. 55/2014,
novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n.
54 147/2022: € 929,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 2.021,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.727,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge. Per b) il secondo grado del giudizio sono coerenti, per le medesime ragioni, i compensi medi (cause di appello) per tutte le fasi,
escluso un compenso per trattazione/istruttoria, non essendosi svolta una fase autonoma di trattazione, e, pertanto (per intero
3/3), € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, €
3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dall nei confronti di Parte_1
con ricorso in appello depositato il Controparte_1
25.11.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 102/2024 di data 31.05.2024,
in accoglimento parziale dell'appello principale e con rigetto di quello incidentale,
55 condanna
l'appellato al pagamento della Controparte_1
contribuzione previdenziale nella gestione commercianti presso l' dovuta per l'anno 2015, calcolata sul reddito d'impresa CP_2
rettificato nell'ammontare di € 16.494,00 per l'anno 2015, a detrarre a titolo di acconto l'importo di € 3.522,00 già versato,
oltre interessi di mora e sanzioni (per evasione) dal dovuto al saldo effettivo;
conferma
per il resto l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa e già disposto dall'impugnata sentenza;
dichiara
la parziale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di due terzi (2/3);
condanna
l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1
un terzo (1/3) Parte_5
delle spese di lite, che liquida per intero (3/3): a) per il primo grado del giudizio in € 3.727,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
56 dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale ai sensi Controparte_1
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 10.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
57 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
00001177 62 e delle somme a titolo di contributi ivi contenuti,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott.ssa Silvia Rosà Consigliera Oggetto:
opposizione ha pronunciato la seguente avviso di addebito SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 55/2024 RGP
promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
HE ( ) e RA BA C.F._1
( in forza di procura generale alle liti n. C.F._2
37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio di Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano,
C.so Libertà 1,
- appellante -
contro
1 C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] int. 14,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Christoph Perathoner, C.F.
, NZ BN, C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
, e BA Burla, C.F. giusta
[...] CodiceFiscale_6
procura rilasciata nel giudizio di primo grado, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Perathoner ed BN a
Bolzano, via della Mostra 3;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 102/2024 di data 31.05.2024,
Causa decisa all'udienza del 10.12.2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
102/24, pubblicata il 31.5.2024 e non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
In via principale
A. Accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione
B. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni delle controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'AVA 321 2023
2 o della somma minore da accertarsi eventualmente con espletanda CTU e con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi oltre sanzioni e somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo, all' o al concessionario per la riscossione. CP_2
C. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si reiterano le istanze istruttorie formulate in I grado
… omissis …
dei procuratori di parte appellata:
Per quanto esposto, il sottoscritto patrocinio, ut supra
legittimato, CHIEDE che la Corte d' Appello adita voglia così
giudicare:
1) In via principale
- respingere l'appello proposto dall' e confermare la CP_2
sentenza di primo grado;
2) in via incidentale
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare infondate la pretese dell' anche con riferimento alla fattura CP_2
emessa da BE s.r.l., allegata sub 8 in primo grado, per i motivi sopra esposti;
3) in via subordinata
- accertato il ritardo dell' nel notificare l'avviso di addebito, CP_2
con conseguente impossibilità per il contribuente di aderire alla
3 cd. rottamazione, dichiarare non dovute le somme aggiuntive e gli interessi;
4) in via istruttoria
- senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, e solo ove occorra, si chiede l'ammissione di prova per testi a contrariis sui capitoli formulati da controparte ed ammessi, e diretta sui seguenti:
a) vero che nel periodo oggetto di causa la ditta individuale
ED TE ha svolto per la Controparte_3
attività di consulenza commerciale, compensata con la
[...]
fattura allegata sub 5);
b) vero che sin dal 2010 e nel periodo oggetto di causa la
(già , ha svolto per la Controparte_4 Parte_2
attività straordinaria di assistenza Controparte_3
e consulenza relativa alla ristrutturazione e cessione dell'azienda, compensata con le fatture allegate sub 6);
c) vero che nel periodo oggetto di causa la BE s.r.l. ha svolto per la attività di gestione e Controparte_3
consulenza commerciale, compensata con la fattura allegata sub 8).
Si indicano a testi: dott. e Testimone_1 Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'oggetto della controversia, le allegazioni e richieste delle parti nonché lo svolgimento del processo di primo grado si rinvengono così riassunti nella sentenza impugnata:
4 “Con ricorso depositato in data 16.06.2023
[...]
proponeva opposizione avverso l'ava 321 2023 Parte_3
00001177 62 000 notificatogli in data 8.5.2023, con il quale gli
veniva richiesto il pagamento di euro 18.261,47 per il periodo
gennaio – dicembre 2015 a titolo di contributi Gestione
Commercianti. Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale;
la violazione dell'art. 24 co.3 D.Lgs. 46/99; e contestava nel
merito la fondatezza della pretesa dell' che si fondava sul CP_2
disconoscimento operato dall'Agenzia delle Entrate della
congruità dei costi posti in deduzione dalla società
[...]
di cui il sig. era all'epoca socio, Controparte_5 CP_3
sostenendo la piena deducibilità di tali costi in quanto sostenuti
dalla società ed inerenti all'attività di impresa. In subordine il
ricorrente chiedeva la rideterminazione dei contributi e
contestava altresì la debenza delle sanzioni. Rassegnava quindi
le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , eccependo la CP_2
tardività dell'opposizione in relazione all'impugnazione dell'ava
per asseriti vizi formali e l'irrilevanza dell'eventuale violazione
dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99, avendo il presente giudizio ad
oggetto l'accertamento del credito . L'istituto convenuto CP_2
spiegava poi in linea di principio: Una volta effettuati i controlli,
l'Agenzia delle Entrate trasmette all'Istituto i maggiori contributi
dovuti sulla base del reddito effettivamente accertato. La
trasmissione dei dati, per espressa previsione di legge, avviene a
5 livello telematico direttamente alla Direzione Centrale . Una CP_2
volta riscontrato poi il mancato pagamento della contribuzione
accertata, a far data dal 1 gennaio 2001, in virtù dell'art. 30 D.L.
31 maggio 2010 n° 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010 n° 122), l'Istituto provvede al recupero della maggior
contribuzione accertata, attraverso la notifica al contribuente di
un “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo (ipotesi che
ricorre nel caso di specie). Si tratta di un sistema unitario dove i
controlli e gli accertamenti reddituali e della contribuzione dovuta
può essere operato da enti diversi, senza che ciò escluda
l'autonomia di ogni ente di provvedere al recupero del dovuto,
tranne ove esclusa dal legislatore.
In altri termini, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate farebbe
presumere il credito anche dell'ente previdenziale, per cui
spetterebbe al contribuente provare l'infondatezza della pretesa,
e ciò anche perché il Giudizio Tributario sarebbe autonomo
rispetto a quello ordinario. Ciò posto, l'opponente avrebbe dovuto
allegare o formulare mezzi istruttori per provare (al di là di
generiche asserzioni) la correttezza della propria fatturazione e
l'insussistenza dei rilievi di cui al pvc. Parte opponente non
avrebbe specificamente assolto al proprio obbligo assertivo e
parte si limitava conseguentemente a richiamare gli CP_2
accertamenti fatti in sede di processo verbale di contestazione e
chiedeva la chiamata in causa dell'Agenzia dell'Entrate nonchè il
rigetto del ricorso, non prima di aver dedotto anche l'interruzione
6 della prescrizione.
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice formulava una proposta
transattiva e rinviava l'udienza su concorde istanza delle parti
alla successiva data del 18.01.2024. L'udienza veniva poi
differita su istanza dell' all'8.2.2024. In tale occasione CP_2
sempre su istanza dell' il procedimento veniva differito al CP_2
21.03.2024. All'udienza così fissata, mentre parte ricorrente
dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice, l' dichiarava di non aderire alla proposta CP_2
conciliativa, avendo appreso che il ricorrente aveva aderito alla
definizione agevolata ex legge 197/2022 art. 1 commi 186 ss. in
sede tributaria.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per
discussione l'udienza del 31.05.2024 concedendo termini sfalsati
per il deposito di note conclusionali e conteggi, rispettivamente
fino al 30.04.2024 a parte ricorrente e fino al 10.05.2024 ad
. CP_2
Parte ricorrente depositava in data 3.4.2024 note conclusionali.
Parte chiedeva in data 10.05.2024 una proroga del termine. CP_2
depositava memoria in data 17.05.2024. CP_2
Il Tribunale decideva come da dispositivo.”
2. Il Tribunale ha deciso nel merito annullando l'avviso di addebito opposto e caricando l'istituto previdenziale delle spese di lite.
3. Il primo Giudice a sostegno della decisione:
7 - ha esplicato le ragioni che lo hanno indotto a non dare corso alla richiesta dell di estensione del contraddittorio CP_2
all'Agenzia delle entrate, stante l'assenza di comunanza di causa ex art. 107 cpc per effetto dell'autonomia tra giudizio tributario e previdenziale, come sottolineato dallo stesso ente previdenziale e la pacifica esclusiva legittimazione passiva dell' a contraddire, il quale “imputet sibi, …, se prima di CP_2
procedere con l'emissione dell'AVA non ha atteso la conclusione
del procedimento innanzi alla Commissione Tributaria e se prima
di procedere con l'emissione dell'AVA non ha svolto alcuna
attività istruttoria per verificare se gli accertamenti eseguiti da
Agenzia dell'Entrate sarebbero stati sufficienti per resistere in un
Contr ordinario giudizio di opposizione ad innanzi al Giudice del
Lavoro;
- ha disatteso l'eccezione di decadenza dell' dall'eccezione CP_2
sollevata dal contribuente di non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale in considerazione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento tributario (art. 24 comma 3 d.lgs. n. 46/1999) per non essere stata sollevata l'opposizione entro il termine di 20
giorni dalla notifica dell'AVA ai sensi dell'art. 617 e dell'art. 618
cpc, non trattandosi di un “vizio formale … soggetto ai termini
ristretti di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.”;
- ha accolto, quindi, l'eccezione di non iscrivibilità a ruolo del credito per cui è causa a fronte dell'impugnazione dell'accertamento tributario innanzi alla Commissione
8 Tributaria, precisando purtuttavia, che ciò “non osta ad una
pronuncia nel merito”, perché “in base all'ormai pacifico
orientamento della Suprema Corte, l'inosservanza dell'art. 24
comma 3 del d.lgs. 46 del 1999 non esonera il giudice investito
dell'opposizione per motivi di merito dall'obbligo di verificare la
fondatezza della pretesa contributiva azionata.”;
- ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito;
- ha rilevato, che l' quale attore sostanziale, era onerato di CP_2
oneri di allegazione e prova delle ragioni di credito sulla base della “vicenda fiscale sottostante”, non dettagliatamente descritta da nessuna delle parti, mentre il ricorrente avrebbe dovuto quindi “evidenziare le criticità dell'AVA”. La tesi dell' CP_2
secondo cui gli accertamenti in sede fiscale dovrebbero presumersi fondati fino a prova contraria, argomentata con riferimento a Cass. n. 23930/2019, non varrebbe però nel senso assoluto voluto dell'ente, perché “A ben vedere la
richiamata giurisprudenza non afferma sic et simpliciter che nel
giudizio ordinario gli avvisi di accertamento di Agenzia delle
Entrate devono presumersi fondati, con automatica inversione
dell'onere della prova. La sentenza afferma che il Giudice deve
valutare gli avvisi di accertamento, ove l' li ponga a CP_2
fondamento della propria pretesa creditoria, e non
necessariamente deve concludere nel senso che gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione sono sufficienti a fondare
9 una presunzione;
peraltro ove concluda in tal senso, il Giudice
deve dare ingresso alle prove contrarie offerte dal contribuente.”;
- ha ritenuto, quindi, che “gli elementi presuntivi forniti
dall'Amministrazione non siano sufficienti a fondare la
presunzione invocata, se non in minima parte”, con richiamo e condivisione delle motivazioni contenute nella sentenza della
Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, Sezione 02,
udienza del 28.11.2022, avente per oggetto gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,
emessi nei confronti del ricorrente, della
[...]
e della BE SR a seguito dello stesso Controparte_7
processo verbale di constatazione della GdF di Bolzano, posto a base anche degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2015 e dell'AVA oggetto di causa. Ciò perché quanto rilevato dalla
Commissione tributaria per detti anni varrebbe anche per l'anno 2015 e perché l' “anziché offrire la prova della CP_2
inesistenza, non riferibilità o non congruità dell'attività di cui alle
fatture emesse da BE persona fisica, Parte_3
persona fisica, si è limitata ad indicare Controparte_4
quali testimoni ispettori dell' , funzionari dell'Agenzia delle CP_2
Entrate e militari della Guardia di Finanza a conferma del pvc e
dell'avviso di accertamento a monte dell'ava impugnato. Peraltro
nessuno mette in dubbio, nemmeno il ricorrente, che la Guardia
di Finanza abbia posto in essere gli atti di cui al pvc, quello che è
oggetto di contestazione sono le conclusioni raggiunte da GdF e
10 Agenzia delle Entrate e fatte proprie dall' . La prova della CP_2
inesistenza, non riferibilità e non congruità dell'attività di cui alle
fatture emesse da BE persona fisica, Parte_3
persona fisica e non è stata offerta e Controparte_4
secondo la motivazione di cui alla citata sentenza della
Commissione Tributaria, fatta propria dallo scrivente, gli elementi
offerti da Agenzia delle Entrate e GdF (ai quali soli si è
richiamata ) non offrono indizi gravi precisi e concordanti.”; CP_2
- ha precisato, poi, che in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nel precedente invocato dall' (n. CP_2
23930/19), che avrebbe dovuto “peraltro dar corso alla prova
contraria offerta dal ricorrente in relazione alla detraibilità delle
fatture emesse dalla ED HE SR oggi BE SR,
dei costi di cui alle schede carburante ed alla sussistenza della
minusvalenza”, ma di non averlo potuto fare, “nonostante sul
punto la Commissione Tributaria di II grado citata abbia ritenuto
la sussistenza degli elementi della gravità, precisione e
concordanza”, perché “nessun capitolo di prova è stato formulato
con riferimento alla deducibilità dei costi schede carburante e
minusvalenze; inoltre l'unico capitolo di prova rilevante sarebbe
stato il capitolo c) di cui al ricorso “vero che nel periodo oggetto di
causa la BE SR ha svolto per la Controparte_5
attività di gestione e consulenza commerciale, compensata con la
fattura allegata sub 8)?”, che non è stato ammesso, attesa la
palese genericità dello stesso.”;
11 - ha rilevato, poi, che la pretesa contributiva dell' avrebbe CP_2
potuto trovare parziale accoglimento in relazione “al pagamento
dei soli contributi calcolati sul maggior reddito derivante dal
disconoscimento della detraibilità delle fatture emesse dalla
BE SR e dei costi di cui alle schede carburante, oltre
sanzioni civili, interessi e oneri accessori da calcolarsi al
momento del saldo.”;
- ha rilevato, però, che “peraltro nulla è dovuto dal ricorrente
atteso che il maggior reddito in questione è pari ad euro l'importo
di € 12.494,00.-, ovvero ad una somma “sotto soglia” e quindi, i
contributi a percentuale richiesti non sono dovuti”, ciò sulla base di calcoli effettuati da parte ricorrente e verificati dall' e la CP_2
circostanza pacifica conseguente che il maggior reddito risultante da quanto precede ammonta a € 12.494,00 (rispetto a quello sostenuto nell'inziale accertamento fiscale di €
61.491,00 annullato in sede tributaria, eccettuato il detto minor reddito), che come tale non comporta il superamento del tetto del minimale contributivo sui cui il ricorrente aveva già versato i contributi (nell'ammontare di € 3.522,00);
- ha compiuto, comunque e a prescindere dalla mancata contestazione dell' dei calcoli predisposti dal ricorrente, un CP_2
accertamento della correttezza di tali calcoli (alle pagine 14, 15
e 16 della sentenza), accertando che il ricorrente non aveva superato il minimale (di € 15.548,00 per l'anno 2015) e CP_2
che, avendo già pagato i contributi sul minimale, nulla doveva
12 più all'istituto previdenziale;
- ha ritenuto, infine, di dovere porre le spese di lite a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_2
4. Avverso questa decisione l' ha interposto tempestivo CP_2
appello, limitatamente alla imputazione del difetto di allegazione e di prova e alla conseguente decisione nel merito.
5. Si è costituito il contribuente Controparte_1
svolgendo appello incidentale (regolarmente e tempestivamente notificato all'appellante) relativamente al disconoscimento della deducibilità della fattura emessa dalla BE RL per attività
di consulenza commerciale a favore della
[...]
Controparte_7
6. All'udienza del 10.12.2025, condotta con modalità di collegamento da remoto su richiesta della difesa della parte appellata, la causa è stata decisa con il dispositivo di sentenza in calce di cui si è dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'unico motivo d'appello l' articola le seguenti CP_2
censure:
2.1. Con una prima e più ampia critica l'istituto imputa alla sentenza una “errata applicazione dell'onus probandi”, perché,
se da un lato per principi generali graverebbe sull'ente previdenziale la prova degli elementi costitutivi dell'obbligo contributivo, dall'altro vi sarebbe anche il principio secondo cui,
a fronte dell'inadempimento ovvero dell'inesatto adempimento
13 del rapporto obbligatorio previdenziale, l'ente deve provare solo la fonte legale o negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento del contribuente, sul quale grava, poi, ex art
2697 comma 2 cc la prova “non solo delle proprie eccezioni e
contestazioni, bensì anche delle cause di esclusione
dell'omissione contributiva.” (Inps cita Cass. 2387/2004 e Cass.
Sez. Un. 13533/2001). Inoltre, secondo Cass. n. 23930/2019 il
Giudice avrebbe dovuto valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi forniti dall'Amministrazione
(presuntivi e fattuali), dandone contezza nella motivazione,
ammettendo, se ritiene gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la prova contraria dedotta dal contribuente e “in
mancanza di una resistenza di segno contrario da parte del
contribuente l'accertamento sarà considerato idoneo a fondare la
pretesa (in questo caso contributiva).” Il primo Giudice, invece,
“non si sa quali elementi di fatto o presuntivi abbia valutato …
limitandosi a sancire l'insufficienza degli elementi presuntivi
forniti dall'amministrazione apoditticamente, senza fornire un
perché o una motivazione specifica”, e ciò a fronte di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
“dettagliato e fondato su riscontri” e il fatto che la sentenza della
Commissione tributaria di secondo grado non riguardasse nello specifico l'annualità 2015, ma solo quelle precedenti.
Contrariamente, l' avrebbe argomentato anche con rinvio al CP_2
citato verbale della GdF, formulando richiesta di esibizione dei
14 documenti richiamati da detto verbale, senza che il Tribunale
sul punto si fosse pronunciato, oltre a non ammettere le richieste istruttorie orali sull'accertamento compiuto dai militari. Inoltre, il Tribunale non si sarebbe avveduto del fatto come le circostanze fattuali “mutassero di anno in anno” come rilevate dalla GdF. E, così, a fronte di fatture per attività sulla base del contratto di agenzia tra la persona fisica del ricorrente e la omonima S.a.s. per l'anno 2015, diversamente dalle annualità precedenti, non vi sarebbero riscontri oggettivi in atti.
Medesima circostanza sarebbe rilevabile in relazione alle asserite attività di consulenza commerciale da parte di
“ , diversamente da quanto accertato dal Controparte_4
Giudice tributario per gli anni precedenti. Il Tribunale, inoltre,
nulla avrebbe motivato intorno alle “minusvalenze disconosciute
per la cessione di mobili e di un immobile e per costi non
detraibili”. In conclusione, “a fronte di specifici, gravi e
concordanti rilievi contenuti nel PVC e nei due avvisi di
accertamento, che l' ha richiamato integralmente, il Tribunale CP_2
non ha neppure vagliato che le circostanze di fatto e presuntive
inerenti l'annualità 2015 fossero diverse da quelle inerenti gli
anni 2011-2014, né ha motivato tale scelta, del tutto incongrua.
Neppure ha considerato come il sig. avesse aderito alla CP_3
definizione agevolata delle controversie tributarie, di fatto
impegnandosi a pagare il 90% dei maggiori imponibili
contestatigli per il 2015 (senza interessi e sanzioni); circostanza
15 che, pur non comportando un riconoscimento del debito, avrebbe
dovuto far riflettere sull'inconsistenza delle deduzioni avverse
inerenti l'anno 2015 e sulla carenza di qualsiasi prova di parte
avversa in ordine all'insussistenza dei rilievi fiscali formulati per
l'anno 2015 e del corretto adempimento dell'obbligazione
contributiva per lo stesso anno.”
2.2. Con una seconda critica l'istituto deduce che, nel compiere una motivazione per relationem a un precedente di altro ufficio di merito (nel caso di specie alla sentenza della
Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano), il
Tribunale avrebbe omesso di spiegare come le argomentazioni e valutazioni di quel precedente abbiano trovato conferme negli atti e documentazioni di causa, tenuto conto del fatto che quel precedente è stato reso tra parti diverse e su circostanze e documentazione diversa. Sotto questo profilo la sentenza sarebbe “nulla per carenza di motivazione.”
2. Con l'appello incidentale, non condizionato, l'appellato deduce che il Tribunale erroneamente Controparte_1
non avrebbe rilevato il difetto di allegazione e prova dell' CP_2
anche in relazione alla deducibilità della terza voce di costo disconosciuta dalla GdF e dall'Agenzia delle Entrate,
precisamente della fattura di BE RL (€ 12.000,00). Il
ricorrente avrebbe anche allegato il contenuto della prestazione fatturata e la sua inerenza alla gestione della
[...]
offrendo precisa e non generica prova orale Controparte_7
16 sull'effettiva prestazione dell'attività di consulenza.
3. Entrambi gli appelli hanno per oggetto l'applicazione delle regole sugli oneri di allegazione e prova nonché l'apprezzamento del materiale istruttorio acquisito nelle maglie di dette regole. Si
può procedere, quindi, a un esame congiunto.
3.1. Sugli oneri probatori in tema di eccezioni in senso riduttivo delle obbligazioni contributive, integranti civilisticamente la fattispecie dell'inesatto inadempimento, la giurisprudenza di legittimità costantemente individua nel contribuente/datore di lavoro il soggetto chiamato all'allegazione e alla prova dell'esatto adempimento a fronte dell'ente previdenziale che ha fornito la prova del rapporto previdenziale contestandone l'inadempimento o l'inesatto adempimento. L'istituto appellante cita al riguardo Cass., n.
2387/2004 (che si rifà a Cass., S.U., n. 13533/2001), secondo cui (massima) “In tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere
della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto
non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto
17 inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera
allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per
difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul
debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento.(Nella specie, la sentenza impugnata, cassata
dalla S.C., aveva ritenuto che incombesse sull'Istituto
previdenziale dimostrare la non spettanza del diritto del datore
di lavoro alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art. 9, nono
comma, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n. 389
del 1989, e non già sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il diritto alla
fiscalizzazione).”
3.2. Uguale principio si rinviene espresso in altri settori della previdenza, sempre in tema di eccezione in senso riduttivo dell'obbligazione contributiva (cfr. in tema di riduzione degli obblighi in tema di indennità di trasferta, Cass. n. 13011/2017,
massima: “In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai
casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art.
51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente,
che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei
requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla
detrazione) di volta in volta invocato.”; cfr. anche Cass. n.
18160/2018; Cass. n. 16351/2007; in tema di decontribuzione dei cosiddetti “contratti in replica” cfr. Cass. n. 1157/2018; in tema di sgravi contributivi per l'assunzione, cfr. Cass. n.
18 9913/2021). Il principio è posto a base anche della distribuzione dell'onere probatorio in tema di inadempimento del contratto di lavoro per demansionamento (cfr. Cass., n.
4766/2006, massima: “Allorquando da parte di un lavoratore
sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un
demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento
dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103
cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto
adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della
mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o
demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro
siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri
imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio
generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”; cfr.
anche Cass. n. 48/2024).
3.3. Il meccanismo secondo cui l'accertamento in sede fiscale ha diretta valenza accertativa anche in campo contributivo, è
giustificato dall'unificazione della base imponibile fiscale con quella contributiva e dalla competenza attribuita all'amministrazione finanziaria in tema di liquidazione delle imposte e contributi ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n.
600/1973 (cfr. in motivazione di Cass. n. 23930/2019: “…
Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015),
ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito
19 dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte,
contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di
provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse
contenuti.
8. Inoltre l'art. 1, del d. Igs. n.462 del 1997, emanato
in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di
attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) I. n. 662 del 1996) ha
disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione
dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ...
devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui
redditi». Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i
redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati
denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei
contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
successivamente all' . In caso di mancato pagamento l' CP_2 CP_2
procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate,
alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente
insoluti (ai sensi del d. Igs. n.462 del 1997).
9. Si è dunque in
presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e
riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in
cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate
20 costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale,
rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , CP_2
nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della
riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (cfr. Pt_1
anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del
2011, art. 7, comma 2, lett. t). Del resto già con Cass. n. 8379 del
2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a
ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art.
24, comma 3) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo
quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato
da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate. …”).
3.4. Nel caso di specie la maggiore pretesa contributiva dell è frutto di un accertamento fiscale, compiuto CP_2
dall'Agenzia delle entrate sulla base di verifiche fiscali della GdF
di Bolzano, inerenti un asserito maggiore reddito della società
commerciale e della ditta Controparte_7
individuale con un conseguente Controparte_1
maggiore reddito da partecipazione soggetto a imposizione contributiva del signor (nella gestione Controparte_1
commercianti, cui era regolarmente iscritto e nella quale aveva versato nell'anno 2015 la contribuzione minimale).
3.5. Per quanto qui d'interesse, il maggior reddito accertato è
nato dal disconoscimento compiuto dall'Agenzia delle entrate della deducibilità dei costi d'impresa (per quanto riguarda la
21 S.a.s. si trattava, in sintesi, di costi di consulenza commerciale e di gestione, per la ditta individuale invece di un disconoscimento, per vizi formali, di costi per carburante). In
particolare, veniva contestato alla S.a.s., la mancanza di inerenza e riferibilità dei costi (pacificamente sostenuti e contabilizzati in modo formalmente corretto) per effetto di una rilevata sproporzione ed antieconomicità dell'ammontare delle stesse in rapporto all'attività ed ai risultati d'impresa (art. 109
comma 5 del D.P.E. n. 917/1986 t.u. delle imposte sui redditi).
3.6. Si tratta, quindi, anche qui di una norma (deducibilità di costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa) che opera in senso riduttivo della base imponibile fiscale e, di riflesso, contributiva
(per i redditi da partecipazione sociale e/o dell'imprenditore individuale).
3.7. Tuttavia, proprio il criterio dell'inerenza di un costo effettivamente sostenuto è stato ed è oggetto di apprezzamento controverso in sede giurisprudenziale tributaria, proprio con riferimento agli oneri di allegazione e prova. A monte, infatti, vi
è la considerazione che non spetta né al fisco né, in seguito, al giudice tributario un sindacato delle singole scelte imprenditoriali, anche quando appaiono all'osservatore esterno improduttive e/o sono prive di immediato e percepibile successo economico. È ricorrente l'affermazione secondo cui il giudizio sulla deducibilità di un costo va apprezzato in senso qualitativo
(ovvero nel senso della riferibilità del costo all'attività
22 imprenditoriale) e non nel senso quantitativo, nel senso di una maggiore o minore realizzazione economica dell'attività
derivante dall'esborso del costo (cfr., ad esempio, Cass., n.
450/2018: “In tema di imposte sui redditi delle società, il
principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione
di reddito d'impresa (e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n.
917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R.,
riguardante il diverso principio della correlazione tra costi
deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i
costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale,
escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa,
senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di
utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è
configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio
economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese,
perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non
quantitativo.”; Cass., n. 22938/2018; Cass. n. 29404/2019: “In
tema di imposte sui redditi d'impresa, il principio dell'inerenza
dei costi deducibili non si ricava dall'art. 109, comma 5, del
d.P.R. n. 917 del 1986 (in precedenza, art. 75, comma 5, del
medesimo d.P.R.), che attiene alla correlazione tra costi deducibili
e ricavi tassabili, ma costituisce espressione della necessità di
riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'impresa, sicché devono
ritenersi inerenti - secondo un giudizio di natura qualitativa -
anche i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di
23 programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività
imprenditoriale, senza che sia necessario verificarne la
correlazione con i ricavi dell'impresa, né valutarne la congruità,
non potendo invece ritenersi inerenti le operazioni comportanti
costi che si riferiscono ad un ambito non coerente o estraneo
all'oggetto dell'attività di impresa.”).
3.8. Tuttavia, la stessa giurisprudenza tributaria attribuisce a una “sproporzione” o “evidente incongruità” dei costi sostenuti una valenza sintomatica (o presuntiva) di una mancanza di inerenza ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR per contrarietà a regole di corretta gestione dell'impresa (cfr. Cass. n.
14579/2018, massima: “In tema di redditi di impresa, la nozione
di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sull'art. 109
(già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, esprime la riferibilità dei
medesimi all'attività d'impresa ed implica, al contempo, quella di
congruità, sicché deve escludersi la deducibilità dei costi
sproporzionati, incongrui o eccessivi, in quanto l'antieconomicità
degli stessi è indice della mancanza di inerenza, risultando i
medesimi contrari alle regole di corretta gestione dell'impresa.”).
3.9. E questo valore sintomatico si traduce processualmente,
in ipotesi di contestazione della coerenza economica dei costi, in un onere dimostrativo a carico del contribuente (cfr. Cass.,
ordinanza n. 14858/2018, massima: “In tema di deducibilità dei
costi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 917
del 1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex art. 19 del d.P.R.
24 n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a dimostrare, nell'ipotesi
di contestazione da parte dall'Amministrazione finanziaria,
anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o
all'oggetto dell'impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto
generico della fattura con idonei elementi di prova.”; cfr. anche
Cass., n. 27786/2018 sulla valenza sintomatica dell'antieconomicità e incongruità dei costi di un difetto di inerenza;
cfr. anche Cass., n. 2224/2021).
3.10. L'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e,
quindi, anche l'esistenza e natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione,
quale atto d'esercizio dell'impresa, grava sul contribuente (cfr.
Cass., n. 30366/2019; Cass., n. 24880/2022, massima: “In
tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi
ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da
intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio
dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in
una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna
valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed
indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la
cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione
finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e
documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la
natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta
destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in
25 correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé.”).
3.11. Specificamente in tema di allegazione e distribuzione degli oneri probatori sull'inerenza dei costi deducibili si legge in
Cass., n. 33568/2022 in motivazione: “… 5. Resta, pertanto, lo
scrutinio del rimanente mezzo, comune ad entrambi i ricorsi e
relativo alla prova dell'inerenza dei costi.
5.1. Al riguardo, la
costante giurisprudenza di questa Corte, pur affermando che la
nozione di inerenza esprime la concreta riferibilità dei costi
sostenuti all'attività d'impresa — anche in via indiretta,
potenziale o in proiezione futura — quale esito di una valutazione
qualitativa, e non quantitativa, degli stessi (Cass. n.
30366/2019; Cass. n. 450/2018), ha tuttavia costantemente
affermato che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa
possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza (v. ad es.
Cass. n. 11324/2022; Cass. 27786/2018). La possibile
rilevanza del dato quantitativo nella valutazione di inerenza di
un costo - intesa come congruità di quest'ultimo rispetto ad
ulteriori dati contabili dell'impresa, donde possa desumersi la
sua correlazione all'attività dell'impresa stessa - si intreccia con il
profilo dell'onere della prova dell'inerenza. Tale ultimo, secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale, incombe sul
contribuente; si rendono tuttavia necessarie, proprio con riguardo
al profilo che qui interessa, alcune precisazioni.
5.2. In
particolare, l'onere probatorio che grava sul contribuente attiene
all'esistenza di circostanze fattuali che consentano di ricondurre
26 il costo all'attività d'impresa; ma laddove l'Amministrazione
adduca ulteriori elementi tali da far ritenere - per sé soli o in
combinazione con quelli portati dal contribuente - che il costo non
sia, in realtà, correlato all'attività d'impresa, essa ultima è tenuta
a fornire la prova della propria contestazione (cfr., fra le altre,
Cass. n. 18904/2018, diffusamente in motivazione). È in tale
prospettiva che assume rilievo la possibile valutazione circa la
congruità od antieconomicità della spesa, intesa come
proporzionalità fra importi corrisposti ed utilità conseguite. 5 5.3.
In tale ultimo caso, l'Amministrazione non può, ovviamente,
spingersi a sindacare le scelte imprenditoriali;
l'antieconomicità
della spesa richiede, invece, la dimostrazione dell'inattendibilità
della condotta, che va considerata in chiave diacronica, tenuto
conto dei diversi indici che presiedono la stima della redditività
dell'impresa (v. Cass. n. 21869/2016; Cass. n. 13468/2015), a
fronte della quale spetta poi al contribuente dimostrare la
regolarità delle operazioni effettuate (Cass. n. 25257/2017). Una
tale dimostrazione, peraltro, ben può essere fornita anche con
ricorso ad elementi indiziari, purché provvisti dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza.
5.4. Si può, pertanto,
affermare il seguente principio di diritto: «Il principio di inerenza
dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra
costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere
qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura qualitativa.
Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare,
27 come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto
riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da
elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso,
ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il
costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a
dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori
elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando
l'inattendibilità della condotta del contribuente».” (cfr. anche
Cass., n. 1239/2025).
3.12. Avvalendosi l' dell'accertamento in sede fiscale, senza CP_2
compiere alcun proprio accertamento (l'avviso di addebito notificato richiama a motivazione della pretesa contributiva esclusivamente l'accertamento unificato dell'Agenzia delle
Entrate 2015 e l'avviso di accertamento n.
TBA01T100587/2020 emesso dall'Agenzia), spettava, quindi,
all' a fronte della circostanza pacifica dell'ammontare e CP_2
dell'esborso dei costi dichiarati come deducibili (infatti, non venivano contestate operazioni false/inesistenti), dedurre non soltanto la sproporzione tra spesa e vantaggio nel senso di un'antieconomicità, ma anche, dopo che il contribuente con l'atto di opposizione aveva allegato i fatti che consentivano di ricondurre i costi all'attività d'impresa, a dimostrare
“l'inattendibilità della condotta del contribuente” nel senso come sopra precisato.
3.13. In atti vi sono i due verbali di constatazione della GdF di
28 Bolzano, entrambi del 6.4.2017, nei confronti della “
[...]
e della ditta individuale “ Controparte_7 [...]
(doc. 3 imprese ad oggi cancellate dal CP_1 CP_2
registro delle imprese). era socio (al Controparte_1
99,995%) e legale rappresentante della L' ha dimesso CP_7 CP_2
anche i due avvisi di accertamento, relativi all'annualità 2015,
emessi dalla Direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate nei confronti della Controparte_7
(TBA02T100586/2020) e della ditta individuale
[...]
( sub doc. n. 4 e 5. CP_1 CodiceFiscale_7
3.14. Dalla narrazione delle vicende storiche, contenuta nel ricorso presentato da avverso l'avviso di Controparte_1
accertamento ( , allegato e ripreso nell'atto CodiceFiscale_7
di opposizione all'avviso di addebito notificato, emerge: - che l'impresa fondata nel 1985, era Controparte_7
attiva come “panificio (risalente al 1890) e che CP_3
l'attività era stata esercitata nel vecchio casale di famiglia a
Terlano (BZ), costituito da un capannone con annessa abitazione. A partire dal 2008 l'impresa era entrata in crisi, con forte indebitamento bancario. Il ramo d'azienda “panificio” con marchi e nomi di dominio veniva ceduto nel 2010 alla ditta A.
Rieper Spa di Vandoies (BZ), con patto di non concorrenza sul mercato regionale per 5 anni. L'impresa, priva da allora di dipendenti e collaboratori familiari, è rimasta proprietaria degli immobili. Con una complessa operazione di ristrutturazione e
29 vendita del patrimonio immobiliare (cessione degli immobili a un terzo al fine di ristrutturazione degli immobili dietro cessione di diversi appartamenti come corrispettivo della cessione;
successiva vendita degli immobili ristrutturati per il risanamento finanziario della società) nel corso del quinquennio
2011/2015 venivano ripianati i debiti prevalentemente bancari.
Nel corso degli anni l'impresa ha tentato, senza successo, anche a riattivare l'attività del panificio da collocare fuori regione o all'estero.
3.15. Il ricorrente in primo grado, quindi, richiamando anche quanto giudicato dalla Commissione tributaria di secondo grado con decisione passata in giudicato, ha sommariamente dedotto:
“Per scrupolo difensivo, anche ai fini della sospensione
dell'avviso di addebito, si rileva sin d'ora che, come evidenziato
nel ricorso tributario allegato sub 2), al quale espressamente ci si
richiama, tutti i costi posti in detrazione dalla
[...]
regolarmente fatturati, erano inerenti Controparte_3
all'attività aziendale ed erano del tutto congrui. Si tratta, in
particolare, di attività svolta per la gestione ordinaria della
società, la quale non aveva dipendenti e dunque si avvaleva di
servizi esterni;
nonché di attività svolta per la gestione
straordinaria della società, la quale a seguito di complicate
vicissitudini aveva dovuto effettuare, sin dal 2010, una radicale
ristrutturazione e infine la cessione dell'intero compendio
aziendale. La Guardia di Finanza, nel pvc che aveva dato origine
30 agli avvisi di accertamento a carico del sig. e della CP_3
aveva ingiustificatamente ritenuto Controparte_3
di non riconoscere nessuno dei costi sostenuti dalla società per la
propria gestione, come se una azienda potesse operare senza
apporto alcuno. Come confermato dalla recente sentenza n.
94/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano
(all. 3), relativa ad altra annualità, le fatture annualmente
emesse dalla ditta individuale ED TE, peraltro
legato alla società da un contratto di agenzia commerciale (all. 4
e 5), erano decisamente modeste ed erano giustificate
dall'attività commerciale svolta dal socio ed amministratore, non
retribuita in altro modo, mentre le fatture emesse dalla
(già , erano a loro volta Controparte_4 Parte_2
giustificate dalla notevolissima attività svolta nel tempo dal
commercialista dott. che ne era l'amministratore, per la Tes_1
ristrutturazione e cessione dell'azienda (all. 6 e 7).
Analogamente, va ribadito che anche l'attività svolta dalla
BE s.r.l. per la gestione e per la consulenza commerciale in
favore della era indispensabile per Controparte_3
il funzionamento della stessa, ed era compensata con importi del
tutto adeguati (all. 8). Vista l'infondatezza dei rilievi della GdF e
dell'Agenzia delle Entrate, anche le pretese dell' sono CP_2
infondate, con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito,
che andrà annullato.” A sostegno delle proprie ragioni ha dimesso, oltre a copia della sentenza del Giudice tributario di
31 secondo grado e delle fatture disconosciute, alcune pezze giustificative dell'attività di consulenza acquisita (relativa in particolare al tentativo di riavvio dell'attività di panificio ancora nel 2015).
3.16. L' dal canto suo, oltre a spiegare estesamente il sopra CP_2
citato meccanismo dell'accertamento fiscale unificato, ha riportato nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado la seguente sintesi delle contestazioni operate dalla GdF: “Nei
confronti della sas sopracitata, la Guardia di Finanza accertava
un maggior reddito, pari ad € 61.000, il quale andava a
riverberarsi sul calcolo dei contributi eccedenti il minimale (c.d.
contributi a percentuale) del ricorrente.
4. La Guardia di Finanza,
in sintesi, contestava alla sas - di aver svolto attività di
compravendita di immobili, attività da non considerarsi residuale
rispetto a quella di panificio, cosicché le riduzioni fiscali applicate
non erano corrette dovendosi applicare una diversa percentuale
di riduzione;
- di aver indebitamente dedotto costi di consulenza
o perché indicati in via estremamente generica o per mancanza di
prova circa le effettive prestazioni rese, ovvero in quanto relative
a prestazioni di consulenza rese da una società (la BE SR)
che svolge unicamente attività di panificazione (e quindi non di
consulenza), ovvero rese da società sempre riferibili al sig.
5. L'Agenzia delle Entrate, sulla base del p.v.c. CP_3
succitato, emetteva a carico della società avviso di accertamento
TBA02T100586/2020 (doc.4) ed a carico del ricorrente avviso di
32 accertamento TBA01T100587/2020, notificati entrambe il
30.6.2021 (doc.5), in cui erano calcolati anche i maggiori
contributi previdenziali a percentuale per lo stesso anno, da
versare presso la gestione artigiani , collegati al maggior CP_2
reddito accertato. La scrivente difesa si richiama integralmente a
quanto dedotto ed accertato in tali avvisi di accertamento, da
intendersi qui integralmente riportati e richiamati.
6. Tale debito
contributivo pari ad € 10.559 veniva comunicato in via telematica
all' (doc.6), il quale emetteva AVA 321 2023 00001177 62, CP_2
notificato in data 18.5.2023. (doc.7)”. L' ha richiamato (e CP_2
allegato) anche le difese di merito svolte dall'Agenzia delle entrate nel giudizio tributario promosso dal contribuente.
3.17. È acquisito e pacifico che il giudizio tributario inerente agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di
Bolzano, relativi alle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 ed emessi a carico di di persona, Controparte_1 [...]
e BE S.r.l. in esito ai processi verbali Controparte_7
di constatazione della GdF di Bolzano del 6 aprile 2017, sono stati definiti dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di
Bolzano con sentenza pronunciata il 28.11.2022, n. 94/2022
(allegata in copia dal contribuente appellato), passata in giudicato. È pacifico, altresì, che il giudizio tributario promosso da avverso l'avviso di accertamento Controparte_1
dell'Agenzia delle entrate, relativo all'annualità 2015 ed emesso anch'esso in seguito ai verbali di constatazione della GdF
33 dell'aprile 2017 e riferentesi, pertanto, ad analoghi fatti e medesime contestazioni, si è estinto in primo grado per avere il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, art. 1
comma 186 e ss.
3.18. Risulta dagli avvisi di accertamento che ai fini dell'obbligazione previdenziale oggetto dell'impugnato avviso di addebito risulta rilevante (ai fini del superamento del minimale contributivo, pacificamente versato) unicamente quanto accertato in sede fiscale sul reddito da partecipazione del sig.
nella sua veste di socio (al 99,995%) della CP_3 [...]
Il reddito dell'impresa, infatti, è quasi per Controparte_7
intero riferibile al socio, stante le quote possedute. Emerge
dall'avviso di accertamento fiscale, però, anche che l'asserita violazione del “principio del pro rata” (giudicata peraltro insussistente dal Giudice tributario) aveva attinenza unicamente al tema delle imposte indirette (Iva indebitamente detratta) per € 13.634,00, e nessuna incidenza sul maggior reddito accertato per € 61.000,00 in capo alla S.a.s. Solo il maggior reddito è, però, rilevante per la determinazione dell'obbligazione contributiva previdenziale (cfr. quadro RR
contributi previdenziali del prospetto di liquidazione contenuto nell'avviso di accertamento relativo a . Controparte_1
E questo maggior reddito accertato era conseguenza esclusiva del disconoscimento della deducibilità delle fatture pagate dalla
34 per attività di consulenza (€ Controparte_7
12.000,00 alla BE RL, € 4.000,00 a
[...]
di persona, per il resto alla CP_1 Controparte_4
per attività di consulenza straordinaria negli anni 2014 e 2015,
come da riepilogo delle fatture a pagina 5 dell'avviso
. Ciò risulta con chiarezza dal reddito da CodiceFiscale_8
partecipazione rettificato nell'avviso di accertamento relativo a di persona ( in Controparte_1 CodiceFiscale_7
cui l'Agenzia riporta un “maggior reddito da partecipazione nella
società di € 60.997,00, pari al Controparte_7
99,995% di € 61.000,00 ….”).
3.19. Era questo il tema centrale della vertenza previdenziale e nessuna necessità vi era, quindi, di pronunciarsi, come invece l' lamenta, “quanto alle minusvalenze disconosciute per la CP_2
cessione di mobili e di un immobile …”.
3.20. Il Tribunale ha preso atto di quanto argomentato dall' CP_2
con richiamo del precedente di legittimità Cass. n. 23930/2019
circa l'autonomia dell'accertamento fiscale da quello previdenziale e il valore probatorio conservato dall'accertamento fiscale anche a fronte della definizione agevolata ex art. 39,
comma 12, del d.l. n. 98, che ha per unico effetto quello della chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. Secondo quella pronuncia,
infatti, “la definizione concordata non incide in alcun modo sul
35 contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa
definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto
dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. Igs. n. 462 del 1997, la cui
efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_2
percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata. Ciò
nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può
essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida
sul riparto dell'onere probatorio. Questa Corte di cassazione (v.,
fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già
avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche
in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo
di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento
interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria
obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici
competenti intervengono con un procedimento amministrativo di
secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.” Il
Giudice di legittimità nel precedente citato conclude, quindi, in tema di persistente valore probatorio degli atti dell'accertamento fiscale: “10. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre
affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti
tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017), che in tema di
accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che
all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, primo comma, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto
riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle
36 persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone
che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false
indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla
base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso
della contribuzione previdenziale), investito della controversia
sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi
presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in
motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in
cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi
che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga
tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova
contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli
articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ.(v., fra le
altre, Cass. n. 9784 del 2010).”
3.21. Il Tribunale non ha messo in dubbio l'insegnamento della giurisprudenza citata, ma ha imputato all'ente previdenziale: -
un difetto di chiarezza nella descrizione della “vicenda fiscale
sottostante”, limitandosi l'ente a richiamare il processo verbale di constatazione della GdF e gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle entrate;
- un difetto di efficacia probatoria presuntiva attribuibile agli atti dell'accertamento fiscale a fronte delle “motivate conclusioni” della sentenza passata in giudicato
37 del Giudice tributario di secondo grado, che il Tribunale
“condivide appieno”. Alle pagine 10 e ss. della motivazione sono riportate le motivazioni e conclusioni salienti del Giudice
tributario circa la detraibilità e non detraibilità delle singole fatture dei fornitori dei servizi di gestione e di consulenza commerciale (relative alle annualità precedenti). La
condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal Giudice tributario
è affermata, quindi, anche per l'annualità 2015, in quanto le contestazioni sono originate dal medesimo accertamento della
GdF e perché “la prova della inesistenza, non riferibilità e non
congruità dell'attività di cui alle fatture emesse da BE
persona fisica, persona fisica e Parte_3
non è stata offerta e secondo la motivazione Controparte_4
di cui alla citata sentenza della Commissione Tributaria, fatta
propria dallo scrivente, gli elementi offerti da Agenzia delle
Entrate e GdF (ai quali soli si è richiamata ) non offrono CP_2
indizi gravi precisi e concordanti. In assenza degli elementi della
gravità, precisione e concordanza, in applicazione dei principi
sanciti dalla Suprema Corte 23930/19 invocata da , lo CP_2
scrivente non ha ritenuto di dover dare ingresso alla prova
contraria offerta dal ricorrente. Sempre in applicazione del
suddetto principio lo scrivente avrebbe dovuto peraltro dar corso
alla prova contraria offerta dal ricorrente in relazione alla
detraibilità delle fatture emesse dalla ED HE SR
oggi BE SR, dei costi di cui alle schede carburante ed alla
38 sussistenza della minusvalenza. A tale prova non è peraltro stato
dato ingresso, nonostante sul punto la Commissione Tributaria di
II grado citata abbia ritenuto la sussistenza degli elementi della
gravità, precisione e concordanza: innanzitutto nessun capitolo di
prova è stato formulato con riferimento alla deducibilità dei costi
schede carburante e minusvalenze;
inoltre l'unico capitolo di
prova rilevante sarebbe stato il capitolo c) di cui al ricorso “vero
che nel periodo oggetto di causa la BE SR ha svolto per la
attività di gestione e consulenza Controparte_5
commerciale, compensata con la fattura allegata sub 8)?”, che
non è stato ammesso, attesa la palese genericità dello stesso.
Tanto premesso, non avendo in termini di allegazione e CP_2
prova apportato al giudizio un quid pluris rispetto a quanto
analizzato in sede giudiziale tributaria (Commissione Tributaria
di II grado citata pronunciatasi su annualità diverse, ma traenti
origine dal medesimo pvc oggetto della presente causa), e non
avendo parte ricorrente a propria volta offerto prova contraria
rispetto a quanto analizzato e ritenuto in sede giudiziale
tributaria (Commissione Tributaria di II grado citata), la domanda
di parte ricorrente avrebbe dovuto trovare accoglimento nei
seguenti termini: annullamento dell'ava e condanna del
ricorrente al pagamento dei soli contributi calcolati sul maggior
reddito derivante dal disconoscimento della detraibilità delle
fatture emesse dalla BE SR e dei costi di cui alle schede
carburante, oltre sanzioni civili, interessi e oneri accessori da
39 calcolarsi al momento del saldo. Peraltro nulla è dovuto dal
ricorrente atteso che il maggior reddito in questione è pari ad
euro l'importo di € 12.494,00.-, ovvero ad una somma “sotto
soglia” e quindi, i contributi a percentuale richiesti non sono
dovuti.”
3.22. In sintesi, il Tribunale ha affermato che a fronte della decisione “pienamente condivisa” e in parte sfavorevole per l'amministrazione finanziaria in sede di giustizia tributaria sulle argomentazioni svolte dalla GdF prima e dall'Agenzia delle entrate poi in tema di deducibilità dei costi effettivamente sostenuti (eccettuati i costi per i quali il Giudice tributario ha confermato l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria sulla non deducibilità per difetto di inerenza e/o per vizi formali in tema di schede di carburante), non possa più attribuirsi un valore presuntivo grave, preciso e univoco all'accertamento fiscale, sicché spettava all' apportare al giudizio una prova CP_2
più incisiva della propria pretesa contributiva, nella specie non offerta (in quanto l' si sarebbe limitata “ad indicare quali CP_2
testimoni ispettori dell' , funzionari dell'Agenzia delle Entrate CP_2
e militari della Guardia di Finanza a conferma del pvc e
dell'avviso di accertamento a monte dell'ava impugnato”,
circostanze storiche che né il contribuente né nessun altro metterebbe in dubbio).
3.23. Le censure dell' laddove imputano alla decisione CP_2
impugnata una motivazione “apparente” o l'uso distorto della
40 motivazione per “relationem” al precedente di altro ufficio di diverso ordine giudiziario, alla luce di quanto estesamente riportato non sono fondate. Il Tribunale ha invero motivato sia le ragioni che lo hanno indotto a condividere e ad applicare le conclusioni raggiunte dal Giudice tributario per le annualità
precedenti anche per l'annualità 2015 sia il difetto di prova della sussistenza della pretesa contributiva, stante il venire meno dell'efficacia persuasiva dell'accertamento fiscale per effetto della sentenza tributaria in parte demolitoria delle conclusioni raggiunte dalla GdF nei pvc dell'aprile 2017.
3.24. È fondato, invece, parzialmente il rilievo dell'appellante circa l'errata individuazione del soggetto che, a fronte della contestazione dell'inesatto adempimento del rapporto previdenziale, deve fornire la prova di potere beneficiare della deducibilità di determinati costi che ha una incidenza sul reddito fiscale e, di conseguenza, sull'imponibile previdenziale.
3.25. Non è sufficiente, a fronte di specifiche contestazioni dell'amministrazione finanziaria, che il contribuente dimostri di avere sostenuto un determinato costo. Deve dimostrare altresì
l'inerenza del costo all'attività d'impresa nel senso sopra precisato.
3.26. La si è avvalsa, nell'anno Controparte_7
2015, di tre soggetti esterni in tema di consulenza commerciale/strategica e per servizi amministrativi e contabili, i cui costi sono stati dichiarati deducibili: a) ditta individuale
41 (€ 4.000,00); b) BE S.r.l. (€ Controparte_1
12.000,00) e c) (€ 45.000,00). Controparte_4
3.27. Costi sub lettera a (ditta individuale
[...]
: CP_1
3.27.1. Già nelle annualità precedenti risultavano costi deducibili di vario ammontare (da € 12.000,00 annuo nel 2012,
€ 8.500,00 nel 2013 ed € 9.500,00 nel 2014) della S.a.s. nei confronti della ditta individuale a titolo Controparte_1
di “consulenza commerciale”. In ordine a queste annualità il
Giudice tributario ha premesso, con riferimento a tutti i costi di consulenza, che la S.a.s., non avendo dipendenti ma dovendo
“gestire e liquidare il patrimonio immobiliare”, attività che
“richiedeva necessariamente un discreto impegno gestionale
durato alcuni anni”, legittimamente (libera scelta imprenditoriale) avrebbe scelto di “avvalersi di una
collaborazione esterna anziché assumere del personale.” Con
specifico riferimento alle fatture emesse da
[...]
nella sentenza del Giudice tributario si legge poi: CP_1
“Quanto alle fatture emesse da è fuori Controparte_1
dubbio che lo stesso svolgesse il ruolo di amministratore della
Cont
Altrettanto fuori dubbio è che lo stesso non percepiva
nessun compenso quale amministratore. Il compenso è dunque
giustificato dall'attività svolta, tanto più se si considera che
l'ammontare delle fatture, che non superava mai l'importo di e
10.000,00 lordi annui, era decisamente modesto.”
42 3.27.2. Nel ricorso dinanzi al Giudice tributario per l'annualità 2015 il contribuente afferma di avere effettuato alla sua società (di cui era amministratore e socio al 99,95%!) servizi di consulenza “più propriamente commerciali” in relazione agli
“atti di cessione necessari per la liquidazione della società”.
Inoltre, si al fine di tentare il riavvio dell'attività di panificio il sig. si sarebbe speso “per individuare nuove CP_3
opportunità commerciali”, essendo anche legato da “un contratto
di agenzia” alla società. L'importo modesto, che sarebbe più
basso di quello che di regola verrebbe corrisposto a un amministratore di società, sarebbe “nel caso di specie, anziché
essere erogato sulla base di tale causale, si fonda su un
contratto di consulenza tra l'ente e il suo amministratore.”
3.27.3. L'emolumento corrisposto non trova giustificazione nel contratto di agenzia. Infatti, non è corrisposto a titolo di provvigione per gli affari acquisiti alla società.
3.27.4. Altrettanto pacifico è che la società non abbia deliberato di riconoscere all'amministratore un compenso per le attività compiute in tale veste.
3.27.5. E le attività genericamente descritte nel ricorso tributario attengono ai compiti di un qualsiasi amministratore e/o liquidatore di società (“compiere atti di cessione necessari
per la liquidazione della società …”), anche con riferimento ad eventuali strategie per una riattivazione della tradizionale attività di panetteria.
43 3.27.6. Avendo a disposizione all'interno della società della stessa identica risorsa (nella persona dell'amministratore), la mera spesa non è sufficiente a dimostrare l'inerenza in concreto all'attività dell'impresa dell'esternalizzazione dei compiti sostanzialmente di amministrazione della società.
3.27.7. “L'inattendibilità della condotta” del contribuente,
con riferimento a questo costo, emerge quindi dalle sue stesse dichiarazioni, secondo cui in realtà non di servizi di consulenza commerciale si era trattato, ma di un compenso di amministratore non deliberato dalla società.
3.27.8. Sul punto il capitolo di prova offerto dal contribuente, teso a dimostrare che nel periodo oggetto di causa il sig. avrebbe reso per la S.a.s. “attività di consulenza CP_3
commerciale, compensata con la fattura allegata sub 5)”, non è
ammissibile stante la sua patente genericità e inconcludenza.
Anche in caso di conferma da parte di un teste, non si verrebbe a conoscenza in dettaglio del contenuto dell'asserito contratto di consulenza orale intervenuto tra le parti e delle consulenze concretamente acquisite dalla società, anche al fine di potere distinguere le attività di amministratore da eventuali genuine consulenze esternalizzate.
3.27.9. Consegue che in punto qua questo collegio, mentre condivide la premessa “di principio” del Giudice tributario
(secondo cui spetta all'imprenditore la scelta di avvalersi di dipendenti o di collaboratori esterni per l'attività di gestione),
44 non ne condivide per le ragioni fin qui esposte la conclusione in ordine alla deducibilità del costo inerente alla fattura pagata alla ditta individuale Controparte_1
3.27.10. La deducibilità di questo costo (€ 4.000,00) va pertanto negata.
3.28. Costi sub lettera b (BE RL):
3.28.1. Il disconoscimento compiuto dall'Agenzia delle entrate della deducibilità di tali costi (per l'anno 2015 €
12.000,00), sostenuti dalla società con la causale “servizi
contabili e amministrativi” e poi (dall'anno 2014) con quella di
“servizi di consulenza commerciale” ad essa forniti dalla BE
RL (già , già esposti con vario Controparte_8
ammontare nelle annualità precedenti (nel 2012 € 14.800,00,
nel 2013 € 1.500,00 e nel 2014 € 9.000,00 giusto il pvc della
Parte
, è stato confermato dal Giudice tributario perché “l'attività
di consulenza non risulta minimamente documentata né risulta
giustificata una fatturazione infragruppo. Oltretutto l'argomento
per cui la RL avrebbe messo a disposizione il marchio e
un'autovettura non è oggetto di una “consulenza” che sarebbe
una prestazione di tipo intellettuale. L'aver messo a disposizione
il marchio e l'autovettura avrebbe dovuto essere oggetto di
contratti diversi da una consulenza, contratti che non sono stati
esibiti né in sede di controllo né in sede di ricorso. Il fatto che la
circostanza venga richiamata a giustificazione delle fatture
qualificate come consulenza dimostra come, di fatto, la
[...]
[...] non sia in grado di giustificare il costo in Controparte_9
questione.”
3.28.2. Il Tribunale, attribuendo al giudicato tributario sul punto una valenza probatoria anche nel giudizio previdenziale relativo alla diversa annualità 2015, non ha però ammesso il contribuente alla prova orale pure dedotta, stante “la palese
genericità della stessa.” Sul punto si incentra l'appello incidentale.
3.28.3. Il ricorrente in primo grado ha richiamato il ricorso dinanzi al Giudice tributario nel quale ha utilizzato i medesimi argomenti già disattesi dal Giudice tributario. La BE RL,
società della famiglia avrebbe reso “servizi di CP_3
consulenza commerciale e contabili/amministrativi”, consistenti nella messa a disposizione del marchio e di un'autovettura di servizio, atti compiuti dallo “ in persona che pone in CP_3
essere il servizio, solo che lo fa come s.r.l. e non all'interno della
come un amministratore (amministratore che dovrebbe CP_7
essere comunque compensato).”
3.28.4. Con il gravame incidentale il ricorrente appellato si duole del mancato rigetto della pretesa dell' già per difetto CP_2
di allegazione. Lamenta poi la mancata ammissione della prova orale dedotta, tesa a dimostrare l'effettività del costo sostenuto.
3.28.5. Le censure vanno disattese.
3.28.6. In primo luogo, nella comparsa di costituzione l'istituto previdenziale, pure con un difetto di precisione
46 censurato dal Tribunale, ha individuato sufficientemente il rapporto previdenziale in essere e, con una sintesi dell'accertamento fiscale svolto nei confronti del contribuente,
ha contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione previdenziale.
3.28.7. In secondo luogo, lo stesso contribuente,
richiamando il proprio ricorso in sede tributaria, ha sostanzialmente ammesso l'inesistenza di servizi di consulenza commerciale forniti dalla BE S.r.l. nell'anno 2015,
tentando di giustificare il costo con la messa a disposizione del marchio e di un'autovettura di servizio e/o con attività di amministratore esternalizzate (di nuovo a sé stesso, compenso di amministratore). Il che, come ha affermato il Giudice
tributario, dimostra che il contribuente, di fatto, “non sia in
grado di giustificare il costo in questione.”
3.28.8. In terzo luogo, non rinvenendosi né nel ricorso tributario né in quello del presente giudizio previdenziale alcuna concretizzazione e/o documentazione dell'asserita attività di consulenza commerciale, l'unico capitolo di prova orale dedotto
(“vero che nel periodo oggetto di causa la BE RL ha svolto
per la attività di gestione e Controparte_7
consulenza commerciale, compensata con la fattura allegata sub
8”), anche in ipotesi di conferma da parte dei testi, non sarebbe idoneo a sostenere il requisito dell'inerenza del costo e dell'attendibilità della condotta del contribuente nel senso sopra
47 precisato. Ciò in quanto anche in ipotesi di conferma non si verrebbe a sapere contenuto e natura delle asserite consulenze.
Il che preclude ogni apprezzamento dell'inerenza del costo all'attività d'impresa.
3.28.9. La non deducibilità di questo costo (€ 12.000,00) va pertanto confermata e l'appello incidentale disatteso.
3.29. Costi sub lettera c ( € 45.000,00): Controparte_4
3.29.1. Trattasi di costi pagati dalla alla società CP_7
esterna di consulenza commerciale, che fa capo al commercialista dott. che da anni seguiva e Testimone_1
assisteva il sig. sia nell'attività liquidatoria dei cespiti CP_3
immobiliari sia nei tentativi di riattivazione dell'attività di panetteria fuori regione e all'estero.
3.29.2. Risulta dal pvc della GdF che la Controparte_4
ha fatturato alla per
[...] Controparte_7
“consulenza straordinaria relativa a ristrutturazione aziendale”
nell'anno 2015 l'importo di € 50.000,00 per “consulenza
straordinaria per Vs. conto” (di cui € 30.000,00 per consulenze riferite all'anno 2014). Nell'avviso di accertamento fiscale risultano di queste non riconosciute come deducibili fatture per l'importo di € 45.000,00.
3.29.3. Non è stata contestata la eventuale violazione del criterio di competenza.
3.29.4. Non è in contestazione l'effettivo pagamento del costo da parte della società contribuente alla società
48 estranea al nucleo familiare Controparte_4 CP_3
3.29.5. Per l'annualità precedente (2014, € 50.000,00) il
Giudice tributario ha riconosciuto i costi sostenuti giustificati,
inerenti e congrui, perché “la società in questione è
amministrata da , commercialista, il quale ha Testimone_1
elaborato e seguito negli anni il processo di ristrutturazione,
tentativo di rilancio e risanamento della Controparte_7
Sul punto la parte ha fornito documentazione in ordine alle
[...]
diverse questioni seguite dal commercialista, dallo studio
dell'analisi della situazione aziendale, al progetto di
ristrutturazione fino all'avvio dell'attività in provincia di Rovigo.”
3.29.6. Nel ricorso del contribuente al Giudice tributario per l'anno 2015 questa attività di assistenza da parte della come sopra sintetizzata nella sentenza del Controparte_4
Giudice tributario, è minuziosamente descritta e riguarda l'intero periodo (dall'entrata in crisi della società nel 2008 fino alla liquidazione e cancellazione della società alla fine dell'anno
2015). Vi è parzialmente documentazione relativa all'anno 2015
allegata in primo grado (tra cui ad esempio documentazione di un viaggio comune dei sig. e in Irlanda, CP_3 Tes_1
insieme a una bozza di “business plan” per l'attivazione dell'attività di panetteria a Dublino).
3.29.7. Il giudizio di inerenza all'attività d'impresa,
espresso dal Giudice tributario, è stato condiviso dal Tribunale
ed esteso anche all'annualità 2015.
49 3.29.8. L' si duole del giudizio di inerenza espresso dal CP_2
Tribunale, lamentando la mancata ammissione delle proprie prove orali e il fatto che il primo Giudice avrebbe omesso di riscontrare “come le circostanze fattuali mutassero di anno in
anno” (per l'anno 2015 non vi sarebbe più nessuna fattura per l'apporto amministrativo della ditta individuale della sorella la fattura della ditta individuale del sig, Testimone_2
sarebbe di importo modesto, mentre vi sarebbero solo CP_3
fatture della . Mentre per le annualità Controparte_4
precedenti il Giudice tributario avrebbe potuto apprezzare la
“documentata attività di rilancio e risanamento della CP_7
(diverse questioni seguite dal commercialista, studio analisi
[...]
situazione aziendale, progetto di ristrutturazione, avvio attività in
provincia di Rovigo), nulla viene dedotto ed allegato
relativamente all'annualità 2025, cosicché il rilievo della Guardia
di Finanza circa l'incongruità e/o sproporzione delle somme
erogate per l'asserita consulenza e l'antieconomicità delle stesse,
considerando altresì la cessazione dell'attività sociale a dicembre
del 2015, paiono del tutto fondate.” Inoltre, il primo Giudice non avrebbe considerato la scelta del sig. di chiudere il CP_3
contenzioso tributario per l'annualità 2015 con l'adesione alla definizione agevolata.
3.29.9. Le censure sono nel complesso infondate.
3.29.10. La prova orale dedotta dall' era tesa CP_2
unicamente alla conferma dei pvc e alle conclusioni ivi
50 raggiunte dai militari della GdF nonché al fatto che l'avviso di addebito è stato emesso dall' per effetto della CP_2
comunicazione del maggior reddito accertato in sede fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Il che è tutto non contestato e documentato in atti.
3.29.11. Come ha correttamente ritenuto il Tribunale,
nessuno ha messo in dubbio le operazioni compiute dai militari,
il contenuto dei pvc in atti e le conclusioni/valutazioni ivi formulate.
3.29.12. Anche l'istanza di esibizione, relativa agli allegati dei pvc, in particolare “le fatture”, non era da disporre, perché
l' ben poteva/doveva produrre in giudizio i pvc comprensivi CP_2
degli allegati e perché, comunque, le fatture inerenti ai costi dichiarati deducibili sono state depositate in giudizio dal contribuente.
3.29.13. Emerge dalla descrizione delle vicissitudini della società, come accertata dai militari della GdF ed esposta alle pagine da 4 a 9 del ricorso in sede tributario, che la complessa operazione di ristrutturazione finanziaria dell'azienda tramite la vendita dei cespiti immobiliari era ancora in atto anche nell'anno 2015 (in cui sono stati venduti i due ultimi cespiti ristrutturati). Contemporaneamente il sig. tentava CP_3
ancora una riattivazione dell'attività storica della società,
stavolta all'estero (Dublino). Inoltre, la metà dei costi fatturati sono relativi a prestazioni consulenziali pregresse (in sede
51 fiscale ciò non è stato contestato e l' non né ha fatto CP_2
argomento in primo grado).
3.29.14. Se, quindi, il costo è stato effettivamente sostenuto per attività inerenti all'impresa in quel dato momento della vita sociale (attività di liquidazione del patrimonio immobiliare per la ristrutturazione finanziaria della società e contemporaneo tentativo di riattivazione dell'attività aziendale all'estero), il mero dato numerico del costo non è sufficiente a sostenere il difetto di inerenza e l'inattendibilità della condotta del contribuente.
3.29.15. Da ultimo, la scelta del contribuente di definire il giudizio tributario con la definizione agevolata prevista per legge non può essere apprezzata in termini confessori della fondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria (e di riflesso dell'ente previdenziale).
3.29.16. La deducibilità dell'importo di € 45.000,00 come riconosciuta dal Tribunale rimane, quindi, confermata e l'appello dell' al riguardo deve essere disatteso. CP_2
4. Ne consegue, alla luce dei calcoli non contestati già
compiuti in primo grado ed esposti nell'impugnata sentenza (da pagina 15 in poi) che il reddito rettificato della società
[...]
ammonta a € 16.200,00 (e non a € Controparte_7
12.200,00), che è quasi interamente da attribuire al
[...]
(che deteneva le quote per il 99,995%). Il reddito CP_1
da partecipazione diventa, quindi, € 16.199,19 (€ 16.200 X
99.995%), arrotondato a € 16.200,00, a cui si aggiunge il
52 maggior reddito accertato in capo all'impresa individuale di € 294,00. La base imponibile ai fini Controparte_1
contributivi risulta essere, quindi, € 16.494,00. La soglia del reddito, entro il quale era dovuto il minimale, nell'anno 2015
era individuata in € 15.548,00 annuo, per cui il reddito accertato in esito al presente giudizio d'appello è superiore, con la conseguenza che il minimale pagato dal contribuente (€
3.522,00) non è interamente satisfattivo della pretesa contributiva dell CP_2
4.1. Pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito disposto dal Tribunale va confermato, ma il ricorrente va contestualmente condannato al pagamento della contribuzione nella gestione commercianti presso l' dovuta, calcolata sul CP_2
reddito d'impresa rettificato nell'ammontare di € 16.494,00
nell'anno 2015, a detrarre a titolo di acconto l'importo di €
3.522,00 pacificamente versato, oltre interessi di mora e sanzioni (per evasione) dal dovuto al saldo effettivo.
4.2. In relazione agli interessi di mora e alle sanzioni civili non
è condivisibile la tesi del contribuente, reiterata in secondo grado, secondo cui le somme accessorie non sarebbero dovute
Cont per un asserito ritardo nella confezione e spedizione dell'
impeditivo del ricorso all'istituto della definizione agevolata.
4.3. L'avviso di addebito è stato emesso entro i termini prescrizionali e alla base dell'applicazione delle sanzioni accessorie vi è una condotta volontaria di inadempienza del
53 contribuente.
5. Le spese di lite:
5.1. L'accoglimento solo parziale dell'appello e il rigetto di quello incidentale impongono una rinnovata decisione sulle spese di lite.
Cont
5.2. La pretesa contributiva dell' ammontante giusto CP_2
a € 18.261,47, somme accessorie comprese, risulta riconosciuta per poche centinaia di € in linea capitale. Il contribuente soccombe solo parzialmente sul maggior reddito da partecipazione societaria per l'anno 2015 e, di riflesso, in relazione alla contribuzione previdenziale dovuta. È accolto solo parzialmente l'appello principale dell' è rigettato quello CP_2
incidentale del contribuente. È giustificata, quindi, ai sensi dell'art. 92 cpc la compensazione parziale delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di due terzi (2/3). La
condanna del contribuente a rifondere all' un terzo (1/3) CP_2
delle spese segue, invece, il principio di soccombenza (art. 91
cpc).
5.3. È ritenuta congrua, a) per il giudizio di primo grado, la liquidazione effettuata dal Tribunale, per cui vanno liquidati, in assenza di una autonoma fase istruttoria e tenuto conto dell'ammontare dell'avviso di addebito controverso (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), compensi medi, i seguenti compensi (per intero 3/3), in aderenza al D.M. n. 55/2014,
novellato con D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n.
54 147/2022: € 929,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 2.021,00 per la fase decisionale,
complessivamente, quindi, € 3.727,00 per compensi d'avvocato,
oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA
e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge. Per b) il secondo grado del giudizio sono coerenti, per le medesime ragioni, i compensi medi (cause di appello) per tutte le fasi,
escluso un compenso per trattazione/istruttoria, non essendosi svolta una fase autonoma di trattazione, e, pertanto (per intero
3/3), € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed
€ 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente, quindi, €
3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e CAP nella misura e sulle poste soggette per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta,
definitivamente pronunciando sulle domande promosse dall nei confronti di Parte_1
con ricorso in appello depositato il Controparte_1
25.11.2024 avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 102/2024 di data 31.05.2024,
in accoglimento parziale dell'appello principale e con rigetto di quello incidentale,
55 condanna
l'appellato al pagamento della Controparte_1
contribuzione previdenziale nella gestione commercianti presso l' dovuta per l'anno 2015, calcolata sul reddito d'impresa CP_2
rettificato nell'ammontare di € 16.494,00 per l'anno 2015, a detrarre a titolo di acconto l'importo di € 3.522,00 già versato,
oltre interessi di mora e sanzioni (per evasione) dal dovuto al saldo effettivo;
conferma
per il resto l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa e già disposto dall'impugnata sentenza;
dichiara
la parziale compensazione delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura di due terzi (2/3);
condanna
l'appellato a rifondere all'appellante Controparte_1
un terzo (1/3) Parte_5
delle spese di lite, che liquida per intero (3/3): a) per il primo grado del giudizio in € 3.727,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge, e b) per il secondo grado del giudizio in € 3.966,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% di rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre € 64,50 per contributo unificato, oltre IVA e
CAP nella misura e sulle poste soggette per legge;
56 dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale ai sensi Controparte_1
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 10.12.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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00001177 62 e delle somme a titolo di contributi ivi contenuti,