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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2024
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.633/24
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesca Clericò ed Emiliano Strinati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Terni, Via Leonardo Da Vinci n.2, come da procura in calce al reclamo Reclamante
e
e Reclamate contumaci CP_1 CP_2
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.29/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Voglia accogliere il reclamo spiegato dalla nei confronti Parte_1 Parte_1
del Decreto emesso il 14.10.2024 di inammissibilità del ricorso ex art. 44 C.C.I.I. RPU 36-3/2024 di cui si chiede la revoca e conseguentemente, ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., in opposizione alla apertura di liquidazione giudiziale a carico della ricorrente, disposta con sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Terni, si invoca la revoca della stessa così come del provvedimento di revoca misure protettive, rimettendo la parte reclamante in bonis in termini per la proposizione e coltivazione dell'istanza alla procedura di concordato con riserva.
Per la Procura generale: “Chiede rigettarsi il reclamo e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e la conferma dei collegati decreti.” All'udienza del 7/4/25, udita la discussione della difesa della società reclamante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la si opponeva alla sentenza n.29/24 con cui il Parte_1
Tribunale di Terni aveva aperto a suo carico la procedura di liquidazione giudiziale nonostante che essa avesse presentato un ricorso per l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo in bianco, dichiarando inammissibile tale ricorso senza quindi concederle nemmeno il termine previsto dalla legge per il deposito della relativa proposta. La reclamante spiegava che la pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale era stata motivata con la tardività del suo ricorso per il concordato in quanto ritenuto proposto oltre il termine di cui all'art.40, comma 10, CCII, che prevede che esso possa essere presentato non oltre la prima udienza fissata dal Tribunale fallimentare per in sede di apertura della liquidazione giudiziale: in realtà – osservava la – le prime due udienze non Parte_1
si erano tenute in ragione delle trattative in corso fra le parti sicché la vera prima udienza di trattazione era stata la terza ed essa reclamante aveva presentato l'istanza di ammissione al concordato tre giorni prima di tale udienza, motivo per cui, ritenendo tale istanza tempestiva, concludeva come sopra.
Le società e la benché ritualmente citate, restavano in questa sede contumaci. CP_1 CP_2
Veniva inviato agli atti il parere della Procura generale presso questa Corte nel quale si deduceva l'infondatezza del reclamo sul rilievo per cui la citata disposizione di cui all'art.40, comma 10, CCII prevedeva in caso di instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, quale sbarramento temporale per il debitore per poter richiedere l'ammissione al concordato preventivo, in ogni caso la prima udienza fissata dal Tribunale fallimentare, a nulla rilevando eventuali rinvii della stessa per trattative o altro: ciò in quanto la predetta norma di sbarramento è preposta a tutelare i complessi interessi in gioco nelle procedure concorsuali, interessi che potrebbero restare compromessi ove fosse consentito di procrastinare ad libitum le “prime udienze” e, quindi, la procedura di liquidazione giudiziale ed i suoi esiti. La Procura generale concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che il reclamo sia fondato.
Risultano condivisibili le argomentazioni della Procura generale laddove ha osservato che la norma di sbarramento di cui all'art.40, comma 10, CCII è finalizzata ad evitare che il debitore possa procrastinare la procedura di liquidazione giudiziale ricorrendo all'espediente di avviare trattative mandando deserte le udienze innanzi al Tribunale fallimentare o presentando in qualunque momento un ricorso per la definizione della crisi in base ad altri istituti, quale nella specie il concordato preventivo, con il risultato di impedire in tal modo che il Tribunale si pronunci sulla domanda di liquidazione giudiziale. Tuttavia occorre tenere conto che la indicata ratio della disposizione in esame
è volta, in sostanza, alla tutela del ceto creditorio, le cui iniziative potrebbero venire ostacolate da condotte dilatorie del debitore, ma tale esigenza appare recessiva nei casi, come quello di specie, in cui siano proprio gli stessi creditori istanti – e fin quando lo siano – a voler portare avanti eventuali trattative con il debitore, ritenute evidentemente serie alla luce delle proposte di quest'ultimo e ritenendo di poter anche in tal modo soddisfare adeguatamente, o in modo anche migliore, i propri diritti, anche a costo di ritardare l'iter della procedura di liquidazione giudiziale: ciò che conta è che resta comunque nella disponibilità dei creditori istanti – nel momento in cui, ad un certo punto, ritengano che il debitore stia di fatto ponendo in essere condotte dilatorie o comunque ritengano non più utile procedere con le trattative, oppure a seguito dell'iniziativa di ulteriori creditori – porre subito fine a tale fase di “attesa” comparendo in udienza per insistere nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed ottenendo così che tale procedura prosegua e si concluda.
Nella specie è del resto pacifico che sia alla prima che alla seconda udienza – fissate dal Tribunale fallimentare di Terni, rispettivamente, in data 8/7/24 e 9/9/24 – nessuno era comparso, e dunque neanche i creditori istanti, che evidentemente avevano ritenuto conveniente per un certo tempo coltivare le trattative in corso: ma nel momento in cui avevano ritenuto, evidentemente, che queste non conducessero più ad un risultato per loro utile erano comparsi in udienza determinando così immediatamente la prosecuzione della procedura.
In tale contesto si ritiene che l'interpretazione rigorosa della suddetta norma di sbarramento offerta dal Tribunale si risolverebbe in una compressione dei diritti del debitore di accedere eventualmente ad altre procedure (come il concordato preventivo nella specie) non giustificata da un'effettiva esigenza di tutela dei creditori che, come si è visto, in qualunque momento ritengano di non avere più interesse ad eventuali trattative, possono determinare l'apertura della liquidazione.
Si osserva anche che nella specie si verte in un'ipotesi diversa rispetto a quelle contemplate nelle sentenze citate dalla Procura generale, nelle quali il debitore aveva tentato di proporre più domande di regolazione della crisi con istituti alternativi rispetto alla liquidazione giudiziale e nelle quali non risulta vi fosse stato alcun accordo con i creditori circa una temporanea fase di verifica di altre possibilità, diverse rispetto alla liquidazione giudiziale, accordo invece nella specie sussistente e in virtù del quale gli stessi soggetti tutelati dalla norma di sbarramento in esame avevano deciso di non presenziare alle prime due udienze.
Resteranno a carico della unica parte costituita, le spese processuali sostenute in Parte_1
questa sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza del Tribunale di Terni n.29/2024 revoca il decreto di inammissibilità del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato dalla Parte_1
- revoca altresì la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società;
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l'ulteriore corso;
- letto l'art.53, comma 4, CCII dispone poi che la sino al passaggio in giudicato Parte_1 della presente sentenza, ogni 60 giorni depositi al Tribunale di Terni una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
- avverte la società debitrice che per il medesimo periodo agli atti di straordinaria amministrazione si applica la disciplina dell'art. 53,commi 2 e 3 CCII;
- manda alla cancelleria per la notifica alle parti, la pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII e per la trasmissione della presente pronunzia al Tribunale di Terni.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.633/24
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Francesca Clericò ed Emiliano Strinati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Terni, Via Leonardo Da Vinci n.2, come da procura in calce al reclamo Reclamante
e
e Reclamate contumaci CP_1 CP_2
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.29/24
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “Voglia accogliere il reclamo spiegato dalla nei confronti Parte_1 Parte_1
del Decreto emesso il 14.10.2024 di inammissibilità del ricorso ex art. 44 C.C.I.I. RPU 36-3/2024 di cui si chiede la revoca e conseguentemente, ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., in opposizione alla apertura di liquidazione giudiziale a carico della ricorrente, disposta con sentenza n. 29/2024 del Tribunale di Terni, si invoca la revoca della stessa così come del provvedimento di revoca misure protettive, rimettendo la parte reclamante in bonis in termini per la proposizione e coltivazione dell'istanza alla procedura di concordato con riserva.
Per la Procura generale: “Chiede rigettarsi il reclamo e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e la conferma dei collegati decreti.” All'udienza del 7/4/25, udita la discussione della difesa della società reclamante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la si opponeva alla sentenza n.29/24 con cui il Parte_1
Tribunale di Terni aveva aperto a suo carico la procedura di liquidazione giudiziale nonostante che essa avesse presentato un ricorso per l'ammissione ad una procedura di concordato preventivo in bianco, dichiarando inammissibile tale ricorso senza quindi concederle nemmeno il termine previsto dalla legge per il deposito della relativa proposta. La reclamante spiegava che la pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale era stata motivata con la tardività del suo ricorso per il concordato in quanto ritenuto proposto oltre il termine di cui all'art.40, comma 10, CCII, che prevede che esso possa essere presentato non oltre la prima udienza fissata dal Tribunale fallimentare per in sede di apertura della liquidazione giudiziale: in realtà – osservava la – le prime due udienze non Parte_1
si erano tenute in ragione delle trattative in corso fra le parti sicché la vera prima udienza di trattazione era stata la terza ed essa reclamante aveva presentato l'istanza di ammissione al concordato tre giorni prima di tale udienza, motivo per cui, ritenendo tale istanza tempestiva, concludeva come sopra.
Le società e la benché ritualmente citate, restavano in questa sede contumaci. CP_1 CP_2
Veniva inviato agli atti il parere della Procura generale presso questa Corte nel quale si deduceva l'infondatezza del reclamo sul rilievo per cui la citata disposizione di cui all'art.40, comma 10, CCII prevedeva in caso di instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, quale sbarramento temporale per il debitore per poter richiedere l'ammissione al concordato preventivo, in ogni caso la prima udienza fissata dal Tribunale fallimentare, a nulla rilevando eventuali rinvii della stessa per trattative o altro: ciò in quanto la predetta norma di sbarramento è preposta a tutelare i complessi interessi in gioco nelle procedure concorsuali, interessi che potrebbero restare compromessi ove fosse consentito di procrastinare ad libitum le “prime udienze” e, quindi, la procedura di liquidazione giudiziale ed i suoi esiti. La Procura generale concludeva quindi come sopra.
La Corte ritiene che il reclamo sia fondato.
Risultano condivisibili le argomentazioni della Procura generale laddove ha osservato che la norma di sbarramento di cui all'art.40, comma 10, CCII è finalizzata ad evitare che il debitore possa procrastinare la procedura di liquidazione giudiziale ricorrendo all'espediente di avviare trattative mandando deserte le udienze innanzi al Tribunale fallimentare o presentando in qualunque momento un ricorso per la definizione della crisi in base ad altri istituti, quale nella specie il concordato preventivo, con il risultato di impedire in tal modo che il Tribunale si pronunci sulla domanda di liquidazione giudiziale. Tuttavia occorre tenere conto che la indicata ratio della disposizione in esame
è volta, in sostanza, alla tutela del ceto creditorio, le cui iniziative potrebbero venire ostacolate da condotte dilatorie del debitore, ma tale esigenza appare recessiva nei casi, come quello di specie, in cui siano proprio gli stessi creditori istanti – e fin quando lo siano – a voler portare avanti eventuali trattative con il debitore, ritenute evidentemente serie alla luce delle proposte di quest'ultimo e ritenendo di poter anche in tal modo soddisfare adeguatamente, o in modo anche migliore, i propri diritti, anche a costo di ritardare l'iter della procedura di liquidazione giudiziale: ciò che conta è che resta comunque nella disponibilità dei creditori istanti – nel momento in cui, ad un certo punto, ritengano che il debitore stia di fatto ponendo in essere condotte dilatorie o comunque ritengano non più utile procedere con le trattative, oppure a seguito dell'iniziativa di ulteriori creditori – porre subito fine a tale fase di “attesa” comparendo in udienza per insistere nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed ottenendo così che tale procedura prosegua e si concluda.
Nella specie è del resto pacifico che sia alla prima che alla seconda udienza – fissate dal Tribunale fallimentare di Terni, rispettivamente, in data 8/7/24 e 9/9/24 – nessuno era comparso, e dunque neanche i creditori istanti, che evidentemente avevano ritenuto conveniente per un certo tempo coltivare le trattative in corso: ma nel momento in cui avevano ritenuto, evidentemente, che queste non conducessero più ad un risultato per loro utile erano comparsi in udienza determinando così immediatamente la prosecuzione della procedura.
In tale contesto si ritiene che l'interpretazione rigorosa della suddetta norma di sbarramento offerta dal Tribunale si risolverebbe in una compressione dei diritti del debitore di accedere eventualmente ad altre procedure (come il concordato preventivo nella specie) non giustificata da un'effettiva esigenza di tutela dei creditori che, come si è visto, in qualunque momento ritengano di non avere più interesse ad eventuali trattative, possono determinare l'apertura della liquidazione.
Si osserva anche che nella specie si verte in un'ipotesi diversa rispetto a quelle contemplate nelle sentenze citate dalla Procura generale, nelle quali il debitore aveva tentato di proporre più domande di regolazione della crisi con istituti alternativi rispetto alla liquidazione giudiziale e nelle quali non risulta vi fosse stato alcun accordo con i creditori circa una temporanea fase di verifica di altre possibilità, diverse rispetto alla liquidazione giudiziale, accordo invece nella specie sussistente e in virtù del quale gli stessi soggetti tutelati dalla norma di sbarramento in esame avevano deciso di non presenziare alle prime due udienze.
Resteranno a carico della unica parte costituita, le spese processuali sostenute in Parte_1
questa sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza del Tribunale di Terni n.29/2024 revoca il decreto di inammissibilità del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato dalla Parte_1
- revoca altresì la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società;
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per l'ulteriore corso;
- letto l'art.53, comma 4, CCII dispone poi che la sino al passaggio in giudicato Parte_1 della presente sentenza, ogni 60 giorni depositi al Tribunale di Terni una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del Curatore;
- avverte la società debitrice che per il medesimo periodo agli atti di straordinaria amministrazione si applica la disciplina dell'art. 53,commi 2 e 3 CCII;
- manda alla cancelleria per la notifica alle parti, la pubblicazione ed iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII e per la trasmissione della presente pronunzia al Tribunale di Terni.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 30/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)