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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
AR EL BO Presidente
SC CO Consigliere rel.;
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Marcello Boschetti
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ottone Salvati
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 7 febbraio 2024.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'opposta con conseguente revoca ed annullamento del d.i. n. 3064/2019 R.G. n.
53899/2018;
nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto della controparte alla corresponsione delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il D.i. opposto.
In via istruttoria: si insiste nell'espletamento della prova testimoniale ammessa in primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dalle e, comunque, Parte_1 rigettarlo in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. In via principale e nel merito: per i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la Parte_1 sentenza n. 55/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila (Rg. n. 985/2019) pubblicata in data 7.2.2024; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e varie, IVA e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto di appello in quanto inammissibile, per i motivi sopra indicati, essendo peraltro pag. 2/10 controparte già dichiarata decaduta nel primo grado di giudizio, ed in ogni caso generica e non circostanziata.
Questa difesa, ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta di prova testimoniale suindicata dovesse essere ammessa, insiste per essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. e precisamente: Ing. residente in (65015) Montesilvano (PE), Testimone_1
Via Verrotti n. 174; Ing. , residente in [...]
Giardini del Poeta n. 20”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 55/2024 pubblicata in data 7 febbraio 2024 il
Tribunale di L'Aquila rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2019, con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento in favore dell'Arch della somma di euro 192.908,78, a titolo CP_1 di compenso per le prestazioni eseguite relativamente alle attività di direzione dei lavori di realizzazione di un edificio direzionale all'interno di un complesso produttivo sito nel comune di Poggio Picenze (AQ).
1.1 Istruita la causa, il primo giudice accertava dapprima l'an e poi il quantum della pretesa creditoria, confermando, quindi, il decreto ingiuntivo opposto.
Precisava, in primo luogo, non potesse trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il quale invocava l'applicazione dell'art. 2956 c.c., che individua in tre anni il termine di prescrizione per il compenso dell'opera prestata da parte dei professionisti.
In particolare, con riferimento all'eccezione sollevata, riteneva che la stessa fosse incompatibile con le difese della in quanto volte a contestare nel Parte_1 merito la pretesa del utilizzando quali argomenti, da un lato, l'avvenuta CP_1 ammissione della società opponente alla procedura di concordato e, in ogni caso,
l'inesatto, negligente e incompleto adempimento da parte del professionista. Tali
pag. 3/10 contestazioni, dunque, risultavano incompatibili con l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2956 c.c. e determinavano, di conseguenza, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
In secondo luogo, il giudice di prime cure riteneva infondata la contestazione dell'opponente relativa all'effettivo e diligente svolgimento delle attività per le quali l'Arch. chiedeva il corrispettivo ed agiva in via monitoria. CP_1
Sul punto, le produzioni documentali della parte opposta e le risultanze dell'esame testimoniale venivano ritenute idonee a dimostrare lo svolgimento da parte del professionista delle prestazioni dedotte nel contratto;
la invece, Parte_1 non aveva contrastato le risultanze emerse in sede di istruttoria in quanto, pur essendo stata ammessa a prova contraria, veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, non avendo partecipato all'udienza fissata per l'espletamento.
Da ultimo, veniva ritenuta infondata la contestazione dell'opponente con la quale si invocava la violazione da parte del Moffa dell'art. 168 l.f., avendo quest'ultimo agito in sede monitoria successivamente all'ammissione della alla Parte_1 procedura di concordato preventivo. In particolare, l'azione monitoria promossa dal professionista non rientrava tra quelle di cui l'art. 168 l.f. vieta l'inizio o la prosecuzione a partire dalla data di pubblicazione della domanda di concordato presso il registro delle imprese, facendo la norma in esame riferimento alle sole azioni esecutive e cautelari, senza comprendere anche quelle monitorie, le quali, invece, hanno natura cognitiva.
In conclusione, il primo giudice accertava la sussistenza della pretesa creditoria del professionista, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 “Errore in giudicando – Difetto di motivazione – Travisamento delle risultanze processuali”.
pag. 4/10 2.1.1 Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente.
In particolare, ha rappresentato che l'Arch. avrebbe Parte_1 CP_1 avanzato le richieste economiche a titolo di compenso allorquando risultavano già decorsi i termini prescrizionali previsti dall'art. 2956 c.c.
La norma in esame, infatti, stabilisce che il diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata si prescrive in tre anni, termine che decorre dal compimento della prestazione. L'Arch. aveva concluso la propria attività in data 23/04/2014 e CP_1 richiesto il pagamento del compenso alla in data 20/04/2018, ben Parte_1 oltre il termine di tre anni individuato dall'art. 2956 c.c.
2.1.2 Con il secondo motivo di appello, la ha contestato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il rapporto di prestazione d'opera professionale tra la società e il professionista, nonché la sua esecuzione. Le produzioni documentali e l'escussione dei testi erano state, infatti, ritenute idonee a provare suddetto rapporto e, per tale ragione, la Parte_1 ha sottoposto all'attenzione di questa Corte talune circostanze che dimostrerebbero l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dedotto in primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che: l'incarico affidato all'Arch. non CP_1 prevedeva alcuna indicazione in merito al compenso;
l'incarico riporta la data di sottoscrizione dell'8/07/2013, successiva al certificato di pagamento n. 16 del
28/06/2013 sul quale è stato calcolato il compenso oggetto del decreto ingiuntivo;
il certificato di pagamento n. 16 attiene a lavori realizzati dal direttore dei lavori per il periodo 29/03/2013-28/06/2013; il compenso calcolato dall'Arch. Per_1
è stato parametrato sui SAL e certificati di pagamento in maniera arbitraria, dato CP_1 che la lettera di incarico nulla esplicitava in merito.
2.1.3 Da ultimo, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 168 l.f. ad opera del giudice di primo grado.
pag. 5/10 Sotto tale profilo, la ha eccepito che l'azione monitoria Parte_1 intrapresa dall'appellato non poteva essere iniziata in quanto successiva alla data in cui la società appellante era stata ammessa alla procedura del concordato preventivo.
Secondo la ricostruzione offerta dalla l'art. 168 l.f., nel porre il Parte_1 divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, farebbe riferimento anche alle azioni monitorie, essendo le stesse comunque idonee a violare il principio di par condicio creditorum che la norma in esame intende tutelare.
3. Si è costituito in grado di appello il l'Arch. contestando nel merito la CP_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 55/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Infondato risulta essere il primo motivo di appello, inerente al preliminare accertamento della prescrizione del credito vantato dall'appellato.
L'art. 2956 c.c. stabilisce che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive in tre anni, termine che decorre da quando la prestazione è stata compiuta. La norma in esame disciplina un'ipotesi di prescrizione presuntiva in quanto si presume, appunto, che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Trattandosi di una presunzione iuris tantum, la stessa può essere superata o con l'ammissione, da parte del debitore, di non aver estinto l'obbligazione o, per il creditore, deferendo il giuramento decisorio nei confronti del debitore.
Come correttamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamato dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione “è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso
pag. 6/10 l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa” (Cass. 17595/2019; Cass.
2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018).
Nel caso in esame, l'appellante, attraverso le proprie difese, contesta il corrispettivo richiesto dall'Arch. per aver, da un lato, avanzato tale pretesa successivamente CP_1 all'ammissione della alla procedura di concordato preventivo e, Parte_1 dall'altro lato, per aver comunque adempiuto in modo inesatto, negligente ed incompleto. Tali contestazioni, dunque, devono essere considerate quali implicite ammissioni, da parte dell'appellante, che l'obbligazione nei confronti del non è CP_1 stata estinta.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che l'incarico professionale è stato conferito per iscritto al professionista con lettera dell'08/07/2013 e che la stessa è stata oggetto di comunicazione al Sindaco di Poggia Picenze e alla Provincia di L'Aquila in data
09/07/2013.
Consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. non operi laddove l'incarico professionale venga conferito con atto scritto e che al giudice “spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento” (Cass. 15566/2023;
Cass. 8200/2006; Cass. 11145/2012; Cass. 13707/2019; Cass. 34639/2021; Cass.
789/2022).
Nel caso in esame, dunque, essendo pacifico che il conferimento dell'incarico all'Arch.
è avvenuto per atto scritto, deve concludersi per la non applicabilità dell'art. CP_1
2956 c.c. e del relativo termine di prescrizione di tre anni;
diversamente, deve trovare applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
4.2 Il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulle istanze dell'appellante con le quali si afferma che “l'incarico affidato all'Arch. , non prevedeva alcuna indicazione in merito al CP_1
pag. 7/10 compenso” e che “il compenso calcolato dall'Arch. è stato parametrato sui SAL CP_1
e Certificati di pagamento in maniera arbitraria, dato che la lettera di incarico nulla esplicitava in merito”.
Le suddette contestazioni sono inammissibili in quanto vengono introdotte per la prima volta nel giudizio di appello e ciò si pone in contrasto con il divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
In particolare, nel giudizio di primo grado il thema decidendum, come delimitato dalle parti, ha riguardato, tra l'altro, la contestazione delle somme ingiunte alla
[...] per l'effettivo e diligente svolgimento delle attività per le quali è stato Parte_1 richiesto il corrispettivo da parte dell'Arch. senza, tuttavia, rilevare la mancata CP_1 indicazione del compenso nella lettera d'incarico o le modalità con le quali lo stesso era stato calcolato da parte del ricorrente in monitorio.
In sintesi, se dinanzi al giudice di prime cure l'opponente ha contestato l'an ed il quomodo della prestazione professionale svolta dall'Arch. nel giudizio di CP_1 appello si contesta anche il quantum debeatur e ciò in violazione dell'art. 345 c.p.c.
In giurisprudenza, infatti, è stato affermato che “il divieto di "nova" sancito dall'art.
345 c.p.c., per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass., 22/03/2022 n. 9211; Cass., 01/02/2018, n. 2529).
Ciò posto, per quanto riguarda le ulteriori contestazioni fatte valere dall'appellante e aventi ad oggetto il certificato di pagamento n. 16 del 28.06.2013, occorre sin da subito chiarire che le stesse non possono trovare accoglimento.
In particolare, è opportuno richiamare quanto correttamene evidenziato dal giudice di prime cure, il quale ha rilevato che, a fronte delle produzioni documentali fornite dal nessun elemento è stato offerto, invece, dalla CP_1 Parte_1
pag. 8/10 Quest'ultima, infatti, non ha fornito la prova che le prestazioni oggetto del certificato n.
16 siano state svolte da un professionista diverso e, inoltre, “pur essendo stata ammessa
a prova contraria e pur avendo ottenuto l'ammissione di taluni capitoli di prova orale dalla stessa articolati, non è comparsa all'udienza di ammissione dei mezzi di prova”, e di conseguenza è stata dichiarata decaduta dalla prova stessa.
Se, dunque, il attore sostanziale nel giudizio di primo grado, ha provato i fatti CP_1 costitutivi della propria pretesa creditoria nel rispetto del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., lo stesso non può dirsi per la la quale Parte_1 non ha fornito la prova di un fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione di pagamento assunta in via contrattuale.
4.3 Il terzo ed ultimo motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto compatibile l'esperimento di un'azione monitoria con l'intervenuta ammissione del debitore alla procedura del concordato preventivo, non può trovare accoglimento.
In particolare, l'appellante afferma che l'art. 168 l.f., il quale stabilisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, andrebbe interpretato nel senso che al creditore sarebbe precluso anche l'esperimento di azioni monitorie. Il dunque, CP_1 non avrebbe potuto intraprendere l'azione monitoria, essendo la Parte_1 già sottoposta alla procedura di concordato preventivo al momento di presentazione del ricorso.
La ricostruzione offerta dall'appellante non può essere condivisa in quanto l'azione monitoria non può essere considerata un'azione esecutiva, ma rientra più correttamente tra quelle aventi natura cognitiva. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile conseguire un titolo che veda consolidato il credito del ricorrente ed è per questo che l'azione monitoria intrapresa dall'Arch. CP_1 non può considerarsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 168 l.f.
pag. 9/10 5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 7 febbraio 2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
SC CO
Presidente
AR EL BO
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
AL CO.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
AR EL BO Presidente
SC CO Consigliere rel.;
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 settembre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Marcello Boschetti
appellante
contro
(c.f. ); CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ottone Salvati
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 7 febbraio 2024.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'opposta con conseguente revoca ed annullamento del d.i. n. 3064/2019 R.G. n.
53899/2018;
nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto della controparte alla corresponsione delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare il D.i. opposto.
In via istruttoria: si insiste nell'espletamento della prova testimoniale ammessa in primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, in citazione e non modificate:
“In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello proposto dalle e, comunque, Parte_1 rigettarlo in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. In via principale e nel merito: per i motivi esposti in narrativa rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la Parte_1 sentenza n. 55/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di L'Aquila (Rg. n. 985/2019) pubblicata in data 7.2.2024; con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e varie, IVA e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prova testimoniale articolata nell'atto di appello in quanto inammissibile, per i motivi sopra indicati, essendo peraltro pag. 2/10 controparte già dichiarata decaduta nel primo grado di giudizio, ed in ogni caso generica e non circostanziata.
Questa difesa, ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la richiesta di prova testimoniale suindicata dovesse essere ammessa, insiste per essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c. e precisamente: Ing. residente in (65015) Montesilvano (PE), Testimone_1
Via Verrotti n. 174; Ing. , residente in [...]
Giardini del Poeta n. 20”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 55/2024 pubblicata in data 7 febbraio 2024 il
Tribunale di L'Aquila rigettava l'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2019, con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento in favore dell'Arch della somma di euro 192.908,78, a titolo CP_1 di compenso per le prestazioni eseguite relativamente alle attività di direzione dei lavori di realizzazione di un edificio direzionale all'interno di un complesso produttivo sito nel comune di Poggio Picenze (AQ).
1.1 Istruita la causa, il primo giudice accertava dapprima l'an e poi il quantum della pretesa creditoria, confermando, quindi, il decreto ingiuntivo opposto.
Precisava, in primo luogo, non potesse trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il quale invocava l'applicazione dell'art. 2956 c.c., che individua in tre anni il termine di prescrizione per il compenso dell'opera prestata da parte dei professionisti.
In particolare, con riferimento all'eccezione sollevata, riteneva che la stessa fosse incompatibile con le difese della in quanto volte a contestare nel Parte_1 merito la pretesa del utilizzando quali argomenti, da un lato, l'avvenuta CP_1 ammissione della società opponente alla procedura di concordato e, in ogni caso,
l'inesatto, negligente e incompleto adempimento da parte del professionista. Tali
pag. 3/10 contestazioni, dunque, risultavano incompatibili con l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 2956 c.c. e determinavano, di conseguenza, il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
In secondo luogo, il giudice di prime cure riteneva infondata la contestazione dell'opponente relativa all'effettivo e diligente svolgimento delle attività per le quali l'Arch. chiedeva il corrispettivo ed agiva in via monitoria. CP_1
Sul punto, le produzioni documentali della parte opposta e le risultanze dell'esame testimoniale venivano ritenute idonee a dimostrare lo svolgimento da parte del professionista delle prestazioni dedotte nel contratto;
la invece, Parte_1 non aveva contrastato le risultanze emerse in sede di istruttoria in quanto, pur essendo stata ammessa a prova contraria, veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale, non avendo partecipato all'udienza fissata per l'espletamento.
Da ultimo, veniva ritenuta infondata la contestazione dell'opponente con la quale si invocava la violazione da parte del Moffa dell'art. 168 l.f., avendo quest'ultimo agito in sede monitoria successivamente all'ammissione della alla Parte_1 procedura di concordato preventivo. In particolare, l'azione monitoria promossa dal professionista non rientrava tra quelle di cui l'art. 168 l.f. vieta l'inizio o la prosecuzione a partire dalla data di pubblicazione della domanda di concordato presso il registro delle imprese, facendo la norma in esame riferimento alle sole azioni esecutive e cautelari, senza comprendere anche quelle monitorie, le quali, invece, hanno natura cognitiva.
In conclusione, il primo giudice accertava la sussistenza della pretesa creditoria del professionista, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 “Errore in giudicando – Difetto di motivazione – Travisamento delle risultanze processuali”.
pag. 4/10 2.1.1 Con il primo motivo di doglianza, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente.
In particolare, ha rappresentato che l'Arch. avrebbe Parte_1 CP_1 avanzato le richieste economiche a titolo di compenso allorquando risultavano già decorsi i termini prescrizionali previsti dall'art. 2956 c.c.
La norma in esame, infatti, stabilisce che il diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata si prescrive in tre anni, termine che decorre dal compimento della prestazione. L'Arch. aveva concluso la propria attività in data 23/04/2014 e CP_1 richiesto il pagamento del compenso alla in data 20/04/2018, ben Parte_1 oltre il termine di tre anni individuato dall'art. 2956 c.c.
2.1.2 Con il secondo motivo di appello, la ha contestato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il rapporto di prestazione d'opera professionale tra la società e il professionista, nonché la sua esecuzione. Le produzioni documentali e l'escussione dei testi erano state, infatti, ritenute idonee a provare suddetto rapporto e, per tale ragione, la Parte_1 ha sottoposto all'attenzione di questa Corte talune circostanze che dimostrerebbero l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito dedotto in primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che: l'incarico affidato all'Arch. non CP_1 prevedeva alcuna indicazione in merito al compenso;
l'incarico riporta la data di sottoscrizione dell'8/07/2013, successiva al certificato di pagamento n. 16 del
28/06/2013 sul quale è stato calcolato il compenso oggetto del decreto ingiuntivo;
il certificato di pagamento n. 16 attiene a lavori realizzati dal direttore dei lavori per il periodo 29/03/2013-28/06/2013; il compenso calcolato dall'Arch. Per_1
è stato parametrato sui SAL e certificati di pagamento in maniera arbitraria, dato CP_1 che la lettera di incarico nulla esplicitava in merito.
2.1.3 Da ultimo, l'appellante deduce l'erronea applicazione dell'art. 168 l.f. ad opera del giudice di primo grado.
pag. 5/10 Sotto tale profilo, la ha eccepito che l'azione monitoria Parte_1 intrapresa dall'appellato non poteva essere iniziata in quanto successiva alla data in cui la società appellante era stata ammessa alla procedura del concordato preventivo.
Secondo la ricostruzione offerta dalla l'art. 168 l.f., nel porre il Parte_1 divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, farebbe riferimento anche alle azioni monitorie, essendo le stesse comunque idonee a violare il principio di par condicio creditorum che la norma in esame intende tutelare.
3. Si è costituito in grado di appello il l'Arch. contestando nel merito la CP_1 fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 55/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Infondato risulta essere il primo motivo di appello, inerente al preliminare accertamento della prescrizione del credito vantato dall'appellato.
L'art. 2956 c.c. stabilisce che il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive in tre anni, termine che decorre da quando la prestazione è stata compiuta. La norma in esame disciplina un'ipotesi di prescrizione presuntiva in quanto si presume, appunto, che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Trattandosi di una presunzione iuris tantum, la stessa può essere superata o con l'ammissione, da parte del debitore, di non aver estinto l'obbligazione o, per il creditore, deferendo il giuramento decisorio nei confronti del debitore.
Come correttamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e richiamato dal giudice di prime cure, l'eccezione di prescrizione “è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso
pag. 6/10 l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa” (Cass. 17595/2019; Cass.
2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018).
Nel caso in esame, l'appellante, attraverso le proprie difese, contesta il corrispettivo richiesto dall'Arch. per aver, da un lato, avanzato tale pretesa successivamente CP_1 all'ammissione della alla procedura di concordato preventivo e, Parte_1 dall'altro lato, per aver comunque adempiuto in modo inesatto, negligente ed incompleto. Tali contestazioni, dunque, devono essere considerate quali implicite ammissioni, da parte dell'appellante, che l'obbligazione nei confronti del non è CP_1 stata estinta.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che l'incarico professionale è stato conferito per iscritto al professionista con lettera dell'08/07/2013 e che la stessa è stata oggetto di comunicazione al Sindaco di Poggia Picenze e alla Provincia di L'Aquila in data
09/07/2013.
Consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. non operi laddove l'incarico professionale venga conferito con atto scritto e che al giudice “spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento” (Cass. 15566/2023;
Cass. 8200/2006; Cass. 11145/2012; Cass. 13707/2019; Cass. 34639/2021; Cass.
789/2022).
Nel caso in esame, dunque, essendo pacifico che il conferimento dell'incarico all'Arch.
è avvenuto per atto scritto, deve concludersi per la non applicabilità dell'art. CP_1
2956 c.c. e del relativo termine di prescrizione di tre anni;
diversamente, deve trovare applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
4.2 Il secondo motivo di appello, con il quale si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente soffermarsi sulle istanze dell'appellante con le quali si afferma che “l'incarico affidato all'Arch. , non prevedeva alcuna indicazione in merito al CP_1
pag. 7/10 compenso” e che “il compenso calcolato dall'Arch. è stato parametrato sui SAL CP_1
e Certificati di pagamento in maniera arbitraria, dato che la lettera di incarico nulla esplicitava in merito”.
Le suddette contestazioni sono inammissibili in quanto vengono introdotte per la prima volta nel giudizio di appello e ciò si pone in contrasto con il divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.
In particolare, nel giudizio di primo grado il thema decidendum, come delimitato dalle parti, ha riguardato, tra l'altro, la contestazione delle somme ingiunte alla
[...] per l'effettivo e diligente svolgimento delle attività per le quali è stato Parte_1 richiesto il corrispettivo da parte dell'Arch. senza, tuttavia, rilevare la mancata CP_1 indicazione del compenso nella lettera d'incarico o le modalità con le quali lo stesso era stato calcolato da parte del ricorrente in monitorio.
In sintesi, se dinanzi al giudice di prime cure l'opponente ha contestato l'an ed il quomodo della prestazione professionale svolta dall'Arch. nel giudizio di CP_1 appello si contesta anche il quantum debeatur e ciò in violazione dell'art. 345 c.p.c.
In giurisprudenza, infatti, è stato affermato che “il divieto di "nova" sancito dall'art.
345 c.p.c., per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello, quest'ultimo, estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass., 22/03/2022 n. 9211; Cass., 01/02/2018, n. 2529).
Ciò posto, per quanto riguarda le ulteriori contestazioni fatte valere dall'appellante e aventi ad oggetto il certificato di pagamento n. 16 del 28.06.2013, occorre sin da subito chiarire che le stesse non possono trovare accoglimento.
In particolare, è opportuno richiamare quanto correttamene evidenziato dal giudice di prime cure, il quale ha rilevato che, a fronte delle produzioni documentali fornite dal nessun elemento è stato offerto, invece, dalla CP_1 Parte_1
pag. 8/10 Quest'ultima, infatti, non ha fornito la prova che le prestazioni oggetto del certificato n.
16 siano state svolte da un professionista diverso e, inoltre, “pur essendo stata ammessa
a prova contraria e pur avendo ottenuto l'ammissione di taluni capitoli di prova orale dalla stessa articolati, non è comparsa all'udienza di ammissione dei mezzi di prova”, e di conseguenza è stata dichiarata decaduta dalla prova stessa.
Se, dunque, il attore sostanziale nel giudizio di primo grado, ha provato i fatti CP_1 costitutivi della propria pretesa creditoria nel rispetto del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., lo stesso non può dirsi per la la quale Parte_1 non ha fornito la prova di un fatto estintivo o modificativo dell'obbligazione di pagamento assunta in via contrattuale.
4.3 Il terzo ed ultimo motivo di appello, con il quale si contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto compatibile l'esperimento di un'azione monitoria con l'intervenuta ammissione del debitore alla procedura del concordato preventivo, non può trovare accoglimento.
In particolare, l'appellante afferma che l'art. 168 l.f., il quale stabilisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”, andrebbe interpretato nel senso che al creditore sarebbe precluso anche l'esperimento di azioni monitorie. Il dunque, CP_1 non avrebbe potuto intraprendere l'azione monitoria, essendo la Parte_1 già sottoposta alla procedura di concordato preventivo al momento di presentazione del ricorso.
La ricostruzione offerta dall'appellante non può essere condivisa in quanto l'azione monitoria non può essere considerata un'azione esecutiva, ma rientra più correttamente tra quelle aventi natura cognitiva. Il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile conseguire un titolo che veda consolidato il credito del ricorrente ed è per questo che l'azione monitoria intrapresa dall'Arch. CP_1 non può considerarsi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 168 l.f.
pag. 9/10 5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 55/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 7 febbraio 2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Consigliere est.
SC CO
Presidente
AR EL BO
Minuta redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Antonio
AL CO.
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