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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249013430277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 616/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente una cartella tributaria non onorata, relativa a tassa automobilistica annualità 2015, eccependo la prescrizione del credito complessivo.
AG Entrate NE Firenze non si è costituita.
AG Entrate DP Palermo, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche della cartella e la sussistenza di atto interruttivo della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero unico atto interruttivo della prescrizione risulta esser la cartella di pagamento notificata in data
20.5.2022 e prodromica all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
Tuttavia, trattandosi di tassa automobilistica annualità 2015, la prescrizione del relativo credito maturava già nell'anno 2019.
Non aver impugnato la cartella notificata nel 2022 non comporta rinunzia implicita alla prescrizione ben potendo, questa, essere eccepita – in ipotesi - in sede di attività esecutiva.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle opzioni ermeneutiche in tema di valutazione dei casi di rinuncia all'eccezione di prescrizione, posso essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249013430277000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 616/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente una cartella tributaria non onorata, relativa a tassa automobilistica annualità 2015, eccependo la prescrizione del credito complessivo.
AG Entrate NE Firenze non si è costituita.
AG Entrate DP Palermo, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche della cartella e la sussistenza di atto interruttivo della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero unico atto interruttivo della prescrizione risulta esser la cartella di pagamento notificata in data
20.5.2022 e prodromica all'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnazione.
Tuttavia, trattandosi di tassa automobilistica annualità 2015, la prescrizione del relativo credito maturava già nell'anno 2019.
Non aver impugnato la cartella notificata nel 2022 non comporta rinunzia implicita alla prescrizione ben potendo, questa, essere eccepita – in ipotesi - in sede di attività esecutiva.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda e delle opzioni ermeneutiche in tema di valutazione dei casi di rinuncia all'eccezione di prescrizione, posso essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.