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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 03/02/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1607/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15296/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249086733933000 REGISTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720000471068712000 REGISTRO 2005 Pag. 1 di 3 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 995/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9086733933 000, riferita come notificata il 13 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 21.033,89 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, della cartella di pagamento n. 097 2000 0471068712 000, in ipotesi notificata il 3 novembre 2005 a titolo di registro imposte spettacoli e giuoco in relazione all'anno 1999.
Eccepisce dunque la maturazione del termine di prescrizione decennale dalla data della notificazione dell'atto presupposto, così richiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per via dell'avvenuta notificazione di anteriori titoli esecutivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e deducendo la conseguente infondatezza dell'eccezione, attesa la notifica di due intimazioni di pagamento intermedie e alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da
Covid-19, così concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire. L'agente della riscossione ha infatti dedotto di avere interrotto la prescrizione eccepita dalla parte ricorrente a mezzo di due diverse intimazioni di pagamento, mai impugnate, producendo le relative notifiche, circostanze non contestate in alcuna maniera dalla ricorrente e che vanno dunque ritenute pacifiche.
Pertanto, quest'ultima è decaduta dalla possibilità di censurare la ipotetica irregolarità degli atti anteriormente compiuti, né si ravvisa alcuna violazione della sequenza procedimentale – che costituisce l'unica doglianza contenuta in ricorso – attesa la correttezza della notificazione
Pag. 2 di 3 dell'intimazione di pagamento da ultimo richiamata, il che, ad abundantiam, esclude anche la maturazione di alcuna prescrizione.
Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
IC RI DE RO NT
Pag. 3 di 3
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Relatore DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15296/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249086733933000 REGISTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720000471068712000 REGISTRO 2005 Pag. 1 di 3 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 995/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024
9086733933 000, riferita come notificata il 13 settembre 2024, con la quale l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 21.033,89 comprensiva di sanzioni, interessi e spese esecutive, in forza, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, della cartella di pagamento n. 097 2000 0471068712 000, in ipotesi notificata il 3 novembre 2005 a titolo di registro imposte spettacoli e giuoco in relazione all'anno 1999.
Eccepisce dunque la maturazione del termine di prescrizione decennale dalla data della notificazione dell'atto presupposto, così richiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso per via dell'avvenuta notificazione di anteriori titoli esecutivi, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e deducendo la conseguente infondatezza dell'eccezione, attesa la notifica di due intimazioni di pagamento intermedie e alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da
Covid-19, così concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Motivi della decisione Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono a seguire. L'agente della riscossione ha infatti dedotto di avere interrotto la prescrizione eccepita dalla parte ricorrente a mezzo di due diverse intimazioni di pagamento, mai impugnate, producendo le relative notifiche, circostanze non contestate in alcuna maniera dalla ricorrente e che vanno dunque ritenute pacifiche.
Pertanto, quest'ultima è decaduta dalla possibilità di censurare la ipotetica irregolarità degli atti anteriormente compiuti, né si ravvisa alcuna violazione della sequenza procedimentale – che costituisce l'unica doglianza contenuta in ricorso – attesa la correttezza della notificazione
Pag. 2 di 3 dell'intimazione di pagamento da ultimo richiamata, il che, ad abundantiam, esclude anche la maturazione di alcuna prescrizione.
Ne conseguono l'infondatezza del ricorso e la condanna, secondo il principio della soccombenza, della parte ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 27 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
IC RI DE RO NT
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