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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario del Tribunale di Potenza dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3247 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 Pt_2
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo
[...] Parte_3
Di Lucchio e Francesco Ciampa ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Melfi alla Via A. Moro n. 48, giusta mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORI OPPONENTI-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gravina alla Via Gorizia n. 34; CONVENUTA OPPOSTA -
E
, quale mandataria della società , in persona del CP_2 CP_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masiello e domiciliata presso il suo studio in Gravina alla Via Gorizia n. 34; TERZA INTERVENUTA-
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 15.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30.10.2019, notificato in data 06.11.2019 la società
[...]
, in persona del l.r.p.t. e i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, questi ultimi in qualità di fideiussori, convenivano in giudizio la Parte_3
, chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 839/2019 del 14.09.2019 (RGN 2279/2019), con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore della opposta della somma di euro 22.746,61, CP_1
1 oltre interessi e spese del monitorio. Assumevano che tale somma deriverebbe da presunti saldi debitori in favore della alla data dell'8.02.2019 relativi al CP_1
contratto di conto corrente n. 131/1442/8 assistito da linea di affidamento, intercorso tra le parti, oltre interessi scaduti e moratori, spese ed accessori.
Si opponevano al decreto ingiuntivo di cui sopra ritenendo di non essere debitori della somma intimata per essere lo stesso decreto ingiusto ed illegittimo. Impugnavano, contestavano e disconoscevano tutti i documenti prodotti da controparte a corredo del fascicolo monitorio. Ritenevano che la certificazione ex art. 50 D.lgs n. 385/93 prodotta in copia fosse priva di valida sottoscrizione.
Eccepivano la produzione, in copia e non in originale, del contratto oggetto di causa, contenenti condizioni e clausole vessatorie non validamente sottoscritte. Eccepivano, tra l'altro, la nullità e invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta, inesistenza del credito, applicazione di interessi a tassi esorbitanti, oneri ed accessori illegittimi e non dovuti. Contestavano la sussistenza di tassi usurari e anatocicistici, capitalizzazione trimestrale, l'unilateralità delle variazioni di condizioni contrattuali, e la nullità delle fideiussioni per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della oncludevano per la revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, per la dichiarazione di inesistenza del credito, per la rideterminazione del saldo contabile, per la nullità del decreto nei confronti dei fidejussori. Con vittoria di spese del giudizio.
In via istruttoria chiedevano disporsi CTU e ordinare alla ex art. 210 cpc CP_1
l'esibizione di tutta la documentazione in originale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2020, si costituiva ritualmente in giudizio la opposta, in persona del l.r.p.t., per contestare e CP_1
respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che il credito vantato è fondato sullo scoperto di conto corrente n.
131/1442/8 il cui contratto veniva sottoscritto in data 25.10.2000 nonchè in relazione all'affidamento in conto corrente concesso il 20.04.2000, sosteneva che parte opponente avesse beneficiato della somma erogata, di essersi resa inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate come emerso dal saldaconto certificato dalla posto a corredo dell'ingiunzione. CP_1
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile
2 Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte. Evidenziava che tutte le condizioni economiche applicate fossero state pattuite per iscritto ab origine
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato è di molto inferiore al tasso soglia di usura tempo per tempo vigente alla sottoscrizione del contratto. Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola superflua ed esplorativa.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente, in solido, al pagamento della somma che dovesse risultare in corso di causa, con condanna degli opponenti alle spese di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, sulle richieste delle parti all'udienza del 6.03.2020 il
Giudice designato si riservava e con ordinanza del 19.06.2020 alla luce di una valutazione sommaria delle ragioni di opposizione e dall'esame della documentazione prodotta riteneva sussistenti i presupposti per concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e per l'effetto concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
All'udienza del 24.03.2021 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e all'esito con provvedimento del 27.10.2021, il Giudice designato, ravvisata l'opportunità di procedere all'espletamento di CTU nominava il dr. Persona_1
a cui conferiva i quesiti di cui alle pagg.
1-6 del provvedimento di cui sopra
[...]
che qui devono ritenersi trascritti e riportati integralmente. In sintesi il CTU doveva procedere a ricostruire il rapporto oggetto di causa, rielaborare il rapporto di dare – avere tra le parti attenendosi ai criteri dettagliatamente indicati in ordine alla completezza documentale, alle spese e commissioni applicate, agli interessi, alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, all'usura originaria.
3 Successivamente con comparsa di costituzione ex art. 111 terzo c. cpc depositata in data 4.11.2022 si costituiva in giudizio la società in persona del CP_2
l.r.p.t. con l'avv. Antonio Masiello, quale mandataria della società Gestione del Co Risparmio SPA per conto del , quale cessionaria dei crediti acquistati pro soluto in blocco dalla cedente BPPB SCAP giusta avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 35 del 26.03.2022.
Il CTU depositava la relazione in data 10.08.2022 e all'esito il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e dopo diversi rinvii all'udienza del 15.11.2024 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il CTU a pag. 11 dell'elaborato, preliminarmente, ha evidenziato che avrebbe proceduto a computare il saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa tenendo conto delle condizioni economiche eventualmente oggetto di pattuizione scritta e dei criteri dettagliatamente indicati nei quesiti formulati dal Giudice. Precisava che sarebbe stata effettuata la verifica della conformità del relativo tasso effettivo globale alla legge n. 108/1996 e in caso negativo si sarebbe proceduto all'azzeramento o alla riduzione degli interessi addebitati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal
Giudice. Rilevava a pag. 12 dell'elaborato che non risultavano acquisiti tutti gli estratti conto ed i riassunti a scalare del conto corrente oggetto di causa n. 131/1442/8 ed in particolare dava atto che mancavano: estratti conto ed i riassunti scalare relativi al periodo antecedente al 30.09.2000; estratti conto ed i riassunti a scalare relativi al primo e al secondo trimestre 2003; i riassunti a scalare relativi al periodo dal secondo trimestre 2005 al quarto trimestre 2017, nonché l'estratto conto relativo al secondo trimestre 2009. In assenza di tale documentazione il CTU avrebbe proceduto a rideterminare il saldo finale a decorrere dal momento in cui fosse possibile ricostruire senza soluzione di continuità le movimentazioni bancarie.
Previa verifica di quanto sopra e in risposta ai quesiti l'ausiliario precisava che il conto corrente n. 131/1442/8 è stato aperto antecedentemente al 30.09.2000 e chiuso in data
8.02.2019 con il passaggio a sofferenza del saldo finale di euro 22.746,61, oggetto del decreto ingiuntivo opposto. In data 26.10.2010 risultava rilasciata fideiussione a firma di e a garanzia delle obbligazioni a carico della società Parte_2 Parte_3 dei fratelli nei confronti della BPPB sino alla concorrenza di euro Pt_1 Parte_1
60.000,00. Il fido veniva concesso con affidamento del 20.04.2004 per euro 5.000,00 usufruibili con la modalità di apertura di credito su conto corrente e quindi per elasticità di cassa, valido sino a revoca. Nel corso del rapporto si sono alternati saldi
4 negativi e positivi, salvo gli ultimi anni, durante i quali i saldi periodici sono stati costantemente a debito del correntista, utilizzando il fido concesso di euro 5.000,00 che spesso è stato sforato con conseguente utilizzo di somme extra-fido.
Conseguentemente alla mancanza di documentazione di cui sopra il CTU ha effettuato una elaborazione a decorrere dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti conto e nel caso di specie dal 30.06.2009 alla cui data il saldo iniziale è pari ad euro
5.014,46 a debito del correntista.
L'ausiliario, come da pagg. 39 – 42 della relazione e precisamente nelle conclusioni finali ha elaborato una doppia ipotesi di conteggio, una con saldo iniziale al 30.06.2009 di euro 5.014,46 a debito del correntista, come risultante nell'estratto conto emesso dalla e l'altro con saldo iniziale a tale data pari a zero. CP_1
Precisava a pag. 39 che: le spese sono state addebitate come risultanti dai riassunti scalare, in quanto regolarmente pattuite per iscritto;
gli interessi sono stati computati in base ai tassi pattuiti, come via via modificati con le comunicazioni trasmesse dalla
Banca ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs n. 385/1993, in quanto risulta la pattuizione scritta degli stessi;
è stata applicata la capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013 in quanto pattuita per iscritto per gli interessi sia attivi che passivi, mentre per il periodo successivo è stata eliminata qualunque forma di capitalizzazione periodica degli interessi, non risultando acquisita agli atti documentazione attestante specifica pattuizione scritta autorizzativa dell'addebito degli interessi debitori in conformità alla modalità prevista dall'art. 120 secondo c. del TUB;
sono state computate le commissioni di massimo scoperto sino al quarto trimestre dell'anno 2009 in quanto oggetto di pattuizione scritta, mentre a decorrere dal primo trimestre dell'anno 2010 sono state azzerate le commissioni per disponibilità fido e per utilizzo oltre il fido, per le quali dalla documentazione in atti non risulta esservi esplicita pattuizione scritta.
Rielaborava il CTU (pagg. 41 – 42) ipotesi di cui alle lettere a) e b) in caso di applicazione delle condizioni economiche come variate nel tempo dalla Banca, prevedendo lo “ius variandi” anche se sfavorevole al correntista;
e ipotesi di cui alle lettere c) e d) in caso di applicazione delle condizioni economiche come variate nel tempo dalla ma nel limite delle condizioni originariamente previste nei contratti CP_1
depositati agli atti, e quindi escludendo lo “ius variandi” a sfavore del correntista.
Dall'esame della documentazione versata in atti e da quanto verificato dal CTU è acclarato che la opposta ha omesso di produrre ed esibire tutti gli estratti conto CP_1
ed i riassunti a scalare del conto corrente oggetto di causa n. 131/1442/8 ovvero: estratti
5 conto ed i riassunti scalare relativi al periodo antecedente al 30.09.2000; estratti conto ed i riassunti a scalare relativi al primo e al secondo trimestre 2003; i riassunti a scalare relativi al periodo dal secondo trimestre 2005 al quarto trimestre 2017, nonché
l'estratto conto relativo al secondo trimestre 2009. Tale onere, ex art. 2697 c.c., da addebitarsi esclusivamente alla convenuta, parte attrice in senso sostanziale, CP_1
avendo azionato il procedimento di ingiunzione, non è stato assolto. In mancanza di tale produzione, ai fini della determinazione del saldo dare – avere occorrerà prendere in considerazione l'ipotesi in cui viene azzerato il saldo iniziale a debito del correntista identificate nelle conclusioni del CTU lettere b) e d).
In assenza della completezza della documentazione bancaria di cui sopra, a cui era onerata la Banca opposta,, il saldo inziale è indimostrato e quindi va azzerato, ovvero il saldo di euro 5.014,46 alla data del 30.06.2009 a debito del correntista. Tanto precisato, occorre quindi valutare se prendere in considerazione l'ipotesi sub b) in cui viene accertato n saldo finale a debito del correntista pari ad euro 5.693,30 oppure l'ipotesi sub d) in cui viene accertato un saldo finale a debito del correntista pari ad euro 4.706,50, entrambe le ipotesi sono basate sull'azzeramento del saldo iniziale al
30.06.2009.
La differenza tra queste due ultime ipotesi deriva dalla circostanza che nell'ipotesi sub b) sono state applicate le condizioni economiche così come variate dalla in forza CP_1 dello ius variandi, mentre nell'ipotesi sub d) sono state applicate le condizioni economiche variate nel tempo ma nel limite di quelle originariamente pattuite.
Considerato però che agli atti di causa risultano le comunicazioni ex art. 118 del TUB vanno applicate le condizioni economiche così come variate dalla anche se CP_1
peggiorative rispetto a quelle originariamente pattuite, e di conseguenza il saldo finale a debito del correntista accertato è pari ad euro 5.693,30, (ipotesi sub b).
Nel corso del giudizio, con comparsa del 10.06.2022 si costituiva la CP_2
in persona del l.r.p.t. a seguito della cessione del credito pro soluto da parte della Banca opposta alla società e all'udienza del 4.11.2022 la Banca cedente dava CP_3
atto di tale intervenuta cessione. Verificato che la Controparte_1
non veniva estromessa e non veniva acquisito il consenso degli opponenti, il presente giudizio deve proseguire con le parti in origine.
Alla luce di quanto analizzato e accertato, l'opposizione va accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
6 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta e liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori medi tariffari dello scaglione di valore della domanda.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto del 12.10.2022, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda rigettata:
-Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
839/2019 del 14.09.2019 (RGN 2279/2019);
- Accerta e dichiara che il saldo dare-avere in ordine al contratto di conto corrente per cui è causa n. 131/1442/8 è pari ad euro 5.693,30 e di conseguenza condanna gli opponenti, in solido fra loro al pagamento della somma di euro 5.693,30 oltre interessi legali dall'8.02.2019 al soddisfo in favore della Banca opposta, in persona del l.r.p.t.;
-Condanna la opposta, in persona del l.r.p.t. alle spese di giustizia, in favore CP_1
degli opponenti, in solido, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00 per competenze ed euro 145,50 per esborsi, oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge.
-Compensate le spese di giustizia tra parte intervenuta e le altre parti.
Così deciso in Potenza, 26.04.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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