Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 21/04/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 107/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
composta dai signori magistrati:
UN NI RI Presidente FA GR Giudice Relatore ND Liberati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal dott. ER AT D’ND, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), in qualità di segretario comunale responsabile ad interim dell’area IV nel periodo 2017-2019, rappresentato e difeso dall’Avv. Monica Parisi, (C.F.[...]), del Foro di Cassino (FR), PEC: monicaparisi@pecavvocaticassino.it, ai sensi dell’art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21199 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti, tra gli altri, dello stesso;
visti gli atti di causa;
vista l’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 d. lgs. n. 174/16, presentata dalla difesa del convenuto dott. ER AT D’ND;
visto il decreto con cui il Presidente ha fissato la Camera di consiglio per deliberare in ordine al merito della suddetta richiesta;
uditi nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 il difensore del convenuto D’ND, avv. Monica Parisi, e il Vice Procuratore Generale Marco Di Marco, come da verbale al quale si rinvia;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione del 20 ottobre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg. ER AT D’ND, in qualità di segretario comunale responsabile ad interim dell’area IV nel periodo 2017-2019, NI Di AU, in qualità di Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534 del 12.12.2017, firmatario delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1 del 27.09.2019, n. 2 del 19.05.2021 e n. 3 del 7.06.2021, IM D’AN, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica del Comune di Manoppello (PE), IO AN NI, in qualità di incaricato dei servizi legali, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per sentirli condannare al risarcimento del danno in favore del Comune di Manoppello (PE), per la complessiva somma di € 7.750,55 (euro settemilasettecentocinquanta/55), con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale, nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e le spese del giudizio in favore dello Stato.
2. L’Attore pubblico, nel proprio atto introduttivo, riferisce di aver agito per il ristoro del danno subìto dal Comune di Manoppello (PE) per il ritardo e gli errori commessi nella fase di liquidazione delle somme da pagare in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534/2017.
Precisando che nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio non assume rilievo la vicenda, risalente all’anno 2011, che ha dato causa alla decisione del Tribunale di Pescara (illecita risoluzione del contratto in essere con la “…..Omissis…”) non potendosi ravvisare nella condotta del Responsabile del Servizio firmatario della determinazione n. 209 dell’11.05.2011 l’elemento psicologico della colpa grave, tuttavia, successivamente al deposito della sentenza n. 1534/2017 del Tribunale di Pescara, ad avviso dell’Attore pubblico, vi sarebbero stati pesantissimi ritardi e grossolani errori di calcolo nella fase di liquidazione degli importi dovuti che avrebbero determinato un sensibile aggravio di costi per il Comune di Manoppello (PE).
La Procura ha quantificato il danno erariale da contestare nelle seguenti somme:
- € 1.759,12 per spese legali relative al giudizio per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale, definito con la sentenza TAR n. 82/2019;
- € 2.500,00 relativi alle spettanze del Commissario ad acta insediatosi per rimediare alla perdurante inerzia degli organi comunali competenti;
- € 3.491,43 relativi all’erronea quantificazione dell’importo del debito fuori bilancio riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Commissario n. 3 del 7.06.2021. Infatti, con il menzionato decreto il debito è stato erroneamente quantificato in € 241.544,59 (cfr. “Totale somma da liquidare.” indicata nel prospetto a pag. 4 del decreto n. 3/2021) anziché in € 238.053,16, dando luogo ad un indebito pagamento a favore della “…..Omissis…” S.r.l. pari alla differenza di € 3.491,43, € 228.461,31 dovuti alla “…..Omissis…” (di cui € 196.191,82 per sorte capitale ed interessi ed € 32.269,49 per spese legali); € 7.832,73 per spese di registrazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1534/2017; € 1.759,12 per spese giudizio di ottemperanza.
Il danno contestato, ad avviso del Requirente, scaturirebbe dalle seguenti condotte illecite:
- mancata esecuzione della sentenza n. 1534 del 12.12.2017 del Tribunale di Pescara (riferibile esclusivamente al dott. ER AT D’ND).
Per il lunghissimo arco temporale di circa un anno e quattro mesi (dalla data di deposito della sentenza n. 1534/17 alla data di insediamento del commissario ad acta) il Responsabile del servizio dell’area IV, nonché segretario comunale dell’Ente Locale, avrebbe omesso di formulare la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale. E ciò sarebbe avvenuto in palese contrasto con le norme dell’ordinamento finanziario degli enti locali di cui agli artt. 193 e 194 TUEL e dei principi contabili applicati di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.
La Procura ha sostenuto che, in virtù del quadro risultante dal complesso delle fonti normative richiamate, il responsabile del servizio competente è tenuto a segnalare, senza indugio, l’esistenza di debiti fuori bilancio al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario assicurando, altresì, il rispetto dei principi di competenza, veridicità ed integrità del bilancio.
L’inerzia del convenuto D’ND, in contrasto con le menzionate disposizioni, avrebbe dapprima determinato l’avvio dell’azione per l’ottemperanza da parte della “…..Omissis…” S.r.l. e, successivamente, l’insediamento del Commissario ad acta.
La condotta omissiva sopra individuata è stata quantificata in € 4.259,12 quale somma dell’importo di € 1.759,12 (spese legali derivanti dalla sentenza TAR di ottemperanza n. 82/2019) e di € 2.500,00 (competenze del Commissario ad acta).
- erronea quantificazione dell’importo da riconoscere come debito fuori bilancio derivante dalle statuizioni delle sentenze del Tribunale di Pescara e del TAR Abruzzo (riferibile al dott. Di AU, arch. IM D’AN e avv. IO AN NI).
Il decreto n. 3 del 7.06.2021 a firma del Commissario ad acta Di AU, su proposta del Responsabile del servizio D’AN e dell’incaricato dei servizi legali avv. NI, recherebbe un’erronea determinazione della complessiva somma debitoria da riconoscere (€ 241.544,59 in luogo di € 238.053,16) che avrebbe determinato “un involontario aggravio finanziario per il Comune di Manoppello (PE)” di € 3.491,43. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, co. 1- quater, l. n. 20/1994 (“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”), l’organo requirente ha attribuito alle condotte imputabili ai convenuti Di AU, D’AN e NI, un’efficienza causale pari ad 1/3 per ciascuna.
Quanto all’elemento psicologico, la Procura sostiene che entrambe le condotte causative degli eventi dannosi sarebbero caratterizzate da inescusabile trascuratezza e negligenza e ricadrebbero nell’alveo della colpa grave.
Con specifico riferimento alla condotta omissiva del responsabile del servizio/segretario comunale dott. ER AT D’ND, l’Attore pubblico si è soffermato sul fatto che l’inerzia si sarebbe protratta per un lunghissimo periodo temporale, certamente incompatibile con un diligente esercizio delle funzioni di competenza. In un così ampio lasso di tempo non risulterebbe alcun tipo di interlocuzione del convenuto D’ND con la ditta creditrice (richiesta di dilazione, di rateizzazione, di transazione) né la predisposizione degli atti propedeutici volti ad assicurare il pagamento del dovuto (proposta di delibera di consiglio comunale). Né a degradare l’intensità dell’elemento psicologico gioverebbe l’argomento difensivo dell’entità rilevante del debito e sulle relative difficoltà di reperimento delle necessarie risorse. Ad avviso del Requirente, stante il fatto che il convenuto non ha fornito alcuna documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’Ente da cui desumere l’impossibilità di procedere al pagamento facendo ricorso agli strumenti di riequilibrio ordinari (riconoscimento del debito, ex art. 193 e 194 TUEL) o straordinari (procedura di riequilibrio finanziario, ex art 243-bis TUEL), era comunque necessario elaborare una proposta “tecnica” da sottoporre al vaglio degli organi di indirizzo politico ai quali, poi, sarebbe spettata la decisione finale sulla destinazione delle risorse a disposizione o sull’eventuale dichiarazione di dissesto.
Relativamente alla erronea quantificazione del debito da liquidare a “…..Omissis…” S.r.l., ad avviso dell’Attore pubblico, sarebbe evidente che la “mera svista” non potrebbe che ricondursi alla categoria della colpa grave in quanto la liquidazione della somma da pagare non potrebbe sopportare alcuna differenza rispetto all’importo effettivamente dovuto al creditore.
La Procura ha concluso chiedendo di condannare al pagamento in favore del Comune di Manoppello (PE):
- ER AT D’ND: € 4.259,12;
- NI Di AU: € 1.163,81,
- IM D’AN: € 1.163,81
- IO AN NI: € 1.163,81.
2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 23 gennaio 2026, il dott. ER AT D’ND, si è costituito a mezzo dell’avv. Monica Parisi.
La difesa del convenuto, nella memoria depositata, ha rappresentato, in modo puntuale, la disciplina dell’articolo 130 del Codice di giustizia contabile che disciplina il giudizio abbreviato nel processo contabile. In quest’ ambito, la scelta difensiva del dott. D’ND, di avvalersi di tale istituto, non sarebbe prospettata come un’ammissione di responsabilità sostanziale, bensì come un’opzione processuale ispirata a criteri di economicità, certezza e rapidità della definizione del giudizio, coerente con la funzione deflattiva perseguita dal legislatore contabile.
La difesa del convenuto ha riferito come tale soluzione risponderebbe anche all’interesse pubblico, assicurando un incameramento immediato di risorse senza la prosecuzione di un giudizio ordinario potenzialmente lungo e oneroso.
Sulla base di queste considerazioni, la difesa ha concluso chiedendo alla Corte dei conti di accogliere la richiesta di rito abbreviato e di consentire la definizione alternativa del giudizio nei limiti previsti dalla legge, mediante il pagamento di una somma non superiore alla metà dell’importo richiesto in citazione.
3. Il Pubblico Ministero, in data 20 febbraio 2026, ha depositato in Sezione il proprio prescritto parere. Nel suddetto parere, il Pubblico Ministero ha delineato, preliminarmente, il quadro fattuale e processuale del giudizio concernente il presunto danno erariale. L’Attore pubblico ha rilevato l’assenza di circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza, non emergendo profili di arricchimento doloso o altre condizioni che, ai sensi della disciplina vigente, impedirebbero l’accesso alla procedura di definizione agevolata. Ha valutato la natura delle condotte, l’intensità dell’elemento psicologico e il contesto complessivo della vicenda amministrativa e contabile, ritenendo la sussistenza dei presupposti per esprimere parere favorevole alla proposta difensiva.
In conclusione, il Pubblico Ministero ha manifestato orientamento positivo alla definizione del giudizio mediante il pagamento del 50% del danno contestato, giudicando tale soluzione conforme ai criteri di proporzionalità e adeguatezza richiesti dalla normativa di riferimento.
4. Con Decreto del 25 febbraio 2026 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2026 per la discussione sull’istanza di rito abbreviato.
5. A seguito dell’udienza camerale del 10 marzo 2026, con Decreto n. 5/2026, questa Sezione ha accolto l’istanza di applicazione di rito abbreviato proposta e, pertanto, il convenuto dott. ER AT D’ND è stato ammesso a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € 1.277,73 (milleduecentosettantasette/73) in favore del Comune di Manoppello (PE), inviandone prova alla segreteria della Sezione.
6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130, comma 7, D.lgs. n. 174/2016, all’udienza camerale del 14 aprile 2026 per consentire l’acquisizione in giudizio della prova dell’avvenuto pagamento.
7. Con reclamo depositato il 16 marzo 2026, la Procura contabile ha contestato la suddetta decisione, ritenendola ingiustificata, e ha chiesto la determinazione della somma da pagare da parte del convenuto nella misura del 50% del danno contestato, come proposto dallo stesso convenuto e come già ritenuto congruo dal Pubblico Ministero.
In primo luogo, la Procura ha sostenuto la possibilità e la necessità stessa di impugnare un decreto che, comunque, inciderebbe in modo determinante sull’esito del giudizio. In secondo luogo, ha affermato non corretta la determinazione effettuata dal Collegio che avrebbe operato una quantificazione più bassa rispetto a quanto offerto spontaneamente dal convenuto, evenienza mai riconosciuta in giurisprudenza e contraria alla logica dell’istituto che mirerebbe ad assicurare un ristoro effettivo del danno erariale.
La Procura ha osservato, inoltre, che il decreto reclamato non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni di tale riduzione, soprattutto considerando la gravità della condotta contestata e l’assenza di qualsiasi difesa sostanziale da parte del convenuto.
Da ultimo, ha escluso, nel rito abbreviato, la possibilità di applicare la norma sul potere riduttivo al 30% introdotta nella legge n. 1/2026, trattandosi di una previsione propria del rito ordinario e non del meccanismo speciale di definizione anticipata previsto dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile.
In conclusione, la Procura ha richiesto la riforma del decreto n. 5/2026 e la determinazione della somma da pagare nella misura del 50% della pretesa risarcitoria, cioè l’importo già riconosciuto come equo sia dal convenuto sia dal Pubblico Ministero, in coerenza con la finalità dell’istituto e con l’interesse pubblico al corretto ristoro del danno.
8. Con decreto n. 6/2026, la Sezione, in diversa composizione, nel dichiarare preliminarmente ammissibile il ricorso sul precedente decreto n. 5/2026, ha confermato lo stesso nella parte in cui ha determinato nella misura di € 1.277,73 (milleduecentosettantasette/73) la somma che il convenuto è tenuto a versare in favore del Comune di Manoppello (PE).
9. All’udienza camerale del 14 aprile 2026, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall’ente danneggiato a mezzo distinta di bonifico depositata presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 24 marzo 2026, di cui è stato possibile verificare l’effettivo incameramento dell’Ente locale sulla base degli atti acquisiti nel fascicolo del giudizio (vedi nota prot. n. 4580 del 23/03/2026 del comune di Manoppello (PE).
Considerato in
DIRITTO
L’art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”. I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”. Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.
Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento, avvenuto in data 13/03/2026, della somma agevolata fissata nel Decreto n. 5/2026, confermata con il successivo Decreto n. 6/2026.
Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto dott. ER AT D’ND, ai sensi dell’art.130, comma 8, c. g. c.
Si ritiene, all’esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
DICHIARA
DEFINITO, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti del dott. ER AT D’ND.
Spese compensate.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
(FA GR) (UN NI RI)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in segreteria il 21/04/2026 Il Direttore della segreteria f.to dott.ssa Antonella Lanzi
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