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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2709 del ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Marco Gentile Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Losanto presso il quale è elettivamente domiciliata
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Imparato CP_2
Alfonsino, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.05.2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, rilasciatogli a seguito di autonoma richiesta in data 19.02.2020. Deduceva di aver così appreso dell'esistenza degli avvisi di addebito n. 3282017000386479 e n.
32820170003864790 notificata (presumibilmente) in data 20/10/2017, relativi a presunti crediti previdenziali.
Deducendo la prescrizione della pretesa creditoria, chiedeva l'annullamento degli avvisi di addebito indicati.
Si costituivano le resistenti, deducendo la inammissibilità del ricorso giudiziale per mancanza di interesse ad agire, deducendo di aver regolarmente notificato gli avvisi addebito indicati negli estratti di ruolo, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Deve essere vagliata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente in relazione alla opposizione in esame.
Ebbene, la questione è stata oggetto di diverse interpretazioni subendo un'evoluzione interpretativa, che ha portato alla recente sentenza delle SS.UU. n. 26283/2022, all'esito della nuova formulazione dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021).
In particolare partendo da quanto statuito dal Giudice di legittimità con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016, n. 22946 del 10 novembre 2016 e n. 6034 del 9.3.2017 si evidenziava che
l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (così testualmente Cass. Sez. lav. n. 11536 del 2006).
Nel caso della impugnazione del così detto estratto di ruolo il contribuente – debitore tende, con l'azione di accertamento negativo, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo - la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti - la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione. Ebbene si evidenziava come un tale risultato, però, ben potesse raggiungersi attivando in via amministrativa il procedimento volto ad ottenere lo sgravio di detto debito.
In altri termini, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito potendosi, eventualmente, impugnare il provvedimento con cui fosse stato negato lo sgravio.
Come sottolineato nelle sopra citate sentenze, la interpretazione fin qui sostenuta non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
19704 del 2015.
Secondo tale pronuncia, infatti, il contribuente può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto Controparte_3
successivo.
La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Si aveva riguardo, cioè, ad una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità, da sempre riconosciuta, di recuperare la impugnativa dell'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo e che si giustifica soltanto quando il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico mediante la richiesta dell'estratto di ruolo.
In questo caso deve, infatti, essere consentito di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non siano stati in precedenza utilizzati a causa della invalidità della notifica di essa. Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso in esame.
Queste le conclusioni ribadite dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, che conclude che “L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge. Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto
a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.” (Cass. n. 5443/2019)
Da ultimo, come innanzi precisato, rileva sulla questione, l'intervenuta modifica del d.P.R.
n. 602 del 10973, con l'introduzione all'art. 12, del comma 4 bis (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), in virtù del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione)).” Ebbene la Cassazione, di recente pronunciatasi sull'impugnativa di estratto di ruolo, con la nota sentenza delle SS. UU. n. 26283/2022, ha statuito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata” e ha stabilito che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.”
Ebbene, parte ricorrente non ha dimostrato lo specifico interesse ad agire, non dimostrando in particolare di trovarsi nelle situazioni tipizzate dal legislatore.
Ad avviso del Giudicante, da ultimo ma non per ordine di importanza, non può assumere, poi, rilievo determinante la qualificazione della azione ex art. 615 c.p.c..
Se è vero, infatti, che la così detta opposizione a precetto è azione non soggetta ad un termine decadenziale è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., il precetto notificato diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Dunque anche la disposizione dell'art. 615 c.p.c. è correlata alla esistenza di un interesse attuale all'accertamento negativo, interesse che è presunto dall'ordinamento nel lasso di tempo in cui il precetto conserva la propria efficacia.
Nel caso che qui ne occupa in cui si equipara al precetto un'altra forma di minaccia di esecuzione – la cartella di pagamento – che non è soggetta ad un termine di efficacia, deve necessariamente procedersi ad una valutazione, non più presuntiva ma effettiva, della sussistenza dell'interesse che, nel caso di specie, per le ragioni fin qui esposte, dà esito negativo. In altri termini, considerato che con l'azione posta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, essa presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.
Conclusivamente, dunque, nel caso che qui ne occupa, il ricorrente non ha un interesse concreto ed attuale a sentire accertare la inesistenza del credito ovvero l'inesistenza del diritto dei creditori di procedere ad una esecuzione forzata che, in concreto, non può ritenersi attualmente minacciata.
La opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile sebbene le oscillazioni interpretative anche nella giurisprudenza di legittimità, nonché l'intervenuta modifica legislativa intervenuta in corso di causa, giustifichino la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 11.4.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)