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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. AL VA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data
24.12.2024
da
(CF: ) rappresentata e dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ND RA del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore il Cancelliere, rappresentata e domiciliata in Italia presso l'Ambasciata della in persona dell'Ambasciatore Controparte_1
accreditato presso la Repubblica Italiana
appellata e contro
(CF: ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Trieste e presso gli uffici di questa in Trieste, piazza Dalmazia n 3,
domiciliata per legge appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa in data
6.6.2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, riconosciuta la quale CP_1 Controparte_1
soggetto passivo del presente procedimento unitamente al Controparte_3
in forza dell'art. 43 dl 36/22, come successivamente modificato, -
[...]
rigettare le eccezioni proposte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
presentate con comparsa di costituzione dd 11.3.2025 - rigettare la domanda d'appello incidentale, siccome proposto da soggetto interveniente e quindi non legittimato -
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, dr. Giorgio Cozzarini
nell'ambito del giudizio N.R.G. 1339/23, emessa il 6.6.2024 mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: -
Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita,
compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date dell'arresto meglio viste in narrativa del sig. sino alla sua liberazione. - Quindi, per Parte_2
l'effetto, condannare la Repubblica , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché Parte_2
il danno parentale subito dai suoi eredi diretti, in favore dell'odierna appellante,
applicando i parametri, anche tabellari, da eseguirsi sul Fondo istituito ai sensi dell'art. 43 del dl 36/22 presso il Ministero italiano per l'economia e le Finanze. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per il : Controparte_2
Voglia l'adita Corte d'appello in via principale CONFERMARE LA SENTENZA
IMPUGNATA; in via subordinata e in accoglimento del qui proposto appello incidentale condizionato, annullarla dichiarando la competenza a conoscere della domanda del Tribunale di Trieste, Foro erariale, in corretta applicazione dell'art.25 cpc e disponendo quindi la riassunzione della causa. Sempre in accoglimento del gravame condizionato dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 legittimato essendo ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L.
[...]
Contr n. 79/2022 unicamente – ed in luogo della – lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito Controparte_2
dall'articolo 43 cit.; In subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attrice ex articoli 2934 e 2947,
commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1. quale figlia ed erede di conveniva in giudizio avanti Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Pordenone la Repubblica (di seguito, per brevità: Controparte_1
RFT) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal padre, all'epoca militare in servizio dell'Esercito Italiano, a seguito della cattura a Dubrovnik nel settembre 1943 da parte delle forze militari della
Germania nazista e della deportazione nel campo di concentramento (Stammlager) di in Austria, ove rimaneva prigioniero fino alla liberazione avvenuta il CP_5
30.4.1945, nonché del danno parentale da essa subito quale erede diretta di Parte_2
[...]
Contr
non si costituiva in giudizio.
Nel giudizio interveniva volontariamente il (di seguito, Controparte_2
Contro per brevità: deducendo ed eccependo preliminarmente : i) l'estraneità alla lite dello Stato tedesco e la propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata, giusta il disposto dell'art. 43 D.L. 30.4.2022, n.36, in esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso CP_1
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263; ii)
l'estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato;
iii) l'estinzione delle pretese risarcitorie jure hereditatis, per rinunzia del danneggiato. Nel merito, contestava an e quantum la pretesa risarcitoria, anche per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito e chiedeva il rigetto della domanda.
2. Con la sentenza oggi appellata il tribunale rigettava le domande attoree a spese di lite compensate.
Il tribunale rilevava e riteneva:
Contro a) quanto alle eccezioni preliminari sollevate dal - la competenza territoriale del tribunale di Pordenone, ove risiedeva l'attrice ed aveva sede la Tesoreria provinciale onerata del risarcimento ex D. L. 36/2022; - la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato tedesco in relazione ad azioni risarcitorie per crimini di guerra compiuti dalle forze naziste durante la seconda guerra mondiale;
- l'imprescrittibilità
dei crimini internazionali (e, quindi, delle correlate azioni risarcitorie), sulla base di una norma consuetudinaria internazionale affermatasi nel secondo dopoguerra, la quale, in materia extrapenale, si applicava retroattivamente anche a fatti compiuti prima del formarsi della norma stessa;
- l'inconfigurabilità della rinuncia al diritto in conseguenza dell'inazione protratta per lungo periodo di tempo;
b) nel merito, che non vi era prova che i fatti dedotti dall'attrice configurassero crimini contro l'umanità. Il primo giudicante rilevava, in particolare, che dall'unico documento utile ad attestare i fatti allegati dall'attrice - una cartolina postale inviata in data
3.2.1944 dalla Croce Rossa di Ginevra a 'a un indirizzo in Parte_2 CP_1
- non poteva desumersi dove il NZ fosse stato stato catturato, né quando fossero avvenute la cattura e la successiva liberazione, né da alcun documento risultava la tipologia del luogo di detenzione e il trattamento subito;
nè circostanza, allegata dall'attrice, che il padre fosse stato adibito all'attività agricola in un'azienda nei pressi del campo di detenzione poteva ritenersi congruente con un trattamento qualificabile in termini di crimine contro l'umanità.
3. Avverso la decisione ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe in forza di quattro motivi, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
I) Errata interpretazione delle prove. Secondo l'appellante, la cartolina spedita al genitore, indirizzata presso lo , costituiva prova sufficiente della Controparte_8
detenzione presso un campo di internamento. Quanto alla cattura, essa non poteva che essere avvenuta immediatamente dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e la liberazione al termine del conflitto il 30 aprile 1945.
II) Legittimità della prova fondata su fatti notori. Secondo l'appellante, costituiva fatto notorio il trattamento disumano subito dai militari italiani internati, indipendentemente dal campo ove erano deportati, sottoposti a lavoro forzato, privi di assistenza sanitaria denutriti e vittime di violenze e maltrattamenti fino alla morte.
III) Ritenuta insufficienza della prova L'appellante ha dichiarato di produrre con l'atto d'appello - allegando la difficoltà di reperirli tempestivamente entro i ristretti limiti temporali assegnati dall'art. 43, sesto comma, D.L. 36/2022 per esercitare l'azione di accertamento e liquidazione dei danni
- alcuni documenti nuovi (un questionario compilato da al rientro in Parte_2
Italia; un atto di notorietà sottoscritto dalla moglie del il foglio matricolare, il Pt_2
cui aggiornamento si interrompe nel 1942) – che confermavano la presenza del NZ
a Dubrovnick fino al 7.9.1943 ed il suo internamento presso lo Stammlager XIIA di
Krems, dal cui veniva liberato e rimpatriato il 24.6.1945.
IV) Principio di non contestazione. Secondo l'appellante, il tribunale è incorso in violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione i fatti esposti e le prove allegate a sostegno della domanda non specificamente contestati dal
Contro
segnatamente la cattura e detenzione di presso un campo di Parte_2
concentramento.
Contr Contro
4. Anche in appello la non si è costituita, mentre si è costituito il che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed ha proposto in via di appello incidentale condizionato le eccezioni e questioni di: i) carenza di legittimazione passiva
Contr in capo ad , per effetto dell'espromissione liberatoria ex lege operata dall'art. 43
D.L. 36/2022; ii) conformità della cattura ed internamento in del NZ alle CP_1
disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1907 sulle leggi ed usi della guerra terrestre, con conseguente applicabilità alla fattispecie del diritto tedesco in forza dell'art. 62 L. 218/1995; iii) prescrizione del diritto di credito e legittimazione del Contro a sollevare la relativa eccezione;
iv) detraibilità di somme già erogate dalla
Repubblica Italiana al danneggiato in dipendenza dalle vicende dedotte in giudizio.
5. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle epigrafate conclusioni.
6. L'appello principale è infondato, con conseguente assorbimento delle questioni oggetto dell'appello incidentale condizionato.
L'azione proposta da si fonda sul presupposto che il padre Parte_1 Parte_2
militare in forza all'Esercito Italiano nel corso del secondo conflitto mondiale,
[...]
sia stato vittima, dopo l'8 settembre 1943, di crimini di guerra e contro l'umanità
commessi in suo danno dalle forze armate del Terzo Reich, consistiti nella cattura a
Dubrovnick il 9 settembre 1943 e dell'internamento fino al giugno 1945 nel campo
(Stammlager) XVIII B di nei pressi di Krems, in Austria, dove - secondo CP_5
l'esposizione dell'atto di citazione di primo grado – veniva adibito a lavoro di agricoltore in un'azienda agricola nei pressi del campo, facendovi rientro ogni sera fino all'alba del giorno successivo. Le condizioni della detenzione – sottoposizione a lavori forzati, assenza di cure sanitarie, denutrizione, violenze e maltrattamenti – gli provocavano infezioni all'interno della bocca con perdita di tutti i denti da cui residuavano, malgrado l'applicazione di un apparecchio dentale, difficoltà nella masticazione oltre a permanenti disturbi conseguenti al trauma subito.
Tuttavia la cattura e l'internamento in un campo di prigionia di un militare nemico – è
noto che all'armistizio dell'8 settembre 1943 seguì l'occupazione del territorio italiano da parte dell'esercito tedesco e quindi la dichiarazione di guerra alla del 13 CP_1
ottobre 1943 – sono previsti dall'art. 5 del Regolamento allegato alla Convenzione
dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e l'art. 6 del Regolamento attribuisce allo Stato nemico il diritto d'adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado ed all'attitudine loro, sicchè essi in se non costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità.
Altra cosa sono le circostanze concrete in cui avvenga la cattura e, soprattutto, le modalità che caratterizzino la detenzione ed il lavoro coatto imposto al prigioniero di guerra, ma al riguardo nessun preciso riscontro è stato offerto dall'appellante, che affida la prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata al notorio ed al principio di non contestazione, i quali tuttavia - mentre permettono di ritenere provato che la cattura e l'internamento di sono avvenuti a seguito delle vicende dell'8 Parte_2
settembre e che il suo internamento si è protratto fino al termine del conflitto - non consentono di ritenere provato che le condizioni del luogo di internamento e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano state tali da violare convenzioni internazionali e da configurare veri e propri crimini di guerra o contro l'umanità.
L'appello va pertanto rigettato.
7. Nulla per le spese nel rapporto tra appellante e Controparte_1
che non si è costituita in giudizio. La difficoltà, a così grande distanza di tempo dallo svolgersi dei fatti, di ricostruire e dimostrare i fatti rilevanti, giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) spese compensate tra le parti costituite.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 11.11.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. AL VA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. AL VA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data
24.12.2024
da
(CF: ) rappresentata e dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ND RA del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore il Cancelliere, rappresentata e domiciliata in Italia presso l'Ambasciata della in persona dell'Ambasciatore Controparte_1
accreditato presso la Repubblica Italiana
appellata e contro
(CF: ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Trieste e presso gli uffici di questa in Trieste, piazza Dalmazia n 3,
domiciliata per legge appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa in data
6.6.2024.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, riconosciuta la quale CP_1 Controparte_1
soggetto passivo del presente procedimento unitamente al Controparte_3
in forza dell'art. 43 dl 36/22, come successivamente modificato, -
[...]
rigettare le eccezioni proposte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
presentate con comparsa di costituzione dd 11.3.2025 - rigettare la domanda d'appello incidentale, siccome proposto da soggetto interveniente e quindi non legittimato -
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, dr. Giorgio Cozzarini
nell'ambito del giudizio N.R.G. 1339/23, emessa il 6.6.2024 mai notificata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: -
Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita,
compiuti dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra le date dell'arresto meglio viste in narrativa del sig. sino alla sua liberazione. - Quindi, per Parte_2
l'effetto, condannare la Repubblica , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dal sig. nonché Parte_2
il danno parentale subito dai suoi eredi diretti, in favore dell'odierna appellante,
applicando i parametri, anche tabellari, da eseguirsi sul Fondo istituito ai sensi dell'art. 43 del dl 36/22 presso il Ministero italiano per l'economia e le Finanze. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio. - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per il : Controparte_2
Voglia l'adita Corte d'appello in via principale CONFERMARE LA SENTENZA
IMPUGNATA; in via subordinata e in accoglimento del qui proposto appello incidentale condizionato, annullarla dichiarando la competenza a conoscere della domanda del Tribunale di Trieste, Foro erariale, in corretta applicazione dell'art.25 cpc e disponendo quindi la riassunzione della causa. Sempre in accoglimento del gravame condizionato dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 legittimato essendo ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L.
[...]
Contr n. 79/2022 unicamente – ed in luogo della – lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito Controparte_2
dall'articolo 43 cit.; In subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attrice ex articoli 2934 e 2947,
commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1. quale figlia ed erede di conveniva in giudizio avanti Parte_1 Parte_2
il Tribunale di Pordenone la Repubblica (di seguito, per brevità: Controparte_1
RFT) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal padre, all'epoca militare in servizio dell'Esercito Italiano, a seguito della cattura a Dubrovnik nel settembre 1943 da parte delle forze militari della
Germania nazista e della deportazione nel campo di concentramento (Stammlager) di in Austria, ove rimaneva prigioniero fino alla liberazione avvenuta il CP_5
30.4.1945, nonché del danno parentale da essa subito quale erede diretta di Parte_2
[...]
Contr
non si costituiva in giudizio.
Nel giudizio interveniva volontariamente il (di seguito, Controparte_2
Contro per brevità: deducendo ed eccependo preliminarmente : i) l'estraneità alla lite dello Stato tedesco e la propria esclusiva legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata, giusta il disposto dell'art. 43 D.L. 30.4.2022, n.36, in esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, reso CP_1
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263; ii)
l'estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato;
iii) l'estinzione delle pretese risarcitorie jure hereditatis, per rinunzia del danneggiato. Nel merito, contestava an e quantum la pretesa risarcitoria, anche per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito e chiedeva il rigetto della domanda.
2. Con la sentenza oggi appellata il tribunale rigettava le domande attoree a spese di lite compensate.
Il tribunale rilevava e riteneva:
Contro a) quanto alle eccezioni preliminari sollevate dal - la competenza territoriale del tribunale di Pordenone, ove risiedeva l'attrice ed aveva sede la Tesoreria provinciale onerata del risarcimento ex D. L. 36/2022; - la giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato tedesco in relazione ad azioni risarcitorie per crimini di guerra compiuti dalle forze naziste durante la seconda guerra mondiale;
- l'imprescrittibilità
dei crimini internazionali (e, quindi, delle correlate azioni risarcitorie), sulla base di una norma consuetudinaria internazionale affermatasi nel secondo dopoguerra, la quale, in materia extrapenale, si applicava retroattivamente anche a fatti compiuti prima del formarsi della norma stessa;
- l'inconfigurabilità della rinuncia al diritto in conseguenza dell'inazione protratta per lungo periodo di tempo;
b) nel merito, che non vi era prova che i fatti dedotti dall'attrice configurassero crimini contro l'umanità. Il primo giudicante rilevava, in particolare, che dall'unico documento utile ad attestare i fatti allegati dall'attrice - una cartolina postale inviata in data
3.2.1944 dalla Croce Rossa di Ginevra a 'a un indirizzo in Parte_2 CP_1
- non poteva desumersi dove il NZ fosse stato stato catturato, né quando fossero avvenute la cattura e la successiva liberazione, né da alcun documento risultava la tipologia del luogo di detenzione e il trattamento subito;
nè circostanza, allegata dall'attrice, che il padre fosse stato adibito all'attività agricola in un'azienda nei pressi del campo di detenzione poteva ritenersi congruente con un trattamento qualificabile in termini di crimine contro l'umanità.
3. Avverso la decisione ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe in forza di quattro motivi, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
I) Errata interpretazione delle prove. Secondo l'appellante, la cartolina spedita al genitore, indirizzata presso lo , costituiva prova sufficiente della Controparte_8
detenzione presso un campo di internamento. Quanto alla cattura, essa non poteva che essere avvenuta immediatamente dopo i fatti dell'8 settembre 1943 e la liberazione al termine del conflitto il 30 aprile 1945.
II) Legittimità della prova fondata su fatti notori. Secondo l'appellante, costituiva fatto notorio il trattamento disumano subito dai militari italiani internati, indipendentemente dal campo ove erano deportati, sottoposti a lavoro forzato, privi di assistenza sanitaria denutriti e vittime di violenze e maltrattamenti fino alla morte.
III) Ritenuta insufficienza della prova L'appellante ha dichiarato di produrre con l'atto d'appello - allegando la difficoltà di reperirli tempestivamente entro i ristretti limiti temporali assegnati dall'art. 43, sesto comma, D.L. 36/2022 per esercitare l'azione di accertamento e liquidazione dei danni
- alcuni documenti nuovi (un questionario compilato da al rientro in Parte_2
Italia; un atto di notorietà sottoscritto dalla moglie del il foglio matricolare, il Pt_2
cui aggiornamento si interrompe nel 1942) – che confermavano la presenza del NZ
a Dubrovnick fino al 7.9.1943 ed il suo internamento presso lo Stammlager XIIA di
Krems, dal cui veniva liberato e rimpatriato il 24.6.1945.
IV) Principio di non contestazione. Secondo l'appellante, il tribunale è incorso in violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo posto a fondamento della decisione i fatti esposti e le prove allegate a sostegno della domanda non specificamente contestati dal
Contro
segnatamente la cattura e detenzione di presso un campo di Parte_2
concentramento.
Contr Contro
4. Anche in appello la non si è costituita, mentre si è costituito il che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed ha proposto in via di appello incidentale condizionato le eccezioni e questioni di: i) carenza di legittimazione passiva
Contr in capo ad , per effetto dell'espromissione liberatoria ex lege operata dall'art. 43
D.L. 36/2022; ii) conformità della cattura ed internamento in del NZ alle CP_1
disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1907 sulle leggi ed usi della guerra terrestre, con conseguente applicabilità alla fattispecie del diritto tedesco in forza dell'art. 62 L. 218/1995; iii) prescrizione del diritto di credito e legittimazione del Contro a sollevare la relativa eccezione;
iv) detraibilità di somme già erogate dalla
Repubblica Italiana al danneggiato in dipendenza dalle vicende dedotte in giudizio.
5. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle epigrafate conclusioni.
6. L'appello principale è infondato, con conseguente assorbimento delle questioni oggetto dell'appello incidentale condizionato.
L'azione proposta da si fonda sul presupposto che il padre Parte_1 Parte_2
militare in forza all'Esercito Italiano nel corso del secondo conflitto mondiale,
[...]
sia stato vittima, dopo l'8 settembre 1943, di crimini di guerra e contro l'umanità
commessi in suo danno dalle forze armate del Terzo Reich, consistiti nella cattura a
Dubrovnick il 9 settembre 1943 e dell'internamento fino al giugno 1945 nel campo
(Stammlager) XVIII B di nei pressi di Krems, in Austria, dove - secondo CP_5
l'esposizione dell'atto di citazione di primo grado – veniva adibito a lavoro di agricoltore in un'azienda agricola nei pressi del campo, facendovi rientro ogni sera fino all'alba del giorno successivo. Le condizioni della detenzione – sottoposizione a lavori forzati, assenza di cure sanitarie, denutrizione, violenze e maltrattamenti – gli provocavano infezioni all'interno della bocca con perdita di tutti i denti da cui residuavano, malgrado l'applicazione di un apparecchio dentale, difficoltà nella masticazione oltre a permanenti disturbi conseguenti al trauma subito.
Tuttavia la cattura e l'internamento in un campo di prigionia di un militare nemico – è
noto che all'armistizio dell'8 settembre 1943 seguì l'occupazione del territorio italiano da parte dell'esercito tedesco e quindi la dichiarazione di guerra alla del 13 CP_1
ottobre 1943 – sono previsti dall'art. 5 del Regolamento allegato alla Convenzione
dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e l'art. 6 del Regolamento attribuisce allo Stato nemico il diritto d'adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado ed all'attitudine loro, sicchè essi in se non costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità.
Altra cosa sono le circostanze concrete in cui avvenga la cattura e, soprattutto, le modalità che caratterizzino la detenzione ed il lavoro coatto imposto al prigioniero di guerra, ma al riguardo nessun preciso riscontro è stato offerto dall'appellante, che affida la prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata al notorio ed al principio di non contestazione, i quali tuttavia - mentre permettono di ritenere provato che la cattura e l'internamento di sono avvenuti a seguito delle vicende dell'8 Parte_2
settembre e che il suo internamento si è protratto fino al termine del conflitto - non consentono di ritenere provato che le condizioni del luogo di internamento e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano state tali da violare convenzioni internazionali e da configurare veri e propri crimini di guerra o contro l'umanità.
L'appello va pertanto rigettato.
7. Nulla per le spese nel rapporto tra appellante e Controparte_1
che non si è costituita in giudizio. La difficoltà, a così grande distanza di tempo dallo svolgersi dei fatti, di ricostruire e dimostrare i fatti rilevanti, giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello:
2) spese compensate tra le parti costituite.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 11.11.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. AL VA