Art. 9. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria 1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D e G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge, che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalita' di partecipazione.
4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attivita' istituzionali delle Universita' e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonche' ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.
6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale, nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.
7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;
b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;
c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.
9. Si applicano gli articoli 26 , 27 , 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.
11. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.
12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.
Note all'art. 9:
- I quadri A, D e G della tabella IX allegata al D.P.R.
n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) comprendono rispettivamente i primi dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, i primi dirigenti per i servizi di ragioneria, i primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
- Per quanto riguarda gli articoli 26 , 27 , 29 e 67 del D.P.R. n. 686/1957 v. nelle note all'art. 7.
2. Il concorso e' indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalita' di partecipazione.
4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attivita' istituzionali delle Universita' e del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonche' ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.
6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale, nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.
7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio e' determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;
b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;
c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.
9. Si applicano gli articoli 26 , 27 , 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.
11. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composta da: un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava.
12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando di concorso.
Note all'art. 9:
- I quadri A, D e G della tabella IX allegata al D.P.R.
n. 748/1972 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 5) comprendono rispettivamente i primi dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, i primi dirigenti per i servizi di ragioneria, i primi dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
- Per quanto riguarda gli articoli 26 , 27 , 29 e 67 del D.P.R. n. 686/1957 v. nelle note all'art. 7.