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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in persona del Giudice dott. Adele Ferraro, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. svoltasi all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio De Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, Via Milelli n. 34, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
AS SE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro, Vico
Montecorvino n. 1/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Parte_2 C.F._2
UR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sellia Marina (CZ), Località
Pezzotto S.n.c., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI -
Conclusioni delle parti così come rassegnate all'udienza del 16.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ha convenuto in giudizio e al Parte_1 CP_1 Parte_2 fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
“trasferimento dei diritti” a rogito del notaio , il giorno 15.02.2022, Rep. n. Persona_1
163.177 - Racc. n. 36.871, riguardante la propria abitazione, contraddistinta dai seguenti dati
1 catastali:
- Foglio 51 particella 703 subalterno 2, Via dei Garofani, n. 49/A , z.c. 4, Cat. Parte_3
A/7, cl. Unica, vani 11,5, R.C. Euro 742,41;
- Foglio 51 particella 835 seminativo, cl.4, are 52,57, R.D. Euro 12,22, R.A. Euro 4,07, confinante con strada interpoderale e con proprietà di e da più lati, Parte_4 Parte_5 salvo altri.
Ha dedotto parte attrice che: a) in data 19.4.2019 l' aveva Parte_1 notificato al convenuto atto di precetto per ottenere il pagamento della somma di € CP_1
13.901,98, in virtù di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 486/2018 del Tribunale di
Catanzaro, emesso a seguito di convalida di sfratto del 31.08.2017; b) sempre in data 19.4.2019,
l' aveva notificato a altro atto di precetto per ottenere il Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 36.196,40 in virtù di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 604/2018 del Tribunale di Catanzaro, emesso a seguito di convalida di sfratto del 31.8.2017; c) successivamente, l' aveva ottenuto ulteriori titoli esecutivi nei Parte_1 confronti del debitore esecutato per complessivi € 80.729,81, derivanti dal decreto ingiuntivo n.
1001/2021 e dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 713/2022 del 14.5.2022, pubblicata il
20.5.2022; d) tuttavia, , con atto di “Trasferimento di diritti” del 15 febbraio 2022, si CP_1 era spogliato della sua proprietà relativa alla casa per civile abitazione trasferendola in favore della moglie, , in forza di accordo di separazione personale dei coniugi, a seguito di Parte_2 negoziazione assistita, che così aveva deciso in merito alla destinazione dei diritti immobiliari di proprietà del convenuto, senza esborso di denaro, in favore dell'altra convenuta, trasferimento ricompreso nella completa e definitiva sistemazione dei rapporti economici derivanti dal procedimento di separazione consensuale;
e) la situazione debitoria del convenuto non era ignota alla convenuta , poiché aveva svolto l'attività di commercialista per la ditta del Parte_2 marito, e quindi aveva sempre avuto conoscenza dei rapporti intercorrenti tra questi e l'attrice; f) il recupero del credito che la dovesse tentare di attuare nei confronti del Parte_1 convenuto sarebbe di difficile attuazione, per la mancanza, in capo al debitore, di CP_1 ulteriori beni di proprietà che potrebbero garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice.
Si è costituito , eccependo che non vi era stata alcuna violazione e/o sottrazione CP_1 di beni ai creditori da parte propria, ma esclusivamente una regolamentazione economica/patrimoniale tra coniugi anche, e soprattutto, nell'interesse del figlio minorenne e della figlia maggiorenne, non ancora economicamente indipendente;
pertanto, pur riconoscendo il debito
2 maturato fino ad allora nei confronti dell'altra convenuta, ma essendo impossibilitato ad affrontare le future spese per il mantenimento dei figli, non aveva avuto altra alternativa se non trasferire alla moglie la piena proprietà dell'abitazione coniugale. In particolare, i 3/5 di questa erano stati trasferiti al fine di soddisfare crediti pregressi tra i coniugi e i restanti 2/5 a titolo di mantenimento per i figli della coppia.
Ha, poi, eccepito che i titoli posti dall'attrice a fondamento del credito sarebbero ormai caducati, per effetto della sentenza n. 582/2023, pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, con cui il
Giudice aveva dichiarato la nullità del contratto, così travolgendo anche la validità degli atti successivi e consequenziali emessi in forza di questo, tra cui i decreti ingiuntivi attestanti la pretesa creditoria.
Infine, ha eccepito la mancata prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente, nonché che l'azione revocatoria fosse inammissibile per i crediti assistiti da ipoteca.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Si è costituita , formulando eccezioni non dissimili da quelle dell'altro Parte_2 convenuto e chiedendo, parimenti, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita mediante prove documentali e interrogatorio formale della convenuta
, è stata rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, Parte_2 così, decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ciò premesso, l'azione revocatoria deve essere accolta, per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
nell'eventus damni, inteso come possibile lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
nella ricorrenza, in capo al debitore, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori nonché, in presenza di atto a titolo oneroso, quale è l'atto di trasferimento dei diritti sub iudice, nella ricorrenza della stessa consapevolezza in capo al terzo.
Orbene, quanto all'esistenza di un rapporto di credito, è noto che “ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata” (cfr. Cass., n.
11755/2018).
Nel caso di specie, la titolarità del credito in capo all'attrice è attestata dai titoli esecutivi in
3 atti.
L'eccezione del convenuto , secondo cui tutti gli atti consequenziali al contratto CP_1 dichiarato nullo priverebbero l'azione revocatoria di qualsiasi ragion d'essere, non coglie nel segno.
Infatti, la sentenza che ha dichiarato la nullità di tale contratto, per pacifica ammissione del convenuto medesimo, è stata oggetto di impugnazione dinnanzi alla locale Corte d'Appello, la quale ha accolto il gravame proposto dalla odierna attrice ritenendo che il contratto non sia nullo, ma piuttosto annullabile, e che la relativa azione sia prescritta per decorso del periodo decennale. La decisione non risulta definitiva.
Neppure le ulteriori eccezioni svolte da entrambe le parti convenute paiono destituire di fondamento la pretesa attorea.
Infatti, la circostanza che l'immobile fosse stato trasferito da a CP_1 Parte_6 per 3/5 per saldare dei debiti che questa vantava nei suoi confronti, e per 2/5 come mantenimento per i figli, non destituisce di fondamento la pretesa attorea.
Invero, quanto ai presunti debiti vantati da nei confronti di , per la Parte_6 CP_1 cui soddisfazioni sono stati trasferiti i 3/5 dell'abitazione coniugale, trattasi di spese che, per pacifica ammissione della convenuta, sarebbero avvenute per sostenere i costi legati all'acquisto del terreno e quelli riguardanti la costruzione della casa, in costanza di matrimonio.
Ebbene, per costante insegnamento della giurisprudenza di merito, per le spese effettuate prima della separazione quindi in costanza di matrimonio per esigenze familiari, si presume che vi sia stata una donazione indiretta fra i coniugi, ciò comportando che tra i due non sorga alcuna obbligazione (cfr., ex multis, Cass., 24160/2018). Nessun elemento consente di verificare la sussistenza di una intestazione fiduciaria di tal che l'immobile intestato al è da ritenersi di CP_1 proprietà esclusiva di questi.
Quanto, poi, ai restanti 2/5 dell'immobile, si segnala che la giurisprudenza di legittimità è ha ribadito, di recente, che l'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro, in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. Dunque, la Corte di Cassazione ha confermato che è revocabile ex art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al fine dichiarato di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché tale trasferimento origina dalla libera scelta del coniuge, dando vita ad un vero e proprio contratto atipico, con particolari presupposti e finalità, non riconducibile né alle convenzioni matrimoniali, né alla
4 donazione. In particolare, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione viene attuata attraverso: l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori quanto al trasferimento della proprietà dell'immobile in adempimento degli obblighi di mantenimento;
il rogito notarile di cessione, che enuncia come causa il predetto accordo, e che attua, pertanto, la volontà dei coniugi, poiché l'azione ex art. 2901 c.c. non mette in discussione la sussistenza dell'obbligo di mantenimento in sé, bensì le sue modalità di assolvimento (cfr. Cass., n. 28558/2024).
Duqnue, il trasferimento operato in favore del coniuge da è CP_2 CP_1 certamente revocabile.
Sempre in punto di diritto, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (cfr. Cass., n. 5972/2005).
Alla luce di tali principi, può ben ritenersi sussistente nella fattispecie in esame l'eventus damni, considerato che l'atto dispositivo posto in essere da , successivamente al CP_1 sorgere del credito della è di per sé sufficiente a rendere quantomeno Parte_1 più incerta o difficoltosa la fruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore da parte dell'odierna attrice, mentre non è stato provato il contrario da parte convenuta, che nel corso del presente giudizio si è limitata a eccepire l'invalidità dei titoli posti a fondamento del credito da parte attrice.
Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.
La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e, eventualmente, del terzo,
5 può ben essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice.
Orbene, nella specie, all'epoca dell'atto di trasferimento dei diritti, era CP_1 certamente consapevole della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dalla
[...]
a giudicare anche dalla copiosa produzione di atti derivanti da procedimenti Parte_1 giudiziari pendenti tra le due parti.
Ciò è sufficiente a far ritenere sussistente il necessario requisito della consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato all'odierno attore mediante l'atto di disposizione in discorso, rendendo più difficile il soddisfacimento delle eventuali ragioni del creditore.
Né, tantomeno, può revocarsi in dubbio la consapevolezza di tale pregiudizio anche da parte del terzo, considerando che la convenuta , ex coniuge di , all'udienza Parte_2 CP_1 dell'11.02.2025 ha dichiarato: “Ero a conoscenza dei debiti di mio marito verso la Parte_1
che era una mia cliente e per la quale curavo l'aspetto della consulenza del lavoro.
[...]
Credo di aver incontrato l'Avv. Sacchi e di certo abbiamo parlato qualche volta della situazione debitoria di mio marito verso l' (…). Cercai di attivarmi per una soluzione transattiva, Parte_1 credo nel 2017/2018, conoscendo il legale rappresentante della con la quale Parte_1 avevo un rapporto, come detto, di lavoro”.
Conclusivamente, quindi, in accoglimento della domanda revocatoria, l'atto in questione deve essere dichiarato inefficace nei confronti della Parte_1 Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della dell'atto di trasferimento dei diritti, intervenuto in data Parte_1
15.02.2022, per rogito Notaio , Rep. n. 163.177 - Racc. n. 36.871, con cui Per_1 CP_1 ha trasferito a la piena proprietà dei seguenti cespiti: Parte_2
- Foglio 51 particella 703 subalterno 2, Via dei Garofani, n. 49/A , z.c. 4, Cat. Parte_3
A/7, cl. Unica, vani 11,5, R.C. Euro 742,41;
- Foglio 51 particella 835 seminativo, cl.4, are 52,57, R.D. Euro 12,22, R.A. Euro 4,07, confinante con strada interpoderale e con proprietà di e da più lati, Parte_4 Parte_5
6 salvo altri;
- condanna e al pagamento, in solido tra loro ed in favore della CP_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 7.051,00 per compensi professionali ed euro € 786,00 per spese, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge.
Catanzaro, lì 21.10.2025
Il Giudice
dott. Adele Ferraro
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