Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 02/03/2026, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03817/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2026, proposto da
GE MA Di BI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e RM Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
UC BI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
1) del provvedimento con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai seguenti distretti, pubblicato in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui viene riconosciuto alla odierna ricorrente il punteggio di 23,5, riconoscendo come errata la domanda n.33, busta 7;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
2) le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta per cui è causa;
3) il bando relativo alla procedura per cui è causa nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione dell'odierna ricorrente;
4) il silenzio rifiuto formatosi rispetto alla istanza di riesame in autotutela proposta dalla ricorrente in data 6.11.2025;
e, per l'accertamento
del diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarcita in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e 2058 c.c. - mediante l'accertamento ad ottenere la rivalutazione del proprio punteggio, assegnando punti 0,75 per la domanda n.33, busta 7, con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di RM Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Presidente IT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata idonea, avendo conseguito il punteggio di 23,5/30, contestando il quesito n. 33 [(così formulato: “Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite” : con le seguenti opzioni: mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica (risposta indicata dalla ricorrente); esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)] alla stessa somministrato in data 21 ottobre 2025;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che:
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia da disattendere, atteso che il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- debba, tuttavia, rilevarsi il dedotto difetto di legittimazione processuale passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica (non costituito in giudizio), in quanto è soggetto estraneo alla procedura, avendo RM Pa e la Commissione Ripam propria autonomia;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere;
Considerato al riguardo che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito da questa Sezione con sentenze nn. 2430 e 2439 del 9 febbraio 2026, qui richiamate con valore di precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: “Considerato che:
- le notificazioni successive all’imputato non detenuto, prima disciplinate dal comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p. (il quale contemplava espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione) sono oggi disciplinate dall’art. 157 bis c.p.p. (come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) ai sensi del quale «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»;
- nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di una successione di leggi nel tempo, in quanto il legislatore ha scelto di dedicare un autonomo articolo alle notificazioni all’imputato non detenuto modificandone la disciplina: se in passato, infatti, il difensore poteva rifiutare la notifica, oggi, in virtù della novella, questi è obbligato a ricevere l’atto senza alcuna eccezione (nella prima parte dell’art. 157 bis c.p.p. vengono infatti elencati gli atti che devono essere notificati personalmente all’imputato e non al difensore);
- ne deriva che la risposta fornita dalla ricorrente (“mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica”), risulta conforme all’attuale formulazione dell’art. 157 bis c.p.p. ed è pertanto corretta, mentre la risposta indicata come esatta dall’Amministrazione è errata, in quanto corrispondente alla vecchia formulazione dell’art. 157 c.p.p.” ;
Ritenuto che:
in conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente obbligo, per l’Amministrazione, di attribuire alla ricorrente il punteggio previsto per la risposta esatta, pari a +0,75, e di sottrarre la penalità per la risposta erronea, pari a -0,25, per un totale di 1 punto;
le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico delle Amministrazioni intimate come in dispositivo indicate, e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica;
- accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna in solido la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia e RM Pa alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT RI, Presidente, Estensore
UC Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RI |
IL SEGRETARIO