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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7820/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7820/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
Cerioni c.f. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 29, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (c.f. , giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, allegata alla memoria;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 19/12/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa( 24 maggio 2024 ), oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno CP_1 sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio distratti al procuratore anitistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/10/2025 per chiedere di: “ rigettare la CP_1 domanda proposte dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova. Con vittoria delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 30/10/2025 e, all'esito della stessa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che in data 24/5/2024, la ricorrente presentava istanza all' di ottenimento dell'assegno sociale. CP_1
6.La domanda veniva respinta in data 19.6.2024 con la seguente motivazione: “Non risultano soddisfatte le condizioni di separazione stabilite nel ricorso depositato in data 24/8/2023 ed omologato il 19/10/2023” (v. doc. allegato al ricorso).
2 7. In data 27/6/2024 veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , che veniva rigettato con la seguente motivazione: “Dai controlli effettuati CP_1 sull'archivio dell'anagrafe e dell'Agenzia delle Entrate è risultato che nonostante l'avvenuta separazione, la sig.ra e l'ex coniuge sig. hanno continuato a mantenere la Parte_1 CP_2 stessa residenza (come dimostrano gli allegati al ricorso). Dal momento che la ricorrente risulta avere la stessa residenza dell'ex coniuge la separazione non si considera eseguita e la domanda di assegno sociale è stata correttamente respinta” (v. doc. allegato al ricorso).
8. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
* * *
9. Si precisa in diritto che l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
• abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
• risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
• possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
10. Per l'anno 2024 il limite di reddito per l'ammissione al beneficio era pari ad € 6.947,33 annui lordi per un pensionato non coniugato e a € 13.894,66 annui lordi se coniugato.
11. L'art. 3 co. 6 della Legge n. 335/1995, stabilisce che: “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
3 L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
12. Nel caso di specie risulta accertato che la ricorrente aveva al momento della domanda compiuto 67 anni, aveva un reddito pari a zero (v. autodichiarazione , allegata al ricorso) e che con sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale del Tribunale di
Velletri del 20/10/2023, passata in giudicato, la ricorrente si era separata dal marito senza assegno di mantenimento, ma con assegnazione a lei della casa coniugale sita in Colonna.
13. La documentazione prodotta dall' attesta che la residenza del coniuge separato CP_1 non è mai stata spostata dopo l'omologa della separazione consensuale, Persona_2 essendo rimasta in Colonna (RM) via della Circonvallazione n 24.
14. In atti sussiste diffida della ricorrente al coniuge separato del 25/6/2024 di cambio di residenza, dove risulta la firma del ricevente.
15. Osserva il Tribunale che il mantenimento della residenza comune tra i coniugi dopo la separazione non costituisce prova della loro convivenza. Seppur è vero che successivamente alla separazione i coniugi possono in ogni momento riconciliarsi e tornare a coabitare, è però anche vero che il concetto di convivenza -connesso alla riconciliazione post separazione - è ben distinto da quello di residenza anagrafica comune.
4 16. Erra, infatti, l' nel ritenere che la sentenza di separazione sia rimasta ineseguita CP_1 perché i coniugi hanno mantenuto la residenza anagrafica nella casa coniugale, poiché
l'esecuzione della sentenza di separazione coniugale richiede la non convivenza e dunque il mutamento del domicilio, che è istituto diverso rispetto alla residenza anagrafica.
17. Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto diffida nei confronti del coniuge separato al mutamento della residenza, firmata dal ricevente. Il predetto documento non è stato contestato da controparte: ne consegue che sussiste prova in atti dell'assenza della convivenza e della non intervenuta riconciliazione post separazione e dunque della permanenza dello status di coniuge separato della ricorrente, sin dalla sentenza di separazione.
18. Da quanto sopra spiegato discende che i redditi della ricorrente ai fini della domanda di assegno sociale devono essere considerati singolarmente e non cumulativamente con quelli del coniuge separato.
19. Avendo la ricorrente redditi pari a zero, giusta autodichiarazione in atti, la ricorrente ha dunque diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 24/5/2024 e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 24/5/2024, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Le spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come CP_1 successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
5 3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
21. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'assegno sociale di cui all'art. 3 Parte_1 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 24/5/2024;
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 1°/6/2024, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7820/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Parte_1 C.F._1
Cerioni c.f. , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Ciro il Grande n. 29, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (c.f. , giusta C.F._3 procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Persona_1 repertorio n. 37875 e raccolta n. 7313, allegata alla memoria;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 19/12/2024, chiedeva al Tribunale di cui Parte_1 all'intestazione di: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione di assegno sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa( 24 maggio 2024 ), oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
condannare al pagamento a favore del ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno CP_1 sociale, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio distratti al procuratore anitistatario”, per i motivi spiegati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 9/10/2025 per chiedere di: “ rigettare la CP_1 domanda proposte dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova. Con vittoria delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 30/10/2025 e, all'esito della stessa, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5.Dalla valutazione dei documenti di causa risulta accertato che in data 24/5/2024, la ricorrente presentava istanza all' di ottenimento dell'assegno sociale. CP_1
6.La domanda veniva respinta in data 19.6.2024 con la seguente motivazione: “Non risultano soddisfatte le condizioni di separazione stabilite nel ricorso depositato in data 24/8/2023 ed omologato il 19/10/2023” (v. doc. allegato al ricorso).
2 7. In data 27/6/2024 veniva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' , che veniva rigettato con la seguente motivazione: “Dai controlli effettuati CP_1 sull'archivio dell'anagrafe e dell'Agenzia delle Entrate è risultato che nonostante l'avvenuta separazione, la sig.ra e l'ex coniuge sig. hanno continuato a mantenere la Parte_1 CP_2 stessa residenza (come dimostrano gli allegati al ricorso). Dal momento che la ricorrente risulta avere la stessa residenza dell'ex coniuge la separazione non si considera eseguita e la domanda di assegno sociale è stata correttamente respinta” (v. doc. allegato al ricorso).
8. Veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
* * *
9. Si precisa in diritto che l'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini che:
• abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
• risiedano effettivamente e abitualmente in Italia,
• possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
10. Per l'anno 2024 il limite di reddito per l'ammissione al beneficio era pari ad € 6.947,33 annui lordi per un pensionato non coniugato e a € 13.894,66 annui lordi se coniugato.
11. L'art. 3 co. 6 della Legge n. 335/1995, stabilisce che: “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
3 L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
12. Nel caso di specie risulta accertato che la ricorrente aveva al momento della domanda compiuto 67 anni, aveva un reddito pari a zero (v. autodichiarazione , allegata al ricorso) e che con sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale del Tribunale di
Velletri del 20/10/2023, passata in giudicato, la ricorrente si era separata dal marito senza assegno di mantenimento, ma con assegnazione a lei della casa coniugale sita in Colonna.
13. La documentazione prodotta dall' attesta che la residenza del coniuge separato CP_1 non è mai stata spostata dopo l'omologa della separazione consensuale, Persona_2 essendo rimasta in Colonna (RM) via della Circonvallazione n 24.
14. In atti sussiste diffida della ricorrente al coniuge separato del 25/6/2024 di cambio di residenza, dove risulta la firma del ricevente.
15. Osserva il Tribunale che il mantenimento della residenza comune tra i coniugi dopo la separazione non costituisce prova della loro convivenza. Seppur è vero che successivamente alla separazione i coniugi possono in ogni momento riconciliarsi e tornare a coabitare, è però anche vero che il concetto di convivenza -connesso alla riconciliazione post separazione - è ben distinto da quello di residenza anagrafica comune.
4 16. Erra, infatti, l' nel ritenere che la sentenza di separazione sia rimasta ineseguita CP_1 perché i coniugi hanno mantenuto la residenza anagrafica nella casa coniugale, poiché
l'esecuzione della sentenza di separazione coniugale richiede la non convivenza e dunque il mutamento del domicilio, che è istituto diverso rispetto alla residenza anagrafica.
17. Nel caso di specie la ricorrente ha prodotto diffida nei confronti del coniuge separato al mutamento della residenza, firmata dal ricevente. Il predetto documento non è stato contestato da controparte: ne consegue che sussiste prova in atti dell'assenza della convivenza e della non intervenuta riconciliazione post separazione e dunque della permanenza dello status di coniuge separato della ricorrente, sin dalla sentenza di separazione.
18. Da quanto sopra spiegato discende che i redditi della ricorrente ai fini della domanda di assegno sociale devono essere considerati singolarmente e non cumulativamente con quelli del coniuge separato.
19. Avendo la ricorrente redditi pari a zero, giusta autodichiarazione in atti, la ricorrente ha dunque diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 24/5/2024 e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 24/5/2024, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo.
3. Le spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza;
per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei confronti dell' in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come CP_1 successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (III scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
5 3) fase decisionale: 2021,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 euro per un totale di € 1863,50 €.
21. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 liquidate nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'assegno sociale di cui all'art. 3 Parte_1 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa del 24/5/2024;
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno sociale ex art. 3 co. 6 L. n. 335/1995 con decorrenza dal 1°/6/2024, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle singole scadenze sino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate CP_1 nella misura di € 1863,50, oltre a € 279,52 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
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