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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/04/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1362 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Seregno (MB), via Stoppani n. 31, presso lo studio dell'avv.
Stefania Stella Milani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso, su foglio separato
ATTORE
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
CONVENUTA/CONTUMACE
Motivi di decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/02/2024, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'impresa Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna alla restituzione della somma di €15.000,00, versata a titolo di acconto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione mai iniziati, nonché al risarcimento della somma di €10.000,00
a titolo di lucro cessante per l'impossibilità di locare l'immobile.
Nello specifico, ha dedotto:
pagina 1 di 8 - di aver affidato ad l'esecuzione di lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile sito Seregno (MB), via Garibaldi n. 94, catastalmente identificato al foglio 25 particella 85 sub. 705 (catasto fabbricati), scheda 10/06/2011 MI0535543, categoria A/2, classe 4, consistenza
2,5 vani, rendita 367,98 Euro, piano: 1-2, come documentato dal preventivo del
15 giugno 2022 (v. doc. 2) accettato dal committente il medesimo 15 giugno
2022, mediante pagamento, a mezzo bonifico bancario, dell'acconto dovuto, pari ad €15.000,00 (v. fattura 75/2022 e disposizioni di bonifico allegati sub doc. 2);
- che la società convenuta si obbligava alla fornitura ed alla installazione dei serramenti entro la tempistica indicata nel preventivo del 15 giugno 2022, vale a dire entro il 15 settembre 2022;
- che la parte convenuta non ha eseguito, nemmeno parzialmente, i lavori concordati con il contratto di appalto, trasmettendo una prima comunicazione a mezzo pec in data 29 novembre 2022 a mezzo della quale giustificava il ritardo nella esecuzione dei lavori: “sono certo e sicuro che risolveremo tutto questa settimana. Sarà nostra premura inviare altra PEC con dettaglio del cronoprogramma lavori e di conseguenza dell'eventuale riconoscimento economico a supporto del probabile ritardo entro e non oltre il 2 dicembre 2022”
(doc. 9). Una seconda comunicazione veniva inviata in data 14. Febbraio 2023, con la quale veniva proposto un nuovo preventivo “che non prevedeva più la possibilità di beneficiare dello “sconto in fattura” e che, di conseguenza, non veniva accettato dal … (doc. 12). Pt_1
- che alla data del 15 febbraio 2023, malgrado le rassicurazioni fornite e la totale disponibilità manifestata dal ricorrente di restituzione dell'acconto versato, la convenuta non provvedeva alla restituzione della somma di
€15.000,00, pur avendo emesso una corrispondente nota di credito, prodotta sub doc. 10;
- che erano rimasti senza alcun esito i molteplici solleciti rivolti a parte convenuta al rispetto degli impegni assunti e/o comunque ad una definizione bonaria della vicenda, inoltrati sia personalmente (v. doc. 9), sia con comunicazioni mail /pec del difensore (v. docc. 11,14), sia con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (v. docc. 16-19). pagina 2 di 8 Per tali ragioni, allegando il grave inadempimento della convenuta ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Ha inoltre chiesto la restituzione della somma di €15.000,00, versata a titolo di acconto, e il risarcimento del danno causato da tale grave inadempimento, stante la “oggettiva impossibilità di locare l'immobile a far data dal 15.09.2022, termine contrattualmente convenuto per il compimento dell'opera da parte di Si rappresenta all'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito come l'appartamento adiacente venga sistematicamente affittato sia mediante locazioni ad uso transitorio, con canone mensile di € 1.500,00, sia per il tramite di “Airbnb” con un fatturato complessivo, nell'anno 2022, pari ad €
11.415,75 (poco meno di € 1.000,00/mensili – doc. 5 appartamento “#04 Central
Loft”) e, per l'altro appartamento, con un fatturato complessivo, per l'anno 2022, pari ad € 11.148,29 (cfr. doc.
5 - appartamento “#03 Honey Loft”)”, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria della somma richiesta a titolo risarcitorio.
2. non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica effettuata a mezzo pec in data 29/02/2025 (cfr. relata di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
3. Nel corso del giudizio è stata emessa ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di € €15.000,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della nota di credito (15/12/2022).
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione in atti ed è pervenuta all'udienza del 1°/04/2025; in questa sede il tribunale ha invitato le parti alla discussione orale della lite e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
5. La domanda del ricorrente è fondata, e va dunque accolta, per quanto di seguito considerato.
Va premesso che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non pagina 3 di 8 l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. n. 13685 del 21/05/2019, che enuncia un principio ormai tralatizio).
Parte attrice ha prodotto copia del preventivo predisposto dalla convenuta
(v. doc. 2) che in data 15 giugno 2022 veniva accettato da Parte_1 provvedendo al pagamento, a mezzo bonifico bancario (doc. 2), dell'importo di
€15.000,00 e ha allegato, come in sua facoltà, il grave inadempimento di
Controparte_1
Ne consegue che parte attrice ha assolto gli oneri di prova incombentigli, spettando quindi alla convenuta di eccepire e dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi, idonei a paralizzare la pretesa dell'avversario.
Parte convenuta, invece, disertando la lite non ha (ovviamente) offerto quella specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, cui era onerata.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, non può negarsi che sussista, nel caso che ci occupa, il grave inadempimento idoneo, ex artt. 1453 e 1455 c.c., a far luogo alla richiesta di risoluzione del contratto.
Infatti, la perdurante omessa esecuzione delle opere commissionate integra un fatto d'inadempimento talmente grave da assorbire ogni accessoria valutazione, costituendo fatto arbitrario e illegittimo dell'appaltatore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto.
Cosicché, dimostrato il titolo nonché la scadenza del credito dedotto in giudizio e data pure pacifica dimostrazione (in assenza di contestazione) dell'inadempimento dell'appaltatore, e perdurante a tutt'oggi, consistente nella sospensione dei lavori e nell' irregolare esecuzione delle opere parzialmente realizzate devono ritenersi integrati tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1453
e 1455 c.c. per la condanna richiesta dall'attore.
6. Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto consegue la condanna dell'appaltatrice alla restituzione di tutti i pagina 4 di 8 compensi percepiti, come domandato dal ricorrente.
Ed invero, in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458
c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale restitutio in integrum. Ne consegue che, in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (in questi termini, Cass.
27640/2018). In altre parole, se il committente intenda ritenere le opere eseguite e queste siano suscettibili di essere utilizzate, spetta all'appaltatore un compenso nei limiti in cui il medesimo committente abbia ricavato vantaggio (cfr. Cass. 16291/2012).
Nella specie, si è visto che l'appaltatrice non ha eseguito, nemmeno in parte, le opere contrattualmente convenute, sicchè va pienamente accolta la correlata domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto.
7. A tal proposito, come si è detto, con provvedimento del 19/01/2025 il giudice ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. alla convenuta di pagare al ricorrente la somma di €15.000,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della nota di credito (15/12/2022).
Sul punto, si deve osservare che la durata nel tempo e le sorti dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della sentenza definitiva.
Com'è noto, infatti, siffatta ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1 c.p.c.
(cfr. art. 186 ter comma 3 c.p.c.).
Pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l'ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita e assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di sentenza di accoglimento, quest'ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall'art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l'efficacia esecutiva di cui era già stata pagina 5 di 8 eventualmente munita detta ordinanza.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti affermato che “La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla
l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale” (Cass., sez. un., n. 1820/2007).
Pertanto, nel caso di specie, deve essere confermata l'ordinanza del
29/01/2025 con cui è stato ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., alla convenuta il pagamento della somma di €15.000,00, oltre interessi legali dalla data di emissione della nota di credito (15/12/2022); il tutto per la complessiva somma di €16.231,24. Su tale somma sono dovuti gli interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo.
8. Inaccoglibile è invece la richiesta spiegata dal ricorrente con riguardo al pregiudizio economico conseguente “alla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione” e consistito “nell'oggettiva impossibilità di locare l'immobile a far data dal 15.09.2022, termine contrattualmente convenuto per il compimento dell'opera da parte di , atteso che non sono state spese Controparte_1 parole sulla riconducibilità causale del lamentato pregiudizio alla condotta della convenuta, il ricorrente essendosi limitato a dedurre l'impossibilità di locare l'immobile.
È rimasta indimostrata, infatti, la circostanza che la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile abbia arrecato al ricorrente il pregiudizio patrimoniale lamentato, in assenza di alcun riferimento a pagina 6 di 8 circostanze concrete relative alle condizioni dell'immobile, alle sue potenzialità di utilizzo e/o a occasioni di concessione in locazione a terzi.
A tale proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per effetto dell'inadempimento o del fatto illecito della controparte, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove accertato in giudizio l'inesatto o tardivo adempimento del contratto ovvero l'avvenuta commissione di un fatto illecito extracontrattuale, costituente titolo del contendere (cfr. sul punto Cass. 20889/2016).
In altre parole, la mancata locazione non può fondare, di per sé, la pretesa risarcitoria, dovendosi escludere qualsiasi automatismo.
Nel caso di specie gravava, dunque, sul ricorrente l'onere di provare di avere inutilmente tentato di locare l'immobile ovvero della sussistenza di altre analoghe situazioni pregiudizievoli, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dell'immobile.
Tale onere probatorio non è stato assolto da parte ricorrente, la quale non ha dimostrato di aver tentato di ricollocare sul mercato con esiti negativi l'immobile de quo. Se è vero infatti che, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697
c.c., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (diversi dalla mera indisponibilità dell'immobile che costituisce il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che da quella perdita egli abbia tratto un pregiudizio economico (cfr. Cass. 31233/2018). Può certo ammettersi che, in taluni casi, specie di danno emergente (es. la riduzione del valore di mercato del bene leso), la “vicinanza” causale del danno all'evento dannoso è tale da potersi ricavare la prova del primo dalla stessa dimostrazione del secondo. Non
è questa però l'ipotesi qui considerata, nella quale, trattandosi evidentemente non di danno emergente, ma di lucro cessante, è maggiore la distanza logica e fattuale tra perdita della disponibilità dell'immobile e perdita di utilizzo e di pagina 7 di 8 potenzialità di sfruttamento dello stesso.
Affermare dunque che, nel caso di specie, il fatto stesso della mancata esecuzione dei lavori appaltati equivalga alla mancata disponibilità dell'appartamento e che ciò di per sé legittimi – in assenza di alcuna allegazione circa le oggettive possibilità e le concrete occasioni di sfruttamento del bene – la presunzione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale comporta, da un lato, la violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova per presunzioni;
dall'altro, finisce con il far coincidere il danno risarcibile con l'evento stesso di danno, così attribuendo al risarcimento una funzione non più compensativa ma sanzionatoria, in assenza di copertura normativa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, la convenuta va condannata a rifonderle al ricorrente nell'importo che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe vigenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata da e per l'effetto: Parte_1
- dichiara risolto il contratto inter partes di cui al preventivo del 15 giugno
2022;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di €16.231,24. oltre interessi nella misura legale
[...] eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo;
2. rigetta le altre domande avanzate da Parte_1
3. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in €237,00 per esborsi ed €3.387,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 28/04/2025 il giudice
Maddalena Ciccone pagina 8 di 8