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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 885/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”, e vertente TRA
, C.F. rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti. Parte_1 C.F._1
VINCENZO D'ALBA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
- ATTORE -
E
, C.F: , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARIATERESA PETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 23.03.2017 Pt_1
ha convenuto in giudizio . La difesa dell'attore ha allegato che:
[...] Controparte_1
− In data 12.09.2013 il convenuto , all'epoca assessore al turismo e allo Controparte_1 spettacolo del Comune di CC, ha sporto denuncia querela nei confronti dell'attore, residente a [...]e Governatore della locale Misericordia, con incarico ancora in essere esponendo che: “il giorno 11.09.2013, all'incirca alle ore 19,30 all'interno del negozio di telefonia Vodafone di Enzo La Cava di CC, Via della Libertà, incontravo per caso tale
Governatore della Misericordia di CC), che salutavo, ma lui con Parte_1 fare minaccioso mi riprendeva dicendomi;
“come ti permetti di salutarmi?” Premetto che sono assessore al comune di CC, non ho mai intrattenuto con il predetto rapporti di amicizia,
e che il mio saluto era dettato solo da cortesia. Subito dopo appena uscito dal negozio, il
Pt_1 mi aggrediva verbalmente e con fare minaccioso mi diceva le seguenti testuali parole: “sei venuto qui a rompere il cazzo, non ti impicciare e se vuoi stare tranquillo lascia l'assessorato e torna a Roma. Ti faccio ammazzare non ti scordare” Preciso che, mentre il mi
Pt_1 minacciava di morte, era presente e Mi riservo Persona_1 RS altresì di indicare altri testimoni, tengo anche a precisare che dopo la reazione avuta dal
Pt_1 al mio saluto, non ho parlato più con lo stesso, e che la sua condotta violentemente ingiuriosa e minacciosa verso di me mi ha sorpreso non poco, poiché immaginavo che l'episodio all'interno non avesse strascichi, perché da parte mia avevo archiviato l'accaduto come un fatto di mera inciviltà. Aggiungo a tutto questo che io soffro di ipertensione arteriosa, e le minacce di morte rivoltemi dal mi hanno causato un grave malore, tanto da dover ricorrere al Pronto
Pt_1
Soccorso dell'Ospedale di CC (si allega relativo verbale), per cui questa situazione mi pagina 1 di 14 ha particolarmente segnato. Tutto ciò premesso intendo proporre querela nei confronti di
, per il reato di cui all'art. 612 cpc, nonché di tutti gli altri reati ravviabili Parte_1 nella presente denuncia, con istanza di punizione. Inoltre chiedo di essere avvisato ai sensi dell'art. 408 cpp. Mi oppongo sin da adesso alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna e chiedo di essere notiziato circa una eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari. mi riservo sin d'ora di costituirmi parte civile, nominando come mio difensore R_ l'avvocato Giacinto Licursi del foro di Roma. In fede. F.to (detto )”; Controparte_1
− Il mattino successivo, 13.09.2013 il locale giornale “Il Quotidiano”, all'interno della sezione dedicata alle notizie dell'Alto Jonio, ha pubblicato un articolo a firma del giornalista
[...] dal titolo “CC. Per lui sette giorni di prognosi e, in grassetto, l'assessore Pt_2 CP_1 aggredito e minacciato”. In particolare, il tenore della pubblicazione era: “Grave episodio a CC denunziato dall'assessore Comunale , che sarebbe stato aggredito e Parte_3 minacciato di morte nella tarda serata di mercoledì scorso. A causa di ciò , nella notte di CP_1 mercoledì, è stato ricoverato presso il punto di primo intervento dell'ex ospedale locale, con i sanitari che, dopo le cure del caso, lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni di guarigione. Candidato alle ultime politiche per il “Grande Sud”, oltre che Assessore al Turismo e allo Spettacolo nell'amministrazione Mundo, come da egli stesso riferito, sarebbe stato avvicinato mentre effettuava acquisti in un negozio di telefonia e, successivamente, seguito fuori dallo stesso dove dapprima ha subito una aggressione verbale pesantissima “con parole irripetibili” e, successivamente, direttamente minacciato di morte. Ad affrontare l'assessore secondo una prima ricostruzione riferita dallo stesso , sarebbe stato un uomo di CP_1 corporatura massiccia che sarebbe stato identificato nella persona del governatore della
Misericordia di CC che, a parere dell'aggredito sarebbe un sostenitore politico avverso
a e sponsor di altri politici locali. , uno dei sette manager della Musica e della CP_1 Parte_3
TV, scopritore di talenti e “prestato alla Politica per amore della sua terra”, ha sostenuto che non si arrenderà, che condanna il gesto e che conferma la sua lotta “contro gli abusi e soprusi”.
<<le minacce ha proseguito non mi fermeranno anzi vigiler con ancora pi attenzione.>
L'aggressione mi conferma che sono sulla strada giusta>>. Ieri mattina, uno dei legali di
[...]
, l'avvocato Giacinto Licursi, ha denunciato il gravissimo fatto agli organi giudiziari”; Pt_3
− Dello stesso tenore l'articolo pubblicato dal giornale “La Gazzetta del Sud”, nello stesso giorno, in cui occupandosi dell'evento a pagina 34, in un articolo a firma di dal titolo Parte_4
“Aggredito e minacciato l'assessore ”, ha così rappresentato l'evento: “Minacciato Dino CP_1
Vitola. L'assessore comunale al Turismo, spettacolo e protezione civile sarebbe stato aggredito
e minacciato di morte. Nella notte scorsa, il noto produttore artistico-televisivo prestato alla politica avrebbe ricorso alle cure del punto di primo intervento dell'ex ospedale “Guido
Chidichimo”. I medici di turno che l'hanno sottoposto a tutti gli esami necessari gli hanno assegnato una prognosi di 7 giorni. , candidato alle scorse politiche con “Grande Sud”, CP_1 sarebbe stato avvicinato mentre effettuava acquisti in un negozio, e successivamente seguito fuori dove dapprima avrebbe subito una aggressione verbale pesantissima con parole irripetibili e, successivamente, direttamente minacciato di morte. Ad affrontare l'assessore, secondo una prima ricostruzione riferita dallo stesso , sarebbe stato un uomo di corporatura massiccia, CP_1 sostenitore politico avverso a , sponsor di altri politici locali. , cercatore di CP_1 Parte_3 talenti ma in politica per amore della sua terra”, come da lui stesso affermato, ha condannato il pagina 2 di 14 gesto e confermato la sua lotta contro tutto quello che lui stesso chiama <<abusi e soprusi. le minacce non mi fermeranno ha scritto l manager di anzi cp_2 persona_4 vigiler con ancora pi attenzione. conferma che sono sulla strada giusta>>.
Il fatto, come si evince dallo stesso comunicato, sarebbe avvenuto nella tarda serata di mercoledì prima dentro e poi fuori un noto negozio di telefonia. Oggi uno dei suoi legali, Giacinto Licursi, ha denunciato il gravissimo fatto agli organi giudiziari competenti che sicuramente nelle prossime ore inizieranno le indagini per stabilire esattamente come stanno le cose. Non si conoscono al momento i motivi che hanno portato all'aggressione. Tocca adesso agli inquirenti ricostruire con esattezza quanto è accaduto”;
− Unitamente a detto articolo, è stata pubblicata una fotografia ritraente il su una sedia a CP_1 rotelle, con una fasciatura al polso sinistro, con tanto di espressione del viso accasciata e dolente,
e la didascalia “ dopo l'aggressione”; Parte_3
[..
− Il giorno 14.09.2013 la medesima notizia è stata trasmessa da “Rai Calabria”, nonché da : ; Controparte_3 Controparte_4
− Secondo le dichiarazioni del convenuto, per come trasmesse e diffuse dai giornalisti locali, come dichiarato negli stessi articoli, l'attore sarebbe entrato nel negozio di telefonia e, incontrando il convenuto, ne avrebbe dapprima rifiutato il saluto e successivamente, appena fuori dal locale, lo avrebbe insultato e minacciato di morte, provocandogli uno stato di agitazione tale da rendere necessarie le cure del Pronto Soccorso;
− Tale ricostruzione è falsa e calunniosa, per come emerso dall'attività investigativa condotta da carabinieri di CC e avviata in seguito alla querela, nell'ambito del procedimento penale n. 482/13 iscritto dinanzi al Giudice di Pace di CC;
− In particolare, dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio, è risultato che l'attore ha incontrato il all'interno del locale, si è limitato a salutarlo con una stretta di CP_1 mano – “giusto il tempo di scambiarsi qualche battuta, per circa 5 secondi” e, uscito dal negozio per primo, si è allontanato senza proferire alcuna parola nei confronti del;
CP_1
− Gli inquirenti hanno osservato che il “non ebbe il tempo materiale di proferire le Pt_1 denunciate minacce al di fuori del negozio”;
− I testi escussi a SIT dai Carabinieri di CC, e , hanno Testimone_1 Persona_1 confermato tale ricostruzione;
− Inoltre, il titolare del negozio di telefonia, , ha dichiarato che neppure all'interno Testimone_2 del locale c'è stata una discussione tra i due;
− Solo un testimone, , ha confermato la versione del , ma RS CP_1 successivamente è stato indagato ex art. 347 c.p. per false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria;
− In ragione dell'infondatezza delle accuse, l'attore in data 7.10.2013 ha sporto controquerela, fornendo alle autorità la propria versione dei fatti, ossia: “in data 6.9.13, alle ore 14:09, appariva su internet Facebook (e visibile su sito Misericordia CC) una conversazione tra R_
e – detto – , il primo esponente del PD di CC e Parte_5 CP_1 CP_1 il secondo assessore al Turismo del Comune di CC del seguente tenore: Regino:
<<stiamo lavorando affinch la misericordia di trebisacce abbia una degna sistemazione>
definitiva nel nostro comune>> : <<e quei poveri esseri umani che vivono in condizioni cp_1>
pagina 3 di 14 pietose al >> Regino: <<quando vieni al comune parliamo anche di loro>> CP_5 CP_1 se c'è tempo per loro … ci sarà anche x la Misericordia, già riceve i suoi contributi>>. Quello stesso giorno il sig. vice governatore della Misericordia, mi informava di tale Persona_5 conversazione destando il mio stupore e disappunto, non avendo la Misericordia di CC mai avuto alcun contributo né dal né da altri enti. Mi ripromettevo Controparte_6 comunque di contattare il per farglielo presente e per chiedere la sua collaborazione CP_1 nell'ambito degli organi istituzionali del Comune per la ricerca di un'idonea struttura ove porre la sede della Confraternita con parcheggio per le varie ambulanze di cui è dotata, oltre che per sensibilizzarlo alle attività di volontariato della Misericordia”, ed ancora nella denuncia viene chiarito che in data 11.09.2013 “entravo nel negozio di telefonia mobile La Cava, all'interno del quale trovavo – tra gli altri – il con cui lui parlava. […] Nell'intento di salutare il , CP_1 CP_1 che io conosco per pregressi incontri politici, ho teso anche a lui amichevolmente la mano, ma questi mi ha guardato senza porgermi la sua […] con tono bonario, volendo lasciare aperta la possibilità di aiuti alla Misericordia da parte del […] mi sono rivolto a lui dicendogli CP_6 che la Misericordia di CC non aveva avuto fino ad allora alcun aiuto o sovvenzione da parte del Al che il , con fare urtato, mi ha apostrofato “chi è lei? Si presenti, lei CP_6 CP_1
è un maleducato e uno scostumato” e altre invettive. Tale forma di aggressività mi ha asciata di stucco, non avendo mai avuto scontri con costui. Al fine di troncare sul nascere ogni sviluppo spiacevole conseguente alle immeritate ingiurie rivoltemi, sono uscito dalla Cava senza proferire verbo Non ho avuto così alcun colloquio col né all'uscita del negozio né nei giorni CP_1 successivi”;
− Il procuratore della Repubblica di Castrovillari ha disposto lo stralcio della posizione di indagato del Pt_1
− Con lettera raccomandata a/r ricevuta il 25.01.2017 è stato invitato alla stipula di una CP_1 convenzione di negoziazione assistita, negativamente riscontrata in data 27.02.2017;
− Emerge, dunque, il carattere illecito della condotta posta in essere dal , che coscientemente, CP_1 con artificiosa, calunniosa e diffamatoria informazione, ha posto in atto una vera e propria campagna di denigrazione e discredito della persona del arrecandogli pregiudizi che Pt_1 meritano ristoro ai sensi dell'art. 185 c.p. e art. 2059 c.c., ovvero attraverso condanna del convenuto al risarcimento del danno patito;
− Devono tenersi in considerazione i plurimi profili dell'illecito, ossia l'animus nocendi e diffamandi che ha connotato la condotta posta in essere al solo scopo di screditare l'immagine dell'attore;
− Peraltro, le concrete modalità di diffusione della falsa notizia hanno ulteriormente aggravato l'illecito in quanto è notorio il forte impatto mediatico che una falsa notizia, diffusa dalla stampa locale, possa avere sull'opinione del pubblico;
− Inoltre, occorre aversi riguardo alla consistenza dell'offesa, in considerazione del particolare ruolo sociale e professionale rivestito dall'attore, serio e indiscusso professionista, integerrimo nel lavoro e da sempre impegnato nell'attività di volontariato della Misericordia, di indole mite e umana, rispettoso dell'altrui persona e solidale verso l'altro; Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “accertata e dichiarata, incidenter tantum, la natura calunniosa della querela sporta dal
nei confronti del in data 12.09.2013, nonché la successiva propalazione della CP_1 Parte_1 pagina 4 di 14 false informazioni agli organi di stampa locali e la pubblicazione delle stesse sui giornali predetti, si condanni il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal patrimoniali e non, nella CP_1 Pt_1 misura di € 25.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà equa in considerazione della gravità dell'offesa, della diffusione dello scritto ed della notorietà della vittima e di tutte le altre circostanze indicate in premessa, oltre rivalutazione ex indici Istat e interessi legali sulla somma rivalutata, a far data dal fatto trattandosi di obligatio ex delictum. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori costituiti”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2017 si è costituito in giudizio
[...]
deducendo che: CP_1
- La domanda attorea è infondata;
- Al contrario sono veritieri gli addebiti mossi dal convenuto all'attore con la proposizione della querela;
- Si impugna la ricostruzione dei fatti per come ex adverso operata, in quanto sussistono molteplici elementi probatori a carico dell'attore, non valorizzati dagli organi inquirenti;
- Non sussistono nel caso di specie i presupposti per la configurabilità di un illecito aquiliano, sotto gli aspetti dell'assenza di nesso di causalità materiale, dell'elemento soggettivo del fatto illecito e dell'ingiustizia del danno;
- La domanda attorea è infondata in quanto fondata su un'ipotesi calunniosa insussistente. Il convenuto non ha integrato con la sua condotta le ipotesi dei delitti di calunnia o diffamazione;
- Il convenuto ha sporto querela nei confronti dell'attore in quanto questi ha proferito al suo indirizzo frasi minacciose;
- Pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata è illegittima in quanto il convenuto si è limitato a descrivere i fatti dei quali era stato vittima e si è rimesso all'Autorità giudiziaria per l'individuazione dei reati;
- l'informativa dei Carabinieri allegata al fascicolo di parte attrice è inutilizzabile in sede civile in quanto, nonostante l'utilizzabilità delle prove atipiche, ciò vale soltanto se le prove si sono formate nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, con efficacia probatoria assimilata alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. o argomenti di prova. Le sommarie informazioni raccolte nella fase delle indagini preliminari non sono utilizzabili nel procedimento civile in quanto non sono prove raccolte in altro giudizio nel contraddittorio delle parti;
- Si contesta altresì quanto allegato dall'attore in relazione alla testimonianza di RS
, in quanto nel contesto in cui è stato ascoltato non era testimone, ma persona informata
[...] sui fatti ed in ogni caso sono dichiarazioni assunte non nel contraddittorio delle parti, e quindi inutilizzabili. Si insiste, pertanto, nella richiesta di espunzione della relativa documentazione prodotta nel fascicolo di parte attrice è non si accetta il contraddittorio sul punto;
- La richiesta attorea è illegittima in quanto il reato di calunnia sanziona la condotta di chi incolpa di un reato taluno che sa essere innocente. Si tratta di un delitto istantaneo che si consuma con la presentazione di una denuncia completa in tutti gli elementi, con elemento psicologico caratterizzato dalla consapevolezza dell'innocenza dell'accusato in capo al denunciante;
- In considerazione degli elementi che integrano la fattispecie delittuosa della calunnia, la semplice presentazione di una denuncia penale, anche ove successivamente archiviata per mancanza di presupposti, non è fonte automatica di responsabilità e non crea un obbligo di risarcimento del danno. Occorre vagliare l'atteggiamento psicologico del denunciante all'epoca della denuncia, che deve essere in malafede, con onere probatorio posto a carico del denunciato che asserisce di pagina 5 di 14 aver subito il danno. Solo, infatti, una denuncia o querela infondata, proposta con dolo da parte del querelante o denunciante, consente la richiesta di risarcimento del danno, non essendo sufficiente la mera colpa determinata da leggerezza e avventatezza della denuncia;
- Inoltre, è infondata la pretesa risarcitoria avanzata in relazione alla presunta diffamazione a mezzo stampa. La fattispecie di diffamazione cui all'art. 595, 3 co. c.p. a mezzo stampa, da valutarsi anche in relazione ai diritti di cronaca e di critica di cui all'art. 21 Cost., alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sul punto, è scriminato alla concorrenza di un interesse pubblico alla notizia, alla corrispondenza al vero dei fatti narrati e alla corretta e serena esposizione dei fatti secondo il principio di continenza. Nel caso di specie sussistono tutte e tre le circostanze in quanto: entrambi i soggetti sono personaggi pubblici;
i fatti narrati sono corrispondenti al vero e l'esposizione dei fatti è stata corretta secondo detto principio;
non è pertanto configurabile l'ipotesi delittuosa in capo al convenuto;
- Di converso il convenuto intende agire in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni per le minacce subite;
- Il convenuto all'epoca dei fatti Assessore al Turismo e allo spettacolo del Controparte_6 nonché noto produttore artistico-televisivo, manager di spettacolo di livello nazionale ed internazionale cui meriti sono riconosciuti e indiscussi è stato vittima di un pesante attacco consistito in una grave minaccia alla sua persona;
- In seguito all'evento il convenuto ha accusato un grave malore ed è dapprima stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CC, ove gli sono state prestate le prime cure, con prognosi di sette giorni. Successivamente ha continuato ad accusare forti malori, tanto che necessitava di altre cure, per come diagnosticato da ulteriori certificazioni mediche.
- La fondatezza delle dichiarazioni di nella propria querela del 12.09.2013, Controparte_1 sono confermate dalle dichiarazioni di nella querela del 7.10.2013 Parte_1 laddove l'attore fa riferimento ad un colloquio avvenuto tramite social network Facebook.
Emerge da tale conversazione che il convenuto doveva fronteggiare il problema della sistemazione di quattro o più diseredati che vivevano in condizioni precarie presso il campo sportivo di CC e che, ad ogni modo, la Misericordia già riceveva i suoi contributi e che bisognava dare priorità ad altre emergenze;
- Il contenuto di tale conversazione è stato riportato da vicegovernatore della Persona_5
Misericordia, a;
Parte_1
- È stato dunque l'attore ad avvicinarsi al convenuto per chiedergli evidentemente spiegazioni sul contenuto della conversazione sul predetto social network e, in seguito al saluto rivoltogli dall'odierno convenuto, l'attore ha risposto con fare minaccioso e frasi minacciose, consistenti in
“come ti permetti a salutarmi?” e “sei venuto qui a rompere il cazzo non ti impicciare e se vuoi stare tranquillo lascia l'assessorato e torna a Roma. Se non vuoi morire torna a Roma. Ti faccio ammazzare non ti scordare”;
- Si chiede pertanto, il risarcimento per i danni patiti a seguito dell'aggressione subita;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) rigettare integralmente la domanda formulata dal sig. , in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione;
2) accertare e dichiarare che il sig.
ha profferito nei confronti del le frasi minacciose su riportate e contenute nella Parte_1 CP_1 querela sporta in data 12.09.2013 e, in via riconvenzionale, condannare il sig. al Parte_1
pagina 6 di 14 risarcimento dei danni subiti dal sig. , patrimoniali e non nella misura di € 26.000,00 Controparte_1 ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà equa, considerata la gravità della minaccia, dello stato di salute del , della lesione alla immagine pubblica, rivestendo la carica di Assessore del CP_1 nonché' di manager di spettacolo di fama internazionale, oltre rivalutazione Controparte_6 monetaria ex indici istat, a far data dal fatto trattandosi di obligatio ex delictum.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. e riservata ogni altra difesa.”. Concessi i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante l'escussione di cinque testimoni e l'interrogatorio formale dell'attore e del convenuto. All'esito dell'istruttoria, in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 19.12.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare. 2.1. Si rileva anzitutto l'assenza di procura in favore del difensore di parte attrice, avv. Romanelli - indicato nell'atto introduttivo del giudizio quale difensore unitamente e disgiuntamente con l'avv. D'Alba – non risultando allegata agli atti del presente giudizio la procura alle liti rilasciata in suo favore ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Sul punto si segnala che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, la mancata allegazione della procura alle liti determina l'inesistenza della stessa, con vizio che, ai sensi dell'art. 182, 2 co. c.p.c. ratione temporis vigente, non è sanabile, contemplando tale norma la sanabilità dei vizi della procura solo nei casi specificatamente previsti ricondotti ad ipotesi di nullità e non già di mancata allegazione o inesistenza (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 21.12.2022, n. 37434). 2.2. Ancora in via preliminare si rileva l'impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte dalla parte attrice per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
Tali allegazioni (così come, in generale, le produzioni documentali) non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova. A maggior ragione tanto vale, mutatis mutandis, per quanto allegato soltanto in sede di memorie di replica e prodotto in allegato alla stessa. Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 98 del 2016, Cass. Civ.
Sent. n. 22970 del 2004).
3. Nel merito. I criteri che presiedono alla valutazione delle domande.
3.1. In considerazione dello specifico petitum e causa petendi delle domande proposte dall'attore e dal convenuto in via riconvenzionale, si osserva anzitutto che sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., laddove sia proposta una domanda risarcitoria per danno non patrimoniale che tragga il suo fondamento nell'allegazione di un fatto costituente reato, attesa l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello civile ed al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge di estensione del giudicato penale al giudizio civile di cui agli artt. 651 e 652 c.p., il principio di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile sancito dall'art. 75 c.p., impone al giudice civile di accertare, incidenter tantum, in sede civile, l'eventuale sussistenza del reato, con accertamento che si estende a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (Cfr. Cass. n. 3747 del 2001, Cass. n. 9445 del 2012, Cass. n. 15041 del 2020,).
pagina 7 di 14 L'indagine da svolgersi in sede civile, pertanto, deve riguardare tutti gli elementi previsti dalla fattispecie incriminatrice applicabile, anche indipendentemente da quella dedotta dalle parti, sì da accertare l'idoneità del fatto di ledere l'interesse tutelato dalla norma penale (v. Cass. n. 9445 del 2012). 3.2. L'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p., comporta il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale quanto alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Non vi è dubbio, pertanto, che nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su prove formate in altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie. D'altronde, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n.
2947/2023).
4. La domanda attorea.
4.1. La domanda attorea volta al ristoro dei danni, patrimoniali e non, subiti in seguito alla denuncia- querela sporta nei suoi confronti dal convenuto ed alla diffusione a mezzo stampa della notizia oggetto di denuncia, è infondata e deve essere integralmente respinta. 4.2. Ai fini dell'esame della domanda va premesso che il reato di calunnia, previsto e punito dall'art. 368 del c.p., si configura allorquando un soggetto “incolpa di un reato taluno che egli sa innocente”. La fattispecie, dunque, presuppone, innanzitutto, che taluno venga accusato di un reato, e che tale accusa sia idonea a determinare l'insorgenza di un procedimento penale e che l'accusante sia consapevole che il reato in questione non sia stato affatto commesso.
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, in particolare, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicché, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia
(da ultimo Cass. Pen. n. 20064/2024). L'elemento psicologico di tale reato (dolo) risiede, quindi, nella consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del denunciato. Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “è necessario, perché si realizzi il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato, abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una inesatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). Si è inoltre precisato (Sez. 6, n. 29117 del 15.06.2012, dep. 18/07/2012, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura
pagina 8 di 14 e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205, del
06/11/2009, Rv. 245541; Sez. 6, n. 27846, del 10.06.2009, Rv. 244421; Sez. 6, n. 3964 del 06.11.2009, Rv. 245849. […] Solo l'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. Quando invece l'erroneo convincimento riguardi profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia” (in motivazione Cass. pen., n. 37654/2014). L'elemento soggettivo del reato, poi, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (v. Cass. pen., n. 21204/2013). 4.3. Tanto premesso a livello generale, va precisato che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (v., tra le altre, Cass. civ. n.
20843/2021).
Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, pertanto, ha l'onere di provare la sussistenza ex ante di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. civ., n. 30988/2018; n. 11271/2020).
Per l'effetto, spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. civ., n. 9322/2015). L'attore, dunque, deve dimostrare il dolo della controparte (Cfr. Cass. n. 11271 del 2020). La prova del dolo della calunnia - e la conseguente insufficienza della dimostrazione della mera colpa determinata da leggerezza o avventatezza - deve essere fornita, peraltro, anche nel caso in cui la denuncia sia successivamente archiviata, non essendo in tal caso sufficiente la mera prova del fatto materiale (Cfr. Cass. n. 9322 del 2015). Pur essendo l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega dal momento che l'iniziativa assunta assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale. La minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa, infatti, scoraggerebbe le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis.
Invero, la denuncia presentata da un privato rappresenta un atto di esercizio privato di funzione pubblica (ammesso nell'interesse pubblico), ovvero l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico competente ad ogni persona, anche diversa dall'offeso dal reato, che sarebbe, pertanto, contraddittorio voler ostacolare con la minaccia di una responsabilità per sola colpa che, per quanto grave questa possa essere, sarebbe impedita dalla collaborazione del cittadino con lo Stato.
Comparando i vari interessi, dunque, deve ritenersi che il risarcimento del danno (in presenza di tutti i presupposti) può essere riconosciuto solo in presenza di interventi di privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando di un reato taluno che egli sa innocente, così incorrendo nel delitto di calunnia.
pagina 9 di 14 4.4. Secondo la prospettazione attorea, l'accusa calunniosa sarebbe contenuta nell'atto di denuncia querela del 12.9.2013 riferibile al , ove è riportato “(..) il giorno 11.09.2013, all'incirca alle ore CP_1 19,30 all'interno del negozio di telefonia Vodafone di Enzo La Cava di CC, Via della Libertà, incontravo per caso tale (Governatore della Misericordia di CC), che Parte_1 salutavo, ma lui con fare minaccioso mi riprendeva dicendomi;
“come ti permetti di salutarmi?” (..)
Subito dopo appena uscito dal negozio, il mi aggrediva verbalmente e con fare minaccioso mi Pt_1 diceva le seguenti testuali parole: “sei venuto qui a rompere il cazzo, non ti impicciare e se vuoi stare tranquillo lascia l'assessorato e torna a Roma. Ti faccio ammazzare non ti scordare. (..) Aggiungo a tutto questo che io soffro di ipertensione arteriosa, e le minacce di morte rivoltemi dal mi hanno Pt_1 causato un grave malore, tanto da dover ricorrere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CC (si allega relativo verbale), per cui questa situazione mi ha particolarmente segnato. (..) Tutto ciò premesso intendo proporre querela nei confronti di , per il reato di cui all'art. 612 cpc, Parte_1 nonché di tutti gli altri reati ravviabili nella presente denuncia, con istanza di punizione.” (cfr. verbale di ratifica di denuncia-querela del 6.12.2013 in atti). In ragione dei principi sopra enunciati, infatti, l'attore aveva l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia ed il nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato. La domanda sul punto, invece, è generica già dal punto di vista assertivo. In effetti, l'attore assume che la falsità dell'incolpazione debba farsi discendere dagli esiti dell'attività di indagine svolta dai Carabinieri. In particolare, l'attore ha dedotto che dalle immagini registrate del video di sorveglianza del negozio ed analizzate dai carabinieri è risultato che il si limitò a salutare il con una stretta di mano Pt_1 CP_1 all'interno del negozio – “giusto il tempo di scambiarsi qualche battuta, per circa 5 secondi” - ed uscì dallo stesso allontanandosi senza proferire parola nei confronti del . CP_1
Secondo l'attore tale ricostruzione era stata confermata dalle persone sentite a sommarie informazioni dai Carabinieri di CC, mentre solo , successivamente indagato per RS false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, aveva confermato la versione del
. CP_1 Dagli esiti dell'istruttoria condotta, avuto riguardo anche ai verbali di sommarie informazioni presenti in atti, invero emerge che l'attore ed il convenuto si incontravano nel negozio di telefonia il giorno 11.9.2013, e che gli stessi si sono parlati (circostanza non controversa tra le parti).
Il in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver volutamente avvicinato il per
Pt_1 CP_1 ottenere un “chiarimento pacifico” su una questione sorta da uno scambio di battute avvenuto sulla piattaforma Facebook riguardante la “Misericordia” di CC. Dalle dichiarazioni rese dal ai Carabinieri di CC, inoltre, che lo “scambio di battute” tra
Pt_1 le parti era tutt'altro che “tranquillo”, come definito dall'informatore (verbale di sommarie Tes_2 informazioni del 23.9.2013). Ed infatti, il ha dichiarato agli agenti che lo stesso si sarebbe avvicinato al dicendogli che
Pt_1 CP_1 la “Misericordia” non aveva mai ricevuto nessuna sovvenzione o aiuti di sorta, con riguardo alle sue affermazioni contenute nel colloquio su Facebook con;
secondo il in Parte_5 Pt_1 particolare, il , in moto urtato, lo aveva apostrofato dicendogli “chi è lei, si presenti, lei è un CP_1 maleducato che uno scostumato” e altre parole che non ricordava (definite dal “invettive” nella
Pt_1 querela sporta il 7.10.2013). Il infine, riferiva di essere uscito dal negozio senza replicare
Pt_1 allontanandosi e raggiungendo il negozio di telefonia “ ” e che, mentre si allontanava, il Pt_6 CP_1 continuava a proferire altre parole che il stesso non aveva udito perché allontanatosi (verbale
Pt_1 sommarie informazioni del 18.9.2013).
Orbene, alcuno dei testimoni escussi ha riferito circa il contenuto di tale conversazione;
il , in Tes_2 particolare, ha dichiarato di non aver notato se il ed il parlavano tra di loro, perché distratto CP_1 Pt_1 dalla presenza dei clienti.
pagina 10 di 14 Quanto al momento successivo all'uscita del dal negozio alcuno dei testi ha riferito di un dialogo Pt_1 intervenuto tra le parti. Il teste ha confermato di aver sentito il dire al “vergognati, non sono cose da R_1 CP_1 Pt_1 fare, scostumato” (cfr. cap. B4 della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 di parte convenuta: “A : “ Se è vero che all'uscita del negozio ha sentito il dire al “vergognati , non R_1 CP_1 Pt_1 sono cose da fare , scostumato!”), e di aver visto il che, uscito dal negozio a “testa bassa” (cfr. Pt_1 cap. 2 “Se è Vero che ha visto il Sig. uscire dal negozio in questione a testa bassa e con Pt_1 dito indice alzato”), aveva il dito indice rivolto verso il . CP_1
Dunque, dalle dichiarazioni del , sostanzialmente conformi a quelle rese ai Carabinieri di R_1
CC, emerge che il si rivolgeva al quando lo stesso usciva dal negozio, e che il CP_1 Pt_1 lo indicava con il dito indice. Pt_1
Non sono presenti in atti le immagini video analizzate dai Carabinieri di CC, né è presente nell'informativa alcun riferimento alle movenze avute dal all'uscita dal negozio.
Pt_1 Dall'esame delle sommarie informazioni e del video dell'esercizio commerciale i Carabinieri hanno tratto la conclusione che il si fosse allontanato dal negozio senza rivolgere alcuna parola al .
Pt_1 CP_1 Tuttavia, giova osservare che le immagini analizzate dai Carabinieri non riprendono l'intera dinamica, atteso che dall'informativa emerge che non vi è una ripresa del momento dell'uscita del dal
Pt_1 negozio. Dai fotogrammi allegati all'informativa degli operanti emerge che il esce dall'inquadratura della
Pt_1 telecamera interna del negozio alle “19:07:26” e riappare alle “19:07:29”, ripreso dalla telecamera esterna mentre si trova ancora all'ingresso del negozio. In tale frangente temporale, invero, secondo la ricostruzione operata dai Carabinieri con il supporto delle immagini, il continua a cercare di parlare con il e successivamente lo segue. CP_1 Pt_1
Il poi, si sarebbe allontanato attraversando la strada (alle ore 19:07:31 si intravede ancora Pt_1 parzialmente nell'inquadratura della videocamera esterna del negozio). Alcuno dei presenti al momento dell'allontanamento del dal negozio – testi e – Pt_1 Tes_1 R_1 ha udito la minaccia rivolta dal al , né ha sentito il parlare. Pt_1 CP_1 Pt_1
Orbene, non vi è prova degli esiti della querela sporta dal , né è stata depositata la richiesta di CP_1 archiviazione.
In tale contesto, la circostanza che il fatto, nelle modalità narrate dal nella querela, non sia stato CP_1 confermato dalle indagini dei Carabinieri, non comporta la prova della sussistenza del reato in danno del
Pt_7 La sola astratta prognosi di infondatezza della denuncia alla luce delle risultanze dell'informativa dei Carabinieri non comporta la sussistenza del reato di calunnia, da valutarsi ex ante.
Alla luce di tali elementi non può ritenersi che la querela presentata dal – per mezzo del difensore CP_1
– il giorno successivo alla discussione con il fosse calunniosa.
Pt_1 L'attore, infatti, non ha fornito prova dell'elemento soggettivo, dando dimostrazione della concreta e specifica volontà dolosa del convenuto medesimo, cioè della consapevolezza delle falsità e infondatezza delle denunce fatte a carico del ovvero la prova della coscienza e volontà di accusare di un reato
Pt_1 l'attore, avendo la certezza della sua innocenza. Tale elemento, invero, neppure può trarsi dall'esame delle modalità del fatto. In effetti, è provato che le parti si sono incontrate all'interno del negozio ed hanno parlato tra loro. Il non ha fornito alcuna prova circa il contenuto di tale conversazione all'interno del negozio.
Pt_1 È provato, tuttavia, che l'incontro andava oltre il semplice saluto di “5 secondi”, ma si sarebbe concretizzato in una vera e propria discussione tra il ed il;
conversazione, peraltro, voluta
Pt_1 CP_1 dal il quale si dirigeva volontariamente verso il alla ricerca di un “chiarimento” con lui.
Pt_1 CP_1
Durante questa discussione, inoltre, il avrebbe inveito contro il CP_1 Pt_1 Anche all'esito del dedotto “scambio di battute”, allorquando il usciva dal negozio, il Pt_1 CP_1 continuava a rivolgersi al e quest'ultimo lo indicava con il dito indice. Pt_1
pagina 11 di 14 I risultati dell'istruttoria portano ad escludere che le sole discrepanze tra le modalità del fatto descritte dal nella querela e la dinamica fattuale sopra descritta si inequivoci indici della natura calunniosa CP_1 dell'incolpazione. L'assenza di una compiuta rappresentazione e prova della conversazione intercorsa tra le parti, il contegno delle parti nel corso della discussione e nei momenti successivi - allorquando il seguiva CP_1 il che si era allontanato dicendogli di vergognarsi ed il che lo indicava con il dito indice Pt_1 Pt_1
- portano a ritenere che l'attore non abbia fornito prova delle allegazioni a sostegno della falsità della querela, atteso che le modalità del fatto narrate dall'attore sono contraddette dalla dinamica successiva.
Non è stato chiarito, infatti, quale motivo avrebbe avuto l'attore di rivolgere il dito indice in direzione del mentre si allontanava dal negozio, pur avendo dedotto di non aver sentito ciò che il gli CP_1 CP_1 diceva fuori.
Neppure, invero, appare plausibile che il volutamente avvicinatosi al in cerca di un Pt_1 CP_1
“chiarimento”, sia stato dallo stesso seguito fuori dal negozio con il che gli diceva di vergognarsi CP_1 solo perché gli aveva detto che la “Misericordia” non aveva ricevuto contributi. Deve, infatti, convenirsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità, circa l'onere di allegazione e prova che spetta a colui che assume di aver subito un danno da calunnia. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia
e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione;
pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale (Cass. n. 30988 del 2018)” (cfr. Cass. Civ. n. 37923/2021). Avendo l'attore formulato una domanda di risarcimento adducendo un danno da reato, ossia un danno derivante da una calunnia perpetrata ai suoi danni, era suo onere fornire la prova che la condotta del danneggiante integrante gli estremi di un reato. Non essendo stato assolto l'onere della prova la domanda va rigettata. 4.5. Quanto poi ai profili di diffamazione, l'attore assume che il avrebbe diffuso ai giornalisti CP_1 locali delle dichiarazioni, secondo le quali il sarebbe entrato nel negozio di telefonia e, Pt_1 incontrando il , ne avrebbe dapprima rifiutato il saluto e successivamente, ovvero appena fuori dal CP_1 locale, lo avrebbe insultato con parole indicibili e minacciato di morte, così provocandogli uno stato di agitazione tale da rendere necessarie le sue cure al pronto soccorso. Orbene, è noto che la diffamazione, prevista e punita dall'art. 595 c.p.c., concerne la condotta di colui che “comunicando con più persone”, offende l'altrui reputazione. Nel caso di specie, il teste ha confermato che il inviava allo stesso Pt_2 CP_1 Pt_2 giornalista, un comunicato stampa ai fini della pubblicazione sul giornale “Il Quotidiano”, in cui è concretamente identificabile l'attore in quanto individuato nella persona del “governatore della Misericordia di CC”, per averlo confermato nel presente giudizio (Cfr. dichiarazioni testimoniali teste . Parte_2 Né v'è prova, in quanto non allegato in atti, del contenuto del comunicato stampa inviato dal convenuto, precludendosi dunque il suo esame in questa sede. Del tutto irrilevanti, poi, sono i richiami agli ulteriori articoli di giornale pubblicati, in cui l'evento non viene neppure attribuito ad un soggetto concretamente identificabile, nonché ai servizi televisivi (Rai 3
Calabria) in merito ai quali va osservato che non risulta in atti alcuna prova in relazione alla loro pagina 12 di 14 diffusione, essendo il dato meramente allegato dall'attore in modo generico, senza alcun riferimento al contenuto. Ciò posto, l'attore assume che la diffusione della notizia avrebbe aggravato gli esiti del danno patito per effetto della calunnia;
quest'ultima, tuttavia, come sopra indicato non è stata dimostrata dall'attore, sicché è necessario verificare se le pubblicazioni sul giornale abbiano avuto contenuto lesivo.
Tale circostanza è sfornita di prova.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale, anche la pubblicazione del contenuto di una denuncia-querela è espressione del diritto di cronaca giudiziaria, ove il giornalista, si limiti a riferire, sia pure nel loro “minimum” storico, senza arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni, i fatti di cui alla denunzia (v. Cass. civ. n. 15086/2019). Esaminando il contenuto dell'unico articolo di giornale che, indirettamente, identifica l'attore, si rileva che l'evento viene riferito in modo estremamente generico e con toni dubitativi, nella misura in cui nell'articolo viene riferito: “Grave episodio a CC, denunciato dall'assessore comunale
[...]
, che sarebbe stato aggredito e minacciato di morte…come da egli stesso riferito, sarebbe stato Pt_3 avvicinato mentre effettuava acquisti in un negozio di telefonia… a parere dell'aggredito”. Financo l'attribuzione dell'evento alla presunta condotta dell'attore è palesemente indicata in toni dubitativi e nient'affatto denigratori, essendo stato l'attore individuato soltanto tramite tale riferimento: “Ad affrontare l'assessore, secondo una prima ricostruzione, riferita dallo stesso , sarebbe stato un CP_1 uomo di corporatura massiccia, che sarebbe stato identificato nella persona governatore della Misericordia di CC (..)” (cfr. doc. 4 degli allegati di parte attrice). La notizia, invero, è esposta in forma dubitativa ed è priva di frasi allusive, insinuanti, ambigue e suggestionanti, limitandosi a riportare il contenuto dell'episodio in relazione al quale il avrebbe CP_1 sporto denuncia. In tale contesto, dunque, l'illiceità della condotta del si individuerebbe nella sola diffusione di una CP_1 notizia falsa, con l'intento della sua diffusione. Ed è tale la condotta addebitata al convenuto da parte dell'attore, il quale assume, infatti, che le concrete modalità di diffusione della falsa notizia avrebbero “ulteriormente” aggravato l'illecito. Ebbene, nella specie, come sopra evidenziato per la calunnia, è la prova della consapevole diffusione della notizia falsa a mancare, non essendo stata accertata la natura calunniosa del fatto che il ha CP_1 denunciato, comunicando, poi, l'avvenuta denuncia di tale fatto al giornalista. 4.6. Peraltro, il danno allegato dall'attore è del tutto sfornito di prova. A fronte della generica allegazione del danno, succintamente individuato dall'attore nel discredito della propria immagine, è sufficiente osservare che in tema di responsabilità civile tanto per calunnia quanto per diffamazione, incombe su colui che invoca il risarcimento del danno non patrimoniale l'onere di dimostrare il danno patito che non è in re ipsa, posto che i pregiudizi di carattere non patrimoniale, anche quando siano determinati dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come quello alla reputazione e all'immagine, costituiscono danni-conseguenza che devono essere allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni (Cass. Ord. n. 8861/2021; Cass. Ord. n. 4005/2020; Cass. Ord. n. 31537/2018; Cass. n.
24474/2014).
Nella specie alcuna allegazione e prova del danno non patrimoniale subito è stata effettuata. Allo stesso modo, invero, alcuna allegazione è stata fatta dall'attore sul danno patrimoniale subito, anch'esso evocato nelle conclusioni dell'atto di citazione. Per l'effetto, la domanda proposta dal è infondata. Pt_1
5. La domanda riconvenzionale.
Tanto chiarito, il convenuto ha proposto, in via riconvenzionale, una domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito e derivante dalle minacce asseritamente perpetrate dall'attore nei suoi confronti in data 11.09.2013 per cui è stata proposta dallo stesso convenuto denuncia-querela in data 12.09.2013.
Anche tale domanda è infondata.
pagina 13 di 14 In primo luogo, non è provato l'evento materiale previsto e punito dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 c.p., non risultando che l'attore si sia reso responsabile di una minaccia con una modalità idonea a prospettare al danneggiato un male futuro o prossimo nei suoi confronti mediante minaccia attiva o passiva, in quanto il convenuto non ha fornito prova dei fatti narrati.
Come sopra evidenziato, infatti, non è stata raggiunta alcuna prova circa il contenuto della conversazione intercorsa tra le parti, restando le rispettive allegazioni prive di riscontro.
Ne consegue, dunque, il mancato raggiungimento della prova in ordine al fatto materiale lamentato dal convenuto e posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria. Giova anche evidenziare che il danno è dedotto in maniera del tutto generica, con riferimento alle “gravi minacce subite”, nonché al presunto malore avuto dal convenuto in seguito all'episodio. Su tale ultimo aspetto, peraltro, va sottolineato che la domanda è del tutto sfornita di prova circa il nesso eziologico tra il presunto evento e il danno asseritamente lamentato, posto che i testi escussi nel presente giudizio e, segnatamente i testi e , hanno sul punto riferito in modo Testimone_1 Persona_1 contraddittorio, rispettivamente il primo che non assisteva a “a nessun malore” ed il secondo che “ che il era molto pallido, tremava come una foglia e non riusciva a parlare” (cfr. dichiarazioni CP_1 testimoniali).
A tutto voler concedere, dalla certificazione rilasciata dal pronto soccorso ed allegata in atti dal convenuto non può essere desunto il nesso eziologico tra l'evento e il danno, in quanto il convenuto si è recato presso il P.O. di CC molte ore dopo il verificarsi dell'evento, ossia soltanto alle ore 23:51 dello stesso giorno, e, peraltro, avendo già riferito di soffrire di ipertensione arteriosa.
6. Le spese processuali.
Alla luce della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, 2 co. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda attorea;
B. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
C. COMPENSA integralmente le spese di lite.
D. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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