Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, cosicchè, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile la calunnia con riferimento all'accusa rivolta ad un giornalista di avere inventato le circostanze che lo stesso aveva riferito al pubblico ministero per come apprese, invece, dallo stesso ricorrente, così implicitamente accusandolo dei reati di false informazioni al pubblico ministero, diffamazione e calunnia, sebbene nei confronti dell'accusato non fosse stata avviata alcuna indagine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2024, n. 20064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20064 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale US CCrdi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'indagato e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento di quello proposto dal Procuratore della Repubblica;
udite le richieste del difensore, Avv. Carlo Taormina, che ha concluso chiedendo di accogliere il proprio ricorso e di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso del Pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 20064 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 03/04/2024 1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ne aveva respinto la richiesta di misure cautelari personali, il Tribunale di quella città ha disposto l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di SA AI, in relazione a due delitti di calunnia, aggravati dalla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen. 1.1. Uno di questi egli l'avrebbe commesso in danno di CA CC, per averlo accusato, con dichiarazioni rese al Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze, di fatti inquadrabili nei reati di ricettazione e di riciclaggio, puniti dagli artt. 648 e 648-bis, cod. pen., avendo affermato: — che costui aveva custodito una complessiva somma di circa due miliardi di lire, proveniente da US GR, elemento di vertice dell'organizzazione mafiosa siciliana "cosa nostra"; — che parte di queste somme, nella misura di ottocento milioni, CC l'aveva consegnata ad esso dichiarante, affinché la girasse a GA ZA — allora esponente della stessa associazione mafiosa e successivamente divenuto collaboratore di giustizia — al fine di reinnmetterla nella disponibilità del "mandamento" mafioso del quartiere "Brancaccio" di Palermo, guidato dal GR e dal fratello di questi, IL;
— che esso dichiarante aveva regalato al CC una somma di denaro, da questi poi impiegata per acquistare una casa nel comune di Ghiffa, in provincia di Verbania, sul lago Maggiore. 1.2. Il secondo caso riguarda il giornalista televisivo MA IL, il quale, rendendo informazioni al medesimo ufficio del Pubblico ministero, aveva dichiarato: che, durante un loro incontro, AI gli aveva mostrato una fotografia, dicendogli che risaliva all'anno 1992; che tale fotografia ritraeva il predetto GR insieme ad altre due persone, da esso dichiarante riconosciute per il Generale dei Carabinieri Francesco DE e per l'ex-Presidente del Consiglio dei Ministri VI NI;
che AI gli aveva riferito dell'esistenza di un documento contenente precise indicazioni sulla vicenda divenuta nota come la "trattativa Stato-mafia". Successivamente interrogato dallo stesso Pubblico ministero sul punto, AI, reso edotto di quanto dichiarato da IL, aveva negato la circostanza, affermando che «la foto non esiste» e che si trattava di «un'invenzione del giornalista», altresì negando di aver mai parlato con questi del documento sulla "trattativa", del quale non conosceva l'esistenza. 2 In questo modo - secondo l'accusa - egli avrebbe accusato IL del delitto di false informazioni al Pubblico ministero, previsto e punito dall'art. 371-bis, cod. pen., nonché di quelli di diffamazione e calunnia (artt. 595 e 368, cod. pen.) ai danni di VI NI. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, impugnando esclusivamente il punto relativo all'esclusione dell'aggravante della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa "cosa nostra" (art. 416-bis.1, cit.). 2.1. Secondo l'Ufficio ricorrente, AI avrebbe agito con l'intento di agevolare detta organizzazione criminale, «interessata a delegittimare chi accusa e a non accreditare l'esistenza di accuse nei confronti di VI NI e AR Dell'Utri, legati all'organizzazione e parti dell'accordo stragista, funzionale allo scambio tra il compimento dei delitti citati e interventi sulla legislazione afferente, fra l'altro, al regime detentivo applicato ai detenuti per mafia» (così si legge nell'incolpazione provvisoria). 2.2. Il Tribunale ha escluso l'aggravante perché le interviste con il giornalista IL prevedevano una remunerazione, ed altresì perché AI sarebbe persona legata non solo ai EL GR ma «con raccordi riconducibili altrove», come si evincerebbe dall'aver anticipato al giornalista Paolo Mondani - della redazione della trasmissione televisiva "Report" della RAI - l'imminente cattura di TE IN RO, uno dei capi di "cosa nostra", latitante da decenni, riferendogli altresì di contatti intrattenuti con esponenti dei servizi segreti. 2.3. La ricorrente Procura distrettuale censura l'incoerenza logica della decisione, una volta che lo stesso Tribunale abbia ritenuto dimostrati i dati di fatto su cui poggia l'accusa, e cioè, essenzialmente: gli strettissimi, qualificati, risalenti, ma ancora attuali legami personali tra AI ed i EL GR, in particolare US;
il ruolo di primo piano di costoro, già processualmente accertato, all'interno della compagine mafiosa e, in particolare, con riferimento alla c.d. "stagione delle stragi" dei primi anni '90 del secolo scorso;
la natura calunniosa delle accuse mosse dal ricorrente a CC e IL;
l'unico denominatore comune di tali condotte, per il resto eccentriche, ovvero quello della delegittimazione di possibili fonti probatorie per l'indagine in corso su quelle stragi. Ne discende - ad avviso dell'Ufficio ricorrente - che il movente e lo scopo di tali calunnie non possa individuarsi che nell'interesse di "cosa nostra" a preservare e mantenere in vita i legami con le forze politiche con cui sarebbe intervenuto il "patto stragista", al fine di realizzare l'obiettivo perseguito attraverso di esso, ovvero interventi normativi che allentino il regime detentivo di rigore per i mafiosi. 3 In quest'ottica — prosegue il ricorso — le condotte calunniose del AI, per la rilevanza del contesto e dei soggetti a vario titolo da esse coinvolti, si presentano oggettivamente capaci di agevolare, anche solo potenzialmente, l'associazione mafiosa. Inoltre, poco importerebbe se AI perseguisse concorrenti scopi di lucro personale, legàti alla remunerazione delle interviste con IL: per la configurazione dell'aggravante in parola, infatti, la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa non necessariamente dev'essere quella esclusiva dell'agente. 3. La decisione del Tribunale è stata impugnata anche dall'indagato, per il tramite del proprio difensore, sulla base di tre motivi, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto. 3.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nei vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria. 3.1.1. Relativamente alla calunnia verso il giornalista IL, gli argomenti difensivi, che il ricorso rassegna anche con il richiamo dei passaggi qualificanti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva escluso l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono così sintetizzarsi: — il delitto di calunnia presuppone che la falsa accusa venga resa in un atto formale di denuncia, querela, richiesta o istanza di punizione, mentre il verbale d'informazioni al Pubblico ministero ha natura e funzioni diverse;
— il Tribunale si limita essenzialmente a considerare la difformità delle dichiarazioni sull'esistenza della fotografia, rese da AI e IL;
— la falsa accusa di un reato presuppone che l'agente si raffiguri e conosca, seppur non in dettaglio, gli elementi strutturali del reato da lui falsamente attribuito ad altri: nel caso in esame, invece, l'ordinanza non spiega da dove si desuma che AI si sia rappresentato che la negazione dell'esistenza della foto potesse far sorgere un'accusa di false informazioni al Pubblico ministero e diffamazione a carico del IL;
— più che l'esistenza della foto, AI ha negato di averne la disponibilità (si citano, a tal proposito, brani di sue conversazioni intercettate con familiari ed un giornalista): e, in effetti, essa non è mai stata rinvenuta in suo possesso né, comunque, c'è prova della sua esistenza;
— è ben possibile che AI abbia tratto in inganno IL, mostrandogli una foto ma rappresentandogliene un contenuto difforme dal vero, che il giornalista non ha potuto verificare, avendola vista in condizioni di tempo e di luce non favorevoli;
— perché sia configurabile il delitto di calunnia, occorre il pericolo concreto che si avvii un'indagine nei confronti del soggetto falsamente accusato;
nello 4 specifico, invece, ciò non poteva verificarsi, poiché gli inquirenti avevano intercettato i contatti tra AI e IL, potendo perciò verificare in anticipo il tenore delle loro conversazioni, da cui emergeva palesemente la buona fede del giornalista: di qui, l'impossibilità, in concreto, d'indagare quest'ultimo per eventuali delitti commessi con le sue dichiarazioni al Pubblico ministero;
— non avendo mai avuto la disponibilità della ipotetica foto, AI non poteva dichiarare il contrario agli inquirenti, poiché, in tal caso, egli si sarebbe reso responsabile del delitto di cui al citato art. 371-bis; — l'ordinanza, infine, non esamina le ragioni per cui si debba ritenere che AI abbia accusato IL di avere, con le sue dichiarazioni, anche diffamato NI. 3.1.2. Riguardo alla calunnia verso CC, i passaggi significativi del ricorso, in sintesi, sono i seguenti: — la mancanza, anche in questo caso, di una denuncia, querela, richiesta o istanza di punizione, trattandosi di dichiarazioni rese da AI in sede d'informazioni al Pubblico ministero;
— l'assenza, per CC come per IL, di un concreto pericolo di essere sottoposto ad indagini, in questo caso, però, per una ragione diversa, ovvero perché gli ipotetici reati di riciclaggio e ricettazione, dei quali AI l'avrebbe accusato, si collocherebbero, al più tardi, nel 1997, e quindi sarebbero all'evidenza estinti per prescrizione, senza alcuna necessità d'indagine; — il Tribunale si è limitato a valorizzare la mancata dimostrazione di quelle accuse, rilevando: che esse non sono sorrette da alcuna documentazione, anche soltanto informale;
che l'immobile di proprietà del CC situato a Ghiffa è a lui pervenuto per via ereditaria;
che AI nutrisse rancore verso la moglie di costui, la quale aveva presentato nei suoi confronti due denunce;
— tuttavia, il mancato accertamento della veridicità delle accuse non equivale a dimostrarne la consapevole falsità; piuttosto, va evidenziato che la negazione delle stesse da parte di CC e di sua moglie rientra nella fisiologia della dialettica investigativa;
che il trascorrere di un lungo periodo di tempo può aver reso difficile la verifica di un acquisto dell'immobile di Ghiffa, da costoro eventualmente compiuto tramite interposta persona, non essendo stata comunque compiuta un'indagine specifica sulle modalità di tale acquisizione;
che è logicamente improbabile trovare traccia documentale di spostamenti di denaro illegali;
che CC, in alcune indagini del passato, è stato accostato ai GR. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di esigenze cautelari. 5 Il Tribunale — si rileva — ha ravvisato l'esistenza di esigenze cautelari, perché AI avrebbe commesso i reati con modalità inquietanti, ovvero con dichiarazioni all'autorità giudiziaria ed attraverso i sodal. Al riguardo, tuttavia, la difesa obietta quanto segue: che la calunnia non possa commettersi altrimenti che mediante dichiarazioni all'autorità giudiziaria;
che irrilevante, ai fini di una possibile reiterazione del reato, è l'utilizzo delle piattaforme social;
che, infine, non può esistere un pericolo di c.d. "inquinamento" probatorio rispetto ad un reato — se esistente — dimostrato da atti giudiziari già perfezionati. 3.3. Il terzo motivo lamenta i medesimi vizi, con riferimento alla parte dell'ordinanza relativa alla scelta di una misura custodiale, giustificata — secondo la difesa — da mere clausole di stile e senza una reale spiegazione delle ragioni per cui non possa ritenersi adeguata una misura più blanda. Oltre, poi, a ribadire l'irrilevanza dell'uso dei social rispetto alla fattispecie della calunnia, la difesa ha evidenziato l'inutilità di una misura custodiale, posto che nulla vieterebbe all'indagato, pur in costanza di restrizione, di sporgere denunce all'autorità giudiziaria verso chicchessia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Evidenti ragioni di pregiudizialità logica rendono necessario trattare prioritariamente il ricorso della difesa, dato che con esso si contesta la configurabilità dei reati oggetto d'addebito provvisorio e non solamente di una circostanza aggravante, come invece fa il Pubblico ministero con la sua impugnazione. 2. In quanto comune ad entrambi gli episodi delittuosi ipotizzati e tale, se fondata, da escludere la configurabilità dei reati e da assorbire, perciò, tutte le altre, va anzitutto esaminata la doglianza relativa alla forma della falsa accusa, alla necessità, cioè, che essa venga formulata in un tipico atto di denuncia. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che, in tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire ad essa, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza (tra moltissime altre, v. Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724; Sez. 6, n. 44594 del 08/10/2008, De Barbieri, Rv. 241654). 6 / gif 3. Venendo, quindi, ai singoli reati oggetto d'incolpazione, e seguendo l'ordine di esposizione del ricorso, vanno esaminate le doglianze riguardanti il delitto di calunnia verso il giornalista IL. Nessuna di esse è fondata. 2.1. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, che il ricorso non denuncia essere il prodotto di un travisamento delle risultanze probatorie e che, pertanto, non può essere sindacata da questa Corte in punto di ricostruzione dei fatti, AI, al contrario di quanto prospettato nel suo ricorso, non si è limitato a sostenere di non essere in possesso della fotografia ritraente GR, DE e NI, né ha addotto che IL avesse male inteso o percepito, od anche, magari, che egli l'avesse deliberatamente tratto in inganno, mostrandogli una fotografia non genuina o rappresentandogliene un contenuto difforme da quello effettivo. Informato dai pubblici ministeri che lo interrogavano delle dichiarazioni rese agli stessi dal giornalista, secondo cui egli gli aveva mostrato quella immagine, AI ha affermato, senza mezzi termini, che «la foto non esiste[va]» e si trattava di «un'invenzione del giornalista». È evidente, dunque, che, in questo modo, egli ha escluso qualsiasi possibilità di equivoco, apertamente ed univocamente accusando IL di aver deliberatamente mentito allorché aveva reso ai pubblici ministeri le proprie dichiarazioni, "inventandosi", appunto, la circostanza relativa all'esibizione di una fotografia, poco importa se vera o falsa. In presenza, dunque, di un tale contrasto di dichiarazioni, non vi può essere un'alternativa: nel rendere le rispettive informazioni all'autorità giudiziaria inquirente, o ha mentito AI o ha mentito IL. Tuttavia, se nessuno, neppure la difesa ricorrente, adduce un eventuale interesse del giornalista che potesse razionalmente giustificare una sua menzogna, AI, al contrario, viene descritto nell'ordinanza impugnata come un soggetto dalle relazioni opache anche con apparati istituzionali;
ma soprattutto — secondo quanto illustrato in dettaglio dal Tribunale (pagg. 19 ss. ord.) — egli ha riferito dell'esistenza di quella fotografia anche ad un altro giornalista, che ha pure registrato il loro colloquio, fornendone la traccia audio agli inquirenti. Deve pertanto ritenersi ragionevolmente illustrata, entro i limiti propri della cognizione in sede cautelare, e come tale sottratta al sindacato di legittimità affidato a questa Suprema Corte, la conclusione raggiunta dal Tribunale in punto di gravità indiziaria, secondo cui a mentire sia stato AI, con la conseguenza che l'accusa da lui formulata a carico di IL debba, allo stato, ritenersi scientemente calunniosa. 3 .
2. Ricostruito il fatto nei termini esposti dall'ordinanza impugnata, non può non rilevarsi, infatti, come l'indagato, nel momento in cui ha reso quella 7 dichiarazione, si sia rappresentato che stava accusando il giornalista di aver commesso un reato. Per l'esistenza del dolo di calunnia, infatti, non è necessario che l'accusatore sia consapevole dell'esistenza di una specifica norma incriminatrice della condotta da lui falsamente attribuita ad altri, essendo sufficiente, invece, che egli sia consapevole del fatto che tale condotta sia comunque vietata e punita dalla legge penale. Nel caso specifico, pertanto, considerando la tipologia della condotta attribuita a IL, quella, cioè, di aver dichiarato il falso ad un'autorità giudiziaria nell'àmbito di un'indagine penale e nel corso di una formale audizione, si rivela infondata l'obiezione difensiva con cui si dubita di tale consapevolezza da parte dell'indagato, trattandosi di un comportamento — quello oggetto delle sue accuse — la cui illiceità penale può considerarsi ab immemorabile patrimonio comune della generalità degli ordinamenti. 3.3. Egualmente infondata è l'osservazione difensiva per cui non si sarebbe concretizzato, nel caso in esame, il pericolo dell'avvio di un'indagine nei confronti di IL. Perché possa configurarsi il delitto di calunnia, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata;
esso, perciò, non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e le circostanze in cui è stata effettuata o per l'assoluta inattendibilità del contenuto, così che, per l'accertamento della sua infondatezza, non sia necessario svolgere alcuna indagine, risultando in tal caso l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49, cod. pen.. (Sez. 6, n. 26177 del 17/03/2009, Vassura, Rv. 244357). Deve trattarsi, in altri termini, di addebiti che non rivestano il carattere della serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, Lusi, Rv. 272754; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv. 259268). Si versa, dunque, nel caso in esame, in un'ipotesi certamente non riconducibile alle richiamate fattispecie, sol che si pensi: alla complessità della più ampia vicenda oggetto dell'indagine in cui le dichiarazioni sono state rese dai vari soggetti;
al fatto che, per lo specifico episodio della fotografia, non vi siano altri elementi di prova diversi dalle contrapposte dichiarazioni dei soggetti in esso coinvolti;
nonché alla circostanza per cui — secondo quanto prospetta la difesa — l'innocenza dell'accusato IL deriverebbe dal suo difetto di dolo: profilo, questo, 8 che però, in linea generale, raramente è suscettibile di accertamento immediato, ma soprattutto che, nel caso specifico, la stessa difesa ricorrente finisce contraddittoriamente per lasciare in dubbio, nel momento in cui non indica a chiare lettere quale sarebbe stato il comportamento tenuto nell'occasione da AI (se, cioè, egli non abbia esibito a IL alcuna fotografia oppure se gli abbia mostrato un falso o, ancora, gli abbia fatto vedere una foto autentica, tuttavia descrivendone il contenuto in modo inveritiero e senza consentire al suo interlocutore di esaminarlo compiutamente). 3.4. D'altro canto, neppure può sostenersi che AI si sia trovato costretto a rendere quelle false accuse all'indirizzo di IL per la necessità di evitare di rendere egli stesso false informazioni al Pubblico ministero (affermando l'esistenza di una fotografia in realtà inesistente), oppure di occultare un eventuale inganno da lui ordito ai danni di costui e, quindi, per non disvelare la sua penale responsabilità per un tentativo di truffa, così da rendere ipotizzabile l'applicazione, in suo favore, della scriminante dell'art. 384, cod. pen.: quella, cioè, di aver agito per la necessità di salvarsi da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Per sollevarsi da qualsiasi rischio di incriminazione, infatti, gli sarebbe stato sufficiente allegare che IL lo avesse frainteso o fosse altrimenti incorso in errore sul contenuto della fotografia, senza necessariamente doverlo accusare di essersi "inventato" tutto: di qui, l'assenza del requisito dell'inevitabilità altrimenti dell'eventuale nocumento, necessario perché detta esimente, in ipotesi, possa trovare applicazione. 3.5. Da ultimo, infondata deve ritenersi la censura dedotta in ordine al difetto di motivazione dell'ordinanza sulla circostanza per cui AI, sostenendo che IL abbia detto il falso agli inquirenti, lo avrebbe accusato anche del delitto di diffamazione ai danni di NI. È invero incontestabile che, semmai non vera, l'affermazione di quel giornalista di aver visto una fotografia che ritraeva NI in compagnia di un individuo giudicato da plurime sentenze come un importantissimo capo-mafia, e come tale altresì noto alle cronache, fosse idonea ad arrecare un gravissimo pregiudizio all'onore di colui che, all'epoca, era un politico di primissimo piano. 5.6. Per quel che attiene, dunque, al quadro di gravità indiziaria delineato per il reato di calunnia provvisoriamente ipotizzato nei confronti di MA IL, il ricorso è infondato e deve essere sul punto rigettato. Non altrettanto deve dirsi per quel che riguarda l'analogo delitto che l'indagato è accusato di aver commesso ai danni di CA CC. 9 4 .
1. Privo di fondamento è l'assunto difensivo dell'inesistenza di un pericolo di avvio di indagini a carico di costui, in ragione del fatto che le accuse rivoltegli da AI riguardassero reati comunque prescritti. In proposito, è sufficiente rammentare la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente sia estinto per prescrizione al momento della denuncia, in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, le quali richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia, poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (fra molte, Sez. 2, n. 14761/2017, dep. 2018, Lusi, cit., Rv. 272753). 4.2. Merita accoglimento, invece, la doglianza difensiva mossa in ordine alla inadeguatezza del percorso argomentativo dell'ordinanza a sorreggere un giudizio di gravità indiziaria, intesa come qualificata probabilità — in questo caso — di sussistenza del reato. In effetti, il Tribunale giunge a ritenere calunniose le accuse formulata da AI a CC soltanto perché da quest'ultimo respinte e non altrimenti suffragate. Non si misura criticamente, invece, con le osservazioni difensive che ragionevolmente sviliscono la rilevanza di tali aspetti, evidenziando, per un verso, l'ovvio interesse del CC a stornare da sé la grave ed infamante accusa di aver riciclato i denari provenienti da GR;
nonché, per l'altro, l'oggettiva difficoltà di rinvenire elementi di conferma di operazioni finanziarie per interposta persona eventualmente avvenute vari lustri prima. Si tratta di profili fattuali, invece, che richiedono un più attento vaglio delibativo, non potendo la consapevole falsità di un'accusa desumersi semplicemente dalla mancata dimostrazione della sua fondatezza, come in definitiva ha fatto il Tribunale per questa parte dell'impugnata ordinanza. 4 .
3. Relativamente, dunque, al giudizio di gravità indiziaria per il delitto di calunnia ipotizzato nei confronti di CC, il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio del giudizio al giudice di merito, affinché provveda ad eliminare i vizi rilevati, colmando la relativa lacuna motivazionale. 57 Dev'essere accolto, inoltre, il ricorso proposto dal Pubblico ministero avverso il mancato riconoscimento dell'aggravante della finalità di agevolare l'associazione mafiosa "cosa nostra", perseguita dall'indagato con la sua condotta calunniosa, dovendo su questo punto il Tribunale emendare o integrare la propria motivazione, anche alla luce delle conclusioni cui perverrà in merito alla 10 ricostruzione della vicenda relativa all'imputazione di calunnia provvisoriamente formulata nei confronti del CC. Al riguardo, illogica deve ritenersi l'esclusione dell'esistenza di detta circostanza aggravante allorché venga riconosciuto un quadro di gravità indiziaria in relazione a due delitti di calunnia completamente distinti, per contenuti, contesti, destinatari e finanche per tempi di commissione, e che presentano un solo elemento comune: la potenziale incidenza negativa sulla valenza dimostrativa di rilevanti risultanze investigative a carico di uno dei vertici di "cosa nostra", raccolte nell'àmbito di un'indagine giudiziaria su un fatto centrale per la vita e gli interessi di quel sodalizio criminale. Del tutto oscuro, poi, e perciò tale da meritare ulteriori spiegazioni, è il riferimento, quale possibile finalità alternativa perseguita dal AI, a suoi "contatti" con i servizi segreti ed alla previsione di una remunerazione per le sue interviste con IL, che comunque non giustificherebbero le accuse calunniose verso CC, laddove accertate. Peraltro, ove anche si consideri la evocata circostanza degli stretti e perduranti rapporti personali di AI con i EL GR, è razionalmente arduo ipotizzare che quegli abbia agito per favorire soltanto costoro uti singuli e non, invece, l'organizzazione mafiosa nel suo complesso, tenuto conto che si trattava di soggetti posti all'apice delle gerarchie del predetto sodalizio e di vicende riguardanti un interesse primario di tutti gli aderenti ad esso, qual è l'ammorbidimento del c.d. "carcere duro". Giova ricordare, in proposito, che — come correttamente rilevato dal Pubblico ministero nel suo ricorso — la finalità agevolativa dell'associazione criminale, perché l'aggravante possa configurarsi, deve sì costituire lo scopo diretto perseguito dall'agente, ma non anche quello esclusivo, potendo la sua azione essere sorretta anche da concorrenti finalità egoistiche (fra moltissime altre, Sez. 6, n. 29311 del 03/12/2014, dep. 2015, Cioffo, Rv. 264082): di qui, dunque, la non decisività di per sé, in senso ostativo al riconoscimento dell'aggravante, dell'eventuale intento speculativo del AI, sotteso alle sue interviste televisive con il giornalista IL. Anche, in definitiva, sul punto relativo all'esclusione dell'aggravante dell'aver agito per agevolare l'associazione mafiosa "cosa nostra", l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Tribunale provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. 6. La necessità di rivedere il giudizio di gravità indiziaria in relazione a profili essenziali come la sussistenza di un reato e di una circostanza aggravante ad effetto speciale, la quale, peraltro, renderebbe operante la presunzione legale 11 dell'esistenza di esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato anche per una nuova e più compiuta verifica delle predette esigenze e delle misure più adeguate alla loro salvaguardia, laddove ritenute esistenti.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.. In parziale accoglimento del ricorso proposto da AI SA, annulla altresì l'ordinanza impugnata relativamente alla imputazione provvisoria di calunnia nei confronti di CC CA sub 2), rigettando nel resto il ricorso. Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.