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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17968/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dagli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_3 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_4 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nata in [...] il [...], rappresentata Controparte_3 dalla madre e dal padre Persona_1 Persona_2
;
[...] con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_4
e dalla madre Parte_1 Persona_3 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_5 dalla madre e dal padre Persona_4 Persona_5
[...] con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA
1 PAULA;
RICORRENTI contro
Controparte_6
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 30/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_6
“I. il Sig. (avo dei ricorrenti, cittadini brasiliani per nascita ius soli) nasceva in Italia Persona_6 nel Comune di Zanica (BG) il 24.01.1862 (all. 1), figlio di e di II. in data Persona_7 Persona_8
30.01.1885 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 2); III. il Persona_6 Controparte_7
Sig. emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la Persona_6 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 3); IV. in costanza del predetto matrimonio nascevano: •
[...] il 17.01.1899 (all. 4); • il 30.06.1912 (all. 5); V. in data 25.09.1920 il Sig. Per_9 Persona_10 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 6); VI. in costanza del predetto Persona_9 Parte_5 matrimonio nasceva in data 20.03.1924 il Sig. (all. 7); VII. in data 25.04.1946 il Sig. Persona_11 [...] contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 8); VIII. in costanza del predetto Per_11 Persona_12 matrimonio nascevano: • il 08.08.1950 (all. 9); • il 04.08.1954 (all. 10); Persona_13 Persona_14
• il 10.09.1956 (all. 11); IX. in data 18.11.1976 la Sig.ra Persona_15 Persona_13 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 12); X. in costanza del predetto matrimonio nasceva in Persona_16 data 29.01.1979 la Sig.ra (all. 13); XI. dall'unione della Sig.ra Parte_6 Parte_6 con il Sig. nasceva in data 12.02.2000 la Sig.ra (all. 14); Persona_17 Parte_3
2 XII. in data 09.02.2014 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3 [...]
(all. 15); XIII. prima del predetto matrimonio nasceva in data 09.06.2021 il minore Persona_5 [...]
(all. 16); XIV. in data 29.09.2012 la Sig.ra contraeva matrimonio con Controparte_5 Parte_6 il Sig. (all. 17); XV. in data 30.12.1972 la Sig.ra Persona_18 Persona_14 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 18); XVI. in costanza del predetto matrimonio nascevano: • Controparte_8
il 11.06.1974 (all. 19); • il 15.01.1977 (all. 20); XVII. Parte_1 Parte_2 in data 18.12.2005 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. Parte_1 Persona_3
21); XVIII. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 27.01.2014 il minore (all. Controparte_4
22); XIX. dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Parte_2 Parte_7
16.09.1997 il Sig. (all. 23); XX. in data 08.12.1977 la Sig.ra Controparte_2 Pt_1 Per_15 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 24); XXI. in costanza del predetto
[...] Persona_19 matrimonio nasceva in data 22.06.1979 la Sig.ra (all. 25); XXII. in data Persona_1 Parte_4
29.07.2000 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Per_1 Persona_1 Persona_2
(all. 26); XXIII. in costanza del predetto matrimonio nascevano: • il Parte_4
24.11.2002 (all. 27); • il 06.05.2011 (all. 28); XXIV. in data 28.10.1933 la Controparte_3
Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. (all. 29); XXV. in costanza del predetto Persona_10 Per_20 matrimonio nasceva in data 01.09.1934 la Sig.ra (all. 30); XXVI. in data 05.02.1955 la Sig.ra Parte_8 Pt_8 contraeva matrimonio con il Sig. da (all. 31); XXVII. dopo la morte del marito, la
[...] Pt_9 Persona_21
Sig.ra generava con il Sig. la figlia in data 29.11.1976 (all. 32); Parte_8 CP_9 Persona_22
XXVIII. in data 15.12.1994 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Persona_22 Persona_23
(all. 33); XXIX. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 18.07.1996 la Sig.ra
[...] Controparte_1
(all. 34); XXX. in data 08.06.2019 la Sig.ra contraeva matrimonio con
[...] Controparte_1 il Sig. (all. 35).” Parte_10
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_6
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11
3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
4 all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
5 spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_6
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_12 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in
6 accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1 Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Per_22 Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il Parte_3
12.2.2000;
nato in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...], Controparte_3 nato in [...] il [...], Controparte_4 nato in [...] il [...] Controparte_5 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_6 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17968/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dagli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_3 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...]; Parte_4 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nata in [...] il [...], rappresentata Controparte_3 dalla madre e dal padre Persona_1 Persona_2
;
[...] con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...], rappresentato dal padre Controparte_4
e dalla madre Parte_1 Persona_3 con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA PAULA;
nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_5 dalla madre e dal padre Persona_4 Persona_5
[...] con il patrocinio degli avv.ti COSTANTINI ALFIERO e BEZERRA SANTOS ANA
1 PAULA;
RICORRENTI contro
Controparte_6
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 30/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_6
“I. il Sig. (avo dei ricorrenti, cittadini brasiliani per nascita ius soli) nasceva in Italia Persona_6 nel Comune di Zanica (BG) il 24.01.1862 (all. 1), figlio di e di II. in data Persona_7 Persona_8
30.01.1885 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 2); III. il Persona_6 Controparte_7
Sig. emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia acquisire la Persona_6 cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 3); IV. in costanza del predetto matrimonio nascevano: •
[...] il 17.01.1899 (all. 4); • il 30.06.1912 (all. 5); V. in data 25.09.1920 il Sig. Per_9 Persona_10 contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 6); VI. in costanza del predetto Persona_9 Parte_5 matrimonio nasceva in data 20.03.1924 il Sig. (all. 7); VII. in data 25.04.1946 il Sig. Persona_11 [...] contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. 8); VIII. in costanza del predetto Per_11 Persona_12 matrimonio nascevano: • il 08.08.1950 (all. 9); • il 04.08.1954 (all. 10); Persona_13 Persona_14
• il 10.09.1956 (all. 11); IX. in data 18.11.1976 la Sig.ra Persona_15 Persona_13 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 12); X. in costanza del predetto matrimonio nasceva in Persona_16 data 29.01.1979 la Sig.ra (all. 13); XI. dall'unione della Sig.ra Parte_6 Parte_6 con il Sig. nasceva in data 12.02.2000 la Sig.ra (all. 14); Persona_17 Parte_3
2 XII. in data 09.02.2014 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Parte_3 [...]
(all. 15); XIII. prima del predetto matrimonio nasceva in data 09.06.2021 il minore Persona_5 [...]
(all. 16); XIV. in data 29.09.2012 la Sig.ra contraeva matrimonio con Controparte_5 Parte_6 il Sig. (all. 17); XV. in data 30.12.1972 la Sig.ra Persona_18 Persona_14 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 18); XVI. in costanza del predetto matrimonio nascevano: • Controparte_8
il 11.06.1974 (all. 19); • il 15.01.1977 (all. 20); XVII. Parte_1 Parte_2 in data 18.12.2005 il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (all. Parte_1 Persona_3
21); XVIII. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 27.01.2014 il minore (all. Controparte_4
22); XIX. dall'unione del Sig. con la Sig.ra nasceva in data Parte_2 Parte_7
16.09.1997 il Sig. (all. 23); XX. in data 08.12.1977 la Sig.ra Controparte_2 Pt_1 Per_15 contraeva matrimonio con il Sig. (all. 24); XXI. in costanza del predetto
[...] Persona_19 matrimonio nasceva in data 22.06.1979 la Sig.ra (all. 25); XXII. in data Persona_1 Parte_4
29.07.2000 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Per_1 Persona_1 Persona_2
(all. 26); XXIII. in costanza del predetto matrimonio nascevano: • il Parte_4
24.11.2002 (all. 27); • il 06.05.2011 (all. 28); XXIV. in data 28.10.1933 la Controparte_3
Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. (all. 29); XXV. in costanza del predetto Persona_10 Per_20 matrimonio nasceva in data 01.09.1934 la Sig.ra (all. 30); XXVI. in data 05.02.1955 la Sig.ra Parte_8 Pt_8 contraeva matrimonio con il Sig. da (all. 31); XXVII. dopo la morte del marito, la
[...] Pt_9 Persona_21
Sig.ra generava con il Sig. la figlia in data 29.11.1976 (all. 32); Parte_8 CP_9 Persona_22
XXVIII. in data 15.12.1994 la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. Persona_22 Persona_23
(all. 33); XXIX. in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 18.07.1996 la Sig.ra
[...] Controparte_1
(all. 34); XXX. in data 08.06.2019 la Sig.ra contraeva matrimonio con
[...] Controparte_1 il Sig. (all. 35).” Parte_10
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_6
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_11
3 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
4 all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza
5 spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_6
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_12 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in
6 accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1 Parte_1
nato in [...] il [...]; Parte_2
nato in [...] il [...]; Per_22 Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il Parte_3
12.2.2000;
nato in [...] il [...]; Parte_4
nata in [...] il [...], Controparte_3 nato in [...] il [...], Controparte_4 nato in [...] il [...] Controparte_5 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_6 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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