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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16800 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32199/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Susanna Stoppani ed Elisabetta Prato, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria CP_1 C.F._2
Santini, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: precisa le proprie conclusioni nei termini seguenti: “
1. In via preliminare, in
ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del
disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - dichiarare,
anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati,
con obbligo di mutuo rispetto, con addebito della pronuncia al Sig. lla luce delle CP_1
argomentazioni tutte meglio articolate nel corpo del presente atto e corroborate dal materiale
probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo;
- Disporre l'assegnazione della casa sita in Roma,
alla Via Tersicore n. 7 in via esclusiva in favore della Sig.ra che vi abiterà con la figlia Parte_1
fissando apposita udienza per la loro conferma.
2.In via principale: dichiarare, anche Persona_1
con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con
obbligo di mutuo rispetto, con addebito della pronuncia alla parte resistente alla luce delle
argomentazioni tutte meglio articolate nel corpo del presente atto e corroborate dal materiale
probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo. - Stabilire che ciascun coniuge provvederà, in via
autonoma, al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - Stabilire
che la casa coniugale sita in Roma, alla Via Tersicore n. 7, immobile di proprietà di ciascun coniuge
nella misura rispettiva del 50%, venga assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi Parte_1
abiterà unitamente alla figlia in ragione delle argomentazioni tutte meglio articolate nel Persona_1
corpo del presente atto e corroborate dal materiale probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo,
disponendo che il Sig. e ne allontani entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, CP_1
asportando tutti i propri beni personali.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate nei
termini rituali che si intendono ivi integralmente riportate e trascritte, ad eccezione dei soli capitoli
riguardanti la Sig.ra atteso l'intervenuto decesso medio tempore della stessa. - In via CP_2
istruttoria, si impugnano e contestano tutte le istanze istruttorie ex adverso articolate perché
inammissibili, generiche, valutative, non adeguatamente circostanziate e de relato e si domanda il
loro rigetto in ragione delle argomentazioni tutte meglio articolate con gli scritti difensivi depositati.
Tuttavia, nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle istanze istruttorie ex adverso
articolate, si domanda si essere ammessi a prova diretta e contraria con i medesimi testi e sulle medesime circostanze oggetto di ammissione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della
presente causa, oltre oneri di legge.”
Per parte resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre che il Sig. CP_1
continui ad abitare nell'immobile sito in Roma Via Tersicore n.7, essendosi la moglie
[...]
allontanata da oltre 4 anni, portando con sé beni ed effetti personali;
disporre che i coniugi
provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
rigettarsi ogni diversa richiesta
di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di
giudizio.” Con relative richieste istruttorie come meglio specificate in comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione con addebito al marito e di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in data 13.7.1991; dal matrimonio erano nati i figli (1992) ed Per_2
(1997); il rapporto coniugale era stato caratterizzato da episodi di violenza fisica e Per_1
verbale posti in essere dal resistente ai danni della moglie;
a partire dall'anno 2002, il CP_1
aveva assunto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti della ricorrente, la cui dinamica trovava prova nei certificati di pronto soccorso e nella documentazione rilasciata dal centro antiviolenza “Differenza Donna”; nel giugno 2020, la ricorrente era stata costretta ad abbandonare la casa familiare e si era trasferita presso l'abitazione della di lei madre;
il resistente si era appostato presso il luogo di lavoro della stessa e nei pressi dell'abitazione della di lei madre dove viveva, lasciando vari biglietti sul balcone dell'abitazione recanti le seguenti frasi: "Always look around and admire the view (guardati sempre intorno ed ammira il panorama)", "allora è proprio un vizio ... I vizi si eliminano",
"Peace will never come ... Nessuna casa è sicura", "Ti bracco tutta la vita come il leone bracca le sue
prede! È una promessa"(depositato in atti); il 14.10.2020, la ricorrente sporgeva denuncia-
querela contro ignoti perché aveva trovato l'auto completamente ricoperta da scritte nere, fatte con vernice spray con il finestrino dal lato del guidatore completamente frantumato;
nell'anno 2021, aveva sporto denunzia-querela contro il marito, a seguito Parte_1
della quale era stato aperto il procedimento rubricato al P.P.N n. 28336/2021 R.G.N.R.
definito con la sentenza di patteggiamento n. 1281/2023.
i costituiva in giudizio, si associava alla domanda di separazione e chiedeva il CP_1
rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto, asserendo che -
durante tutta la vita matrimoniale - il rapporto tra le parti era stato particolarmente litigioso, per responsabilità di entrambi i coniugi ed a causa della morbosa gelosia della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente assumeva che: durante la convivenza matrimoniale, il ra stato aggredito dalla moglie ed aveva subito lesioni;
in CP_1
particolare, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 2002, la ricorrente aveva iniziato a dare segni d'irrequietezza, avendo visto il marito intrattenersi a chiacchierare con alcune donne;
in tale occasione, il resistente aveva cercato di difendersi dai colpi sferrati dalla moglie,
venendo, poi, colpito con spintoni e con un ulteriore colpo alla testa inferto dalla ricorrente con uno dei ferri della cucina per le pentole, la moglie gli aveva anche morso il dito indice sinistro con molta forza, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza ed il successivo trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casilino, ove, veniva diagnosticata al resistente una contusione cranica con tumefazione dei tessuti molli regione parietale;
nel processo penale, instaurato a seguito della denuncia della ricorrente, il ra stato costretto a CP_1
patteggiare per evitare gli inevitabili maggiori costi e la sofferenza di un processo lungo,
senza che ciò equivalesse ad ammissione alcuna di sua responsabilità.
Con ordinanza del 11.2.2025, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rigettava le istanze istruttorie delle parti ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo di
mutuo rispetto;
disponeva che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio
sostentamento; rinviava la causa per la decisione al 6.11.2025, concedendo alle parti i termini di cui
all'art.473bis.28 c.p.c. Quindi, all'udienza del 6.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza,
peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. ("sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio coniugalis" tra le tante, Cass. n°3356.2007;
Cass. n°6970.2003).
Richiesta di addebito
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, come da separata ordinanza.
Assegnazione della casa familiare
La domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata, atteso il raggiungimento dell'autosufficienza della figlia , che svolge attività lavorativa retribuita e, peraltro, Per_1
vive con la madre presso altra abitazione;
ha, dunque, anche perso il legame con l'habitat domestico, inteso come centro di affetti.
Per quanto concerne l'immobile familiare, trova, pertanto, applicazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Roma, in data 13.7.1991;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta alla ricorrente;
RIMETTE la causa in istruttoria sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00904, parte 2,
serie A02, anno 1991);
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.11.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
AN NE AR NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32199/2024
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Susanna Stoppani ed Elisabetta Prato, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria CP_1 C.F._2
Santini, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale con addebito
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: precisa le proprie conclusioni nei termini seguenti: “
1. In via preliminare, in
ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del
disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: - dichiarare,
anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati,
con obbligo di mutuo rispetto, con addebito della pronuncia al Sig. lla luce delle CP_1
argomentazioni tutte meglio articolate nel corpo del presente atto e corroborate dal materiale
probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo;
- Disporre l'assegnazione della casa sita in Roma,
alla Via Tersicore n. 7 in via esclusiva in favore della Sig.ra che vi abiterà con la figlia Parte_1
fissando apposita udienza per la loro conferma.
2.In via principale: dichiarare, anche Persona_1
con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con
obbligo di mutuo rispetto, con addebito della pronuncia alla parte resistente alla luce delle
argomentazioni tutte meglio articolate nel corpo del presente atto e corroborate dal materiale
probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo. - Stabilire che ciascun coniuge provvederà, in via
autonoma, al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. - Stabilire
che la casa coniugale sita in Roma, alla Via Tersicore n. 7, immobile di proprietà di ciascun coniuge
nella misura rispettiva del 50%, venga assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che vi Parte_1
abiterà unitamente alla figlia in ragione delle argomentazioni tutte meglio articolate nel Persona_1
corpo del presente atto e corroborate dal materiale probatorio versato all'atto dell'iscrizione a ruolo,
disponendo che il Sig. e ne allontani entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso, CP_1
asportando tutti i propri beni personali.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie tutte articolate nei
termini rituali che si intendono ivi integralmente riportate e trascritte, ad eccezione dei soli capitoli
riguardanti la Sig.ra atteso l'intervenuto decesso medio tempore della stessa. - In via CP_2
istruttoria, si impugnano e contestano tutte le istanze istruttorie ex adverso articolate perché
inammissibili, generiche, valutative, non adeguatamente circostanziate e de relato e si domanda il
loro rigetto in ragione delle argomentazioni tutte meglio articolate con gli scritti difensivi depositati.
Tuttavia, nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle istanze istruttorie ex adverso
articolate, si domanda si essere ammessi a prova diretta e contraria con i medesimi testi e sulle medesime circostanze oggetto di ammissione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della
presente causa, oltre oneri di legge.”
Per parte resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre che il Sig. CP_1
continui ad abitare nell'immobile sito in Roma Via Tersicore n.7, essendosi la moglie
[...]
allontanata da oltre 4 anni, portando con sé beni ed effetti personali;
disporre che i coniugi
provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
rigettarsi ogni diversa richiesta
di parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di
giudizio.” Con relative richieste istruttorie come meglio specificate in comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 30.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione con addebito al marito e di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in data 13.7.1991; dal matrimonio erano nati i figli (1992) ed Per_2
(1997); il rapporto coniugale era stato caratterizzato da episodi di violenza fisica e Per_1
verbale posti in essere dal resistente ai danni della moglie;
a partire dall'anno 2002, il CP_1
aveva assunto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti della ricorrente, la cui dinamica trovava prova nei certificati di pronto soccorso e nella documentazione rilasciata dal centro antiviolenza “Differenza Donna”; nel giugno 2020, la ricorrente era stata costretta ad abbandonare la casa familiare e si era trasferita presso l'abitazione della di lei madre;
il resistente si era appostato presso il luogo di lavoro della stessa e nei pressi dell'abitazione della di lei madre dove viveva, lasciando vari biglietti sul balcone dell'abitazione recanti le seguenti frasi: "Always look around and admire the view (guardati sempre intorno ed ammira il panorama)", "allora è proprio un vizio ... I vizi si eliminano",
"Peace will never come ... Nessuna casa è sicura", "Ti bracco tutta la vita come il leone bracca le sue
prede! È una promessa"(depositato in atti); il 14.10.2020, la ricorrente sporgeva denuncia-
querela contro ignoti perché aveva trovato l'auto completamente ricoperta da scritte nere, fatte con vernice spray con il finestrino dal lato del guidatore completamente frantumato;
nell'anno 2021, aveva sporto denunzia-querela contro il marito, a seguito Parte_1
della quale era stato aperto il procedimento rubricato al P.P.N n. 28336/2021 R.G.N.R.
definito con la sentenza di patteggiamento n. 1281/2023.
i costituiva in giudizio, si associava alla domanda di separazione e chiedeva il CP_1
rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto, asserendo che -
durante tutta la vita matrimoniale - il rapporto tra le parti era stato particolarmente litigioso, per responsabilità di entrambi i coniugi ed a causa della morbosa gelosia della ricorrente.
A sostegno delle proprie richieste, il resistente assumeva che: durante la convivenza matrimoniale, il ra stato aggredito dalla moglie ed aveva subito lesioni;
in CP_1
particolare, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 2002, la ricorrente aveva iniziato a dare segni d'irrequietezza, avendo visto il marito intrattenersi a chiacchierare con alcune donne;
in tale occasione, il resistente aveva cercato di difendersi dai colpi sferrati dalla moglie,
venendo, poi, colpito con spintoni e con un ulteriore colpo alla testa inferto dalla ricorrente con uno dei ferri della cucina per le pentole, la moglie gli aveva anche morso il dito indice sinistro con molta forza, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza ed il successivo trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casilino, ove, veniva diagnosticata al resistente una contusione cranica con tumefazione dei tessuti molli regione parietale;
nel processo penale, instaurato a seguito della denuncia della ricorrente, il ra stato costretto a CP_1
patteggiare per evitare gli inevitabili maggiori costi e la sofferenza di un processo lungo,
senza che ciò equivalesse ad ammissione alcuna di sua responsabilità.
Con ordinanza del 11.2.2025, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.2.2025, sentite personalmente le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rigettava le istanze istruttorie delle parti ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separati, con obbligo di
mutuo rispetto;
disponeva che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio
sostentamento; rinviava la causa per la decisione al 6.11.2025, concedendo alle parti i termini di cui
all'art.473bis.28 c.p.c. Quindi, all'udienza del 6.11.2025, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
- il merito della lite
Pronuncia di separazione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza,
peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. ("sussistono le condizioni per pronunciare la separazione giudiziale, essendo pacifica e non contestata l'avvenuta separazione di fatto dei coniugi perdurante da epoca anteriore alla proposizione del ricorso, motivata da una situazione di obiettiva intollerabilità della convivenza, dovuta al venire meno dell'affectio coniugalis" tra le tante, Cass. n°3356.2007;
Cass. n°6970.2003).
Richiesta di addebito
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, come da separata ordinanza.
Assegnazione della casa familiare
La domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata, atteso il raggiungimento dell'autosufficienza della figlia , che svolge attività lavorativa retribuita e, peraltro, Per_1
vive con la madre presso altra abitazione;
ha, dunque, anche perso il legame con l'habitat domestico, inteso come centro di affetti.
Per quanto concerne l'immobile familiare, trova, pertanto, applicazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, non definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Roma, in data 13.7.1991;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta alla ricorrente;
RIMETTE la causa in istruttoria sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato civile del Comune
di Roma (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00904, parte 2,
serie A02, anno 1991);
SPESE alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.11.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
AN NE AR NZ