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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000859 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 543/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, nato a [...] 1, presenta 2 separati ricorsi per l'annullamento di 2 Avvisi di Accertamento, relativi ad Irpf, Addizionali regionali e Comunali, Irap ed Iva, oltre a Sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato costi indebitamente deducibili di €.
9.753 per l'anno 2020 e di €. 18.104,88 per l'anno 2021. L'Ufficio ha ripreso i costi ritenuti indeducibili, perchè
“non inerenti”, in quanto da riferirsi agli avvocati Nominativo_3 e Nominativo_1, che condividevano lo Studio con il ricorrente;
inoltre, per l'anno 2021, il contribuente aveva indebitamente detratto l'importo di €. 1.029,70 per una polizza assicurativa, non riguardante lo Studio Legale, bensi'
l'abitazione privata.
I due ricorsi vanno riuniti al n° RGR 542/2025, piu' antico in ruolo, per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel ricorso e nella successiva Memoria di data 22.12.2025, il ricorrente precisa che nello Studio Legale vi è un unico titolare e centro di imputazione delle attività, l'avv. Ricorrente_1, con 2 collaboratori qualificati, gli avvocati Nominativo_3 e Nominativo_1, i quali contribuiscono con la loro prestazione d'opera intellettuale allo svolgimento delle attività dello Nominativo_2. Il dominus dello Nominativo_2 è l'avv. Ricorrente_1, che trova la clientela, grazie alla sua notorietà ed alla sua anzianità di servizio;
i 2 professionisti che lavorano per lo Nominativo_2 curano le pratiche che vengono loro affidate dal dominus in un rapporto di monocommittenza e vengono da questi retribuiti.
Tale organizzazione interna comporta che i costi per l'attività dello Studio Legale devono essere sostenuti dal titolare avv. Ricorrente_1, che giustamente può dedurli dai propri redditi, in quanto inerenti. Le modalità organizzative ed i rapporti tra i professionisti sono comprovati dai seguenti elementi:
- la procura alle liti è sottoscritta dai clienti esclusivamente alla presenza dell'avv. Ricorrente_1, che ne attesta l'autenticità della firma (attività che non viene mai svolta dai collaboratori);
- tutti gli atti processuali, sia avanti il Giudice Civile che avanti il Giudice Amministrativo, sono sottoscritti con firma digitale esclusivamente dall'avv. Ricorrente_1, che provvede altresi' al relativo deposito nel fascicolo telematico attraverso l'utenza registrata ed univocamente associata al solo avv. Ricorrente_1; le pratiche dello Nominativo_2, organizzate in Cartelle, sono archiviate in cloud sul dominio “pieromazzola@...”;
- la targa professionale apposta all'indirizzo della sede dello studio indica esclusivamente “Associazione_1
”.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama anche la sentenza n° 4929/2025, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui non vi sia un rapporto paritetico tra lo studio legale ed i collaboratori, "nessuna struttura è loro comune, utilizzando costoro una struttura che è di altri ed i cui costi vanno sopportati esclusivamente da altri e conseguentemente sono dedotti -giustamente- esclusivamente da altri".
Il ricorrente eccepisce inoltre il difetto di motivazione, considerato che nell'atto di accertamento l'Ufficio si
è limitato a rilevare la pretesa anomalia che, negli anni in contestazione, il figlio Nominativo_3 avrebbe guadagnato almeno quanto il padre. In realtà, il problema dei ridotti guadagni del titolare dello Nominativo_2 è dovuto piuttosto all'anzianità del professionista (ormai a fine carriera, mentre il figlio era nel pieno dell'attività), al fatto che nel 2020 aveva contratto il VI in forma grave e perchè ormai non presta piu'
l'attività in modo intenso, ma anche con lo scopo di mantenere i rapporti sociali ed amicali acquisiti, non abbisognando di particolari guadagni, essendo comunque titolare di 2 pensioni.
Riguardo alla detrazione dell'importo dell'assicurazione, l'avv. Ricorrente_1 spiega che vi è stato un mero errore materiale da parte di chi teneva la contabilità, che ha scambiato l'assicurazione della abitazione dell'avv. Ricorrente_1 con quella dello Nominativo_2, peraltro di importo analogo (l'importo della polizza da dedurre, relativa allo Nominativo_2 è di €. 1.036,00 mentre l'importo della polizza relativa alla abitazione risulta di
€. 1.029,70).
Infine, il ricorrente ritiene non dovute le Sanzioni per mancanza di colpevolezza, obbiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme in materia.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, regolarmente costituitasi nel giudizio, precisa di aver riconosciuto in sede di autotutela la debenza della deduzione dell'importo della assicurazione, contesta le motivazioni del ricorrente a difesa del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio rileva che nella controversia esaminata dai giudici di legittimità, di cui alla Sentenza n° 4929/2025, richiamata dalla parte ricorrente, si fa esplicito riferimento ai giovani laureati, che svolgono una attività che non può essere svolta in forma autonoma, ma che -proprio perchè collegata anche ad esigenze formative- deve essere compiuta attenendosi alle direttive del dominus;
nel caso di specie, al contrario, gli avvocati che operano presso lo studio del ricorrente, non sono qualificabili come giovani laureati, ma piuttosto come avvocati esperti. Secondo l'Ufficio, quindi, il professionista, titolare dei contratti che riguardano spese comuni, può dedurre dal proprio reddito unicamente quella parte di spese che lo interessano direttamente, senza poter dedurre quelle riferibili alla quota parte di pertinenza di altri professionisti, per mancanza del principio di inerenza (in tal senso, Cass.n° 16035/2015). l'Agenzia delle
Entrate chiede pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni, già contenute nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che, dagli atti di causa e per stessa ammissione dell'Ufficio, emerge che unico titolare e centro di imputazione delle attività dello Associazione_1 risulta essere l'avvocato Ricorrente_1, mentre risultano operare all'interno dello Studio n° 2 operatori qualificati, i quali contribuiscono allo svolgimento delle attività dello Nominativo_2 con la loro prestazione d'opera intellettuale, curando le pratiche che vengono loro affidate dal dominus, il quale poi provvede alla loro retribuzione in un rapporto di monocommittenza. Tale organizzazione interna ed i rapporti tra i professionisti dello Nominativo_2 è dimostrata dalle seguenti circostanze, non smentite dall'Ufficio:
- la procura alle liti è sempre sottoscritta dai clienti in presenza dell'avv. Ricorrente_1;
- tutti gli atti processuali sono sottoscritti con firma digitale esclusivamente dall'avv. Ricorrente_1, che provvede anche al deposito nel fascicolo elettronico ed all'archiviazione in cloud sul proprio dominio;
- la targa professionale esposta nella sede dello Studio indica esclusivamente "Associazione_1".
Dalla disamina della documentazione contabile prodotta emerge poi che le spese inerenti l'utilizzo dello Nominativo_2 sono totalmente sostenute dall'avv. Ricorrente_1.
Irrilevante in questo caso, a giudizio del Collegio, il fatto che il figlio avv. Nominativo_3 avrebbe guadagnato piu' del padre avv. Ricorrente_1 negli anni in contestazione, stante la differenza di età e le altre motivazioni fornite in proposito dal ricorrente.
Da quanto sopra, emerge come non vi sia alcun rapporto paritetico, di colleganza tra il titolare dello
Studio Legale ed i collaboratori, i quali operano alle dipendenze del dominus, percependo un compenso per l'attività svolta, senza svolgere alcuna attività effettivamente autonoma, dalla quale possa derivare la necessità di ripartire le spese di uno studio comune. Infatti, nel caso di specie, i collaboratori non utilizzano una struttura comune, bensi' una struttura altrui, i cui costi sono sopportati esclusivamente dal titolare e conseguentemente da questi sono dedotti.
Per le motivazioni soprariportate, Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, addebitando le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese liquidate in Euro 2000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e al rimborso del Cut.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 542/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000859 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 543/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01B000891 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, nato a [...] 1, presenta 2 separati ricorsi per l'annullamento di 2 Avvisi di Accertamento, relativi ad Irpf, Addizionali regionali e Comunali, Irap ed Iva, oltre a Sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate ha contestato costi indebitamente deducibili di €.
9.753 per l'anno 2020 e di €. 18.104,88 per l'anno 2021. L'Ufficio ha ripreso i costi ritenuti indeducibili, perchè
“non inerenti”, in quanto da riferirsi agli avvocati Nominativo_3 e Nominativo_1, che condividevano lo Studio con il ricorrente;
inoltre, per l'anno 2021, il contribuente aveva indebitamente detratto l'importo di €. 1.029,70 per una polizza assicurativa, non riguardante lo Studio Legale, bensi'
l'abitazione privata.
I due ricorsi vanno riuniti al n° RGR 542/2025, piu' antico in ruolo, per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel ricorso e nella successiva Memoria di data 22.12.2025, il ricorrente precisa che nello Studio Legale vi è un unico titolare e centro di imputazione delle attività, l'avv. Ricorrente_1, con 2 collaboratori qualificati, gli avvocati Nominativo_3 e Nominativo_1, i quali contribuiscono con la loro prestazione d'opera intellettuale allo svolgimento delle attività dello Nominativo_2. Il dominus dello Nominativo_2 è l'avv. Ricorrente_1, che trova la clientela, grazie alla sua notorietà ed alla sua anzianità di servizio;
i 2 professionisti che lavorano per lo Nominativo_2 curano le pratiche che vengono loro affidate dal dominus in un rapporto di monocommittenza e vengono da questi retribuiti.
Tale organizzazione interna comporta che i costi per l'attività dello Studio Legale devono essere sostenuti dal titolare avv. Ricorrente_1, che giustamente può dedurli dai propri redditi, in quanto inerenti. Le modalità organizzative ed i rapporti tra i professionisti sono comprovati dai seguenti elementi:
- la procura alle liti è sottoscritta dai clienti esclusivamente alla presenza dell'avv. Ricorrente_1, che ne attesta l'autenticità della firma (attività che non viene mai svolta dai collaboratori);
- tutti gli atti processuali, sia avanti il Giudice Civile che avanti il Giudice Amministrativo, sono sottoscritti con firma digitale esclusivamente dall'avv. Ricorrente_1, che provvede altresi' al relativo deposito nel fascicolo telematico attraverso l'utenza registrata ed univocamente associata al solo avv. Ricorrente_1; le pratiche dello Nominativo_2, organizzate in Cartelle, sono archiviate in cloud sul dominio “pieromazzola@...”;
- la targa professionale apposta all'indirizzo della sede dello studio indica esclusivamente “Associazione_1
”.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama anche la sentenza n° 4929/2025, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui non vi sia un rapporto paritetico tra lo studio legale ed i collaboratori, "nessuna struttura è loro comune, utilizzando costoro una struttura che è di altri ed i cui costi vanno sopportati esclusivamente da altri e conseguentemente sono dedotti -giustamente- esclusivamente da altri".
Il ricorrente eccepisce inoltre il difetto di motivazione, considerato che nell'atto di accertamento l'Ufficio si
è limitato a rilevare la pretesa anomalia che, negli anni in contestazione, il figlio Nominativo_3 avrebbe guadagnato almeno quanto il padre. In realtà, il problema dei ridotti guadagni del titolare dello Nominativo_2 è dovuto piuttosto all'anzianità del professionista (ormai a fine carriera, mentre il figlio era nel pieno dell'attività), al fatto che nel 2020 aveva contratto il VI in forma grave e perchè ormai non presta piu'
l'attività in modo intenso, ma anche con lo scopo di mantenere i rapporti sociali ed amicali acquisiti, non abbisognando di particolari guadagni, essendo comunque titolare di 2 pensioni.
Riguardo alla detrazione dell'importo dell'assicurazione, l'avv. Ricorrente_1 spiega che vi è stato un mero errore materiale da parte di chi teneva la contabilità, che ha scambiato l'assicurazione della abitazione dell'avv. Ricorrente_1 con quella dello Nominativo_2, peraltro di importo analogo (l'importo della polizza da dedurre, relativa allo Nominativo_2 è di €. 1.036,00 mentre l'importo della polizza relativa alla abitazione risulta di
€. 1.029,70).
Infine, il ricorrente ritiene non dovute le Sanzioni per mancanza di colpevolezza, obbiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme in materia.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, regolarmente costituitasi nel giudizio, precisa di aver riconosciuto in sede di autotutela la debenza della deduzione dell'importo della assicurazione, contesta le motivazioni del ricorrente a difesa del proprio operato ed insiste per il rigetto del ricorso. In particolare,
l'Ufficio rileva che nella controversia esaminata dai giudici di legittimità, di cui alla Sentenza n° 4929/2025, richiamata dalla parte ricorrente, si fa esplicito riferimento ai giovani laureati, che svolgono una attività che non può essere svolta in forma autonoma, ma che -proprio perchè collegata anche ad esigenze formative- deve essere compiuta attenendosi alle direttive del dominus;
nel caso di specie, al contrario, gli avvocati che operano presso lo studio del ricorrente, non sono qualificabili come giovani laureati, ma piuttosto come avvocati esperti. Secondo l'Ufficio, quindi, il professionista, titolare dei contratti che riguardano spese comuni, può dedurre dal proprio reddito unicamente quella parte di spese che lo interessano direttamente, senza poter dedurre quelle riferibili alla quota parte di pertinenza di altri professionisti, per mancanza del principio di inerenza (in tal senso, Cass.n° 16035/2015). l'Agenzia delle
Entrate chiede pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano sostanzialmente alle rispettive argomentazioni e conclusioni, già contenute nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che, dagli atti di causa e per stessa ammissione dell'Ufficio, emerge che unico titolare e centro di imputazione delle attività dello Associazione_1 risulta essere l'avvocato Ricorrente_1, mentre risultano operare all'interno dello Studio n° 2 operatori qualificati, i quali contribuiscono allo svolgimento delle attività dello Nominativo_2 con la loro prestazione d'opera intellettuale, curando le pratiche che vengono loro affidate dal dominus, il quale poi provvede alla loro retribuzione in un rapporto di monocommittenza. Tale organizzazione interna ed i rapporti tra i professionisti dello Nominativo_2 è dimostrata dalle seguenti circostanze, non smentite dall'Ufficio:
- la procura alle liti è sempre sottoscritta dai clienti in presenza dell'avv. Ricorrente_1;
- tutti gli atti processuali sono sottoscritti con firma digitale esclusivamente dall'avv. Ricorrente_1, che provvede anche al deposito nel fascicolo elettronico ed all'archiviazione in cloud sul proprio dominio;
- la targa professionale esposta nella sede dello Studio indica esclusivamente "Associazione_1".
Dalla disamina della documentazione contabile prodotta emerge poi che le spese inerenti l'utilizzo dello Nominativo_2 sono totalmente sostenute dall'avv. Ricorrente_1.
Irrilevante in questo caso, a giudizio del Collegio, il fatto che il figlio avv. Nominativo_3 avrebbe guadagnato piu' del padre avv. Ricorrente_1 negli anni in contestazione, stante la differenza di età e le altre motivazioni fornite in proposito dal ricorrente.
Da quanto sopra, emerge come non vi sia alcun rapporto paritetico, di colleganza tra il titolare dello
Studio Legale ed i collaboratori, i quali operano alle dipendenze del dominus, percependo un compenso per l'attività svolta, senza svolgere alcuna attività effettivamente autonoma, dalla quale possa derivare la necessità di ripartire le spese di uno studio comune. Infatti, nel caso di specie, i collaboratori non utilizzano una struttura comune, bensi' una struttura altrui, i cui costi sono sopportati esclusivamente dal titolare e conseguentemente da questi sono dedotti.
Per le motivazioni soprariportate, Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso, addebitando le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese liquidate in Euro 2000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e al rimborso del Cut.