Art. 5.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che 1° Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere a), b), c), e) e f), e dell'articolo 2, lettere a), b), c) e d) sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:
1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e
tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;
2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione
vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilita' di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti numeri 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;
5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato;
7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;
8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti numeri 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonche' rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;
9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.
La copertura del rischio di cui ai precedenti numeri 4) e 8) puo' essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Le assicurazioni e le riassicurazioni che 1° Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere a), b), c), e) e f), e dell'articolo 2, lettere a), b), c) e d) sono quelle relative ai rischi cui e' esposto l'operatore italiano in dipendenza di:
1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e
tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;
2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione
vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilita' di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti numeri 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;
5) difficolta' di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformita' delle pattuizioni contrattuali;
6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato;
7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;
8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti numeri 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonche' rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;
9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.
La copertura del rischio di cui ai precedenti numeri 4) e 8) puo' essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.